Corte dei Conti - Il ricorrente già vigile urbano collocato in quiescenza si è visto liquidare il trattamento di pensione senza l'importo relativo alla indennità di massa-vestiario percepita regolarmente in costanza del rapporto di impiego
Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 26/01/2008) 14-07-2008, n. 564
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario dott.ssa Elena Lorenzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto nel registro di segreteria al n. 9579/PC presentato da OMISSIS,
AVVERSO
la ex CPDEL-INPDAP per il mancato riconoscimento del diritto a vedersi computata nella base pensionabile l'indennità massa-vestiario.
Udito, nella pubblica udienza del giorno 26 febbraio 2008, il giudice dott.ssa Elena Lorenzini;
Visti gli atti della causa.
Svolgimento del processo
Il ricorrente già vigile urbano dell'Amministrazione comunale di (omissis), collocato in quiescenza in data (omissis), si è visto liquidare il trattamento di pensione senza l'importo relativo alla indennità di massa-vestiario percepita regolarmente in costanza del rapporto di impiego, ed altrettanto costantemente assoggettata a contribuzione complessiva.
Nel ricorso l’interessato ha eccepito, richiamando giurisprudenza della Corte dei conti, l'illegittimità di tale esclusione per violazione ed erronea applicazione dell'art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, in relazione al mancato computo, ai fini pensionistici, dell'indennità di vestiario percepita in costanza del rapporto di impiego. Con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Dagli atti risulta che effettivamente il ricorrente fruì dell'indennità di massa-vestiario fino al collocamento a riposo.
In atti si rinviene altresì documentazione del Comune di (omissis) relativa alla deliberazione n. 262 del 25 novembre 1974 con la quale il Comune di (omissis) ha recepito il Contratto nazionale del 1970 (accordo nazionale 5 marzo 1974), con riserva di adottare successivi atti deliberativi per dare attuazione a specifiche parti del Contratto richiedenti la predisposizione di particolari provvedimenti attuativi; alla deliberazione n. 124 del 24 marzo 1975, individuante le indennità e i compensi esclusi dall'omnicomprensività, fra cui esplicitamente indicato l'importo della massa vestiario; alla deliberazione n. 448 del 22 dicembre 1976 confermativa delle indennità mantenute in essere, fra cui la massa vestiario.
Resiste l'INPDAP, la quale, afferma la legittimità dell'operato dell'Amministrazione. Questo sulla base delle seguenti considerazioni: l’art. 15 e l’art. 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, stabiliscono che la retribuzione annua contributiva ai fini della determinazione dell’ammontare della pensione è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta; inoltre, l'indennità vestiario è corrisposta in servizio ai vigili urbani per l'acquisto della divisa, la quale costituisce uno degli elementi la cui fornitura permette lo svolgimento delle specifiche funzioni che ineriscono allo status dei predetti dipendenti, per cui essa indennità non rappresenta una “parte della remunerazione” per l'attività lavorativa svolta. Per quanto riguarda poi il richiamo ai versamenti contributivi effettuati all'Ente di appartenenza, questi non sono di per sé idonei a conferire rilevanza quiescibile ad emolumenti eventualmente percepiti in attività di servizio.
Per quanto riguarda infine la documentazione in atti presentata del Comune di (omissis) si osserva che il Contratto del 1970 prevedeva una deroga all'abolizione delle indennità dando agli enti interessati la possibilità di mantenerle in essere attraverso apposita delibera, con il mantenimento del relativo fondo. Pertanto solo gli enti ottemperanti alle suddette disposizioni, con il mantenimento del fondo massa vestiario, possono includere la relativa indennità tra le voci utili al trattamento di quiescenza, mentre per gli enti sprovvisti della delibera in oggetto l'indennità di massa vestiario concorre alla formazione della retribuzione contributiva solo dal 1° gennaio 1996, in virtù della legge n. 335 del 1995 che ha esteso l'applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969.
Motivi della decisione
La questione oggetto del ricorso concerne la quiescibilità dell'indennità di massa-vestiario corrisposta al ricorrente durante il rapporto di impiego: si tratta di questione che rientra - a differenza di quella concernente la legittimità dell'atto attributivo del trattamento di attività - nella giurisdizione esclusiva del giudice delle pensioni secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. SS.UU., 15 novembre 1982, n. 6084).
Il Giudice rileva anzitutto che anche per i pensionati dipendenti della ex CPDEL vale il principio generale del conglobamento nella base pensionabile di tutti gli emolumenti percepiti, che abbiano avuto comunque una valenza retributiva durante l'attività di servizio. In particolare si deve ricordare che per il primo comma dell'art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, “la retribuzione annua contributiva definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è la risultanza degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto”; per il secondo comma dello stesso art. 15 “gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, nonché gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva”.
Rileva il Giudice che l'indennità di massa-vestiario non risulta catalogabile fra le figure considerate nei primi due commi del succitato articolo - e, in particolare, fra gli assegni in natura o le indennità sostitutive di essi - apparendo piuttosto un contributo erogato dall'Amministrazione per le spese sostenute dal dipendente a tale titolo; essa deve pertanto catalogarsi fra le “indennità e gli assegni corrisposti, interamente o in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative” che per il terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 1077/1959 “in nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva”. E nulla è stato addotto dai ricorrenti atto a superare questa conclusione.
Sulla base delle suesposte considerazioni, cui ripetutamente si è richiamata la giurisprudenza di questa Sezione, confermata anche dalle Sezioni centrali (Sez. III centrale, 10 luglio 2001, est. Rozera secondo cui se non fondata su norme di legge, regolamento, accordo collettivo, l'erogazione, pur legittima, dell'indennità di vestiario ai vigili urbani non ne comporta la pensionabilità), si deve negare la quiescibilità dell'indennità di massa-vestiario.
Sotto tale aspetto il ricorso deve giudicarsi pertanto infondato e, in quanto tale, va respinto.
Sussistono apprezzabili motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RESPINGE
la domanda del ricorrente volta a ritenere la quiescibilità dell'indennità di massa-vestiario.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2008.
Depositata in Segreteria il giorno 14 luglio 2008.
Nessun commento:
Posta un commento