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domenica 27 agosto 2023

Corte d'Appello 2023-“ Accertare che l'evento denunciato riconosce eziopatogenesi lavorativa, e pertanto condannare di conseguenza l'Inail alla liquidazione di indennizzo”

 

Corte d'Appello 2023-“ Accertare che l'evento denunciato riconosce eziopatogenesi lavorativa, e pertanto condannare di conseguenza l'Inail alla liquidazione di indennizzo”


Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 03/07/2023 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA 

Composta dai Sigg. Magistrati: 

Dott. Guido ROSA - Presidente 

Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere est. 

Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere 

All'esito dell'udienza del 25/05/2023 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1068 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente 

TRA 

x

Appellante 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Cignarelli, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio C.F.T. del (...), n. (...), Raccolta n. (...), e domiciliato presso l'Avvocatura regionale INAIL per il Lazio in Roma Piazza delle Cinque Giornate n. 3 

Appellato 

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10142/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 15/11/2019. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. OMISSIS, premesso di svolgere attività lavorativa presso il Policlinico Militare Celio di Roma, nel ruolo civile con mansioni di impiegata amministrativa, e di essere scivolata in data 24/10/2016 sull'asfalto umido nel cortile della struttura ospedaliera mentre raggiungeva la propria auto parcheggiata, riportando trauma contusivo della spalla destra e del ginocchio sinistro, agiva in giudizio contro l'INAIL rassegnando le seguenti conclusioni: "Accertare che l'evento denunciato riconosce eziopatogenesi lavorativa, e pertanto condannare di conseguenza l'Inail alla liquidazione di indennizzo come per legge nella misura del 10% ovvero di quella anche diversa che sarà riconosciuta comunque pari o superiore al 6% nonché alla liquidazione della prevista indennità di ITA per tutto il periodo di legge e comunque per un periodo globalmente non inferiore ai 160 giorni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario…". 

1.2. Nella resistenza dell'INAIL, che nel costituirsi in giudizio sosteneva la non tutelabilità già dedotta in sede amministrativa, per essersi verificato l'evento a bordo di mezzo privato non necessario, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il ricorso risulta infondato per mancanza di univocità nella descrizione dell'evento infortunistico, tra la denuncia di infortunio presentata dal Policlinico Militare e il questionario INAIL per infortunio - modulo per l'infortunato, in quanto nella denuncia risulta una caduta accidentale all'interno del nosocomio, mentre nel questionario INAIL risulta indicato che la lavoratrice durante l'orario di lavoro mentre si recava al proprio mezzo parcheggiato scivolava sui sampietrini; b) tali discrasie non conducono ad una univoca descrizione dell'evento infortunistico, necessaria a fini dell'accoglimento della richiesta di indennizzo fatta valere con l'odierno ricorso; c) la non univoca descrizione dell'evento infortunistico induce a ritenere l'infondatezza del ricorso stante la mancata ottemperanza al preciso onere di allegazione posto a carico della ricorrente. 

2. Avverso tale pronuncia OMISSIS ha proposto tempestivo appello, deducendo, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente, da un lato, una "non univoca ricostruzione dell'evento infortunistico" e, dall'altro, la necessità di una ricostruzione univoca delle circostanze ai fini dell'accoglimento della domanda di indennizzo. 

2.1. L'INAIL si è costituito in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. 

2.2. Ammessa e svolta (all'udienza del 15/07/2022) la prova per testi articolata dall'originaria ricorrente, e conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'udienza del 22/09/2022, all'odierna udienza di discussione, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. 

3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate. 

3.1. Il gravame, come detto, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto evincibile dal ricorso una "non univoca descrizione dell'evento infortunistico", e rilevando, in particolare, che: i) il giudice, nel motivare la propria decisione, ha considerato esistente una contraddittorietà che nei fatti non è esistente, in quanto la caduta della lavoratrice all'interno del cortile di pertinenza della struttura ospedaliera (e dunque all'interno della stessa) è certamente accidentale, ma ciò non comporta di per se l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'Istituto appellato; ii) gli eventi denunciati sono avvenuti quando la lavoratrice si trovava incontestabilmente all'interno della struttura nella quale prestava servizio, dovendosi escludere la ricorrenza del c.d. rischio elettivo; iii) appare contraddittorio aver ritenuto non provati gli elementi di base della assicurazione antinfortunistica e non aver ammesso la consulenza tecnica e gli altri mezzi istruttori pur reiteratamente richiesti, per respingere il ricorso sulla base di una mancata ottemperanza all'onere di allegazione, considerato che le ricostruzioni proposte non sono configgenti ed, anzi, confermano quanto dedotto con la narrativa del ricorso introduttivo. 

3.2. Ritiene la Corte che tali critiche colgano nel segno, in quanto le allegazioni in fatto contenute nel ricorso introduttivo erano non soltanto puntuali e specifiche, quanto anche coerenti con la documentazione prodotta in allegato al ricorso medesimo. 

3.3. Difatti, si legge nel ricorso che: I) in data 24 ottobre 2016, alle ore 14,00/14,20 circa, D.M.P. subiva un infortunio sul lavoro mentre si trovava nel cortile del Policlinico Militare Roma "Celio", nell'atto di raggiungere la propria auto parcheggiata, scivolando sull'asfalto umido e procurandosi un trauma contusivo della spalla destra e del ginocchio sinistro; II) il cortile è normalmente usato come parcheggio per le autovetture, sia dal personale che dai pazienti. 

3.4. Appare evidente una descrizione certamente univoca e chiara del sinistro, che non appare contraddittoria e/o comunque in conflitto con le descrizioni contenute nei documenti richiamati dal giudice di prime cure, ossia, da un lato, la denuncia di infortunio del datore di lavoro (doc. n. 2 del fascicolo di parte INAIL) laddove si legge "riferisce caduta accidentale all'interno del nosocomio" mentre "si accingeva a raggiungere la propria autovettura", con ciò confermando le esatte modalità riferite in ricorso, essendo del tutto compatibile la "caduta accidentale" con lo scivolare sull'asfalto umido; e, dall'altro, il questionario per infortunio - modulo per l'infortunato (doc. n. 3 del fascicolo di parte INAIL) in cui la lavoratrice ribadisce che "scivolava sui sampietrini" "durante l'orario di lavoro mentre si recava presso il proprio mezzo parcheggiato", ancora una volta utilizzando una narrazione pienamente coerente con il fatto come descritto sia in precedenza, che successivamente in sede giudiziaria. 

3.5. Tanto doverosamente premesso, osserva la Corte che il fatto-infortunio, come descritto dalla lavoratrice, ha trovato piena conferma all'esito dell'istruttoria orale disposta nel presente grado di giudizio. 

3.5.1. La testimone R.F. ha, difatti, riferito che: a) "sono a conoscenza di quanto accaduto alla mia collega D. in data 24.10.2016 poiché quel giorno mentre mi accingevo ad uscire dall'ospedale l'ho vista in terra e l'ho soccorsa"; b) "la caduta si è verificata esattamente in un'area scoperta interna alla struttura ospedaliera che si trova tra la fontana e la porta carraia di uscita, ed all'interno di quest'area quel giorno la D. aveva parcheggiato la sua autovettura"; c) "non sono in grado di dire le modalità e le cause della caduta anche perché in quel momento mi sono preoccupata esclusivamente di soccorrere la mia collega, che si lamentava moltissimo, e che anche con l'aiuto di un maresciallo infermiere abbiamo accompagnato al pronto soccorso"; d) "la pavimentazione dell'area di cui ho riferito è costituita da sampietrini; non so dire se quel giorno avesse piovuto, sicuramente in quel momento non stava piovendo"; e) "all'epoca del fatto oggetto di causa l'area di cui ho parlato era utilizzata come parcheggio per le autovetture del personale e dei pazienti. O comunque di chiunque avesse necessità di parcheggiare". 

3.5.2. Le riportate dichiarazioni consentono di ricostruire le modalità dell'evento e di qualificarlo come infortunio su luogo di lavoro caratterizzato da rischio c.d. improprio, nonché di ritenere sussistente il nesso causale. Nessun dubbio residua in ordine alla circostanza che l'infortunio di D.M.P. si sia verificato durante l'orario di lavoro e sul luogo di lavoro, ossia in area interna alla struttura ospedaliera nella quale la predetta prestava servizio in quel giorno e mentre la stessa era nell'atto di raggiungere la propria autovettura per rientrare presso la propria abitazione. 

3.6. Come è noto, presupposto necessario per la indennizzabilità dell'infortunio è l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 t.u. n. 1124 del 1965, che è ravvisabile anche quando si concretizza in un rischio cd. improprio, nel senso che, seppur intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal lavoratore, faccia tuttavia parte di una attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni; più specificamente, l'occasione di lavoro è configurabile in caso di incidente avvenuto nel cammino a piedi nel luogo di lavoro, compreso il percorso compiuto per raggiungere il proprio posto di lavoro all'inizio della giornata lavorativa. Tali principi sono stati affermati dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. lavoro, 10/01/2001, n. 253 conformi Sez. L, Sentenza n. 9556 del 13/07/2001, Sez. L, Sentenza n. 6511 del 07/05/2002, Sez. L, Sentenza n. 6894 del 13/05/2002) in un caso in cui è stata annullata la sentenza che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso alla dipendente di un ospedale, la quale, dopo aver parcheggiato la propria vettura, mentre percorreva a piedi il tragitto dal parcheggio al proprio reparto cadeva rovinosamente a terra. 

3.7. Dunque, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore sussiste anche nell'ipotesi di rischio c.d. improprio, non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, essendo estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1944 del 11/02/2002, conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 16417 del 04/08/2005). 

3.8. Deve, pertanto, ritenersi indennizzabile l'infortunio occorso in data 24/10/2016 a OMISSIS, trattandosi di sinistro avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, e determinatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in ragione di un rischio insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, non essendo, tra l'altro, ipotizzabile il cd. rischio elettivo, neppure eccepito dall'INAIL. 

3.9. Riguardo alle prestazioni dovute, per l'effetto, dall'Istituto appellato a favore di OMISSIS, vanno essere recepite le conclusioni raggiunte dal c.t.u. medico-legale nominato nel presente giudizio, siccome congruamente motivate ed immuni da vizi logico-giuridici, in assenza di censure delle parti: "1) Dall'esame degli atti risulta che la p., in data 24/10/2016 alle ore 14:00 circa, mentre percorreva il cortile del Policlinico Militare di Roma "Celio", dove lavorava, a causa dell'asfalto bagnato, accidentalmente scivolava riportando lesioni alla spalla destra. Non sono state evidenziate e riferite preesistenze alla spalla dx. Dagli accertamenti strumentali (esame RX spalla destra) effettuati nella immediatezza, presso il Policlinico Militare Celio, veniva posta diagnosi di "Frattura pluriframmentaria spalla destra" successivamente trattata con fissatore esterno. La frattura risulta, allo stato attuale, consolidata e stabilizzata. 2) La dinamica riferita dalla p. e riportata in atti è compatibile con le lesioni riscontrate alla spalla destra. Pertanto può essere riconosciuto il nesso causale. 3) Sono esitati postumi permanenti, in rapporto causale con le lesioni riscontrate, valutabili, secondo le tabelle del danno biologico del D.M. 12 luglio 2000, nella misura del 7% (sette percento) sulla integrità psicofisica globale con una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 (sessanta). CONCLUSIONI MEDICO LEGALI - Inabilità temporanea assoluta giorni 60(sessanta); - Danno biologico complessivo del 7% (sette percento)". 

4. In definitiva, la sentenza impugnata appare meritevole di riforma: deve essere dichiarato che OMISSIS ha subito in data 24/10/2016 l'infortunio sul lavoro di cui sopra, con conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7% di invalidità permanente, mentre, per l'effetto, l'INAIL va condannato a versare alla predetta il corrispondente indennizzo in forma di capitale di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre accessori dal dovuto al saldo, nonché l'indennità per il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 24/10/2016 sino al 23/12/2016. 

5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 

5.1. Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell'INAIL le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate per il presente grado come da separato decreto. 

P.Q.M. 

La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara che OMISSIS ha subito in data 24/10/2016 l'infortunio sul lavoro di cui in parte motiva con conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7% di invalidità permanente e, per l'effetto, condanna l'INAIL a versare alla predetta il corrispondente indennizzo in forma di capitale di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre accessori dal dovuto al saldo, nonché l'indennità per il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 24/10/2016 sino al 23/12/2016. Condanna l'INAIL alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo in Euro 1.500,00 e per il secondo in Euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente le spese della c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio a carico dell'INAIL nella misura liquidata con separato decreto. 

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023. 

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2023. 


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