T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 15/12/2023) 16-01-2024, n. 761
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati
contro
Ministero della Difesa, Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
e/o la riforma a) del decreto n. -OMISSIS-del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva, notificato in data -OMISSIS-; b) del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio-OMISSIS-; c) del processo verbale n. -OMISSIS- della -OMISSIS- di -OMISSIS- (non ulteriormente noto);
nonché per la conseguente condanna al pagamento dell'equo indennizzo ex art. 48 e ss. D.P.R. n. 686 del 1957.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto n. -OMISSIS-del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva (e del presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio) con cui non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità " postumi -OMISSIS--,-OMISSIS- sinistra con -OMISSIS- sinistro in attuale trattamento -OMISSIS-ed in attesa di nuovo-OMISSIS-. esiti-OMISSIS- parete anteriore e posteriore di -OMISSIS- sinistro,-OMISSIS- del -OMISSIS- sinistro,-OMISSIS--OMISSIS-, di cui alla sua istanza del -OMISSIS-.
Il ricorrente espone in fatto di essere stato coinvolto un-OMISSIS-, al termine del proprio orario di servizio, nel tragitto verso la -OMISSIS-, a-OMISSIS- del proprio-OMISSIS-.-OMISSIS-, gli veniva riconosciuta-OMISSIS- al lavoro dal giorno -OMISSIS- a tutto il giorno -OMISSIS-. In data-OMISSIS- il ricorrente presentava all'Amministrazione istanza di sottoposizione ad -OMISSIS-ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo, che, tuttavia, con l'atto impugnato, veniva rigettata dall'Amministrazione.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria, in quanto non corrisponderebbe al vero la circostanza che la documentazione allegata alla richiesta di riconoscimento e di equo indennizzo fosse generica ed incompleta. Inoltre, ad avviso del ricorrente, anche a voler ritenere che la stessa documentazione fosse pervenuta a conoscenza del Comitato con la trasmissione del -OMISSIS-, successiva, dunque alla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione avrebbe dovuto investire il Comitato della rivalutazione della posizione del ricorrente. Trattandosi di un infortunio cd. in itinere, occorso al lavoratore nel tragitto posto di lavoro - abitazione, nel caso di specie si sarebbero verificati tutti i presupposti - già conosciuti dall'Amministrazione - per il riconoscimento della dipendenza de qua. Pertanto la richiesta del Comitato di acquisire il CID relativo all-OMISSIS- renderebbe evidente il difetto di istruttoria, atteso che, come da documentazione in atti, il ricorrente, a seguito dell-OMISSIS-, era stato immediatamente trasferito in ospedale ed era, dunque, impossibilitato a compilare la suddetta costatazione.
II) Violazione di legge: violazione dell'art. 58 D.P.R. n. 686 del 1957. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti sotto altro profilo.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto farebbe riferimento, nelle premesse, all'art. 58 D.P.R. n. 686 del 1957, che esclude il diritto alla liquidazione se la menomazione dell'integrità fisica è dipesa da dolo o colpa grave del richiedente l'indennizzo, senza, tuttavia, motivare le ragioni per cui l'Amministrazione avrebbe ritenuto sussistente il dolo o la colpa grave in capo al ricorrente.
2. L'Amministrazione, ritualmente costituitasi tramite l'Avvocatura di Stato, ha depositato documentazione, controdeducendo alle censure di parte ricorrente e chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato (previa estromissione dal giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, attesa la mancanza di legittimazione passiva dello stesso).
3. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memoria, la causa è stata trattenuta per la decisone.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va disposta l'estromissione dal giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, atteso che il parere rassegnato da tale organo in subiecta materia riflette la valenza tipica di un mero atto endoprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio (cfr. T.A.R. Campobasso Molise sez. I, -OMISSIS-; T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, -OMISSIS-; Consiglio Stato sez. IV -OMISSIS-; Cons. Stato Sez. IV Sent., -OMISSIS-; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, -OMISSIS-).
2. Nel merito il ricorso non merita accoglimento.
2.1. Il ricorrente si duole dell'asserita illegittimità parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (e del conseguente decreto del -OMISSIS-) che non ha riconosciuto dipendenti da causa di servizio le infermità dallo stesso riportate a seguito di in un infortunio cd. in itinere, occorso al ricorrente medesimo al rientro nella propria abitazione dopo lo svolgimento del servizio.
Invero, dalla documentazione versata in atti, risulta che, con istanza del-OMISSIS-, corredata da documentazione a supporto, il ricorrente ha chiesto di essere sottoposto ad -OMISSIS-ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo. Successivamente, a seguito di richiesta di ulteriore documentazione da parte del Comitato, l'Amministrazione ha ritrasmesso al Ministero della Difesa la documentazione già allegata dal ricorrente alla richiesta del -OMISSIS- e, precisamente:
- rapporto informativo;
- verbale n. -OMISSIS- della -OMISSIS-;
- certificazione medica di infortunio, del -OMISSIS-;
- lettera di dimissione rilasciata il-OMISSIS-
- Reparto di -OMISSIS-; 4 segue - verbale dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell-OMISSIS-.
All'esito delle competenti valutazioni, effettuate in base alla documentazione pervenuta, il Comitato di Verifica ha ritenuto che le infermità sofferte dal ricorrente non dipendessero da causa di servizio e, pertanto, con il decreto impugnato, ha rigettato la richiesta di equo indennizzo.
2.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorso il Comitato, in quanto la documentazione già allegata alla domanda e successivamente ritrasmessa dall'Amministrazione non avrebbe potuto considerarsi generica, contenendo in sé tutti gli elementi al fine del riconoscimento dell'infortunio in itinere e della dipendenza delle conseguenti infermità da causa di servizio sofferte dal ricorrente.
Le predette censure non possono essere accolte.
In primo luogo è da ricordare che "le valutazioni dell'Amministrazione, circa la dipendenza da causa di servizio della infermità contratta dal dipendente pubblico, sono espressione di apprezzamenti tecnici medico-sanitari, di per sé insindacabili se adeguatamente motivati e coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento, mentre sono censurabili per eccesso di potere, quando sia mancata la motivazione, la valutazione risulti manifestamente irrazionale, o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto (comunque note all'Amministrazione), tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Sez. V, -OMISSIS-; Sez. VI, -OMISSIS-; Sez. II, -OMISSIS-; Sez. II, -OMISSIS-; Sez. V, -OMISSIS-)." T.A.R. Napoli, sez. -OMISSIS-
Con riferimento alla figura dell'infortunio in itinere, i presupposti che la giurisprudenza ha delineato per il riconoscimento della figura in esame consistono: a) nella sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) nella sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) nella necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole; d) nell'assenza in capo al dipendente di un comportamento di guida in violazione di norme fondamentali del codice della strada, diversamente potendosi integrare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice.
Al riguardo, invero, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che " In caso di infortunio in itinere, ai fini di una valutazione della sussistenza della relazione di strumentalità tra l'attività nella quale è occorso l'infortunio ed il servizio deve accedersi a criteri valutativi estremamente rigorosi nel considerare l'evento dannoso come verificatosi nel tragitto di provenienza o in direzione del luogo di lavoro; in particolare, va verificata l'ipotesi dell'infortunio in itinere allorché il fatto invalidante sia avvenuto fuori dai locali di ufficio durante un percorso esterno imposto da ragioni di servizio e purché al verificarsi dell'incidente non abbia concorso il dipendente con iniziative colpose o ingiustificate o con imprudenza grave, in quanto la responsabilità (seppur concorrente) del dipendente, acclarata nel determinismo causale dell'infortunio, pone l'evento al di fuori della tutela pubblicistica di cui si tratta (Cons. Stato Sez. IV, -OMISSIS-; nello stesso senso cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, -OMISSIS-)." T.A.R. Genova, sez. I, -OMISSIS-.
Sotto diverso ma connesso profilo, per quanto concerne l'onere probatorio che incombe sul richiedente ai fini del riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, deve evidenziarsi che " … la prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l'infermità medesima è stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato; l'attività di servizio deve quindi assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto, e ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente." (Consiglio di Stato, sez.-OMISSIS-)
Nel caso di specie il ricorrente assume, in sostanza, che poiché le infermità sofferte sono dipendenti dall-OMISSIS- occorsogli mentre rientrava a casa dal lavoro, ed essendo lo stesso riconducibile alla figura del cd. infortunio in itinere, le predette infermità devono essere considerate dipendenti da causa di servizio.
Tuttavia, dalla documentazione allegata in atti, non appare assolto l'onere probatorio stringente che la giurisprudenza richiede in tema di richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio. Il ricorrente, invero, ha allegato i verbali della -OMISSIS-, il verbale della -OMISSIS- del-OMISSIS-, il rapporto informativo, la documentazione medica riguardante il ricovero, ma gli elementi desumibili da tale documentazione sono stati ritenuti dal Comitato generici e, pertanto, inidonei a poter fondare il giudizio sull'eventuale dipendenza da causa di servizio.
Il Collegio, al riguardo, non ritiene che il parere del Comitato di verifica presenti profili di illogicità, in quanto, effettivamente, l'analisi della documentazione prodotta non fornisce elementi certi al fine del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione - specialmente con riferimento agli elementi costitutivi del cd. infortunio in itinere - che non può essere desunta da presunzioni o automatismi, occorrendo il riscontro di specifici elementi tali da far riscontrare un nesso di causalità tra il servizio e l'infermità.
Al contrario, con riferimento alla figura del cd. infortunio in itinere e alla censura di parte ricorrente, contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa all'asserita non motivazione circa la presenza di dolo o colpa grave nella condotta del ricorrente medesimo (ritenuta implicitamente evidenziata dal Comitato con il richiamo all'art. 58 contenuto nelle premesse) il Collegio osserva quanto segue.
Nel verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto si legge che "il -OMISSIS-… l'autovettura….percorreva la strada ad -OMISSIS- con -OMISSIS-a -OMISSIS-con-OMISSIS-. Nel senso di -OMISSIS-giungeva una-OMISSIS-sia all'inizio sia alla fine da due autovetture dell'Arma … Alla donna i carabinieri in testa facevano segno di rallentare e accostare in modo da far transitare agevolmente i -OMISSIS-. La signora obbedendo accostava sul proprio margine e rallentava la marcia, quando improvvisamente il motociclo…. condotto da -OMISSIS- che procedeva nella -OMISSIS- -OMISSIS-…" Detta ricostruzione veniva confermata dalla conducente dell'autovettura e dalla-OMISSIS- che si trovava con lei a-OMISSIS- della stessa.
Come evidenziato anche dall'Amministrazione, pertanto, dalla lettura della predetta documentazione non emergono elementi certi atti a escludere che la causa dell'incidente possa essere stata un'eventuale imprudente condotta di guida del ricorrente, il quale potrebbe non essersi accorto del rallentamento dell'autovettura innanzi a lui, determinato dall'ordine dei militari che scortavano il convoglio in direzione opposta, urtandola violentemente. Al riguardo nessuna rilevanza può assumere, ai fini della prova della prudente condotta del ricorrente medesimo, la circostanza, evidenziata nel ricorso, che lui indossasse il casco al momento dell'impatto, in quanto dalla lettura dei verbali di polizia, ed in particolare, del verbale di sequestro autoveicoli, non emergerebbero elementi certi atti ad escludere una condotta di guida imprudente da parte del ricorrente, considerati i danni riportati dai due veicoli nell'impatto e che non apparirebbero compatibili con una velocità adeguata alle circostanze e allo stato dei luoghi.
La documentazione allegata alla domanda del ricorrente, dunque, non ha assolto l'onere probatorio richiesto ai fini del riconoscimento della dipendenza delle infermità in discorso da causa di servizio, perché si è limitata a mettere in relazione le predette infermità con l-OMISSIS- occorso al ricorrente, senza, tuttavia, provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'infortunio in itinere (compresa l'assenza di dolo o colpa grave nella condotta del ricorrente medesimo). Al riguardo, considerato che non si ravvisa una manifesta e macroscopica irragionevolezza nella valutazione dei fatti o incongruenze nell'esame delle circostanze di fatto, idonee ad incidere sulla logicità e congruità dell'operato dell'amministrazione, devono ritenersi sottratti alle censure di legittimità il parere del Comitato di Verifica e il decreto sulla base dello stesso adottato.
Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
3. Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
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