Giudice di pace Campobasso 2023-“ Evidenziava che la Polizia
Municipale non incontrava limiti nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto
aveva competenza anche sulla strada provinciale”
Giudice di pace Campobasso, Sent., 31-01-2023
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO
Il Giudice di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 136/2021 R.G.A.C., assegnata in
decisione all'udienza dell'11.01.2023, avente ad oggetto opposizione a sanzione
amministrativa, promossa da:
omissis
RICORRENTE
Contro
Comune di Sepino (CB), in persona del Sindaco p.t., dott.
P.D., corrente in S., in Piazza N. P. n. 5, P.I. (...), rappresentato e difeso
dall'avv. omissis
RESISTENTE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.01.2021 il sig. R.E.
ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso, per l'annullamento del verbale di
accertamento di violazione del Codice della Strada n. 458/V/2020 del
20/11/2020, elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Sepino
(CB), avente ad oggetto la violazione dell'art. 142 comma 8, Cds, per aver
circolato in data 08.10.2020 sulla S.S. 87 Km. 107+050 alla velocità di 109
Km/h, in un tratto di strada nel quale vige il limite massimo di velocità di 90
Km/h.
Il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, facevano
rilevare i seguenti vizi dell'atto impugnato:
irrilevanza dei rilievi fotografici;
mancata contestazione immediata - mancanza di autorizzazione
prefettizia;
mancata taratura;
mancanza di visibilità della postazione autovelox ;
violazione art. 61 L. n. 120 del 2010;
mancanza di taratura e omologazione dell'apparecchio;
errore scusabile circa la presunta infrazione;
irregolarità della segnaletica,
mancata sottoscrizione della notifica del verbale del verbalizzante;
verbale non autenticato;
irregolarità della contestazione per mancanza della norma
contestata.
Che si costituiva il Comune di Sepino (CB), il quale
evidenziava la perfetta funzionalità del rilevatore elettronico omologazione e
taratura dello strumento di rilevazione.
Evidenziava che la giustificazione addotta dal ricorrente
non era sufficiente ad affermare che lo stesso non avesse contezza di aver
superato il limite di velocità.
Evidenziava che la Polizia Municipale non incontrava limiti
nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto aveva competenza anche sulla strada
provinciale.
Ed ancora depositava le foto relative alla corretta
segnalazione mediante apposizione cartellonistica della presenza dell'
autovelox.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'l 1.01.2023 la causa veniva decisa come da
dispositivo.
Il ricorso va accolto per le seguenti motivazioni.
In tema di illeciti amministrativi, l'art. 201 del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, stabilisce che qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata (art.200 c.d.s.), il verbale, con gli estremi precisi
e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90 giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
Nel nostro ordinamento pertanto vige il principio secondo il
quale la violazione quando è possibile, deve essere immediatamente contestata,
costituendo elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della
sanzione.
Al summenzionato principio di contestazione immediata della
violazione, l'art.201 c.d.s. comma 1 bis, prevede varie deroghe tra cui quella
che stabilisce che la contestazione immediata può non aversi quando
l'accertamento sia stato eseguito ai sensi dell'art.4 comma 2 della L. n. 168
del 2002, ovvero su tratto di strada individuato con decreto prefettizio e
soggetto a controllo remoto della velocità.
L'art. 4 della L. 1 agosto 2002, n. 168, infatti prevede che
sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, gli organi di
polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
relative alle norme di comportamento dei limiti di velocità, senza obbligo di
contestazione immediata se debitamente omologati, resta fermo l'obbligo da
parte dei verbalizzanti di fare menzione della deroga in questione nel relativo
verbale.
L'individuazione di dette strade è fatta dal Prefetto
tenendo conto alcuni parametri, quali il tasso di incidenti, il traffico o
questioni attinenti la sicurezza.
La lettura sistematica dell'art.4 L. n. 168 del 2002,
comporta l'equiparazione, delle varie tipologie di strade su cui tali
apparecchiature vengono installate, nel senso che una volta intervenuto il
decreto prefettizio, atto prodromico all'installazione delle apparecchiature a
cui deve provvedere l'ente proprietario, le strade di cui alle lettere C e D
del comma 2 dell'art.142 C.d.s., in nulla si differenziano da quelle di sui alle
lettre A e B dello stesso articolo.
Obiettivo della legge è pertanto la sicurezza degli
automobilisti e la prevenzione degli incidenti nella circolazione stradale.
Risulta pertanto evidente che in caso di mancanza di un
provvedimento da parte del Prefetto che accerti l'esistenza di obiettive
circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza è fatto
obbligo ai verbalizzanti di contestare nell'immediatezza la violazione, secondo
la regola generale sancita dall'art.200 del c.d.s..
Bisogna infine osservare, che secondo un orientamento
giurisprudenziale di alcuni giudici di pace ed inoltre di qualche Prefettura
(le quali hanno provveduto direttamente alla archiviazione del p.v. impugnato),
la mancanza del decreto prefettizio determinerebbe inoltre l'illegittimità
della stessa installazione del dispositivo tecnico di controllo elettronico
della velocità, interpretazione forse troppo eccessiva ma comunque non troppo
difforme ai principi che hanno ispirato il legislatore nel regolamentare la
materia.
Orbene, l'accertamento operato dai vigili del Comune di
Sepino (CB), risulta avvenuto su strada extraurbana secondaria ed inoltre su un
tratto di strada non inserito in alcun decreto prefettizio ai sensi dell'art.4
della L. n. 168 del 2002, circostanza non contestata dal resistente.
La mancanza del decreto Prefettizio determina
l'illegittimità dell'accertamento operato dai Vigili Urbani del Comune di
Sepino (CB), per violazione del principio della contestazione immediata della
violazione.
Ed infatti, la Polizia Municipale del Comune di Sepino (CB),
nel caso di specie non ha effettuato la contestazione immediata, ma ha
notificato al trasgressore il verbale con gli estremi della violazione,
indicando a motivo della mancata contestazione, la circostanza che non si è
potuto procedere a contestazione immediata in quanto eseguita con
strumentazione avente caratteristiche tecniche che consentono l'accertamento
solo dopo il transito del veicolo.
Tuttavia questo giudice ritiene che le ragioni addotte dalla
Polizia Municipale del Comune di Sepino (CB) a giustificazione della mancata
contestazione immediata, non siano "casi di impossibilità della
contestazione immediata", così come previsti dall'art.384 del regolamento
del codice della strada.
Per quanto concerne il tipo di apparecchiatura che consente
l'accertamento solo successivamente, ci si riporta a quanto già evidenziato in
precedenza circa la mancanza del decreto prefettizio.
Secondo l'odierno giudicante la giustificazione addotta dal
verbalizzante non è idonea a raggiungere lo scopo integrato della motivazione
necessaria per non aver effettuato la contestazione immediata della violazione,
visto che solo per alcune di esse è consentito non fornire giustificazioni di
sostegno al mancato fermo del veicolo, in quanto giustificate dal tipo di
violazione contestata (veicolo lanciato ad alta velocità, attraversamento luce
rossa, sorpasso vietato, trasgressione accertata in assenza del proprietario).
La mancata contestazione immediata, pur possibile, determina
violazione di legge rendendo illegittimo il verbale impugnato.
Si osserva altresì.
In tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali
risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità
siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti
preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza
ed attendibilità della misurazione.
Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile
se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento
irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della
velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la
fondatezza dell'accertamento amministrativo.
E' principio ormai consolidato che "la Pubblica
Amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'apparecchio utilizzato per
rilevare l'eccesso di velocità è "omologato" ( Cass., sez. I Civ.,
sentenza n. 83-15/2001).
Il misuratore di velocità in oggetto non è stato omologato
dal Ministero dell'Industria del commercio e Artigianato div. V Ufficio
centrale metrico pesi e misure secondo quanto descritto dal D.P.R. n. 798 del
1982 in attuazione della Dir. CEE 71/316.
L' omologazione dei misuratori di velocità da parte del
MLLPP con tolleranza del 5 per cento a favore del trasgressore, è una semplice
approvazione di utilizzo e non ha nessun valore ai fini della sicurezza e
valenza metrologica dello strumento misuratore di velocità.
Orbene, da una attenta lettura dell'accertamento di
violazione in oggetto, non è dato sapere se l'apparecchiatura sia stata
sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, se la procedura di
taratura, qualora fosse stata effettuata, abbia o meno il requisito
dell'idoneità, se sia stata rilasciata certificazione per la taratura
effettuata e se la predetta certificazione possa essere ritenuta conforme alla
normativa vigente.
L'Ufficio centrale metrico è l'unico ente competente in
materia di omologazione di strumenti misuratori, in mancanza di tale
omologazione qualsiasi strumento non può essere utilizzato per rilievi di
carattere metrico legale.
Il ricorso va pertanto accolto, ritendo assorbiti tutti gli
altri motivi di diritto.
All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del
verbale impugnato.
La natura della controversia nonché la particolarità delle
questioni trattate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice Onorario di Pace di Campobasso dott. Carlo
Cennamo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso
depositato in data 14.01.2021 da R.E. contro Comune di Sepino (CB), in persona
del Sindaco p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di
accertamento di violazione del Codice della Strada n. 458/V/2020 del
20/11/2020, elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Sepino
(CB);
2) spese compensate.
Così deciso in Campobasso, il 11 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2023.
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