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domenica 19 maggio 2024

Regolamento ONU n. 167 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta.

 Reg. (CE) 17/05/2024, n. 2024/1065

Regolamento ONU n. 167 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta.

Pubblicato nella G.U.U.E. 17 maggio 2024, Serie L.


Epigrafe


[Testo del Regolamento]


Allegato 1 - Scheda informativa per l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la visione diretta


Allegato 2 - Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la visione diretta


Allegato 3 - Esempi di marchi di omologazione


Allegato 4 - Volume di valutazione


Allegato 5 - Assegnazione dei veicoli ai livelli di visione diretta e metodi di verifica della conformità


Allegato 6 - Metodo di prova fisico


Allegato 7 - Metodo di prova numerico


Reg. (CE) 17 maggio 2024, n. 2024/1065 (1).


Regolamento ONU n. 167 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta.


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 17 maggio 2024, Serie L.



[Testo del Regolamento]


Data di entrata in vigore: 8 giugno 2023


Il presente documento è inteso esclusivamente come strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è il seguente: ECE/TRANS/WP.29/2022/140/Rev.1.


INDICE


Regolamento


0. Introduzione


1. Ambito di applicazione


2. Definizioni


3. Domanda di omologazione


4. Omologazione


5. Specifiche


6. Procedura di prova


7. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione


8. Conformità della produzione


9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione


10. Cessazione definitiva della produzione


11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione


Allegati


1. Scheda informativa per l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la visione diretta


2. Notifica riguardante il rilascio, il rifiuto, l'estensione, o la revoca di un'omologazione oppure la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la visione diretta


3. Esempi di marchi di omologazione


4. Volume di valutazione


5. Assegnazione dei veicoli ai livelli di visione diretta e metodi di verifica della conformità


6. Metodo di prova fisico


7. Metodo di prova numerico


0. Introduzione (a titolo informativo)


0.1. Le collisioni tra utenti vulnerabili della strada e veicoli commerciali di grandi dimensioni che effettuano manovre a bassa velocità, come manovre di svolta o di partenza, si verificano di norma a velocità ridotte. Di solito le conseguenze per gli utenti vulnerabili della strada sono gravi. In passato, la sicurezza di questi utenti in tali circostanze è stata aumentata migliorando la visione indiretta del conducente mediante specchi retrovisori con visione dell'angolo cieco ed equipaggiando gli autocarri con dispositivi di protezione antincastro laterali. Tuttavia queste collisioni durante le manovre a bassa velocità continuano a verificarsi, per cui sono stati ritenuti necessari ulteriori miglioramenti.


0.2. Le cause all'origine di questo tipo di collisioni possono dipendere da molti fattori. L'utente vulnerabile della strada può trovarsi in un punto in cui il conducente non può vederlo né attraverso le superfici vetrate né attraverso gli specchi. Può anche accadere che l'utente sia stato visibile subito prima della collisione, ma che il conducente ne abbia rilevato la presenza troppo tardi per evitare la collisione, o che non l'abbia affatto rilevata. Questo rilevamento tardivo o mancato potrebbe derivare dal fatto che il conducente non ha guardato, ha guardato ma non ha visto oppure ha visto ma non ha valutato correttamente il rischio.


0.3. Per prevenire questo tipo di collisione si possono prendere in considerazione misure volte ad attenuare molte di queste diverse cause. Sono stati introdotti parallelamente altri regolamenti che prevedono l'uso di sistemi elettronici di rilevamento per rilevare gli utenti vulnerabili della strada che si trovano in prossimità del veicolo e informare il conducente della loro presenza attraverso un segnale informativo di urgenza minore (ad esempio luminoso) e far scattare un avvertimento di rischio di collisione (ad esempio audiovisivo) quando la situazione diventa più critica.


0.4. I sistemi di monitoraggio degli angoli ciechi e gli avvertimenti di collisione sono più efficaci quando attirano l'attenzione del conducente su un pericolo che può essere visto e rapidamente identificato come una minaccia reale. In diverse situazioni di rischio di collisione con molti modelli di veicoli precedenti il presente regolamento, l'utente vulnerabile della strada non è direttamente visibile attraverso il parabrezza o i finestrini laterali del veicolo. Spesso è visibile dagli specchi, ma l'esperienza indica che ciò non è sufficiente a prevenire tutte le collisioni.


0.5. La visibilità dagli specchi può essere molto utile, ma presenta diversi limiti rispetto alla visione diretta. L'evoluzione ha dotato gli esseri umani di due zone principali di visione. La visione foveale è l'area ad alta risoluzione al centro del campo visivo utilizzata per vedere e riconoscere gli oggetti. La visione periferica è molto meno dettagliata, ma è molto sensibile al movimento e utilizza il rilevamento del movimento per richiamare rapidamente l'attenzione e concentrare la visione foveale sulla minaccia. Nel contesto del presente regolamento, si tratta di un sistema di avvertimento di rischio di collisione di cui ci ha dotato la natura. Le immagini rimandate dagli specchi sono di piccole dimensioni e possono non riflettere il movimento in misura sufficiente da attivare la visione periferica. Esse devono essere deliberatamente e attivamente scrutate dal conducente. Gli specchi consentono soltanto una percezione limitata della profondità. Le immagini provenienti da specchi convessi possono essere distorte, in particolare nei pressi dei bordi, e gli specchi retrovisori con visione dell'angolo cieco possono essere posizionati in posizioni controintuitive e presentare orientamenti imprevisti dell'oggetto. Ad esempio, il conducente potrebbe avere bisogno di alzare lo sguardo verso il tetto del veicolo per vedere un'immagine che mostra la parte superiore della testa di un ciclista posizionato accanto al veicolo. L'uso di sistemi di telecamera ben specificati per sostituire gli specchi può migliorare alcuni di questi aspetti, ma non tutti.


Il miglioramento della visione diretta può aiutare molto i conducenti a evitare collisioni, riducendo la possibilità che le zone intorno al veicolo non siano visibili nella visione diretta o indiretta. Può inoltre migliorare la capacità del conducente di reagire rapidamente quando gli utenti vulnerabili della strada sono visibili nella visione indiretta.


0.6. Il presente regolamento ONU prescrive pertanto che i veicoli commerciali soddisfino determinate norme minime in materia di visione diretta, al fine di massimizzare le possibilità che un conducente riconosca la presenza di utenti vulnerabili della strada e reagisca rapidamente in situazioni critiche durante le manovre a bassa velocità. Mira inoltre a massimizzare l'efficacia dei sistemi di monitoraggio degli angoli ciechi e degli avvertimenti di collisione.


0.7. In alcune circostanze può però essere molto difficile, per i costruttori di veicoli, garantire una buona visione diretta senza compromettere altre importanti caratteristiche funzionali, quali il comfort e il benessere del conducente, una potenza elevata o un forte raffreddamento per i trasporti ad alta capacità o una determinata altezza libera dal suolo per la guida fuori strada. I dati indicano in maniera inequivocabile che la stragrande maggioranza delle collisioni durante le manovre di prossimità potenzialmente rilevanti si verificano nei grandi agglomerati urbani, mentre sulle principali strade interurbane sono molto rare. Il regolamento ha stabilito pertanto livelli prestazionali diversi per le varie sottocategorie di veicoli, sulla base di criteri ritenuti altamente indicativi della probabilità che i veicoli siano utilizzati regolarmente nelle aree urbane e riconoscendo alcuni limiti funzionali. Resta da valutare la possibilità che, per veicoli con esigenze specifiche, le prescrizioni siano in qualche modo adattate.


0.8. Il regolamento tiene conto del fatto che consentire la visione diretta di una parte qualsiasi di un utente vulnerabile della strada potrebbe aiutare il conducente a rendersi conto della sua presenza e a evitare la collisione. In particolare si ritiene che possano essere utili innovazioni come i finestrini nei pannelli inferiori delle porte, che aiutano a vedere gli utenti vulnerabili della strada adiacenti al veicolo all'altezza della vita. Per questo motivo il regolamento, piuttosto che prevedere semplicemente la visibilità di un indicatore che rappresenti l'altezza della testa, o di una zona a terra, come nel caso di altri regolamenti relativi alla visibilità, prevede che sia visibile un volume minimo di spazio intorno al veicolo. L'uso di un metodo di valutazione volumetrico offre all'industria maggiore flessibilità per innovare, al fine di fornire la visibilità minima prescritta.


0.9. Per quanto il metodo di valutazione volumetrico e le relative zone di valutazione siano derivati dalle condizioni geometriche e dall'installazione di dispositivi per la visione indiretta, nello specifico specchi delle classi V e VI, negli autocarri di grandi dimensioni, l'ambito di applicazione del presente regolamento alla sua estremità «inferiore» comprende anche i veicoli delle categorie M2 e N2 derivati da veicoli delle categorie M1 e N1. Questi veicoli rispettano o dovranno presto rispettare le prescrizioni del regolamento n. 125, che riguarda anch'esso la visione diretta del conducente. Per evitare una duplicazione dei regolamenti, è pertanto opportuno che per tali veicoli sia consentito utilizzare la conformità al regolamento n. 125 ai fini del rispetto del presente regolamento. Per i veicoli che non sono derivati da veicoli M1 o N1, però, dal momento che di solito tali veicoli non sono dotati di dispositivi per la visione indiretta delle classi V e VI e poiché le posizioni del punto oculare definite per gli autocarri di grandi dimensioni possono non essere rappresentative per tali veicoli, si propone di includere anche un metodo di valutazione alternativo. Considerato che i veicoli di questa categoria, in ragione delle posizioni a sedere relativamente basse, superano di gran lunga le prescrizioni del presente regolamento, e poiché le statistiche relative agli incidenti non hanno evidenziato un aumento dei rischi associati alla visione diretta, si ritiene giustificato un metodo alternativo semplificato.


1. Ambito di applicazione


1.1. Il presente regolamento si applica all'omologazione dei veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 per quanto riguarda la visione diretta, al fine di ridurre il più possibile gli angoli ciechi, tenendo conto delle esigenze del tipo specifico di veicolo e dell'utilizzo cui è destinato.


1.2. Le prescrizioni del presente regolamento sono formulate per i veicoli concepiti per la circolazione a destra o a sinistra. Devono essere applicate come opportuno.


2. Definizioni


Ai fini del presente regolamento si intende per:


2.1. «visione diretta»: il campo di visibilità dal punto oculare del conducente visibile senza l'ausilio di dispositivi per la visione indiretta quali specchi o telecamere;


2.2. «tipo di veicolo per quanto riguarda la visione diretta»: veicoli che non differiscono tra loro relativamente a elementi essenziali quali:


a) la denominazione commerciale o il marchio del costruttore;


b) le dimensioni e le forme degli elementi della struttura del veicolo situati davanti a un piano verticale posto 1 000 mm dietro il punto oculare del conducente (E2) e perpendicolari al piano longitudinale del veicolo;


c) la distanza sull'asse X tra il punto di tacco dell'acceleratore e il punto più avanzato del veicolo;


d) il numero, le dimensioni, la forma o la posizione delle superfici trasparenti del veicolo situate davanti a un piano verticale posto 1 000 mm dietro il punto oculare del conducente (E2) e perpendicolare al piano longitudinale del veicolo;


e) il livello di visione diretta, quale definito nella tabella dell'allegato 5, in cui rientra il veicolo;


2.3. «punto oculare del conducente» o «punto E»: punto che rappresenta il punto intermedio tra il centro dell'occhio sinistro e quello dell'occhio destro del conducente. Vengono definiti tre punti oculari distinti. E2 è il punto oculare di visione in avanti, E1 è il punto oculare di visione verso sinistra e E3 è il punto oculare di visione verso destra. Ciascun punto è definito utilizzando il sistema di riferimento tridimensionale. Il punto E2 viene definito da uno spostamento dal punto di tacco dell'acceleratore di 1 163,25 mm sull'asse Z e di 678 mm all'indietro sull'asse X. La posizione di E2 sull'asse Y è su un piano verticale, parallelo al piano mediano longitudinale, passante attraverso il centro del sedile del conducente. I punti E1 ed E3 sono definiti da una rotazione di 60°, rispettivamente a sinistra e a destra, intorno al punto P;


Figura 1


Definizione dei punti E


2.4. «superficie trasparente»: la superficie del parabrezza o di un'altra superficie vetrata del veicolo, se presente, il cui fattore di trasmissione della luce misurato perpendicolarmente alla superficie non è inferiore al 70 %, escluse le superfici opache punteggiate;


2.5. «volume di valutazione»: il volume di spazio intorno alla parte anteriore del veicolo in cui la visibilità di una parte di un utente vulnerabile della strada è considerata utile per la misurazione delle prestazioni della visione diretta del veicolo. La geometria del volume di valutazione è definita nell'allegato 4;


2.6. «ostruzione della visione»: qualsiasi parte della struttura del veicolo o dell'interno della cabina del conducente, fissata in modo permanente, che ostruisca la linea di visione che passa da uno dei tre punti E definiti verso qualsiasi parte del volume di valutazione;


2.7. «linea di visione»: linea retta che rappresenta la direzione dello sguardo del conducente da un punto oculare a un punto bersaglio o secondo un angolo definito nel sistema di riferimento tridimensionale;


2.8. «limite della visione diretta»: l'intersezione di una superficie con una linea di visione tangente alla prima ostruzione della visione che ostruirebbe tale linea (ad esempio montante A, bordo inferiore del parabrezza, tergicristalli, volante ecc.). Cfr. la Figura nell'allegato 7 per un'illustrazione del processo;


2.9. «volume totale visibile»: spazio compreso per intero nel volume di valutazione, determinato dalle linee di visione, corrispondente ai limiti della visione diretta da uno dei punti E. E' la somma dei volumi visibili sul lato passeggero, sul lato anteriore e sul lato conducente del veicolo;


2.9.1. «volume visibile sul lato passeggero»: la parte del volume visibile che può essere vista da una linea di visione proiettata dal punto E1 per la circolazione a sinistra o dal punto E3 per la circolazione a destra posteriormente al montante A sul lato passeggero del veicolo, con la visuale dal sedile del conducente che è prevalentemente sull'esterno rispetto al piano del lato passeggero del veicolo;


2.9.2. «volume visibile anteriore»: la parte del volume visibile che può essere vista da una linea di visione proiettata dal punto E2 tra i montanti A del veicolo, con la visuale dal sedile del conducente che è prevalentemente sulla zona che si trova davanti al piano anteriore del veicolo;


2.9.3. «volume visibile sul lato conducente»: la parte del volume visibile che può essere vista da una linea di visione proiettata dal punto E3 per la circolazione a sinistra o dal punto E1 per la circolazione a destra posteriormente al montante A sul lato conducente del veicolo, con la visuale dal sedile del conducente che è prevalentemente sull'esterno rispetto al piano del lato conducente del veicolo;


2.10. «potenza del motore»: la potenza netta massima quale definita dal regolamento ONU n. 85;


2.11. «cabina con cuccetta»: tipo di cabina che possiede, dietro il sedile del conducente, un compartimento destinato al riposo;


2.12. «cabina corta»: cabina sprovvista di vano cuccetta;


2.13. «sistema di riferimento tridimensionale»: il sistema di coordinate definito nell'appendice 2 dell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3). In questo sistema, l'asse longitudinale del veicolo è designato come asse X, l'asse laterale è l'asse Y e l'asse verticale è l'asse Z;


2.14. «manichino per il punto H»: la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H definita nell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3);


2.15. «punto R»: il punto di riferimento dei posti a sedere definito nell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3);


2.16. «punto di tacco dell'acceleratore»: il punto più basso all'intersezione tra il tallone del piede e il pavimento del veicolo, con la scarpa posizionata sul pedale dell'acceleratore non premuto;


2.17. «punto P»: il punto intorno al quale ruota la testa del conducente quando osserva oggetti su un piano orizzontale all'altezza degli occhi. Si trova 98 mm dietro al punto E2 sull'asse X;


2.18. «configurazione degli assi»: codice della forma AxB in cui A rappresenta il numero totale di posizioni delle ruote disponibili sul veicolo e B il numero totale di posizioni delle ruote quando la forza di trazione è applicata dal gruppo propulsore del veicolo. Così, ad esempio, 6x2 rappresenta un veicolo a tre assi con una ruota posizionata su ciascun lato dell'asse (sei posizioni delle ruote) con un asse motore (due posizioni corrispondono alle ruote motrici). Le configurazioni degli assi estese che prevedono ulteriori sottovarianti sono incluse nelle caratteristiche di base. Una X che sostituisce un numero indica qualsiasi numero. Ad esempio, 10xX include qualsiasi configurazione con cinque assi;


2.19. «piano anteriore del veicolo»: il piano perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che ne tocca il punto più avanzato, senza tenere conto della sporgenza dei dispositivi per la visione indiretta e di qualsiasi parte del veicolo che si trova a oltre 2,0 m di altezza dal suolo;


2.20. «lato passeggero»: il lato destro del veicolo per la circolazione a destra o il lato sinistro del veicolo per la circolazione a sinistra;


2.21. «piano del lato passeggero»: il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo che tocca il punto più esterno del lato del passeggero davanti a un punto che si trova 1,0 m dietro il punto di riferimento oculare del conducente, senza tenere conto della sporgenza dei dispositivi per la visione indiretta e di qualsiasi parte del veicolo di prova che si trova a oltre 2,0 m di altezza dal suolo;


2.22. «lato conducente»: il lato sinistro del veicolo per la circolazione a destra o il lato destro del veicolo per la circolazione a sinistra;


2.23. «piano del lato conducente»: il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo che tocca il punto più esterno del lato del conducente davanti a un punto che si trova 1,0 m dietro il punto di riferimento oculare del conducente, senza tenere conto della sporgenza dei dispositivi per la visione indiretta e di qualsiasi parte del veicolo di prova che si trova a oltre 2, 0 m di altezza dal suolo;


2.24. «veicolo di prova»: il veicolo sottoposto alla prova;


2.25. «angolo di montaggio previsto della cabina»: l'angolo di beccheggio e di rollio del pavimento della cabina rispetto al piano orizzontale con la cabina nelle condizioni nominali di progettazione;


2.26. «punto V2»: punto la cui posizione nell'abitacolo è determinata come funzione di un piano verticale longitudinale che attraversa il centro del sedile del conducente e rispetto al punto «R» e all'angolo di progetto dello schienale; si tratta del punto utilizzato per la verifica della conformità;


2.27. «montante A»: sostegno del tetto situato davanti al piano verticale trasversale posto 68 mm davanti al punto V. Comprende parti non trasparenti come i telai del parabrezza e delle porte, fissati o contigui ad esso;


2.28. «veicoli delle categorie N2 e M2 derivati da M1 o N1»: i veicoli delle categorie N2 e M2 che, anteriormente ai montanti B, hanno la stessa struttura e forma generale di un veicolo preesistente della categoria M1 o N1;


2.29. «linea della cintura»: il profilo inferiore della superficie trasparente, misurato in prospettiva orizzontale, che copre il campo di visibilità posteriore del parabrezza.


3. Domanda di omologazione


3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la visione diretta deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.


3.2. La domanda deve essere corredata dei documenti sottoelencati, in triplice copia, e comprendere le seguenti informazioni, segnatamente:


3.2.1. una descrizione del tipo di veicolo in relazione alle prescrizioni di cui al punto 2.2, nonché i disegni quotati e la documentazione di cui all'allegato 1. Devono essere specificati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo di veicolo. Nell'allegato 1 è riportato un modello di scheda informativa.


3.3. Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione deve essere messo a disposizione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.


4. Omologazione


4.1. Deve essere rilasciata l'omologazione se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del punto 5.


4.2. La conformità alle prescrizioni del punto 5 deve essere verificata mediante la procedura di prova definita al punto 6, sebbene il funzionamento non debba essere limitato a tali condizioni di prova.


4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione, le cui prime due cifre (00 per il presente regolamento nella versione originale) devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al presente regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo ai sensi del punto 2.1.


4.4. La notifica del rilascio, del rifiuto o della revoca dell'omologazione a norma del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 2 del presente regolamento.


4.5. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:


4.5.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita da:


a) il numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2); e


b) il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al presente punto;


oppure


4.5.2. un ovale al cui interno sono iscritte le lettere «UI» seguite dall'identificatore unico.


4.6. Se nel paese che rilascia l'omologazione a norma del presente regolamento il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più regolamenti ONU allegati all'accordo, non occorre ripetere il simbolo di cui al punto 4.5; in tale caso, il numero del regolamento ONU, il numero di omologazione e gli altri simboli supplementari devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.5.


4.7. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.


4.8. Il marchio di omologazione deve essere apposto accanto alla targhetta di .identificazione del veicolo o sulla medesima.


5. Specifiche


5.1. Requisiti generali


5.1.1. Il volume visibile deve essere quantificato conformemente alle procedure di cui al punto 6.


5.1.2. Se un veicolo è munito di più di due montanti A, il costruttore del veicolo può scegliere quali due montanti costituiranno i limiti tra i volumi visibili del lato anteriore, del lato passeggero e del lato conducente.


5.2. Prescrizioni relative alle prestazioni


5.2.1. I veicoli devono essere classificati in uno dei tre livelli seguenti conformemente alla tabella dei criteri di cui all'allegato 5:


5.2.1.1. livello 1: veicoli che viaggiano spesso in aree urbane;


5.2.1.2. livello 2: veicoli che talvolta viaggiano in aree urbane ma che presentano limiti funzionali specifici;


5.2.1.3. livello 3: veicoli che entrano raramente nelle aree urbane.


5.2.2. I veicoli di ciascun livello devono raggiungere volumi visibili superiori ai valori limite associati al determinato livello, come indicato nella tabella 1.


5.2.2.1. I veicoli che soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato 5 devono essere considerati conformi al limite corrispondente senza che sia eseguita la quantificazione del volume visibile di cui al punto 6.


Tabella 1


Valori minimi del volume visibile


Volume minimo (m3) della visione diretta

Livello 1  Livello 2  Livello 3

Volume visibile lato passeggero  3,4  Non specificato  Non specificato

Volume visibile anteriore  1,8  1,0  1,0

Volume visibile lato conducente  2,8  Non specificato  Non specificato

Volume visibile totale  11,2  8,0  7,0


5.3. Se si può dimostrare che il motivo per cui un veicolo non può rispettare il limite del volume visibile anteriore risiede in una progettazione innovativa, ad esempio con i montanti A più vicini rispetto a una progettazione convenzionale, il veicolo può essere considerato conforme se rispetta tutti gli altri limiti applicabili oltre alla prescrizione seguente. La dimostrazione deve essere effettuata posizionando cinque oggetti di prova equidistanti tra i piani del lato passeggero e del lato conducente. Gli oggetti di prova devono essere spostati sul piano longitudinale fino a posizionarli in modo che la relativa parte superiore sia appena visibile dal punto E2 attraverso qualsiasi finestrino/superficie vetrata. L'oggetto usato per la prova deve essere un palo di 1,40 m di altezza e 30 mm di diametro. Un punto di riferimento che rappresenti la spalla di un utente vulnerabile della strada deve essere collocato 0,130 m più vicino al veicolo, sul piano longitudinale, rispetto al centro del palo. Deve essere calcolata la distanza media nel piano longitudinale tra il piano anteriore del veicolo e il punto di riferimento della spalla per ciascun palo quando è appena visibile. Per ogni oggetto di prova il cui punto di riferimento della spalla si trova dietro il piano anteriore, per calcolare la media deve essere utilizzata una distanza di 0,0 m. La distanza media deve essere pari o inferiore a:


5.3.1. Livello 1: 1,65 m.


5.3.2. Livello 2: 1,97 m.


5.3.3. Livello 3: 1,97 m.


6. Procedura di prova


6.1. Condizioni di prova


6.1.1. La prova deve essere effettuata su una superficie piana e asciutta di cemento o asfalto.


6.1.2. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0 °C e 45 °C.


6.1.3. La prova deve essere eseguita in condizioni di visibilità che consentano in modo chiaro di osservare correttamente i bersagli utilizzati per quantificare il campo visivo mediante una telecamera a luce visibile.


6.2. Condizioni dei veicoli


6.2.1. Il veicolo di prova deve essere il veicolo del tipo più sfavorevole per quanto riguarda la visione diretta.


6.2.2. Il veicolo di prova deve essere valutato con il punto di tacco dell'acceleratore posizionato a un'altezza dal suolo non inferiore al punto mediano tra l'altezza a cui, secondo i calcoli del costruttore, si troverebbe nel caso di un telaio cabinato (senza carrozzeria) e quella a cui, secondo i calcoli del costruttore, si troverebbe con il veicolo caricato al livello massimo tecnicamente ammissibile.


6.2.2.1. Il punto di tacco dell'acceleratore deve essere misurato conformemente alla pratica raccomandata SAE J1100 Rev. 2009 utilizzando il manichino per il punto H. L'angolo del piede (A46) deve essere di almeno di 87° quando il manichino per il punto H è posizionato in corrispondenza del punto R. Per i veicoli il cui punto R è situato a una distanza verticale superiore a 405 mm rispetto al tacco (H30), il pedale dell'acceleratore può essere premuto come indicato dal costruttore. Se si utilizza il pedale premuto, il piede deve essere adagiato di piatto sul pedale dell'acceleratore.


6.2.3. La cabina del veicolo deve essere posizionata all'angolo di montaggio previsto.


6.2.4. Il volante deve essere collocato al centro della gamma di posizioni possibili, considerando tutti gli assi di regolazione.


6.2.5. I dispositivi per la visione indiretta (se del caso) devono essere regolati in modo che siano rispettati i campi di visibilità prescritti dal regolamento ONU n. 46.


6.2.6. Sedile del passeggero (se presente):


6.2.6.1. per i veicoli per i quali può essere specificata una gamma di modelli di sedili per i passeggeri, il sedile scelto per la valutazione deve essere a discrezione del costruttore;


6.2.6.2. se la posizione del sedile è regolabile, il sedile del passeggero deve essere messo nella posizione più arretrata e più bassa, con un angolo dello schienale di 18° rispetto alla verticale;


6.2.6.3. se il sedile del passeggero selezionato è pieghevole, il veicolo può essere valutato con il sedile in uso (aperto) o in posizione non in uso (ripiegato), a discrezione del costruttore. La posizione scelta per il sedile deve essere mantenuta per tutta la durata della valutazione;


6.2.6.4. se regolabili, i braccioli possono essere messi nella posizione di utilizzo (abbassati) o di non utilizzo (alzati), a discrezione del costruttore;


6.2.6.5. i poggiatesta devono trovarsi nella posizione più bassa adatta a un uso normale in servizio. Non devono trovarsi in una posizione prevista unicamente per lo stivaggio quando non sono in uso.


6.3. Quantificazione del volume visibile


6.3.1. Il volume visibile può essere quantificato indirettamente con il metodo di prova fisico di cui all'allegato 6. Questo metodo misura la lunghezza delle linee del reticolo su più piani come approssimazione del volume e la converte matematicamente. Deve essere ammessa una tolleranza di 0,10 m3 per tenere conto del fatto che questo metodo non è perfettamente correlato per tutte le costruzioni. Questo valore non tiene conto delle tolleranze di misurazione nell'esecuzione del metodo di prova fisico né delle tolleranze di fabbricazione nella costruzione del veicolo di prova.


6.3.2. In alternativa: il volume visibile può essere quantificato direttamente con il metodo di prova numerico di cui all'allegato 7 o qualsiasi metodo numerico che produca risultati almeno altrettanto accurati del metodo di cui all'allegato 7 e che possa essere dimostrato dal costruttore alle autorità di omologazione.


6.4. Nell'allegato 7 sono riportate informazioni dettagliate su una cabina generica e sui valori di tolleranza consigliati, che rappresentano un esempio di un metodo che può essere utilizzato, a discrezione del costruttore e dell'autorità di omologazione, per dimostrare l'accuratezza dei metodi numerici.


7. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione


7.1. Ogni modifica del tipo di veicolo di cui al punto 2.1 del presente regolamento deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Tale autorità può quindi:


7.1.1. ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi sulle condizioni di rilascio dell'omologazione e accordare l'estensione di quest'ultima;


7.1.2. ritenere che le modifiche apportate alterino le condizioni di rilascio dell'omologazione e chiedere ulteriori prove o controlli prima di accordare l'estensione.


7.2. Della conferma o del rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.4.


7.3. L'autorità di omologazione deve informare dell'estensione le altre parti contraenti mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 2 del presente regolamento, e assegnare a ogni estensione un numero di serie, denominato numero di estensione.


8. Conformità della produzione


8.1. Le procedure per garantire la conformità della produzione devono essere conformi alle disposizioni generali definite nell'articolo 2 e nella scheda 1 dell'accordo del 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) e rispettare le prescrizioni che seguono.


8.2. Un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni del punto 5.


8.3. L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili ad ogni unità di produzione. Tali verifiche devono avere di norma cadenza biennale.


9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione


9.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 8.


9.2. La parte contraente che revochi un'omologazione da essa in precedenza rilasciata deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.


10. Cessazione definitiva della produzione


Il titolare di un'omologazione che cessi definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, la quale, a sua volta, deve informare le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.


11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione


Le parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione nonché delle autorità che rilasciano le omologazioni alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione.


(2) I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 - https://unece.org/transport/standards/transport/vehicleregulations-wp29/resolutions. 

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