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domenica 27 agosto 2023

Tar 2023- In particolare, è accaduto che la C.M.O. di Roma lo ha riconosciuto affetto da “artrosi cervicale con impegno funzionale in atto” e “sinusite mascellare cronica”, ascrivendole, ciascuna, alla Tabella B; ma il Comitato di Verifica, con l’impugnato parere, ha, invece, escluso la dipendenza da causa di servizio.

 

Tar 2023- In particolare, è accaduto che la C.M.O. di Roma lo ha riconosciuto affetto da “artrosi cervicale con impegno funzionale in atto” e “sinusite mascellare cronica”, ascrivendole, ciascuna, alla Tabella B; ma il Comitato di Verifica, con l’impugnato parere, ha, invece, escluso la dipendenza da causa di servizio. 




Pubblicato il 04/07/2023

N. 11207/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05844/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5844 del 2014, proposto da

OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro OMISSIS, Fabio OMISSIS, con domicilio eletto in Roma, via X

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. OMISSIS/E del 9.10.2012, notificato al ricorrente in data 8.2.2014, con cui il Ministero della Difesa - ¬Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, II^ Reparto - 6^ Divisione, ha respinto la domanda presentata in data 29.5.2001 e integrata in data 8.3.2004, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo in relazione alla patologica “artrosi cervicale con impegno funzionale in atto”; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al parere n. 50138/2008 reso dal Comitato di Verifica nell'adunanza n. 449 del 12.10.2009.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il sig. OMISSIS OMISSIS, maresciallo capo dei Carabinieri, ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto n. OMISSIS/E del 9.10.2012, notificato al ricorrente in data 8.2.2014, con cui il Ministero della Difesa - ¬Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, II^ Reparto - 6^ Divisione, ha respinto la domanda presentata in data 29.5.2001 e integrata in data 8.3.2004, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo in relazione alla patologica “artrosi cervicale con impegno funzionale in atto”; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al parere n. 50138/2008 reso dal Comitato di Verifica nell'adunanza n. 449 del 12.10.2009.

In particolare, è accaduto che la C.M.O. di Roma in data 4.2.2004 lo ha riconosciuto affetto da “artrosi cervicale con impegno funzionale in atto” e “sinusite mascellare cronica”, ascrivendole, ciascuna, alla Tabella B; ma il Comitato di Verifica, con l’impugnato parere, ha, invece, escluso la dipendenza da causa di servizio.

A fondamento del ricorso è stata dedotta, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 11 e 14 del DPR 461/2001, dell’art. 64 del DPR 1092/1973, nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto e contraddittorietà della motivazione.

In particolare, il ricorrente – il quale ha premesso di aver svolto “servizi di ordine pubblico con l'utilizzo di pesanti caschi e manicotti; vigilanza durante le consultazioni elettorali; piantonamento e traduzione dei detenuti; vigilanza sulla disciplina della legge sugli stupefacenti; vigilanza sulla circolazione stradale con posti di controllo e di blocco, con l'utilizzo di pesanti giubbotti antiproiettile e della pistola mitragliatrice M/12; rilevamento sinistri stradali” (cfr. pagg. 2 – 3) – ha evidenziato che “lo stress fisico continuo, legato ad un lavoro particolare svolto nell'arco di oltre 20 anni, che ha comportato lunghi periodi di turnazioni continuative sulle 24 ore (giorno-notte o mattina-pomeriggio-notte), l'esposizione all'azione degli agenti climatici ed atmosferici, insulti termici stagionali continui e ripetuti, l'uso di armi anche pesanti e di indumenti di particolare fattura e abnorme peso durante i turni di guardia ed i servizi di vigilanza, rappresentanza e ordine pubblico, possono ben essere considerati quali concreta e documentata concausa efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità (…), considerando l'età del ricorrente (30 anni alla data della domanda di dipendenza da causa di servizio), l'assenza di altre patologie influenti su quella sopracitata e la mancanza di fattori di rischio igienico costituzionali” (cfr. pag. 6).

Si sono contestualmente costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2023, fissata per la discussione del ricorso nel merito, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

In prima battuta va osservato che per il riconoscimento della causa di servizio – accertamento, questo, propedeutico all’erogazione dell’equo indennizzo – occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendosi nella specifica materia far riferimento a presunzioni di sorta (cfr. Corte di Cassazione, sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074).

Il DPR 461/2001, in riforma della previgente disciplina di cui al DPR 1092/1973, ha disciplinato tre rilevanti aspetti del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, nel seguente modo:

a) ha fissato la competenza della Commissione medica ospedaliera a diagnosticare l’infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l’invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio;

b) ha attribuito espressamente al Comitato per la verifica delle cause di servizio la pronuncia sulla causa di servizio;

c) ha reso vincolante per l’Amministrazione la pronuncia di tale Comitato; un aspetto in merito al quale la giurisprudenza ha osservato che “non sussiste alcun obbligo a carico dell’Amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera, atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal citato DPR n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull’esistenza dell’infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683).

Ciò premesso, nel parere del Comitato di verifica è stato rilevato che la patologia relativa all’artrosi lamentata dal ricorrente debba essere ascritta “a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età”, escludendosi che possa aver “nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante dagli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio”.

A fronte di una disamina così puntuale, e di una posizione fermamente contraria al riconoscimento del nesso eziologico tra la menomazione fisica e il carico lavorativo, sono state opposte, nel ricorso, delle circostanze del tutto generiche, senza la minima specificazione della durata dei periodi in cui le mansioni sarebbero state eccessivamente o insopportabilmente gravose.

Né il ricorrente ha prodotto documentazione medica che potesse adeguatamente confutare la diagnosi che ha condotto al giudizio tecnico che ha costituito il fondamento del provvedimento impugnato.

Né, tantomeno, può nella specie appuntarsi all’Amministrazione una pregiudiziale contrarietà alle ragioni del ricorrente, risultando riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per l’altra patologia (sinusite mascellare cronica).

Sul piano probatorio il Collegio non può, quindi, prescindere dall’orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui “il giudizio del Comitato di verifica rappresenta quel particolare elemento di prova – a carico del debitore, ossia del datore di lavoro – circa la non riconducibilità del fatto – evento lesivo a carico dell’Amministrazione stessa” (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. II ter, 5 agosto 2015, n. 10682).

Deve, perciò, concludersi che fosse onere del ricorrente allegare precisi fatti di servizio idonei a confutare l’avviso espresso dal Comitato di verifica. Ciò non è avvenuto.

Sicché, difettando finanche un principio di prova in ordine alla riconducibilità dell’attività lavorativa alle patologie dedotte in giudizio, non può giocoforza trovare accoglimento l’istanza istruttoria volta ad ottenere una consulenza tecnica d’ufficio, la quale – ove ammessa – si tradurrebbe nella concessione al ricorrente della possibilità di supplire tardivamente all’onere prescritto dall’art. 2697 del codice civile e così illegittimamente ottenere un sostanziale riesame della procedura incentrata, ai sensi dell’art. 10 del DPR 461/2001, sul motivato (e vincolante) parere espresso dal Comitato di verifica.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Rocco Vampa, Primo Referendario

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Angelo Fanizza Riccardo Savoia

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO


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