Commissione
Dec. 13/05/2024, n. 2024/1329/UE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2024, Serie L.
Epigrafe
Premessa
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Allegato I
Allegato II
Dec. 13 maggio 2024, n. 2024/1329/UE (1).
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2024, Serie L.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell'allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti nuove norme armonizzate:EN ISO 3691-4:2023 sui requisiti di sicurezza e le verifiche per i carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi; EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023 sulla sicurezza delle macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno; EN ISO 25119-1:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-1:2023/A1:2023 sui principi generali delle parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza delle trattrici e delle macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-2:2023 sulla fase concettuale delle parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza delle trattrici e delle macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-3:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-3:2023/A1:2023 sullo sviluppo in serie, l'hardware e il software di trattrici e macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-4:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-4:2023/A1:2023 sulla produzione, il funzionamento, le modifiche e i processi di supporto di trattrici e macchine agricole e forestali; EN IEC 60335-2-119:2024 e relativa modifica EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024 sugli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto.
(4) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione (5), al fine di adeguarle al progresso tecnologico, rettificarle o ritirarle:EN 1218-1:1999+A1:2009; EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009; EN 1417:2014, EN 1501-4:2007; EN 1915-1:2013; EN ISO 13849-1:2015; EN 15194:2017; EN 15700:2011; EN 16307-5:2013; EN IEC 60335-2-89:2022 e relative modifica EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e rettifica EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11; EN IEC 62841-4-5:2021 e relativa modifica EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021; EN IEC 62841-4-7:2022 e relativa modifica EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate modificative, sostitutive o rettificative seguenti:EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023; EN 1417:2023, EN 1501-4:2023; EN 1915-1:2023; EN ISO 13849-1:2023; EN 15194:2017+A1:2023; EN 15700:2023; EN 16307-5:2023; EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11; EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01; EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 e EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10.
(5) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(6) In seguito all'esame della norma EN 15700:2023 sulla sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.7.4.2, lettera u), della direttiva 2006/42/CE, ossia i requisiti relativi al contenuto delle istruzioni per l'uso riguardo alle informazioni obbligatorie relative all'emissione di rumore aereo.
(7) Il riferimento della norma armonizzata EN 15194:2017 sulle biciclette elettriche a pedalata assistita è stato citato con due restrizioni riguardanti i rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni, nonché i rischi connessi alle vibrazioni. Poiché la norma EN 15194:2017+A1:2023 contempla solo i rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni, la restrizione relativa alle vibrazioni dovrebbe essere mantenuta.
(8) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, ad eccezione delle norme armonizzate EN 15700:2023 e 15194:2017+A1:2023, soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stati stabiliti con la direttiva (UE) 2006/42/CE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme, con le eventuali restrizioni, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(9) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Per fare in modo che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1417:2023, EN 1501-4:2023, EN 1915-1:2023, EN ISO 3691-4:2023, EN ISO 13849-1:2023, EN 15194:2017+A1:2023, EN 15700:2023, EN 16307-5:2023, EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023, EN ISO 25119-1:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-1:2023/A1:2023, EN ISO 25119-2:2023, EN ISO 25119-3:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-3:2023/A1:2023, EN ISO 25119-4:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-4:2023/A1:2023, EN IEC 60335-2-89:2022 e relative modifica EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e rettifica EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11, EN IEC 60335-2-119:2024 e relativa modifica EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024, EN IEC 62841-4-5:2021 e relative modifica EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 e rettifica EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01, EN IEC 62841-4-7:2022 e relative modifica EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 e rettifiche EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 e EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(10) Le norme armonizzate EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014 e EN 16590-4:2014, i cui riferimenti sono elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, dovrebbero essere considerate obsolete, poiché non più rappresentative della situazione attuale.
(11) E' necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 1218-1:1999 +A1:2009, EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009, EN 1417:2014, EN 1501-4:2007, EN 1915-1:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 15194:2017, EN 15700:2011 e EN 16307-5:2013, dal momento che tali norme sono state riviste, e delle norme EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014 e EN 16590-4:2014, considerate obsolete. E' pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(12) La norma armonizzata EN 1127-2:2014 sulla prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione, con concetti fondamentali e metodologia, il cui riferimento è pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, è stata erroneamente inserita nell'elenco delle norme di tipo A anziché in quello delle norme di tipo B, per quanto riguarda le macchine. Tale errore e la relativa rettifica dovrebbero pertanto riflettersi nell'allegato I, parti prima e seconda, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(13) La norma armonizzata EN ISO 11554:2017 sui metodi di prova per fasci laser nei sistemi laser, il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, è stata erroneamente inserita nell'elenco delle norme di tipo C anziché in quello delle norme di tipo B, per quanto riguarda le macchine. Tale errore e la relativa rettifica dovrebbero pertanto riflettersi nell'allegato I, parti seconda e terza, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(14) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le loro macchine oggetto delle norme armonizzate EN 1218-1:1999+A1:2009, EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009, EN 1501-4:2007, EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014, EN 16590-4, EN 1915-1:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 15194:2017, EN 15700:2011 o EN 16307-5:2013, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(15) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
(3) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; ELI:http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj.
(4) Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/37/oj).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 2.8.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).
Articolo 1
In vigore dal 15 maggio 2024
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata:
(1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I riferimenti delle norme armonizzate elencate nell'allegato I, parte terza, punto 2, righe 121, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 495 bis, 502 bis, 513 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati con restrizioni.»;
(2) l'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
In vigore dal 15 maggio 2024
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è rettificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
In vigore dal 15 maggio 2024
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1, lettera a), dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 maggio 2027.
Il punto 1, lettera b), dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 novembre 2025.
Il punto 2, lettera a), dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 novembre 2025.
Il punto 2, lettera b), dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 maggio 2026.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Allegato I
In vigore dal 15 maggio 2024
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificato:
(1) nella parte seconda, il punto 2 è così modificato:
a) la riga 66 è soppressa;
b) le righe 89 e 90 sono soppresse;
c) è inserita la riga seguente:
«66 bis EN ISO 13849-1:2023
Sicurezza del macchinario - parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2023)»;
(2) nella parte terza, il punto 2 è così modificato:
a) le righe 103, 104, 106, 112, 125, 173, 502, 542, 550 e 551 sono soppresse;
b) la riga 495 è soppressa;
c) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:
«112 bis EN 1417:2023
Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza»;
«125 bis EN 1501-4:2023
Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 4: Codice di prova dell'emissione acustica per veicoli raccolta rifiuti»;
«173 bis EN 1915-1:2023
Attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili - Requisiti generali - parte 1: Requisiti fondamentali di sicurezza»;
«189 bis EN ISO 3691-4:2023
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi»;
«495 bis EN 15194:2017+A1:2023
Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC
Restrizione: la norma armonizzata EN 15194: 2017+A1: 2023 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prevedono che le macchine devono essere progettate e costruite per tenere conto dei rischi derivanti dalle vibrazioni e che devono fornire i dati della misurazione delle vibrazioni che trasmettono all'operatore»;
«502 bis EN 15700:2023
Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico
Restrizione: con riguardo al paragrafo 7.3 di questa norma armonizzata, la conformità alla norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.7.4.2, lettera u), dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE»;
«542 bis EN 16307-5:2023
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: Requisiti supplementari per carrelli spinti manualmente»;
«585 bis EN ISO 19085-12:2021
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 12: Tenonatrici/profilatrici (ISO 19085-12: 2021)
EN ISO 19085-12:2021/A11:2023»;
«604 bis EN ISO 25119-1:2023
Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo (ISO 25119-1: 2018) EN ISO 25119-1: 2023/A1: 2023»;
«604 ter EN ISO 25119-2:2023
Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 2: Fase concettuale (ISO 25119-2:2019)»;
«604 quater EN ISO 25119-3:2023
Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software (ISO 25119-3: 2018)
EN ISO 25119-3:2023/A1:2023»;
«604 quinquies EN ISO 25119-4:2023
Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 4:Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto (ISO 25119-4:2018)
EN ISO 25119-4:2023/A1:2023»;
«655 bis EN IEC 60335-2-119:2024
Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-119: Norme particolari per apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto
EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024»;
d) le righe 651, 698 e 699 sono così sostituite:
«651 EN IEC 60335-2-89:2022
Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-89: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione e produttori di ghiaccio commerciali comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero o un compressore, incorporato o remoto (IEC 60335-2-89:2019)
EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022
EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11»;
«698 EN IEC 62841-4-5:2021
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 4-5: Prescrizioni particolari per cesoie tagliaerba (IEC 62841-4-5: 2021)
EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021
EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01»;
«699 EN IEC 62841-4-7:2022
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 4-7: Prescrizioni particolari per arieggiatori e scarificatori da giardino azionati da operatore a terra (IEC 62841-4-7:2022)
EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022
EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05
EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10».
Allegato II
In vigore dal 15 maggio 2024
L'allegato I è così rettificato:
(1) nella parte prima, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2 Riferimento della norma
EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio (ISO 12100:2010)»;
(2) nella parte terza, punto 2, la riga 259 è soppressa;
(3) nella parte seconda, punto 2, sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
«26 bis EN 1127-2:2014
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera»;
«53 bis EN ISO 11554:2017
Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Metodi di prova della potenza del fascio, dell'energia e delle caratteristiche temporali (ISO 11554:2017)».
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