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sabato 5 agosto 2023

Tribunale Vallo della Lucania 2023-“ in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha previsto alcuna decadenza dell'omologazione rilasciata per l'apparecchiatura di controllo automatico in dotazione alle Forze di polizia (cosiddetto "autovelox "),”

 

Tribunale Vallo della Lucania 2023-“ in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha previsto alcuna decadenza dell'omologazione rilasciata per l'apparecchiatura di controllo automatico in dotazione alle Forze di polizia (cosiddetto "autovelox "),”

 

 

Tribunale Vallo della Lucania, Sent., 27-04-2023

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 27.4.2023 della seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.805 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: Appello al giudice di pace, vertente

TRA

x

APPELLANTE

E

COMUNE DI AGROPOLI con Sede Legale in Agropoli (SA), alla Piazza della Repubblica n. 3, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Laurito, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania alla Via F. Parri snc;

APPELLATO

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Con ricorso depositato il 9.5.2016, ritualmente notificato, OMISSIS proponeva appello avverso la sentenza n. 861/2015, con cui il Giudice di Pace di Agropoli rigettava l'opposizione da lei promossa avverso i seguenti verbali di accertamento: 1) n. (...) del 8.9.2014 notificato in data 23.11.2014; 2) n.(...) del 9.10.2014 e notificato il 15.12.2014; 3) n. (...) del 10.9.2014 e notificato il 25.11.2014; 4) n. (...) del 15.9.2014 e notificato il 25.11.2014, tutti elevati dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Agropoli.

In primo grado la signora OMISSIS deduceva l'illegittimità dell'accertamento per i seguenti motivi: 1) irregolarità del contratto stipulato con la ditta appaltatrice dell'apparecchio, nel quale era previsto un canone variabile ed inversamente proporzionale all'effettivo pagamento delle multe elevate; 2) assenza di taratura dell'apparecchio; 3) mancato corretto funzionamento dell'apparecchio; 4) assenza di idonea segnaletica al fine di consentire la corretta visibilità dell'apparecchio, in ottemperanza all'art. 4, co. I, L. n. 168 del 2002; 5) difetto di motivazione in ordine alle ragioni che avevano reso impossibile la contestazione immediata dell'illecito, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 201 C.d.S.

Parte opposta rimaneva contumace, nonostante la regolare notificazione del ricorso.

Il giudizio si concludeva con sentenza n. 861/2015 con la quale il Giudice di Pace di Agropoli rigettava integralmente l'opposizione.

Avverso suddetto provvedimento OMISSIS proponeva appello per i seguenti motivi: 1) difetto di prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato, stante la contumacia del Comune di Agropoli; 2) omessa pronuncia del giudice di prime cure circa l'illegittimità dell'attività di accertamento compiuta grazie alla strumentazione elettronica noleggiata dall'Ente presso privati con la previsione di un canone variabile e 3) mancanza di visibilità dell'apparecchio, del rispetto delle prescrizione dettate dall'autorizzazione provinciale e della taratura periodica.

Il Comune di Agropoli si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 27/4/2023.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari" (cfr. Cass. civ. n.n. 4898/2015 e 24691/2018).

Ne consegue che la contumacia in primo grado del Comune di Agropoli, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'appellante, non poteva condurre all'automatico accoglimento della domanda e che occorre indagare se il giudice ha correttamente operato nel valutare gli elementi probatori acquisiti.

L'appellante lamentava, innanzitutto, la mancata pronuncia del giudice in ordine alla violazione dell'art. 61 della L. n. 120 del 29 luglio 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), secondo cui: "Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al D.Lgs. n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni" ed evidenziava che il Comune di Agropoli, in dispregio del suddetto assunto normativo, aveva provveduto all'accertamento strumentale delle violazioni al D.Lgs. n. 285 del 1992 con l'ausilio di apparecchiature elettroniche noleggiate previo riconoscimento di un canone variabile ed inversamente proporzionale all'effettivo pagamento delle multe elevate. Aggiungeva che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il Provv. n. 12 del 4354 prot. n. (...) del 5.10.2015aveva ritenuto illegittima la procedura di affidamento adottata dal Comune di Agropoli.

Coglie nel segno la difesa dell'appellante quando lamenta la nullità sul punto della sentenza per assoluta insufficienza e/o inesistenza di motivazione. La motivazione è meramente apparente quando contiene un rinvio agli atti del giudizio senza riproduzione delle parti idonee a giustificare la valutazione espressa e la sentenza è nulla - sotto il profilo sia formale che sostanziale - per mancanza del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., quando la motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall'oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere ( cfr. ex multis Cass. civ. nn. 27112/2018, 7402/2017, 14762/2019).

La parziale nullità della sentenza impugnata non comporta la regressione del giudizio: il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, cosicchè il giudice del gravame, ove lo ritenga sussistente, deve porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale( cfr. Cass. civ. n. 13733/2014). Ciò posto, la doglianza appare infondata. La circostanza che l'Anac abbia contestato per la violazione delle regole sulla concorrenza, le modalità di affidamento del servizio non può riverberare alcuna conseguenza sulla legittimità degli accertamenti effettuati e parte appellante non provvedeva neanche al deposito del contratto del cui contenuto si discute.

Quanto agli ulteriori motivi di appello giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" ( cfr. Cass. civ. n. 23800/2014 e Cass. civ. n. 29850/2021). Il contenuto del verbale è contestabile, tanto ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso.

Tanto premesso, corretta appare la decisione assunta dal primo giudice sulla base del valore probatorio privilegiato proprio del verbale di accertamento impugnato col quale gli agenti intervenuti rilevavano la violazione del limite di velocità, la corretta installazione dell'apparecchio e il funzionamento dello stesso.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato con argomentazioni pienamente condivisibili che in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha previsto alcuna decadenza dell'omologazione rilasciata per l'apparecchiatura di controllo automatico in dotazione alle Forze di polizia (cosiddetto "autovelox "), sicché, nel giudizio di opposizione la P.A. non ha alcun onere probatorio relativo alla perdurante funzionalità della menzionata apparecchiatura ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 21267/2014), che l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (" autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico e che, peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata ( cfr. Cass. civ. n. 18354/2018).

Il verbale non ha fede privilegiata unicamente quanto all'esistenza dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

Osserva il Tribunale che "gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato" (cfr. Cass. civ. n. 19755/2011).

Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 9.5.2016 da OMISSIS nei confronti di Comune di Agropoli, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.861/2015 del giudice di pace di Agropoli; 2) condanna OMISSIS Comune di Agropoli alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellante, che si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; 3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Vallo Della Lucania, il 27 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2023.

 


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