Tribunale Taranto 2023-"Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689 del 1981 (violazione del codice della strada)"
Tribunale Taranto Sez. I, Sent., 02-05-2023
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-I SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
Sentenza
nella causa n. 5558/2022 R.G., avente ad oggetto: "Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689 del 1981 (violazione del codice della strada)", promossa da:
COMUNE DI TARANTO (P.IVA: (...) - C.F.: (...)), in persona del Sindaco p.t., con sede legale in Taranto alla Piazza Municipio n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Gentile Luca
-appellante-
CONTRO
R.C., rappresentata e difesa dall'avv. x
-appellata-
decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 30.03.2023, con riserva del deposito dei motivi entro 30 giorni.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Il procedimento di I grado.
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa depositato in data 08.06.2022 la sig.ra R.C. conveniva in giudizio il COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco p.t., chiedendo l'annullamento del verbale di contestazione n. V/1048231X/2022 NRG 21504/2022 del 16.04.2022 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Taranto (Ta) per violazione dell'art. 142, c.8 del C.d.s.
L'opponente domandava, in via principale, dichiararsi la nullità/invalidità del verbale di contestazione verbale di contestazione n. V/1048231X/2022 NRG 21504/2022 del 16.04.2022; per l'effetto, dichiararsi la nullità dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata e della sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida.
All'udienza del 22.07.2022, nell'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, comparivano le parti, le quali si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e ne chiedevano l'accoglimento.
Il COMUNE DI TARANTO concludeva chiedendo all'On.le Giudice di Pace di Taranto il rigetto del ricorso e la conferma dell'accertamento di cui al verbale di contestazione n. V/1048231X/2022 NRG 21504/2022 del 16.04.2022 e di tutte le sanzioni ivi comminate, con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla medesima udienza il Giudice dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione. Successivamente, con sentenza n. 2045/2022, depositata in data 04.08.2022, il Giudice di Pace di Taranto, nella persona della dott.ssa P.V., accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. V/1048231X/2022 NRG 21504/2022 del 16.04.2022 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Taranto e, per l'effetto, annullava il già menzionato verbale e tutti gli atti dipendenti dal medesimo, compensando tra le parti le spese di giudizio.
2) I motivi d'appello e lo svolgimento del giudizio.
Con ricorso in appello datato 07.10.2022, notificato a mezzo pec in data 17.10.2022, il COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco p.t., conveniva la signora R.C. innanzi al Tribunale di Taranto;
chiedeva la riforma e/o l'annullamento della sentenza n. 2045/ 2022 N.R.G 3207/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, nella persona della dott.ssa P.V., e depositata in data 04.08.2022, per insussistenza dei presupposti di fatto; dichiarava di impugnare le seguenti parti del provvedimento:
"In merito ai diversi motivi indicati nel ricorso, considerando quelli decisivi ai fini della decisione e valutando le controdeduzioni dell'Ente resistente, si osserva:
Il motivo del ricorso riguardante la non eseguita contestazione immediata e la mancata indicazione, nel verbale e nei successivi chiarimenti, delle ragioni che l'hanno impedita è pertinente, perché le motivazioni. con riguardo a tale punto, non consentono di conoscere l'effettivo impedimento ad effettuare la contestazione immediata.
Il verbale riporta: "Non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione ai sensi art. 201, comma 1 bis, lett. f del C.d. S. in quanto accertata in tempo successivo mediante dispositivo ex art. 4 L.
168/2002. Il riferimento alla lettera f) concerne l'ipotesi di non diretta gestione dell'apparecchiatura. essendo stato il tratto di strada inserito in un decreto del Prefetto di Taranto (Decreto prot. (...)
del 13.2.2015).
Vi è espressa attinenza al suddetto decreto del Prefetto della Provincia di Taranto, che prevede l'utilizzazione o installazione, dando adeguata informazione agli automobilisti, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli 142 e 148 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 con la possibilità prevista per tutte le forze di polizia indicate dall'art. 12 del C.d.S., di procedere al controllo della velocità secondo gli ordinari modelli operativi e all'accertamento delle violazioni commesse alla loro presenza, previa contestazione immediata, ovvero se questa non è possibile, dando adeguata indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata. Il detto decreto è stato prodotto, ma risulta privo di conformità da parte dello stesso Ente.
La giustificazione, come indicata nel verbale, non è sufficiente perché deve essere sempre rispettato, per prima, il diritto di difesa dell'eventuale trasgressore. Tutte le strade della Provincia sono coperte da un decreto prefettizio, ma è divenuta una comoda scusante per procedere ad accertamenti che non garantiscono, anzi impediscono l'esercizio del diritto di difesa del cittadino, che è sempre costituzionalmente garantito.
La difesa del Comando, nelle sue argomentazioni, ha affermato che la motivazione riportata in verbale circa la contestazione differita e non immediata, è tratta da una norma vigente, che legittima l'operato del verbalizzante. Non si condivide tale assunto in quanto via A. in T., è inserita in un apposito decreto prefettizio, emesso a dispregio delle aspettative dell'utente, al quale è sottratta la possibilità, nell'immediatezza dell'evento, di difendersi rappresentando le proprie ragioni, probabilmente degne di una possibile condivisione da parte dello stesso Organo accertatore.
Con riguardo a tale aspetto, va evidenziato che se su di un tratto di strada è previsto, in forza di un decreto prefettizio che abiliti un Comando di Polizia ad installare un'apparecchiatura per la rilevazione della velocità senza procedere alla contestazione immediata della violazione accertata, lo stesso Comando è obbligato.
nell'attuare tale facoltà, a rispettare tutte le condizioni dello stesso decreto. Tanto non si verificato, come è facilmente riscontrabile dalla seguente osservazione: nel decreto prefettizio ....
Pertanto, tale motivo del ricorso merita di essere accolto.
In merito agli altri motivi influenti ai fini della decisione è senz'altro altrettanto rilevante l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla mancanza di adeguata informazione attestante la presenza dello strumento
elettronico di controllo della velocità.
Circa tale motivo la normativa è divenuta di certo più restrittiva con la modifica di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito nella L. 1 agosto 2002, n. 168), nel quale è statuito che dell'uso dei dispositivi di controllo "viene data informazione agli automobilisti". Tale norma deve essere osservata dalla Pubblica Amministrazione che ha l'obbligo di fornire attraverso la segnaletica stradale tutte le necessarie informazioni agli utenti attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nell'art. 77 (segnali verticali in generale) del Reg. di att. del C.d.S.-
Proprio con riferimento ai segnali il D.L. 3 agosto 2007, n. 117 (convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160)
all'art. 3 ha disposto inserimento del comma 6 bis, dopo comma 6, nell'art. 142 del codice della strada, con cui si dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno". Il decreto interministeriale è stato emanato in data 15.8.2007. Sono anche intervenute circolari Ministeriali, tra le quali va ricordata quella del Ministero dell'Intemo n. 300/A.... del 20.8.2007. Le disposizioni legislative e le circolari chiarificatrici hanno determinato una rigida normativa riguardante la segnaletica dei dispositivi di controllo della velocità e della scrupolosa e necessaria informazione agli automobilisti che non può essere disattesa. Si ribadisce che il Comando era tenuto ad annotare nel verbale non solo l'esistenza di cartelli o dispositivi, ma pure le caratteristiche ed il posizionamento. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta delle conseguenze sull'attività di accertamento e su quella sanzionatoria sotto il profilo della legittimità dell'accertamento medesimo.
Per le suesposte ragioni si decide per l'annullamento dell'opposto verbale e di tutti gli atti dallo stesso dipendenti.
Si ritiene che la suesposta definizione della vertenza costituisca ragione eccezionale per la intera compensazione delle spese del giudizio". (pag. 2 e 3)
Nell'illustrare i motivi di appello, l'Ente territoriale eccepiva l'illegittimità della sentenza per errata e/o omessa valutazione delle risultanze delle prove documentali su fatti rilevanti ai fini della decisione; violazione, errata interpretazione e applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2022, la sig.ra R. eccepiva che, contrariamente a quanto asserito da controparte, la sentenza impugnata risultava meritevole di conferma, atteso che il Giudice di prime cure si era correttamente espresso sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto dalla sig.ra R.. L'odierna appellata riproponeva le medesime doglianze sulla irregolarità della procedura di accertamento dell'infrazione indicate nel ricorso introduttivo del primo grado, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 12.01.2023 il P.I. rinviava la causa all'udienza del 30.03.2023 per la discussione; comparivano i procuratori delle parti, i quali si riportavano ai rispettivi scritti difensivi; l'avvocato Gentile dichiarava di rinunciare al motivo relativo al regolamento delle spese relative al primo grado atteso che l'Ente era costituito a mezzo di funzionario. Alla medesima udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione entro 30 giorni.
3) I motivi della decisione.
L'odierno appello ha ad oggetto la sentenza n. 2045/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, nella persona della dott.ssa P.V., con la quale la stessa accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. V/1048231X/2022 NRG 21504/2022 del 16.04.2022 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Taranto e, per l'effetto, annullava il verbale e tutti gli atti dipendenti dal medesimo, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Il Giudice di prime cure, alla luce degli atti depositati in giudizio dalla ricorrente e dell'istruttoria espletata, ha ritenuto fondata l'opposizione e, per l'effetto, non sussistente la responsabilità della destinataria del verbale di contestazione, ritenendo:
1. Quanto al motivo del ricorso riguardante la mancata contestazione immediata e la mancata indicazione nel verbale delle ragioni che l'hanno impedita, che lo stesso fosse pertinente, poiché le motivazioni del provvedimento impugnato non consentono di identificare l'effettivo impedimento ad effettuare la contestazione immediata, in violazione di quanto disposto dal Decreto del Prefetto della Provincia di Taranto, che prevede l'utilizzazione o installazione, dando adeguata informazione agli automobilisti, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., con l'ausilio delle forze di Polizia di cui all'art. 12 C.d.S., previa contestazione immediata, ovvero se questa non è possibile, deve darsi adeguata informazione dei motivi di impedimento agli automobilisti;
2. Altrettanto rilevante l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla mancanza di adeguata informazione attestante la presenza dello strumento elettronico di controllo della velocità, poiché le disposizioni legislative e le circolari chiarificatrici hanno determinato una rigida normativa circa la segnaletica dei dispositivi di controllo della velocità e della necessaria informazione agli automobilisti. Il Giudice di prime cure, dunque, in merito a tale eccezione, ha ritenuto che il Comando avrebbe dovuto annotare nel verbale non solo l'esistenza di cartelli o dispositivi, ma pure le caratteristiche ed il posizionamento, pena delle conseguenze relative all'attività di accertamento e a quella sanzionatoria sotto il profilo della legittimità dell'accertamento stesso.
L'Ente appellante con il presente gravame chiede la riforma della sentenza, l'accertamento e la dichiarazione della validità del verbale di contestazione n. V/1048231X/2022 NRG 21504/2022 del 16.04.2022 e la condanna della parte appellata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Passando all'esame del merito della controversia, l'appello risulta fondato e pertanto merita accoglimento.
Quanto ai motivi di appello, l'Ente comunale ha contestato l'applicazione da parte del giudice di prime cure dei principi in tema di interpretazione e applicazione delle norme di legge che disciplinano il caso di specie e di valutazione delle prove documentali, in relazione a un duplice profilo.
Occorre preliminarmente rammentare che dai verbali annullati emerge che la rilevazione "… è avvenuta mediante impianto a rilevazione fotografica a posto fisso ed in modalità automatica"; che "nel tratto di strada è presente segnaletica verticale (c, 90x120 di colore bianco rifrangente a norma e in ottimo stato manutentivo, ben visibile, indicante controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione immediata: 1 al di sotto la postazione stessa; 2 a mt 150 prima della postazione; 3 a mt 300 prima della postazione (segnaletica 2 e 3 munita superiormente di dispositivo luminoso lampeggiante)".
Quanto ad un primo aspetto, vanno in questa sede richiamate le disposizioni apprestate dall'ordinamento circa la rilevazione a distanza delle violazioni alle norme del C.d.S..
Ai sensi dell'art. 201 c.1 bis lett. f) C.d.S. la contestazione è differita in caso di accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni. L'art. 4, comma 1, L. n. 168 del 2002 recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale consente l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo "da remoto" del traffico. L'impiego di tali strumenti è finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada, sulle autostrade, sulle strade extraurbane e sulle altre strade individuate con decreto dal Prefetto.
Si riporta integralmente il testo dell'art. 4, c. 1, L. n. 168 del 2002: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 e 176 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".
Inoltre, ai sensi dell'art. 142, c.6-bis C.d.S.: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".
Pertanto, ci si riporta al contenuto del verbale di contestazione "nel tratto di strada è presente segnaletica verticale (c, 90x120 di colore bianco rifrangente a norma e in ottimo stato manutentivo, ben visibile, indicante controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione immediata: 1 al di sotto la postazione stessa; 2 a mt 150 prima della postazione; 3 a mt 300 prima della postazione (segnaletica 2 e 3 munita superiormente di dispositivo luminoso lampeggiante)".
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., per cui è onere della pubblica amministrazione provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare lasussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (cfr. Cass. civile, sez. II, n. 5122/2011).
Tale onere è stato regolarmente assolto dall'Ente mediante la produzione del verbale di contestazione, attesa la natura fidefaciente, per cui le circostanze attestate dal pubblico ufficiale, data l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento ex art. 2700 c.c., costituiscono piena prova fino a querela di falso.
Quanto alla contestazione non immediata, il verbale di contestazione n. V/1048231X/2022 (Reg. 21504/2022) elevato dalla Polizia Locale di Taranto in data 16.04.2022, contiene indicazione delle motivazioni relative alla mancata contestazione immediata. Il tratto stradale in questione fa parte di un centro abitato, è di proprietà del Comune di Taranto e rientra nella tipologia della lettera D (Strade urbane di scorrimento) ex art.2, c.2, C.d.S., per cui non è previsto l'obbligo di contestazione immediata conformemente all'art. 201 C.d.S., c.1-bis, e al Decreto del Prefetto della Provincia di Taranto (prot. (...) del 13.02.2015).
Sul punto Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25698 del 22/09/2021: "In tema di violazioni amministrative per le quali è necessaria la contestazione immediata, a fronte dell'impossibilità di fermare il veicolo (nella specie, un natante che aveva navigato all'interno di un porto, in una fascia oraria vietata da un provvedimento della relativa Capitaneria) in tempo utile nei modi regolamentari, non sussistono margini di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità tali da permettere la contestazione immediata della violazione in quanto, da un lato, non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni, in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, giacché alcuna norma impone all'amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni".
Difatti, viene delegata al Prefetto l'indicazione e l'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade dalle strade extraurbane principali, in cui non si reputa possibile la contestazione immediata dell'infrazione con il fermo del veicolo, poiché arrecherebbe un pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e all'incolumità degli Agenti accertatori.
Relativamente a tale circostanza, il Giudice di prime cure non ha pertanto fatto buon governo delle prove fornite dall'Ente appellante.
Quanto alla presenza e alla regolarità della segnaletica, si deve osservare che il verbale di accertamento in esame contiene espresso riferimento alla regolarità e visibilità della segnaletica, circostanza la cui contestazione avrebbe richiesto, come si è detto, la proposizione della querela di falso.
L'onere posta a carico dell'Ente è stato regolarmente assolto mediante la produzione del verbale di contestazione recante le richiamate precisazioni in ordine alla visibilità e alla regolare segnalazione dell'impianto a rilevazione fotografica della velocità, circostanze che in quanto attestate dal pubblico ufficiale costituiscono piena prova fino a querela di falso.
Sul Comune di Taranto non incombeva pertanto alcun ulteriore onere probatorio, mentre l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità incombeva sull'odierna parte appellata, che non ha soddisfatto tale onere, avendo mosso contestazioni solo generiche sul punto.
Quanto alla regolarità della segnaletica, si rappresenta che il verbale di accertamento in esame contiene espresso riferimento alla regolarità e visibilità della segnaletica; occorre, dunque, rammentare la natura fidefacente del verbale di accertamento, per cui le circostanze attestate dal pubblico ufficiale, mediante rilevamento a distanza delle violazioni del C.d.S, data l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento ex art. 2700 c.c., costituiscono piena prova fino a querela di falso.
Pertanto, sul Comune di Taranto non incombeva alcun onere probatorio, l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità spettava all'odierna parte appellata, che però non ha soddisfatto tale onere, avendo mosso contestazioni generiche sul punto.
Pertanto, ci si riporta al contenuto del verbale di contestazione "nel tratto di strada è presente segnaletica verticale (c, 90x120 di colore bianco rifrangente a norma e in ottimo stato manutentivo, ben visibile, indicante controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione immediata: 1 al di sotto la postazione stessa; 2 a mt 150 prima della postazione; 3 a mt 300 prima della postazione (segnaletica 2 e 3 munita superiormente di dispositivo luminoso lampeggiante)", ribadendo la natura fidefacente del verbale medesimo e, dunque, alla sua capacità di costituire piena prova, fino a querela di falso, circa quanto dichiarato nello stesso verbale dal Pubblico Ufficiale.
Dette dichiarazioni, non solo sono coperte da fede privilegiata, ma anche sorrette dalla prova fotografica dei cartelli informatori e del segnale impositivo del limite di velocità; comprovando la veridicità delle attestazioni in ordine alle caratteristiche, alla visibilità e allo stato di manutenzione dei cartelli informatori. Tornando sul punto dell'onere della prova, si rammenta che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante "autovelox", non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, a patto che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza.
Sul punto, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 1661/2019 ha inteso chiarire che: non è nullo il verbale di contestazione nel quale non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello; e che solo se il verbale di contestazione non attesta la presenza di preventiva segnalazione, la Pubblica Amministrazione ha l'onere di provare con altri mezzi la presenza degli avvisi della postazione di rilevazione automatica della velocità. Si rappresenta, inoltre, che nel caso di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava in capo all'opponente, e non alla Pubblica Amministrazione, l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/10/2017, n. 23566).
Nel caso che ci occupa, è pacifico che l'Ente appellante ha fornito idonea prova della esistenza e della regolarità degli avvisi di segnalazione, della loro visibilità e della loro collocazione a distanza adeguata gli uni dagli altri, prova non valutata correttamente dal Giudice di prime cure.
4) Le spese.
Quanto al regolamento delle spese, l'appellato deve essere condannato, in applicazione del principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico;
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da COMUNE DI TARANTO nei confronti di R.C. avente ad oggetto: Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689 del 1981 (violazione del codice della strada), così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 2045/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 22.07-04/08.2022, RIGETTA l'opposizione proposta da R.C. e, per l'effetto:
2) CONFERMA il verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. (...) (Reg. 21504/2022) elevato dalla Polizia Locale di Taranto in data 16.04.2022;
3) CONDANNA il convenuto appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 300,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, il 2 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.
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