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domenica 18 febbraio 2024

Dir. 07/02/2024, n. 2024/505/UE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE).

 


Parlamento Europeo

Dir. 07/02/2024, n. 2024/505/UE

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE).

Pubblicata nella G.U.U.E. 12 febbraio 2024, L.


Epigrafe


Premessa


Articolo 1


Articolo 2


Articolo 3


Dir. 7 febbraio 2024, n. 2024/505/UE (1).


DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE).


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 12 febbraio 2024, L.



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,


vista la proposta della Commissione europea,


previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,


visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),


considerando quanto segue:


(1) A norma della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le disposizioni specifiche relative a diritti acquisiti si applicano al riconoscimento di determinate qualifiche professionali rilasciate in Romania a infermieri responsabili dell'assistenza generale.


(2) Gli infermieri responsabili dell'assistenza generale la cui formazione non soddisfaceva i requisiti minimi a norma della direttiva 2005/36/CE ed era iniziata prima della data di adesione della Romania all'Unione, possono beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE se soddisfano i requisiti ivi specificati.


(3) Un certo numero di Stati membri ospitanti hanno riconosciuto le qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, che avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE ai fini dell'accesso alla stessa professione in tale Stato membro. Tali Stati membri ospitanti hanno applicato a tal fine le norme in materia di riconoscimento previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea oppure il regime generale di cui agli articoli da 10 a 14 di tale direttiva. Tale regime generale è stato applicato sulla base del presupposto che gli infermieri che avevano completato la formazione in Romania potevano beneficiare di tale regime generale allo stesso modo degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che non avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 33 di tale direttiva, cui è fatto riferimento nell'articolo 10, lettera b), di tale direttiva. Al fine di tutelare tali diritti acquisiti e di salvaguardare le legittime aspettative degli infermieri che ne hanno beneficiato, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché rimanga valido ogni siffatto riconoscimento delle qualifiche professionali di infermieri che hanno completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfano i requisiti delle diverse versioni dell'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE, applicabili fino all'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, al fine di migliorare la chiarezza giuridica e la certezza del diritto con riguardo al fatto che la valutazione a norma degli articoli da 10 a 14 della direttiva 2005/36/CE si debba applicare nel caso in cui le qualifiche di un infermiere non soddisfino i requisiti a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE, quale modificato dalla presente direttiva, è opportuno includere uno specifico riferimento a tale articolo modificato nell'articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE.


(4) La Romania ha istituito uno speciale programma di rivalorizzazione per consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali affinché soddisfino tutti i requisiti minimi di formazione previsti per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale nella direttiva 2005/36/CE. A tale scopo, la Romania ha precedentemente stabilito contatti con altri Stati membri e con la Commissione.


(5) La Romania ha introdotto lo speciale programma di rivalorizzazione attraverso l'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014 (5). Il programma è stato avallato dall'Ordine rumeno degli infermieri, delle ostetriche e degli assistenti medici nonché dall'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014 (6).


(6) Lo speciale programma di rivalorizzazione è stato istituito per i titolari di titoli di formazione di cui all'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE come pure per i titolari di determinati titoli di formazione post-secondaria di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014.


(7) Nel 2018 la Romania ha presentato i risultati dello speciale programma di rivalorizzazione al gruppo di esperti pertinente, vale a dire il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali e, in seguito a consultazioni, nessuno Stato membro si è opposto alla proposta secondo la quale chi ha conseguito un diploma nel quadro di tale programma dovrebbe beneficiare di un regime di riconoscimento più favorevole.


(8) L'11 maggio 2020, a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, la Commissione ha pubblicato una relazione sui risultati dello speciale programma di rivalorizzazione. Tale relazione ha concluso che la Romania aveva attuato lo speciale programma di rivalorizzazione negoziato in precedenza con gli Stati membri per consentire ai suoi partecipanti di aggiornare le loro qualifiche affinché soddisfino i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE.


(9) Al fine di includere lo speciale programma di rivalorizzazione nei criteri per il riconoscimento fondato sui diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, è opportuno modificare l'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE affinché gli infermieri con pertinenti titoli che attestano il completamento di tale programma possano beneficiare del riconoscimento senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale in Romania, come accade attualmente.


(10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE,


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


(2) Parere del 25 ottobre 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 gennaio 2024.


(4) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).


(5) Ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1o gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta ufficiale della Romania n. 624, del 26 agosto 2014).


(6) Ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014, del 15 dicembre 2014, sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta ufficiale della Romania n. 5, del 6 gennaio 2015).



Articolo 1

In vigore dal 3 marzo 2024


La direttiva 2005/36/CE è così modificata:

1) all'articolo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i medici con formazione di base, i medici specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 e 49;»;

2) l'articolo 33 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 33 bis

Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania

1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti stabilite al paragrafo 2.

2. Nel caso dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente:

a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

i) Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una Ûcoală postliceală, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;

ii) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003; oppure

iii) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), punti ii) e iii), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione:

Diplomă de licenţă di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione; oppure

c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione:

Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 ter

Validità dei diritti acquisiti prima del 3 marzo 2024

Gli Stati membri ospitanti garantiscono la validità del riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso a norma degli articoli da 10 a 14 della presente direttiva prima del 3 marzo 2024 per i cittadini degli Stati membri che avevano completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e non soddisfacevano i requisiti di cui:

a) all'articolo 33 bis della presente direttiva, nella versione in vigore al 1° gennaio 2007, o

b) all'articolo 33 bis della presente direttiva, modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).».



Articolo 2

In vigore dal 3 marzo 2024


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 marzo 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.


Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.


2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



Articolo 3

In vigore dal 3 marzo 2024


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 7 febbraio 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

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