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sabato 5 agosto 2023

Giudice di pace Campobasso 2023-“ Evidenziava che la Polizia Municipale non incontrava limiti nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto aveva competenza anche sulla strada provinciale”

 

Giudice di pace Campobasso 2023-“ Evidenziava che la Polizia Municipale non incontrava limiti nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto aveva competenza anche sulla strada provinciale”

 

 

Giudice di pace Campobasso, Sent., 31-01-2023

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

Il Giudice di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 136/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza dell'11.01.2023, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, promossa da:

omissis

RICORRENTE

Contro

Comune di Sepino (CB), in persona del Sindaco p.t., dott. P.D., corrente in S., in Piazza N. P. n. 5, P.I. (...), rappresentato e difeso dall'avv. omissis

RESISTENTE

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Con ricorso depositato in data 14.01.2021 il sig. R.E. ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso, per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 458/V/2020 del 20/11/2020, elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Sepino (CB), avente ad oggetto la violazione dell'art. 142 comma 8, Cds, per aver circolato in data 08.10.2020 sulla S.S. 87 Km. 107+050 alla velocità di 109 Km/h, in un tratto di strada nel quale vige il limite massimo di velocità di 90 Km/h.

Il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, facevano rilevare i seguenti vizi dell'atto impugnato:

irrilevanza dei rilievi fotografici;

mancata contestazione immediata - mancanza di autorizzazione prefettizia;

mancata taratura;

mancanza di visibilità della postazione autovelox ;

violazione art. 61 L. n. 120 del 2010;

mancanza di taratura e omologazione dell'apparecchio;

errore scusabile circa la presunta infrazione;

irregolarità della segnaletica,

mancata sottoscrizione della notifica del verbale del verbalizzante;

verbale non autenticato;

irregolarità della contestazione per mancanza della norma contestata.

Che si costituiva il Comune di Sepino (CB), il quale evidenziava la perfetta funzionalità del rilevatore elettronico omologazione e taratura dello strumento di rilevazione.

Evidenziava che la giustificazione addotta dal ricorrente non era sufficiente ad affermare che lo stesso non avesse contezza di aver superato il limite di velocità.

Evidenziava che la Polizia Municipale non incontrava limiti nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto aveva competenza anche sulla strada provinciale.

Ed ancora depositava le foto relative alla corretta segnalazione mediante apposizione cartellonistica della presenza dell' autovelox.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza dell'l 1.01.2023 la causa veniva decisa come da dispositivo.

Il ricorso va accolto per le seguenti motivazioni.

In tema di illeciti amministrativi, l'art. 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (art.200 c.d.s.), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.

Nel nostro ordinamento pertanto vige il principio secondo il quale la violazione quando è possibile, deve essere immediatamente contestata, costituendo elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione.

Al summenzionato principio di contestazione immediata della violazione, l'art.201 c.d.s. comma 1 bis, prevede varie deroghe tra cui quella che stabilisce che la contestazione immediata può non aversi quando l'accertamento sia stato eseguito ai sensi dell'art.4 comma 2 della L. n. 168 del 2002, ovvero su tratto di strada individuato con decreto prefettizio e soggetto a controllo remoto della velocità.

L'art. 4 della L. 1 agosto 2002, n. 168, infatti prevede che sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni relative alle norme di comportamento dei limiti di velocità, senza obbligo di contestazione immediata se debitamente omologati, resta fermo l'obbligo da parte dei verbalizzanti di fare menzione della deroga in questione nel relativo verbale.

L'individuazione di dette strade è fatta dal Prefetto tenendo conto alcuni parametri, quali il tasso di incidenti, il traffico o questioni attinenti la sicurezza.

La lettura sistematica dell'art.4 L. n. 168 del 2002, comporta l'equiparazione, delle varie tipologie di strade su cui tali apparecchiature vengono installate, nel senso che una volta intervenuto il decreto prefettizio, atto prodromico all'installazione delle apparecchiature a cui deve provvedere l'ente proprietario, le strade di cui alle lettere C e D del comma 2 dell'art.142 C.d.s., in nulla si differenziano da quelle di sui alle lettre A e B dello stesso articolo.

Obiettivo della legge è pertanto la sicurezza degli automobilisti e la prevenzione degli incidenti nella circolazione stradale.

Risulta pertanto evidente che in caso di mancanza di un provvedimento da parte del Prefetto che accerti l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza è fatto obbligo ai verbalizzanti di contestare nell'immediatezza la violazione, secondo la regola generale sancita dall'art.200 del c.d.s..

Bisogna infine osservare, che secondo un orientamento giurisprudenziale di alcuni giudici di pace ed inoltre di qualche Prefettura (le quali hanno provveduto direttamente alla archiviazione del p.v. impugnato), la mancanza del decreto prefettizio determinerebbe inoltre l'illegittimità della stessa installazione del dispositivo tecnico di controllo elettronico della velocità, interpretazione forse troppo eccessiva ma comunque non troppo difforme ai principi che hanno ispirato il legislatore nel regolamentare la materia.

Orbene, l'accertamento operato dai vigili del Comune di Sepino (CB), risulta avvenuto su strada extraurbana secondaria ed inoltre su un tratto di strada non inserito in alcun decreto prefettizio ai sensi dell'art.4 della L. n. 168 del 2002, circostanza non contestata dal resistente.

La mancanza del decreto Prefettizio determina l'illegittimità dell'accertamento operato dai Vigili Urbani del Comune di Sepino (CB), per violazione del principio della contestazione immediata della violazione.

Ed infatti, la Polizia Municipale del Comune di Sepino (CB), nel caso di specie non ha effettuato la contestazione immediata, ma ha notificato al trasgressore il verbale con gli estremi della violazione, indicando a motivo della mancata contestazione, la circostanza che non si è potuto procedere a contestazione immediata in quanto eseguita con strumentazione avente caratteristiche tecniche che consentono l'accertamento solo dopo il transito del veicolo.

Tuttavia questo giudice ritiene che le ragioni addotte dalla Polizia Municipale del Comune di Sepino (CB) a giustificazione della mancata contestazione immediata, non siano "casi di impossibilità della contestazione immediata", così come previsti dall'art.384 del regolamento del codice della strada.

Per quanto concerne il tipo di apparecchiatura che consente l'accertamento solo successivamente, ci si riporta a quanto già evidenziato in precedenza circa la mancanza del decreto prefettizio.

Secondo l'odierno giudicante la giustificazione addotta dal verbalizzante non è idonea a raggiungere lo scopo integrato della motivazione necessaria per non aver effettuato la contestazione immediata della violazione, visto che solo per alcune di esse è consentito non fornire giustificazioni di sostegno al mancato fermo del veicolo, in quanto giustificate dal tipo di violazione contestata (veicolo lanciato ad alta velocità, attraversamento luce rossa, sorpasso vietato, trasgressione accertata in assenza del proprietario).

La mancata contestazione immediata, pur possibile, determina violazione di legge rendendo illegittimo il verbale impugnato.

Si osserva altresì.

In tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.

Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

E' principio ormai consolidato che "la Pubblica Amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'apparecchio utilizzato per rilevare l'eccesso di velocità è "omologato" ( Cass., sez. I Civ., sentenza n. 83-15/2001).

Il misuratore di velocità in oggetto non è stato omologato dal Ministero dell'Industria del commercio e Artigianato div. V Ufficio centrale metrico pesi e misure secondo quanto descritto dal D.P.R. n. 798 del 1982 in attuazione della Dir. CEE 71/316.

L' omologazione dei misuratori di velocità da parte del MLLPP con tolleranza del 5 per cento a favore del trasgressore, è una semplice approvazione di utilizzo e non ha nessun valore ai fini della sicurezza e valenza metrologica dello strumento misuratore di velocità.

Orbene, da una attenta lettura dell'accertamento di violazione in oggetto, non è dato sapere se l'apparecchiatura sia stata sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, se la procedura di taratura, qualora fosse stata effettuata, abbia o meno il requisito dell'idoneità, se sia stata rilasciata certificazione per la taratura effettuata e se la predetta certificazione possa essere ritenuta conforme alla normativa vigente.

L'Ufficio centrale metrico è l'unico ente competente in materia di omologazione di strumenti misuratori, in mancanza di tale omologazione qualsiasi strumento non può essere utilizzato per rilievi di carattere metrico legale.

Il ricorso va pertanto accolto, ritendo assorbiti tutti gli altri motivi di diritto.

All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del verbale impugnato.

La natura della controversia nonché la particolarità delle questioni trattate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

il Giudice Onorario di Pace di Campobasso dott. Carlo Cennamo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 14.01.2021 da R.E. contro Comune di Sepino (CB), in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 458/V/2020 del 20/11/2020, elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Sepino (CB);

2) spese compensate.

Così deciso in Campobasso, il 11 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2023.

 


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