Tribunale Vallo della Lucania 2023-“ in tema di sanzioni
amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti
dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha previsto alcuna
decadenza dell'omologazione rilasciata per l'apparecchiatura di controllo
automatico in dotazione alle Forze di polizia (cosiddetto "autovelox
"),”
Tribunale Vallo della Lucania, Sent., 27-04-2023
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in
persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico,
dà lettura alla pubblica udienza del 27.4.2023 della seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.805 del Ruolo Generale
degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: Appello al giudice
di pace, vertente
TRA
x
APPELLANTE
E
COMUNE DI AGROPOLI con Sede Legale in Agropoli (SA), alla
Piazza della Repubblica n. 3, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Giovanni Laurito, presso il cui studio elettivamente
domiciliato in Vallo della Lucania alla Via F. Parri snc;
APPELLATO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9.5.2016, ritualmente notificato, OMISSIS
proponeva appello avverso la sentenza n. 861/2015, con cui il Giudice di Pace
di Agropoli rigettava l'opposizione da lei promossa avverso i seguenti verbali
di accertamento: 1) n. (...) del 8.9.2014 notificato in data 23.11.2014; 2)
n.(...) del 9.10.2014 e notificato il 15.12.2014; 3) n. (...) del 10.9.2014 e
notificato il 25.11.2014; 4) n. (...) del 15.9.2014 e notificato il 25.11.2014,
tutti elevati dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Agropoli.
In primo grado la signora OMISSIS deduceva l'illegittimità
dell'accertamento per i seguenti motivi: 1) irregolarità del contratto
stipulato con la ditta appaltatrice dell'apparecchio, nel quale era previsto un
canone variabile ed inversamente proporzionale all'effettivo pagamento delle
multe elevate; 2) assenza di taratura dell'apparecchio; 3) mancato corretto
funzionamento dell'apparecchio; 4) assenza di idonea segnaletica al fine di
consentire la corretta visibilità dell'apparecchio, in ottemperanza all'art. 4,
co. I, L. n. 168 del 2002; 5) difetto di motivazione in ordine alle ragioni che
avevano reso impossibile la contestazione immediata dell'illecito, in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 201 C.d.S.
Parte opposta rimaneva contumace, nonostante la regolare
notificazione del ricorso.
Il giudizio si concludeva con sentenza n. 861/2015 con la
quale il Giudice di Pace di Agropoli rigettava integralmente l'opposizione.
Avverso suddetto provvedimento OMISSIS proponeva appello per
i seguenti motivi: 1) difetto di prova in ordine alla sussistenza degli
elementi costitutivi dell'illecito contestato, stante la contumacia del Comune
di Agropoli; 2) omessa pronuncia del giudice di prime cure circa
l'illegittimità dell'attività di accertamento compiuta grazie alla
strumentazione elettronica noleggiata dall'Ente presso privati con la
previsione di un canone variabile e 3) mancanza di visibilità dell'apparecchio,
del rispetto delle prescrizione dettate dall'autorizzazione provinciale e della
taratura periodica.
Il Comune di Agropoli si costituiva in giudizio e concludeva
per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa
l'udienza del 27/4/2023.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato
che "nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava
sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi
dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico
accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice,
chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto
alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione,
può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo
d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della L. 24 novembre 1981, n.
689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti
necessari" (cfr. Cass. civ. n.n. 4898/2015 e 24691/2018).
Ne consegue che la contumacia in primo grado del Comune di
Agropoli, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'appellante, non
poteva condurre all'automatico accoglimento della domanda e che occorre
indagare se il giudice ha correttamente operato nel valutare gli elementi
probatori acquisiti.
L'appellante lamentava, innanzitutto, la mancata pronuncia
del giudice in ordine alla violazione dell'art. 61 della L. n. 120 del 29
luglio 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), secondo cui:
"Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale
delle violazioni al D.Lgs. n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro
proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di
noleggio a canone fisso da utilizzare ai fini dell'accertamento delle
violazioni" ed evidenziava che il Comune di Agropoli, in dispregio del
suddetto assunto normativo, aveva provveduto all'accertamento strumentale delle
violazioni al D.Lgs. n. 285 del 1992 con l'ausilio di apparecchiature
elettroniche noleggiate previo riconoscimento di un canone variabile ed
inversamente proporzionale all'effettivo pagamento delle multe elevate.
Aggiungeva che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il Provv. n. 12
del 4354 prot. n. (...) del 5.10.2015aveva ritenuto illegittima la procedura di
affidamento adottata dal Comune di Agropoli.
Coglie nel segno la difesa dell'appellante quando lamenta la
nullità sul punto della sentenza per assoluta insufficienza e/o inesistenza di
motivazione. La motivazione è meramente apparente quando contiene un rinvio agli
atti del giudizio senza riproduzione delle parti idonee a giustificare la
valutazione espressa e la sentenza è nulla - sotto il profilo sia formale che
sostanziale - per mancanza del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n. 4),
c.p.c., quando la motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i
motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio
individuati documenti ed atti ad essa allegati senza riprodurne le parti idonee
a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o
fattuale che, come emergente dall'oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto
di condividere ( cfr. ex multis Cass. civ. nn. 27112/2018, 7402/2017,
14762/2019).
La parziale nullità della sentenza impugnata non comporta la
regressione del giudizio: il vizio di nullità della sentenza di primo grado per
mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai
sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al
primo giudice, cosicchè il giudice del gravame, ove lo ritenga sussistente,
deve porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti
il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza
costituzionale( cfr. Cass. civ. n. 13733/2014). Ciò posto, la doglianza appare
infondata. La circostanza che l'Anac abbia contestato per la violazione delle
regole sulla concorrenza, le modalità di affidamento del servizio non può
riverberare alcuna conseguenza sulla legittimità degli accertamenti effettuati
e parte appellante non provvedeva neanche al deposito del contratto del cui
contenuto si discute.
Quanto agli ulteriori motivi di appello giova ricordare che
la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "nel
giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino
a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di
apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo
stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede
privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante
né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone,
ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di
personali considerazioni logiche" ( cfr. Cass. civ. n. 23800/2014 e Cass.
civ. n. 29850/2021). Il contenuto del verbale è contestabile, tanto ove ne sia
dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto
nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte
del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di
opposizione, della querela di falso.
Tanto premesso, corretta appare la decisione assunta dal
primo giudice sulla base del valore probatorio privilegiato proprio del verbale
di accertamento impugnato col quale gli agenti intervenuti rilevavano la
violazione del limite di velocità, la corretta installazione dell'apparecchio e
il funzionamento dello stesso.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato
con argomentazioni pienamente condivisibili che in tema di sanzioni
amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti
dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha previsto alcuna
decadenza dell'omologazione rilasciata per l'apparecchiatura di controllo
automatico in dotazione alle Forze di polizia (cosiddetto "autovelox
"), sicché, nel giudizio di opposizione la P.A. non ha alcun onere
probatorio relativo alla perdurante funzionalità della menzionata
apparecchiatura ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 21267/2014), che l'efficacia
probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("
autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera
fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze
allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione,
installazione o funzionamento del dispositivo elettronico e che, peraltro, in
presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è
consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale
taratura è stata effettuata ( cfr. Cass. civ. n. 18354/2018).
Il verbale non ha fede privilegiata unicamente quanto
all'esistenza dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
Osserva il Tribunale che "gli organi di polizia
municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere
legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito
dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la
circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e
quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di
norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica
l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato" (cfr.
Cass. civ. n. 19755/2011).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come
da dispositivo, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 24
dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in
data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in
persona del Presidente dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando
in ordine alla domanda proposta con atto del 9.5.2016 da OMISSIS nei confronti
di Comune di Agropoli, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta,
così provvede:
1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza
n.861/2015 del giudice di pace di Agropoli; 2) condanna OMISSIS Comune di
Agropoli alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellante, che
si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre rimborso forfetario, IVA e
quanto altro dovuto per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi
antistatario; 3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione
dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo Della Lucania, il 27 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2023.
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