Commissione
Dec. 14/02/2024, n. 2024/564/UE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento supplementari, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 e del regolamento (UE) 2015/1189 (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2024, L.
Epigrafe
Premessa
Articolo 1
Articolo 2
ALLEGATO I - Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187
ALLEGATO II - Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1189
Dec. 14 febbraio 2024, n. 2024/564/UE (1).
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento supplementari, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 e del regolamento (UE) 2015/1189 (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2024, L.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.
(2) Con decisione di esecuzione C(2016) 7764 final (4) la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di stilare norme armonizzate a sostegno dell'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 (5) e del regolamento (UE) 2015/1189 (6). In particolare la Commissione ha chiesto al CEN di adattare la norma EN 303-5:2012 per la determinazione dell'efficienza energetica e delle emissioni inquinanti delle caldaie a combustibile solido e di estenderne il campo di applicazione alle caldaie a combustibile solido con potenza nominale compresa tra 500 e 1 000 kW e a quelle alimentate a biomassa non lignea. La Commissione ha anche chiesto al CEN di adattare le norme EN 303-5:2012 ed EN 13203-5:2015 o qualsiasi altra norma pertinente per determinare l'efficienza di riscaldamento dell'acqua delle caldaie miste a combustibile solido.
(3) Sulla base della decisione di esecuzione C(2016) 7764 final, il CEN ha completato i lavori di adeguamento della norma armonizzata EN 303-5:2012 per la determinazione dell'efficienza energetica e delle emissioni inquinanti delle caldaie a combustibile solido. La norma armonizzata soddisfa i requisiti cui intende riferirsi.
(4) La Commissione ha pertanto concluso che il numero di riferimento della norma EN 303-5:2021 poteva essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai fini della presunzione di conformità alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2015/1187 e del regolamento (UE) 2015/1189, secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE.
(5) Il CEN ha ritirato la norma EN 303-5:2021 prima che il numero di riferimento fosse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'ha sostituita con la norma EN 303-5:2021+A1:2022 dopo la scadenza del termine di cui disponeva per accogliere la richiesta stabilito dalla decisione di esecuzione C(2016) 7764 final.
(6) La modifica A1:2022 apportata alla norma EN 303-5:2021 non ha alcun effetto sulla conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/1187 e dal regolamento (UE) 2015/1189.
(7) Il numero di riferimento della norma EN 303-5:2021+A1:2022 è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione (7) ai fini della presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), secondo l'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1025/2012.
(8) E' pertanto opportuno pubblicare il numero di riferimento della norma EN 303-5:2021+A1:2022 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai fini della presunzione di conformità al regolamento delegato (UE) 2015/1187 e al regolamento (UE) 2015/1189, secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE.
(9) La comunicazione della Commissione 2017/C 076/01 (9) relativa all'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione rimanda alla norma europea EN 303-5:2012 e ad altre norme europee per rendere accessibili i metodi di misurazione e calcolo prima che gli estremi delle norme armonizzate siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché la suddetta norma è stata ritirata e i metodi ivi indicati sono divenuti obsoleti, la comunicazione 2017/C 076/01 non è più pertinente.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
(3) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).
(4) Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2016 relativa alla richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, degli apparecchi di riscaldamento supplementari, dei dispositivi di controllo della temperatura e dei dispositivi solari a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione e per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido a sostegno del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione (C(2016) 7764 final).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari(GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1187/oj).
(6) Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1189/oj).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 2.8.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).
(8) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
(9) Comunicazione 2017/C 076/01della Commissione nel quadro dell'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU C 76 del 10.3.2017, pag. 1).
Articolo 1
In vigore dal 6 marzo 2024
I riferimenti delle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido e gli insiemi di caldaia a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento supplementari, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187 che figurano nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I riferimenti delle norme armonizzate per le caldaie a combustibile solido redatte a sostegno del regolamento (UE) 2015/1189 che figurano nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
In vigore dal 6 marzo 2024
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1187
In vigore dal 6 marzo 2024
N. Riferimento della norma
1. EN 303-5:2021+A1:2022
Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura
ALLEGATO II
Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) 2015/1189
In vigore dal 6 marzo 2024
N. Riferimento della norma
1. EN 303-5:2021+A1:2022
Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura
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