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sabato 5 agosto 2023

Corte d'Appello 2023-vice brigadiere CC assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998 e dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, co. 3 L. n. 206 del 2004.Lamentata decorrenza dei benefici

 

Corte d'Appello 2023-vice brigadiere CC assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998 e dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, co. 3 L. n. 206 del 2004.Lamentata decorrenza dei benefici 


Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 19-06-2023

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

III SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Stefano Scarafoni Presidente

Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore

Dott. Vincenzo Turco Consigliere

all'udienza del 7 giugno 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2618/2020 del Ruolo Generale Civile - Lavoro e Previdenza

TRA

OMISSIS

con l'Avv. G. OMISSIS, giusta procura in atti

APPELLANTE

E

MINISTERO (rectius) DELL'INTERNO

APPELLATO CONTUMACE

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1235/2020, pubblicata in data 6 febbraio 2020 e non notificata.


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c. OMISSIS esponeva di essere Vice brigadiere in congedo dell'Arma dei Carabinieri e beneficiario, sulla scorta del decreto 12 maggio 2017 prot. (...)., dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998 e dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, co. 3 L. n. 206 del 2004. Lamentava l'illegittimità del decreto in relazione alla ivi prevista decorrenza dei benefici dal 4 giugno 2015, tempo di stabilizzazione della malattia "disturbo post traumatico da stress" provocatagli dall'attentato di Nassiriya in Iraq in cui era rimasto coinvolto, invece che, come suo diritto, dal 12 novembre 2003, data del predetto attentato (rectius, dall'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004), oppure dal 16 novembre 2004, data di presentazione della domanda amministrativa. Lamentava al fine anche una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi del pari coinvolti nel medesimo attentato, ai quali invece i ridetti benefici erano stati attribuiti con decorrenza dalla data dell'evento. Pertanto domandava:

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il ricorso per quanto di diritto e di ragione e, per l'effetto,

1) per le ragioni in fatto e in diritto innanzi esposte, dichiarare l'illegittimità dei decreti in parola, e, segnatamente, del decreto ministeriale Prot. (...). del 12 maggio 2017 (doc. 3, cumulativo, cit.) -notificato in data 22.01.2018, con il quale gli sono state concesse le somme di cui agli speciali assegni vitalizi di 1.033,00 Euro e di 500,00 Euro mensili-, al fine di ottenere una diversa decorrenza dei benefici che gli sono stati riconosciuti, e, conseguentemente,

2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno vitalizio ex L. 23 novembre 1998, n. 407 e ex L. n. 206 del 2004, non con decorrenza 4 giugno 2015, giorno della stabilizzazione della patologia, come da verbale della C.M.O., ma dal dì dell'evento, il 12 novembre 2003, e, per l'effetto,

3) condannare l'Amministrazione a corrispondere le somme dovute, da accertarsi in corso di causa con apposita CTU, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria; 4) munire la sentenza di clausola esecutiva ex lege;

5) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari"

Nella contumacia del Ministero dell'Interno, con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:

- l'art. 2, co. 1 L. n. 407 del 1998 e l'art. 5, co. 3 L. n. 206 del 2004 richiedono in modo aperto per l'attribuzione dei benefici di natura risarcitoria, ivi previsti, il verificarsi dell'invalidità in misura del 25%. Pertanto, non è possibile retrodatare l'effetto reintegratorio rispetto al momento in cui si verifica il presupposto stesso dell'indennizzo;

- è appurato che, in conseguenza dell'attentato di Nassiriya in cui era rimasto coinvolto, il ricorrente aveva riportato un'invalidità iniziale del 2% e che solo successivamente, con il manifestarsi e lo stabilizzarsi della patologia "disturbo post traumatico da stress", si era perfezionato il requisito sanitario per il riconoscimento dei benefici dedotti in giudizio. Pertanto, la decorrenza dei detti benefici va collocata al 4 giugno 2015, tempo di stabilizzazione dei postumi nella misura del 25%, giusta l'accertamento medico-legale della Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa del 10 novembre 2016;

- non è ravvisabile una disparità di trattamento del ricorrente rispetto ad altri colleghi parimenti coinvolti nel medesimo evento terroristico, non essendo apprezzabile, sulla scorta della documentazione prodotta, l'evoluzione delle patologie da costoro contratte a seguito dell'attentato e il momento dello stabilizzarsi per gli stessi dei postumi d'invalidità permanente.

In data 2 ottobre 2020 OMISSIS depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:

1. erronea interpretazione dei fatti. Omessa e/o contraddittoria motivazione;

2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1 L. n. 407 del 1998 e dell'art. 5, co. 3 L. n. 206 del 2004 per erronea attribuzione dei benefici di legge a decorrere dal tempo della stabilizzazione dei postumi e non anche dalla data dell'evento al quale causalmente è riconducibile il danno. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine alla decorrenza di detti benefici;

3. errata valutazione del danno. Violazione dell'art. 2056 c.c. (valutazione dei danni). Violazione del principio di ordine costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Costituzione. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione. Disparità di trattamento;

4. omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alle deduzioni di merito e istruttorie svolte dall'appellante. Violazione dell'art. 24 Costituzione e del principio del contraddittorio tra le parti. Erronea e falsa applicazione degli artt. 115, co. 2 e 116 c.p.c. per omessa ammissione e assunzione di prove determinanti.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava contumace.

All'udienza del 7 giugno 2023 la causa è stata decisa come in dispositivo.

L'appello è infondato.

In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 2, co. 1 della L. n. 407 del 1998 stabilisce: "A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata L. n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di L. 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni….".

Come è palesato dal limpido tenore della norma, il richiamo all'evento terroristico o criminoso vale a circoscrivere l'oggetto della tutela avuto riguardo alle circostanze, al luogo e al tempo dei fatti generatori di lesioni tutelate in favore delle vittime, ma non individua la data di decorrenza del beneficio, dacché al fine è invece contemplato il perfezionamento di una condizione d'invalidità permanente e il raggiungimento di un certo gradiente di postumi stabilizzati.

Osserva poi la Corte che l'art. 5, co. 3 della L. n. 206 del 2004 dispone: "A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa … è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili …".

Al parti dell'art. 2, co. 1 citato, per l'insorgenza del diritto all'assegno ivi disciplinato la norma richiede in modo perspicuo il perfezionamento di una soglia minima d'invalidità permanente, dunque stabilizzata, in nesso eziologico con gli eventi tipici previsti.

L'inequivocità delle disposizioni in lettura preclude ex se ogni spazio per sostenere, in via d'interpretazione, che il dies d'insorgenza del diritto ai benefici sia un altro e, in specie, che coincida con la data dell'evento lesivo o anche con la data della domanda amministrativa e questo pur ove la condizione medico-legale in parola si sia perfezionata in epoca successiva.

Né per concludere in senso contrario vale rilevare che l'art. 5 dispone che l'assegno vitalizio non reversibile è concesso a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 206 del 2004, così da poter dire che il momento dell'insorgenza del diritto al beneficio sarebbe comunque sganciato da quello di consolidamento dei postumi invalidanti.

Infatti, a ben vedere l'art. 5 correla il riconoscimento dell'assegno esclusivamente alla menomazione permanente della capacità lavorativa e, nel consentire una nuova valutazione delle percentuali d'invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri previsti dalla normativa previgente (art. 6), ha escluso espressamente la possibilità di far retroagire il diritto al beneficio Chiarificatore, al riguardo, è il confronto tra i primi due commi dell'art. 5 e il terzo comma.

Infatti, i primi due commi, nel rideterminare la misura dell'elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, co. 1, stabiliscono espressamente che tale disposizione si applica anche alle elargizioni già erogate prima dell'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004, mentre il terzo comma dispone che l'assegno vitalizio ivi previsto è concesso soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Ciò significa che l'assegno previsto dall'art. 5, co. 3 può essere concesso anche a seguito del riesame della percentuale d'invalidità, ma solo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della L. n. 206 del 2004 cit. e sempre al perfezionarsi del requisito medico - legale indicato, dacché, ove il legislatore avesse inteso disporre semplicemente un aumento dell'originario assegno oppure l'efficacia retroattiva della rivalutazione, si sarebbe limitato a prevedere una disciplina analoga a quella dettata per la speciale elargizione, richiamando la normativa previgente ed estendendo l'operatività delle nuove disposizioni al periodo anteriore (argomenta in questi termini da Cass. n. 2822/2015).

Del pari, per concludere in senso contrario a quello sostenuto dalla Corte non vale invocare la sentenza del Consiglio di Stato n. 3926/2012, richiamata al fine dall'appellante, con la quale è stato affermato che la decorrenza dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo ex L. n. 206 del 2004 va fissata al tempo di entrata in vigore della legge che li contempla. Infatti, questa pronuncia concerne una fattispecie in cui l'evento era avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge stessa e non ha avuto riguardo alla natura e all'entità dei postumi riportati dall'assistito, imperniandosi piuttosto la ratio decidendi sulla portata normativa delle disposizioni d'interesse tenuto conto delle regole che presidiano la successione della legge nel tempo.

Osserva allora la Corte che nel caso di specie l'appellante non ha allegato, né tanto meno indicato al tema impugnatorio la prova del fatto che i postumi invalidanti permanenti insorti a suo carico in conseguenza dell'attentato in cui era rimasto coinvolto in Iraq avevano raggiunto la soglia di legge prima della data considerata in via amministrativa e ritenuta corretta dal Tribunale, sicché non vi è luogo per riconoscere in suo favore il diritto agli assegni oggetto di causa da epoca anteriore a tale data.

Infine, sono prive di efficacia emendativa della sentenza impugnata anche le censure incentrate dall'appellante su un'asserita disparità di trattamento perpetrata in suo danno dall'amministrazione appellata, la quale -a detta del Marino- avrebbe attribuito i predetti benefici ad altri colleghi coinvolti nel medesimo attentato di Nassiriya con decorrenza più favorevole e coincidente con la data dell'evento terroristico, così ponendo la sua azione in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Osserva invero la Corte che, come si è visto, le normativa di riferimento attribuisce il diritto agli assegni a una ben precisa categoria di destinatari, prevedendo in favore di chi vi appartiene, senza eccettuazione alcuna, il medesimo requisito costitutivo rappresentato dal raggiungimento di una certa soglia di postumi invalidanti permanenti. D'altro canto, la matrice pubblica di questo diritto impone che la valutazione circa la sua insorgenza debba essere condotta considerando in via esclusiva il parametro normativo che ne fissa le relative imprescindibili condizioni, senza che pertanto possa assumere rilievo favorevole per il creditore il parallelismo con situazioni -che si dicono- sovrapponibili in fatto con quella in cui egli versa e che sarebbero state regolate dall'amministrazione nel modo da lui preteso.

L'argomento della disparità di trattamento e della connessa violazione da parte dell'amministrazione appellata degli artt. 3 e 97 Cost., speso dall'appellante a caposaldo delle proprie ragioni, è quindi fuori bersaglio, sia perché le norme in esame non pongono alcun irragionevole dettame differenziato rispetto all'unitaria platea di destinatari cui si rivolgono tale da violare l'art. 3 della Costituzione, sia perché l'azione amministrativa è legittima ex art. 97 Cost. se conforme al principio di legalità, carattere riscontrato nel caso di specie.

D'altro canto, com'è noto, la nozione "tecnica" di discriminazione, pure invocata dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni, ha riguardo a una fattispecie tipica (delineata dall'ordinamento sia comunitario, sia nazionale) che valorizza quale suo fatto costitutivo la presenza in capo al soggetto discriminato di peculiari fattori "di rischio", a valle dei quali si pone il trattamento per lui peggiorativo rispetto al trattamento assicurato ad altri soggetti, nella sua stessa posizione di diritto, che non presentano detto fattore. È innegabile l'assenza di allegazione da parte dell'appellante delle descritte circostanze salienti rispetto alla fattispecie astratta di riferimento, con conseguente inconcludenza dei questa difesa ex art. 434 c.p.c..

Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.

Nulla va disposto sulle spese del giudizio di secondo grado, stante la contumacia della parte appellata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.

Infine la Corte dà atto che nel dispositivo di udienza la parte appellata è stata indicata come "Ministero della Difesa", invece che correttamente come "Ministero dell'Interno" e tanto per errore scaturente dalla redazione automatica dell'intestazione dell'atto con la "consolle", che ha inserito i dati relativi alle parti quali presenti in origine nel sistema informatico. Tenuto anche conto che identica correzione era stata già disposta dal Tribunale rispetto alla sentenza impugnata (con provvedimento all'evidenza non annotato a sistema), si provvede pertanto a conforme emenda nell'epigrafe di questa sentenza.


P.Q.M.


Respinge l'appello.

Nulla sulle spese del giudizio di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2023.


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