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domenica 19 maggio 2024

Tar 2024-“Ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”;

 






Pubblicato il 13/05/2024
N. 09369/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00746/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2018, proposto da
Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria in persona del legale rappresentante pro tempore,  

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del D.M. 2 ottobre 2017, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia in data 15 novembre 2017 (n. 21/2017), recante la “Ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”;

- nonché di ogni ulteriore atto, connesso e correlato, antecedente e successivo o consequenziale e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi dell’o.s. USPP, di ogni singolo appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e di quelli ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 21 marzo 2024, n. 5631, questo Tribunale ha evidenziato che «nelle more della definizione del giudizio l’amministrazione ha provveduto ad adottare il D.M. 12 luglio 2023, di ripartizione delle nuove dotazioni organiche del Corpo di Polizia penitenziaria (a far data dalla pubblicazione del quale la ripartizione disposta con D.M. 2 ottobre 2017 ha cessato di avere efficacia)» e ha invitato le parti – ex art. 73, comma 3, c.p.a. – a produrre memorie in ordine alla possibilità che «la mancata impugnazione del D.M. 12 luglio 2023 possa determinare l’improcedibilità del ricorso»;

Rilevato con memoria del 24 aprile 2024, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sottolineando che «con il D.M. 12 luglio 2023, di ripartizione delle nuove dotazioni organiche del Corpo di Polizia penitenziaria, è stato predisposto un incremento della dotazione organica»;

Ritenuto che quanto dedotto e prodotto in atti non sia sufficiente a fondare una declaratoria di cessazione della materia del contendere e che tuttavia – anche in ragione di quanto evidenziato dagli interessati nella memoria del 24 aprile 2024 – sia evidente la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione del presente giudizio;

Ritenuto, infine, che – tenuto conto della peculiarità della vicenda – sussistano adeguate ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 19 marzo 2024 e 7 maggio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

Caterina Lauro, Referendario

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Agatino Giuseppe Lanzafame
Concetta Anastasi
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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