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domenica 19 maggio 2024

Utilizzo di PEC non iscritte nei pubblici registri

 

SENTENZA DEL 27/03/2024 N. 203/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'ABRUZZO

Utilizzo di PEC non iscritte nei pubblici registri

La notifica effettuata tramite indirizzi di posta elettronica certificata non inseriti nei pubblici registri INIPEC-IPA, non ne comporta l’inesistenza o la nullità. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la ricezione della notifica di atti o cartelle di pagamento provenienti da un indirizzo diverso da quello regolarmente inserito nei citati registri non pregiudica il diritto di difesa del contribuente (Ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023). In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha rigettato l’appello del contribuente. Nel caso di specie, l’appellante chiedeva il disconoscimento delle pretese esposte nelle cartelle di pagamento, regolarmente notificate attraverso l’uso di indirizzi diversi da quelli presenti nei pubblici registri.






Intitolazione:


Pubblici Registri - Notificazione di un atto a mezzo posta certificata.



Massima:


L'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nei pubblici registri può essere riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo di un indirizzo di pec risultante da pubblici elenchi. Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui all' art. 3-bis L. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve notificazione (Cass. n. 18684/23). La Suprema Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, Ini-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Si tiene conto del rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra amministrazione contribuente, di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal pubblico registro non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello presente in pubblico registro, nel quale però, è evidente Ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023; Cass. n. 18867/2023; Cass. n. 15979/2022).



Testo:


1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione notificava a D. T. 2 cartelle di pagamento, la n. xxx e la n. xxx, oltre all'intimazione di pagamento n. xxx ed all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. xxx/2019, del 13 gennaio 2020. Il contribuente in data 1° aprile 2021 chiedeva all'Agenzia delle entrate Riscossione l'eventuale pendenza di iscrizioni e suoi confronti e gli venivano comunicati l'estratto di ruolo n. xxx del 26 agosto 2015 e l'estratto di ruolo n. xxx del 14 settembre 2016, portati dalle 2 cartelle sopra menzionate. 2. Il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila deducendo che in data 8 aprile 2021, a seguito di formale istanza di accesso agli atti, aveva ricevuto la documentazione di cui all'oggetto del ricorso e che la documentazione ottenuta era riconducibile a 2 cartelle: n. xxx di euro 37.338,38, apparentemente notificata il 12 dicembre 2018 e la n. xxx per euro 31.079,79, apparentemente notificata il 12 dicembre 2018, oltre alla intimazione di pagamento n. xxx per euro 360,86 apparentemente notificata il 24 gennaio 2018. Il T. deduceva di non avere mai ricevuto la notifica di alcuna delle originarie cartelle di pagamento sopra menzionate e chiedeva esplicitamente il disconoscimento sia dell'esatto contenuto che delle pretese esposte, chiedendo esplicitamente l'esibizione degli esemplari in originale cartaceo. In realtà, l'ufficio aveva precisato che la cartella di pagamento xxx era stata notificata il 12 febbraio 2018 tramite PEC dal all'indirizzo noreply.abruzzo.ipol@agenziariscossione, la n. xxx era stata notificata il 12 febbraio 2018 tramite PEC dal indirizzo noreply.abruzzo.ipol@pec.agenziariscossione.gav.it, e intimazione di pagamento n. xxx era stata notificata in data 9 luglio 2019 da un diverso indirizzo cioè notifica.acc.abruzzo@prc.agenziariscossione, mentre l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. xxx/2019 era stato notificato il 18 dicembre 2019 dato indirizzo abr.area.territoriale.pe.ch@pec.agnziariscossione.gov.it . Tali notifiche erano, dunque, avvenute con l'utilizzo di un indirizzo pec diverso da quello contenuto nei pubblici registri, sicché ciò rendeva inesistente e priva di ogni effetto giuridico la notifica. Erano stati utilizzati, infatti, ben 3 indirizzi di posta elettronica certificata "inspiegabilmente l'uno diverso dall'altro". L'unico indirizzo di posta elettronica certificata dall'Agenzia delle entrate-riscossioni, ufficiale e istituzionale, era quello registrato in IPA, cioè protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it . Pertanto, il contribuente disconosceva espressamente tutta la documentazione che non sarebbe stata mai ricevuta dallo stesso. Chiedeva che fosse messa a disposizione la copia integrale originale o quella sostitutiva. 3. La Corte di giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila rigettava il ricorso evidenziando che, in realtà, le notificazioni a mezzo pec erano state effettuate da indirizzi diversi, ma tutti riconducibili all'Agenzia delle entrate-Riscossione, tanto che gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili recavano tutti l'intestazione "agenziariscossione" consentendo dunque la riconducibilità al mittente ed al destinatario, nonché l'identificazione del documento trasmesso. Le copie degli attestati di consegna alla casella di posta elettronica del destinatario, depositata in atti, provavano la regolare notifica avvenuta a mezzo pec. Non vi era alcuna inesistenza o nullità della notifica, in quanto la normativa ammetteva la possibilità di avere più indirizzi di posta elettronica. Il contribuente, poi, aveva dichiarato di disconoscere le cartelle, perché in mancanza degli originali vi era incertezza nel contenuto, tuttavia, le cartelle erano state tutte regolarmente notificate via pec, per cui il disconoscimento poteva essere ammesso solo in caso di espressa dichiarazione ed evidenziando le differenze riscontrate tra le copie e gli atti decapitati. Quanto alle imposte, il contribuente si era reso cessionario del ramo d'azienda, sicché era solitamente responsabile per le imposte relativi alle annualità 2012 e 2013, in quanto la cessione era avvenuta nel 2014. Vi era stata anche l'escussione, tramite procedura esecutiva, del cedente, senza trovare piena soddisfazione. 4. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente. 5. Resisteva con controdeduzioni l'Agenzia delle entrate-Riscossione. 6. La Corte di giustizia tributaria di 2º grado dell'Aquila tratteneva la causa in decisione all'udienza del 20 marzo 2024, provvedendo successivamente al deposito della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE. Anzitutto, va rigettata l'eccezione di nullità della procura (reputata generale e non speciale) dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sollevata dalla difesa del T. Infatti, trattasi di procura speciale rilasciata dal Presidente dell'Agenzia delle entrate, dott. A. M., in favore dei dirigenti e dei quadri direttivi dipendenti dell'Agenzia, con allegata la dichiarazione del Direttore responsabile delle risorse umane in data 27 dicembre 2018, per cui «il Signor D. Z. E. [...] è attualmente dipendente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con inquadramento nella categoria dei Quadri Direttivi». Tale procura speciale è stata inserita nella "busta telematica" del fascicolo telematico, sicché viene a fare "corpo" con l'atto di costituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, pure depositato nella "busta" telematica, che si riferisce proprio alla controversia con D. T. Del resto, anche dal dato topografico, emerge che nella comparsa di costituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la procura speciale è richiamata proprio con riferimento alla controversia con D. T., con l'espressa indicazione del numero di Registro generale (RG), ossia 383/2023. Insomma, vi è la piena riferibilità della procura speciale alla causa in oggetto. 1. Con un unico complesso motivo proponeva appello il contribuente, contestando singoli stralci della decisione del giudice di prime cure. In particolare, si soffermava sulla circostanza, affermata in sentenza, che il ricorrente non aveva specificato "il perché e il per come ha fatto richiesta di accesso agli atti e senza


specificare a quali atti" (pagina 4). 2. Contestava, poi, la parte della decisione in cui il tribunale aveva affermato che la notifica era stata effettuata tramite indirizzi di posta elettronica certificata diversi da quello ufficiale, ciò non comportava l'inesistenza o nullità della notifica dato che la normativa ammetteva la possibilità di avere più indirizzi di posta elettronica. Per l'appellante non si comprendeva come il primo giudice si fosse convinto della originalità e dell'autenticità dell'indirizzo di posta elettronica riconducibile all'Agenzia delle entrate riscossione sulla base di poche ed ininfluenti caratteristiche evidenziate motivazione (pagina 7 e 8 dell'atto d'appello) 3. In altra parte del gravame l'appellante afferma che la Corte di giustizia avrebbe erroneamente affermato che "non sono state effettuate le consultazione di verifica". Al contrario, il contribuente aveva verificato che


gli indirizzi utilizzati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione non erano ricompresi tra quelli inseriti nei pubblici registri INIPEC-IPA. 4. Ancora, a pagina 11 dell'appello, evidenzia che erroneamente la Corte di giustizia di primo grado avrebbe affermato che "l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna telematica [...] ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ". In realtà, nella specie, la consegna telematica non aveva in alcun modo prodotto il risultato della conoscenza dell'atto. 5. A pagina 13 dell'appello si contesta anche l'affermazione della Corte di giustizia di primo grado, la quale aveva ritenuto che "il ricorrente dichiara di disconoscere le cartelle, perché in mancanza degli originali vi è incertezza nel contenuto. Anche questa eccezione deve ritenersi infondata, in quanto le cartelle, come abbiamo visto sono state regolarmente notificate, per cui il disconoscimento può essere ammesso solo in caso di espressa dichiarazione, ed evidenziando le differenze riscontrate tra le copie degli atti decapitati". In realtà il contribuente aveva ripetutamente lamentato di non aver ricevuto né tempestivamente né ritualmente documentazione. 6. L'appellante si spinge poi ad esplicitare un "prima riflessione" ed una "2ª riflessione", evidenziando che il concessionario, ai sensi dell' art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973 , ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento. Inoltre, anche se l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha ritenuto che non era più possibile consegnare materialmente gli originali delle cartelle di pagamento in quanto erano stati utilizzati per le notifiche, si tratterebbe di una affermazione erronea in quanto occorre verificare le caratteristiche tecniche. 7. Quanto al merito, gli importi non erano dovuti, in quanto il ruolo originario era riconducibile al nominativo di altro soggetto. Tra l'altro l'Agenzia delle entrate Riscossione non aveva inteso effettuare la chiamata in causa della Agenzia delle entrate. I debiti non in arrivano al ramo di azienda ceduto. 8. Il motivo, complessivamente articolato, deve essere rigettato. 8.1. Infatti, è pacifico che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha notificato ritualmente a D. T. le due cartelle di pagamento, la n. xxx e la n. xxx, oltre all'intimazione di pagamento n. xxx ed all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. xxx del 2019, del 13 gennaio 2020. Sono stati prodotti in atti tutti i documenti attestanti l'avvenuta notifica. L'ufficio ha precisato che la cartella di pagamento xxx era stata notificata il 12 febbraio 2018 tramite PEC dal all'indirizzo, la n. xxx era stata notificata il 12 febbraio 2018 tramite PEC dall'indirizzo noreply.abruzzo.ipol@pec.agenziariscossione.gav.it, e l'intimazione di pagamento n. xxx era stata notificata in data 9 luglio 2019 da un diverso indirizzo cioè notifica.acc.abruzzo@prc.agenziariscossione, mentre l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. xxx/2019 era stato notificato il 18 dicembre 2019 dato indirizzo abr.area.territoriale.pe.ch@pec.agnziariscossione.gov.it. 9. Per la Corte di cassazione l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-PEC appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale previsto unicamente l'utilizzo "di un indirizzo di posta elettronica certificata [...] risultante da pubblici elenchi". Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 solo con riferimento al soggetto che riceve notificazione ( Cass., sez. 5, 3 luglio 2023, n. 18684 ). Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria delle elezioni domicilio, cui deve essere equiparato l'indirizzo di PEC inserito, diversamente da quanto accade per il mittente. Del resto, la Corte di cassazione ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, Ini-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra amministrazione contribuente; di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzia i quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sono dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, nel quale però, come nella specie, si è evidente Ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982 del 2023; Cass., sez. 5, 4 luglio 2023, n. 18867 ; Cass. sez. un., n. 18 maggio 2022, n. 15979). Pertanto, avendo ritualmente ricevuto il contribuente la notifica, non solo delle 2 cartelle di pagamento, ma anche della successiva intimazione di pagamento e persino l'atto di pignoramento presso terzi, tutti atti che non sono stati oggetto di tempestiva impugnazione, non poteva certo poi il contribuente impugnare gli estratti di ruolo in via diretta. 10. Solo a titolo di chiarimento, si precisa che, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l' art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall' art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021 , come convertito dalla l. n. 215 del 2021 ) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3 , 24 , 101 , 104 , 113 e 117 Cost. , quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione ( Cass., Sez. U., 6 settembre 2023, n. 26283 ). Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 190 del 2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell' art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , che consentendo di impugnare direttamente la cartella che si assume invalidamente notificata (di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione dell'estratto di ruolo), solo per alcune fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, il legislatore, pur nell'intenzione di limitare una grave proliferazione di ricorsi spesso strumentali, ha però inciso sull'ampiezza della tutela giurisdizionale. 11. Ovviamente, tutti i vizi relativi agli atti presupposti, regolarmente notificati, non possono essere più dedotti in relazione agli atti successivi, possono essere impugnati solo per vizi propri. 12. Tra l'altro, il disconoscimento dei documenti risulta meramente apparente, non indicando il contribuente


quali siano le effettive difformità tra originale e copia dell'atto. 13. L' art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973 , stabilisce, poi, che "il concessionario deve conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione ". La cartella di pagamento, infatti, viene notificata, ai sensi degli articoli 60 del d.p.r. n. 600 del 1009 la 73 e 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 , in un unico esemplare, che viene consegnato al debitore. L'unico originale esistente, dunque, è stato notificato al contribuente. 13.1. Senza contare che le cartelle di pagamento oggetto del ricorso sono stati oggetto di istanza di rateazione trasmessa dal contribuente il 6 febbraio 2020. Il piano rateale è stato oggetto di pagamenti effettuati, titolo parziale, per entrambe le cartelle impugnate, nelle date del 26/5/20, 29/6/20, 30/7/20, 14/9/20,30/10/20 e 11/12/20. 14. Quanto al merito, peraltro, trattandosi di cessione d'azienda, vi è la responsabilità solidale dei debiti tributari sia del cedente (G. G. di R. N. s.a.s.) sia del cessionario (T. D.). L'Agenzia delle entrate-Riscossione a peraltro anche provveduto alla previa escussione del cedente. 15. Le spese del giudizio d'appello vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta l'appello. Condanna l'appellante a rimborsare in favore dell'appellata Agenzia delle entrate-Riscossione le spese del giudizio di appello che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024




Elenco Atti Normativi citati


Costituzione del 22/12/1947

Costituzione della Repubblica Italiana.


Articolo 3


Articolo 3.


In vigore dal 1 gennaio 1948

Articolo 24


Articolo 24.


In vigore dal 1 gennaio 1948

Articolo 101


Articolo 101.


In vigore dal 1 gennaio 1948

Articolo 104


Articolo 104.


In vigore dal 1 gennaio 1948

Articolo 113


Articolo 113.


In vigore dal 1 gennaio 1948

Articolo 117


Articolo 117.


In vigore dal 8 maggio 2012

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.


Articolo 60


Notificazioni.


N.D.R.: La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007 n.366 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma, lettere c), e) ed f) del presente articolo nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.


In vigore dal 22 febbraio 2024

Legge del 17/12/2021 n. 215

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.


Articolo 3 bis


Art. 3-bis Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo


In vigore dal 21 dicembre 2021

Legge del 21/01/1994 n. 53

Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.


Articolo 3 bis


Art. 3-bis.(1)


In vigore dal 18 ottobre 2022

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.


Articolo 26


Notificazione della cartella di pagamento.


In vigore dal 22 febbraio 2024

Articolo 73


Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi


In vigore dal 1 gennaio 2008

Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati


Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n° 602 - Articolo 12-com4 bis


Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n° 602 - Articolo 26-com5

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