Tribunale Castrovillari Sez. lavoro, Sent., 15/01/2024
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa (...) nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
(...) con l'assistenza e difesa dell'avv. (...)
e (...) con l'assistenza e difesa degli avv.ti (...) e (...) e (...) (...) (...) con l'assistenza e difesa dell'avv. (...)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data (...), (...) dirigente medico specialista in ginecologia ed ostetricia presso l'(...) di (...) ha esposto di essere stata vittima di una aggressione il (...) da parte dei signori (...) del di lei coniuge (...) e dai di lei genitori (...) e (...) i quali, nel richiedere una consulenza ginecologica sulla medesima (...) senza essere passati dal pronto soccorso e quindi sforniti di rituale impegnativa, procedevano con inaudita violenza fisica e verbale ai danni della ricorrente, costringendola alla fuga nei locali ospedalieri e alle cure mediche presso il pronto soccorso dell'ospedale.
Tali accadimenti hanno prodotto in capo alla ricorrente un danno solo marginalmente indennizzato dall'(...) In via principale, ha domandato di accertare che la ricorrente in data (...) è stata violentemente aggredita, per mano di terzi, durante il proprio turno di lavoro ciò anche per assoluta assenza, da parte del datore di lavoro A. di (...) di un piano di messa in sicurezza dei dipendenti, subendo una menomazione della propria integrità psico - fisica; per l'effetto, di condannare l'(...) al dovuto indennizzo del danno biologico scaturente dalla menomazione subita dalla ricorrente nella misura del 10% della tabella (...) ex art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 pari ad Euro 8.437,71; nonché di condannare l'A. di (...) al dovuto risarcimento del danno differenziale a favore della ricorrente per complessivi Euro 86.835,00 nelle sue varie componenti di I.P., I.T.T. e I.T.P. e danno morale che scomputato dalla surriferita somma dovuta a titolo di indennizzo dall'Ente sulle (...) ed (...) risulta pari ad Euro 78.397,29 il tutto per come meglio asseverato e chiarito nell'allegata perizia tecnica di parte o nella diversa somma accertata dal (...) Si è costituito (...) eccependo, tra le altre cose, la prescrizione triennale di cui agli artt. 111 e 112 del T.U. n. 1124/65 e chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
È stata svolta istruttoria testimoniale e documentale.
Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione proposta da (...) Come è noto, a norma dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni, decorrente dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Ebbene, alla data di proposizione dell'azione, il termine triennale di prescrizione dell'azione volta al conseguimento della rendita professionale per detta patologia risultava inutilmente decorso, avendo avuto parte ricorrente contezza della patologia lamentata (disturbo post traumatico da stress) già in data (...) (come da certificato medico in atti).
Pertanto, la domanda proposta nei confronti dell'(...) deve essere rigettata.
Venendo al merito della domanda proposta nei confronti dell'(...) si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 2087 c.c. prevede: "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Trattandosi di responsabilità contrattuale, non grava sul lavoratore l'onere di provare la colpa del datore di lavoro (si veda, ex multis, Cass., 26.4.2017 n. 10319: "Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione").
Con tali premesse, l'aggressione, in sé, è sostanzialmente pacifica. In ogni caso, l'istruttoria svolta ha consentito di ricostruirla nei termini riferiti dalla parte ricorrente.
Gravava, a questo punto, sul datore di lavoro, secondo i principi che si sono sopra indicati, l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee. Prova che non è stata offerta.
È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per la stima del danno e per l'accertamento del nesso di causalità con episodio in questione. Il consulente dell'ufficio ha concluso che, in conseguenza dei fatti di causa, la ricorrente ha riportato un danno biologico (disturbo da stress post-traumatico) pari al 10%.
La responsabilità è quindi dimostrata e la A. deve risarcire i danni alla ricorrente.
Il danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (a partire dalla notissima Cass., ss.uu., 11.11.2008 n. 26972), si deve intendere unitario. Le antiche categorie di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, hanno un valore essenzialmente descrittivo.
Nell'equilibrio fra le contrapposte esigenze di garantire l'integrale ristoro del pregiudizio sofferto, e di evitare duplicazioni risarcitorie, si può, e si deve, tener conto di tutti i profili del danno concretamente subito, ivi compresi quelli relativa alla sofferenza interiore (danno morale in senso stretto) o allo sconvolgimento delle abitudini di vita (danno esistenziale), a condizione che di essi la parte dia una specifica allegazione e una puntuale dimostrazione. In particolare, poi, quando si utilizzino, per la liquidazione del danno, le tabelle formate dall'(...) per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, nessun'altra somma può essere liquidata, se si considera che, come precisato nella (...) esplicativa che accompagna le tabelle:
da un lato la liquidazione proposta risarcisce l'unico danno non patrimoniale nella sua intera estensione, e quindi non soltanto la componente che a fini descrittivi può essere ricondotta al danno biologico in senso stretto ma anche quella che, sempre a fini descrittivi, può essere ricondotta al danno morale in senso stretto (sofferenza psichica, patema d'animo), o a figure di consistenza dogmatica più incerta come il danno esistenziale o alla vita di relazione o altre consimili voci; tali profili di danno sono già ricompresi nella liquidazione tabellare (non a caso, le più recenti versioni della tabella milanese sono esplicitamente riferite, nell'intitolazione, al danno non patrimoniale, e non al danno biologico);
dall'altro l'aumento per la personalizzazione della liquidazione è consentito qualora il caso concreto presenti peculiarità, allegate e provate anche in via presuntiva, in relazione agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, oppure agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Con tale premessa, facendo uso delle tabelle sopra menzionate - in ossequio alla loro vocazione nazionale, riconosciuta dalla Corte di cassazione - e tenuto conto dell'età dell'(...) al momento del fatto (54 anni), la componente relativa all'invalidità permanente si liquida in Euro 20.816,00.
Non si ravvisano motivi per una personalizzazione in aumento, secondo i criteri che si sono sopra indicati. Non è infatti indicato in atti alcuna peculiarità anatomo-funzionale o relazionale del caso concreto: in particolare, occorre valutare la gravità delle conseguenze dannose, e non la gravità dell'evento lesivo, sicché le modalità delle aggressioni non hanno rilievo al fine del giudizio di personalizzazione. Sempre secondo i criteri che si sono sopra indicati, non possono essere riconosciute ulteriori somme a titolo di danno esistenziale, per la tendenziale onnicomprensività delle tabelle milanesi e comunque in assenza di concrete allegazioni al riguardo. Come la stessa ricorrente riconosce, ma come è sostanzialmente pacifico, il datore di lavoro risponde nei limiti del danno differenziale, dovendosi detrarre, per poste omogenee, quanto corrisposto dall'(...) a titolo di indennizzo del danno biologico.
Per quanto concerne l'invalidità temporanea, il consulente dell'ufficio ha concluso che, in conseguenza dei fatti di causa, l'(...) ha patito 25 giorni di invalidità temporanea assoluta, 375 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 375 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 375 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Tuttavia, dette conclusioni non appaiono suffragate dalla documentazione in atti, che il consulente ha solo genericamente richiamato.
Indicazioni più specifiche neppure emergono dalla consulenza tecnica di parte. Pertanto, alcun risarcimento è dovuto a titolo di invalidità temporanea parziale.
Come si è detto, l'(...) ha ricevuto dall'(...) delle somme a titolo di inabilità temporanea assoluta.
In effetti, si è recentemente precisato che lo scomputo dell'indennizzo dovuto dall'(...) va fatto anche d'ufficio, e anche se il lavoratore in concreto non lo ha mai percepito (Cass., 10.4.2017 n. 9166, che precisa in motivazione: "...l'indennizzo può essere anche un termine di raffronto solo virtuale, cioè astrattamente liquidabile secondo un puro criterio tabellare. Altrimenti ragionando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare né al dipendente (perché il risarcimento al lavoratore, anche in casi di responsabilità penale, è dovuto solo per l'eccedenza), né all'(...) (che può agire in regresso solo per le somme versate e, quindi, senza indennizzo non vi sarebbe regresso). Inoltre la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta allo stesso comportamento del lavoratore, che, ad esempio, non ha denunciato l'infortunio o la malattia ovvero ha lasciato prescrivere l'azione; detta condotta non può determinare una maggiore esposizione del datore ed il lavoratore non può incidere, con una sua scelta, sull'esonero parziale da responsabilità civile inderogabilmente prescritto dall'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965").
Alla stregua del medesimo principio, deve allora ritenersi doveroso detrarre il maggior indennizzo che sarebbe spettato se il lavoratore avesse coltivato con diligenza le proprie azioni. (...) dell'(...) corrispondente a un danno biologico dell'10% ammonta, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non contestato dalle controparti, a Euro 8.437,71.
Complessivamente, quindi, sono dovuti all'(...) a titolo di risarcimento dell'anno, Euro 12.378,29, oltre interessi sulla somma in capitale devalutata alla data del fatto e via via rivalutata sino al saldo.
Le spese di consulenza si pongono definitivamente a carico della (...)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta nei confronti dell'(...) - dichiara tenuta e condanna la (...) di (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a (...) la somma di Euro 12.378,29 oltre accessori come in motivazione; - condanna la (...) di (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a (...) le spese di lite che liquida in Euro 5.388,00 per compensi, oltre spese di contributo unificato, spese generali, contributo previdenziale forense, (...) da distrarre ex art. 93 c.p.c.; - pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico dell'(...) di (...) - condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'(...) liquidate in Euro 2.695,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense
Così deciso in Castrovillari, il 13 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2024.
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