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domenica 18 febbraio 2024

Tar 2024- La ricorrente, già arruolata alle dipendenze della Polizia di Stato nell'anno OMISSIS, ed a far data dall'anno OMISSIS in congedo a causa di alcune patologie che l'avevano resa non idonea al servizio, in data -OMISSIS- presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo per le patologie a) "sindrome del tunnel carpale a sinistra + pollice a scatto sinistro" e b) "sindrome del tunnel carpale a destra + pollice a scatto destro"

 


T.A.R. Piemonte Torino Sez. III, Sent., (ud. 17/01/2024) 12-02-2024, n. 134 


Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 791 del 2019, proposto da -ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato  

contro 

Ministero Interno, non costituito in giudizio; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21; 

per l'annullamento 

del decreto n. -OMISSIS- - Pratica n. -OMISSIS- posizione n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- e successivamente notificato alla ricorrente in data 7 maggio 2019, con cui non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio; 

nonché, occorrendo, per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. La ricorrente, già arruolata alle dipendenze della Polizia di Stato nell'anno OMISSIS, ed a far data dall'anno OMISSIS in congedo a causa di alcune patologie che l'avevano resa non idonea al servizio, in data -OMISSIS- presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo per le patologie a) "sindrome del tunnel carpale a sinistra + pollice a scatto sinistro" e b) "sindrome del tunnel carpale a destra + pollice a scatto destro". 

Il successivo -OMISSIS- avanzava la medesima istanza per le patologie c) "gastrite cronica", d) "polipo angiomatoso corda vocale sinistra", e) "pregresso stato d'ansia in tratti di personalità istrionica". 

Con verbale redatto in data -OMISSIS- la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Milano riteneva le patologie sub a) e b) non ascrivibili a categoria. 

Con verbale modello B n. -OMISSIS-, la CMO di Milano attribuiva come rientranti nella VIII Categoria sia la gastrite cronica sia il pregresso stato d'ansia in tratti di personalità istrionici, mentre riteneva non ascrivibile a categoria il polipo angiomatoso corda vocale sinistra. 

Il C.V.C.S. con parere n. -OMISSIS- riteneva dipendenti da "causa di servizio" le patologie sub c), d), e); non dipendenti da "causa di servizio" quelle sub a) e b); riteneva la patologia sub e) come rientrante nella VIII categoria di infermità. 

Con decreto -OMISSIS- del -OMISSIS- l'Amministrazione dell'Interno, conformandosi al parere del C.V.C.S. in merito alle patologie suddette, riconosceva la dipendenza da causa di servizio per le infermità sub c), d), e), non riconosceva la dipendenza da causa di servizio per le infermità sub a) e b). Respingeva, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, la domanda presentata in data -OMISSIS- per le infermità sub a) e b), e la domanda presentata in data -OMISSIS- per le infermità sub c) ed e), in quanto presentate fuori termine ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 461 del 2001. 

1.1 Con il ricorso in epigrafe l'odierna esponente impugnava, chiedendone l'annullamento, il predetto decreto del -OMISSIS-, con cui l'Amministrazione intimata, relativamente alle patologie "sindrome del tunnel carpale a sinistra + pollice a scatto sinistro" e b) "sindrome del tunnel carpale a destra + pollice a scatto destro", decretava il non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; relativamente alla patologia sub e), "pregresso stato d'ansia in tratti di personalità istrionica", la ascriveva alla VIII categoria. 

Questi i motivi di ricorso: 

1) Violazione e/o erronea applicazione della L. n. 241 del 1990; TUNNEL CARPALE e DITO A SCATTO SX e DX - Difetto di istruttoria e conseguente difetto di motivazione; 

La ricorrente contesta il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie in questione, nonostante la CMO di Milano e la documentazione in atti la confermino. Il parere del C.V.C.S. è scarsamente motivato ed argomentato e risulta inficiato da manifesta illogicità in quanto manchevole di ogni riferimento all'attività di videoterminalista svolta dall'interessata sin dal 1994, con un eccessivo sforzo di polsi e mani e dolori a tali arti in conseguenza delle gravi discopatie e dei dolori cervicali acuti. 

2) Violazione e/o erronea applicazione della L. n. 241 del 1990; PREGRESSO STATO D'ANSIA IN TRATTI DI PERSONALITA' ISTRIONICI - Ascrivibilità della patologia alla VIII Categoria - Difetto di istruttoria e conseguente difetto di motivazione. 

Il Comitato di Verifica ha errato nell'ascrivere la patologia pregresso stato d'ansia in tratti di personalità istrionici alla VIII Categoria, facendola rientrare nelle cosiddette "sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti" - punto 24, non tenendo conto del fatto che la patologia in questione, da sola, è stata sufficiente a rendere la ricorrente NON IDONEA al servizio di istituto, secondo la valutazione della stessa CMO di Milano. 

La ricorrente chiede pertanto il riconoscimento della patologia nella categoria (...). 

2. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, depositando una memoria difensiva del Ministero dell'Interno e pertinente documentazione, che integrava in vista della udienza di trattazione del ricorso nel merito. 

3. Alla Pubblica Udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione. 

4. Va osservato in premessa che la ricorrente, come sopra evidenziato, impugna solo in parte qua il decreto in contestazione; tale decreto, per la parte restante - e precisamente, le statuizioni relative al rigetto, ai fini dell'equo indennizzo, delle domande presentate dall'interessata in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- - si consolida nei confronti dell'odierna deducente e diviene incontestabile. 

5. Tanto premesso, il ricorso è nel suo complesso infondato. 

5.1 Quanto alle censure svolte con il primo motivo di ricorso, che conviene esaminare congiuntamente per connessione logica delle medesime, con le quali si lamentano il difetto di istruttoria e di motivazione sia del decreto gravato che del parere del C.V.C.S., nonché la mancata valutazione dei fattori specifici di rischio legati al servizio svolto dalla ricorrente, il Collegio osserva che, in ossequio alla disciplina recata dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il parere del Comitato di Verifica sulla causa di servizio è vincolante per l'Amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio. Di conseguenza, non sussiste un obbligo a carico dell'Amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione medico ospedaliera (che, peraltro, nella specie, a differenza di quanto dedotto in ricorso, non si pronunciava sulla sussistenza della causa di servizio), atteso che, con la nuova disciplina in questione, la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull'esistenza dell'infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da causa di servizio, al quale l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque a adeguarsi (Cons. Stato, Sez. IV, 10.10.2018, n. 5822). 

5.2 Orbene, nel caso all'odierno esame, in data -OMISSIS- la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Milano, nel rispetto delle proprie competenze, si è pronunciata riconoscendo la presenza delle patologie sub a) e b) per cui è controversia, pur ritenendole non ascrivibili a categoria; tuttavia, il solo riconoscimento delle patologie da parte della Commissione Medica Ospedaliera non poteva incidere né influenzare la valutazione del Comitato di Verifica, dovendo quest'ultimo indirizzare la sua attenzione sulla struttura dell'eventuale nesso eziologico intercorrente tra l'espletamento del servizio e l'insorgenza delle patologie (C.d.S. Sez. III n. 03837/2010 - Ad. del 16 marzo 2011); e tanto ha fatto con parere n. -OMISSIS-, che riteneva le patologie predette non dipendenti da "causa di servizio". 

D'altra parte, quanto al rapporto tra le valutazioni demandate agli organi tecnici in questione, nessuna contraddizione è rinvenibile tra le stesse, atteso che, nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, la C.M.O. deve pronunciarsi esclusivamente sulla diagnosi e sulla classificazione della malattia, oltre che sull'idoneità al servizio, spettando in via esclusiva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio l'accertamento circa la riconducibilità dell'infermità sofferta all'attività lavorativa (Cons. Stato, Sez. IV, 04.10.2017, n. 46199). 

5.3 A tal proposito, va rammentato che, trattandosi di valutazioni medico - legali, basate su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, tali apprezzamenti sono sindacabili solo nei limiti della manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti (Cons. St., sez. IV, 22.9. 2005, n. 4950) nonché della correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. St., sez. IV, 9.4.1999 n. 601). 

Ne discende che, ai fini della congruenza della motivazione che deve sorreggere un atto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, corretto appare il richiamo al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che, a sua volta, prese in adeguata considerazione le patologie riscontrate, si è dovuto esprimere sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o di concausalità determinante, e su tutte le variabili suscettibili di determinare l'insorgenza del male, verificando con puntualità se l'attività lavorativa avesse o meno costituito un rischio specifico (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater, 08.11.2018, n. 10818); e le valutazioni del Comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo, ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale, cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa (Cons. Stato, Sez. IV, 20.09.2018, n. 5477; Sez. VI, 31.08.2018, n. 5132). 

5.4 In definitiva, posto che la conseguenza della particolare efficacia del parere vincolante espresso dal Comitato di Verifica è la sua idoneità a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale (Tar Basilicata, Sez. I, n. 230/2010), l'Amministrazione, nell'emanare il proprio provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha correttamente motivato richiamando per relationem, ai sensi dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, il parere precedentemente espresso dal competente Comitato, che a sua volta risulta adeguatamente motivato e, come sopra evidenziato, non inficiato da vizi logici o da macroscopiche contraddittorietà rispetto al precedente giudizio della C.M.O., con la conseguenza che nessuna censura in tal senso risulta essere meritevole di considerazione. 

5.5 In via ulteriore, il Collegio osserva che le deduzioni attoree avverso il parere reso dal Comitato di Verifica non trovano in ogni caso conforto nella circostanziata motivazione resa nel verbale dell'adunanza del -OMISSIS- riguardo alle patologie in questione, dato atto di aver avuto piena cognizione tanto della natura delle patologie, quanto del tipo di attività svolta dal ricorrente. 

Nello specifico, il Comitato non ha rinvenuto, nel periodo di servizio di riferimento, specifiche e documentate circostanze relative alla sussistenza di situazioni relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorire la genesi e/o lo sviluppo delle infermità. 

Nel merito, la valutazione tecnica deve soffermarsi sul nesso di dipendenza causale o anche solo concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, non solo fra l'infermità e l'invalidità che si assume essere da essa derivata, ma "anche e innanzitutto fra l'infermità e i fatti ricollegabili alla prestazione lavorativa svolta dal pubblico dipendente e/o all'ambiente lavorativo nel quale quest'ultimo era tenuto a prestare la propria opera." (Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2007 n. 3967). In particolare, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattori di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. (Cons. Stato, Sez. III, 01.08.2018, n. 4774; Sez. IV, 04.10.2017, n. 4619). Pertanto, al fine di giungere al riconoscimento medico legale del nesso tra malattia ed occasione di servizio, occorre dimostrare l'eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell'impiego e la loro relazione, anche concausale, con l'insorta infermità. Sicché, la semplice descrizione, ad opera della ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute (in tal senso, Tar Puglia, Lecce, 3 gennaio 2013, n. 4). 

5.6 Nel caso all'odierno esame la ricorrente non ha fornito prova idonea di avere svolto tipologie di servizio di una gravosità ed intensità tali da incidere con efficacia concausale e determinante sulla patologia, bensì si è limitata ad invocare l'espletamento di servizi di videoterminalista, con un eccessivo sforzo di polsi e mani e dolori a tali arti in conseguenza delle gravi discopatie e dei dolori cervicali acuti. 

Ha dunque addotto disagi di tipo operativo, nello svolgimento del proprio servizio, omettendo tuttavia di considerare che le lamentate condizioni operative rientrano, oggettivamente, nel contesto lavorativo in cui l'odierna esponente era ordinariamente chiamata a prestare la propria attività, posto che tali aspetti sono connaturati alla natura stessa degli incarichi svolti, nonché alla tipologia di lavoro anzitempo scelto dalla ricorrente, ossia il servizio presso una Forza Armata di tipo militare. 

6. Per quanto sopra già osservato (sub 5.2) in tema di distinzione di competenze, nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, tra la C.M.O. e il C.V.C.S., vanno disattese, in quanto inammissibili, anche le doglianze svolte col secondo motivo di ricorso avverso una supposta ascrizione alla VIII Categoria dell'infermità sub e) ("pregresso stato d'ansia in tratti di personalità istrionici") da parte del Comitato di Verifica, atteso che quest'ultimo non si pronuncia sulla diagnosi e sulla classificazione della malattia, ma solo sulla riconducibilità dell'infermità sofferta all'attività lavorativa (Cons. Stato, Sez. IV, 04.10.2017, n. 46199); come pure la conseguente domanda di ascrizione della patologia a differente categoria (la sesta). 

7. In conclusione, il ricorso non è, nel suo complesso, meritevole di favorevole considerazione e va rigettato. 

8. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero della Giustizia delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/--). 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) OMISSIS/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile OMISSIS e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Rosa Perna, Presidente, Estensore 

Alessandro Cappadonia, Referendario 

Lorenzo Maria Lico, Referendario 

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