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domenica 13 febbraio 2011
SANREMO: AL VIA 'NON PERDERE LA BUSSOLA', SETTIMANA DELLA SICUREZZA INFORMATICA
POLIZIA: A SANREMO LA SETTIMANA DELLA SICUREZZA INFORMATICA =
(AGI) - Sanremo (Imperia), 13 feb. - "Non perdere la bussola",
il progetto educativo dedicato alle scuole medie inferiori e
superiori realizzato dalla Polizia Postale e delle
Comunicazioni in collaborazione con Google/YouTube e sostenuto
dal Ministro della Gioventu' per insegnare ai giovani l'uso
responsabile di Internet sara' presente a Sanremo con
un'edizione speciale, patrocinata dal Comune. Per l'occasione
gli incontri, che si svolgeranno al teatro dell'Hotel Londra e
al Centro Congressi Palafiori dal 14 al 19 febbraio, saranno
aperti anche al pubblico e avranno un focus particolare sui
temi del rispetto del diritto d'autore. "Questa iniziativa, che
vede uniti pubblico e privato allo scopo di tutelare con
apposite iniziative i minori e la collettivita', e' un esempio
positivo di sicurezza partecipata al quale contribuiamo con
piacere", dichiara il Sindaco di Sanremo Maurizio Zoccarato.
"L'attivita' di formazione proposta da Polizia delle
comunicazioni e Google/YouTube rappresenta un valore aggiunto
per le scuole", commenta l'Assessore alla Pubblica Istruzione
Claudia Lolli. "Consente infatti di veicolare un messaggio
positivo e socialmente educativo attraverso la tecnologia e i
mezzi multimediali utilizzati dai ragazzi." Inaugurato con
l'anno scolastico 2009-2010, il progetto educativo "Non Perdere
la Bussola" nasce dalla collaborazione tra Google/YouTube e
Polizia Postale e delle Comunicazioni con l'obiettivo di
sensibilizzare e formare in modo corretto i giovani tra i 13 e
i 18 anni sui temi della sicurezza in Internet e dell'uso
responsabile della rete. Da quest'anno, il progetto vede il
sostegno del Ministro della Gioventu'. L'obiettivo
dell'iniziativa e' quello di insegnare ai ragazzi che navigano
in Rete e frequentano YouTube e social network come sfruttare
le potenzialita' del web e delle community online senza correre
rischi connessi alla privacy, al caricamento di contenuti
inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di
comportamenti scorretti o pericolosi per se' o per gli altri.
(AGI)
Ros
131439 FEB 11
NNNN
SANREMO: AL VIA 'NON PERDERE LA BUSSOLA', SETTIMANA DELLA SICUREZZA INFORMATICA (2) =
(Adnkronos) - Inaugurato con l'anno scolastico 2009-2010, il
progetto educativo 'Non Perdere la Bussola' nasce dalla collaborazione
tra Google/YouTube e Polizia Postale e delle Comunicazioni con
l'obiettivo di sensibilizzare e formare in modo corretto i giovani tra
i 13 e i 18 anni sui temi della sicurezza in Internet e dell'uso
responsabile della rete. Da quest'anno, il progetto vede il sostegno
del ministro della Gioventu'.
L'obiettivo dell'iniziativa e' quello di insegnare ai ragazzi
che navigano in Rete e frequentano YouTube e social network come
sfruttare le potenzialita' del web e delle community online senza
correre rischi connessi alla privacy, al caricamento di contenuti
inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di
comportamenti scorretti o pericolosi per se' o per gli altri. (segue)
(Rre/Ct/Adnkronos)
13-FEB-11 14:45
NNNN
SANREMO: AL VIA 'NON PERDERE LA BUSSOLA', SETTIMANA DELLA SICUREZZA INFORMATICA (3) =
(Adnkronos) - Gli argomenti oggetto dei workshop formativi
saranno: la tutela della privacy; la netiquette e le norme della
community; i contenuti generati dagli utenti; come segnalare contenuti
inappropriati; il cyberbullismo; la tutela del copyright. Questi
stessi temi sono anche trattati nel Centro per la sicurezza online
della famiglia di Google, indirizzato ai giovani, alle loro famiglie e
agli educatori e accessibile all'indirizzo
www.google.it/sicurezzafamiglia.
Durante lo scorso anno scolastico, gli esperti della Polizia
delle Comunicazioni hanno incontrato 180mila studenti di oltre 450
scuole di tutta Italia. Oltre 1200 gli studenti che hanno preso parte
all'iniziativa durante il Festival di Sanremo dello scorso anno.
''La Polizia di Stato opera da anni per far si' che i rischi
della rete, soprattutto nei confronti dei minori, non debbano
costituire un limite allo sviluppo della comunicazione sul web'', ha
spiegato Paola Capozzi, dirigente del Compartimento Polizia Postale e
delle Comunicazioni per la Liguria. (segue)
(Rre/Ct/Adnkronos)
13-FEB-11 14:50
NNNN
EGITTO: PROTESTE POLIZIOTTI,SPARI IN ARIA AMINISTERO INTERNI
EGITTO: PROTESTE POLIZIOTTI,SPARI IN ARIA AMINISTERO INTERNI (2)
(ANSA) - IL CAIRO, 13 FEB - E' stato accertato che a sparare
in aria per disperdere i poliziotti non sono stati soldati, ma
persone che erano all'interno del ministero. I manifestanti
raccolti li' davanti sarebbero circa un centinaio, ma il numero
starebbe aumentando e solleciterebbero aumenti salariali e
migliori condizioni di lavoro. (ANSA).
YBB-GUE
13-FEB-11 11:49 NNNN
EGITTO:PROTESTE POLIZIOTTI,SPARI IN ARIA A MINISTERO INTERNI
(ANSA) - IL CAIRO, 13 FEB - Colpi d'arma di fuoco in aria, a
scopo di avvertimento, sono stati sparati da soldati davanti
alla sede del Ministero dell'IOngterno, al centro del Cairo, per
disperdere poliziotti che manifestavano.
A quanto si e' appreso i poliziotti chiedevano a gran voce
l'arresto dell'ex ministro dell'interno, Habib El Hadly - gia'
sotto inchiesta da parte della magistratura - ed il pagamento
dei loro stipendi degli ultimi mesi. (ANSA).
YBB-GUE
13-FEB-11 11:36 NNNN
(ANSA) - IL CAIRO, 13 FEB - E' stato accertato che a sparare
in aria per disperdere i poliziotti non sono stati soldati, ma
persone che erano all'interno del ministero. I manifestanti
raccolti li' davanti sarebbero circa un centinaio, ma il numero
starebbe aumentando e solleciterebbero aumenti salariali e
migliori condizioni di lavoro. (ANSA).
YBB-GUE
13-FEB-11 11:49 NNNN
EGITTO:PROTESTE POLIZIOTTI,SPARI IN ARIA A MINISTERO INTERNI
(ANSA) - IL CAIRO, 13 FEB - Colpi d'arma di fuoco in aria, a
scopo di avvertimento, sono stati sparati da soldati davanti
alla sede del Ministero dell'IOngterno, al centro del Cairo, per
disperdere poliziotti che manifestavano.
A quanto si e' appreso i poliziotti chiedevano a gran voce
l'arresto dell'ex ministro dell'interno, Habib El Hadly - gia'
sotto inchiesta da parte della magistratura - ed il pagamento
dei loro stipendi degli ultimi mesi. (ANSA).
YBB-GUE
13-FEB-11 11:36 NNNN
NAPOLITANO: DONADI, INDEGNI ATTACCHI A CAPO DELLO STATO
NAPOLITANO: DONADI, INDEGNI ATTACCHI A CAPO DELLO STATO
(ANSA) - ROMA, 13 FEB - ''Il presidente della Repubblica e'
un baluardo di democrazia. Gli attacchi dei giornali di famiglia
di Berlusconi al Capo dello Stato sono indegni e dovrebbero far
suonare un campanello d'allarme in tutte le persone cha hanno a
cuore le istituzioni''. Lo afferma il capogruppo Idv alla Camera
Massimo Donadi in una nota.
''Temiamo che stia per partire una campagna di
delegittimazione come quella contro Scalfaro, o di pressione per
condizionarne le scelte. Berlusconi si fermi prima - conclude -
non compia quest'ulteriore passo di degrado politico e
istituzionale. Sarebbe, tra l'altro, inutile, avvelenerebbe il
clima senza ottenere risultati, perche' Napolitano e' stimato da
tutti gli italiani''. (ANSA).
BSA
13-FEB-11 11:41 NNNN
(ANSA) - ROMA, 13 FEB - ''Il presidente della Repubblica e'
un baluardo di democrazia. Gli attacchi dei giornali di famiglia
di Berlusconi al Capo dello Stato sono indegni e dovrebbero far
suonare un campanello d'allarme in tutte le persone cha hanno a
cuore le istituzioni''. Lo afferma il capogruppo Idv alla Camera
Massimo Donadi in una nota.
''Temiamo che stia per partire una campagna di
delegittimazione come quella contro Scalfaro, o di pressione per
condizionarne le scelte. Berlusconi si fermi prima - conclude -
non compia quest'ulteriore passo di degrado politico e
istituzionale. Sarebbe, tra l'altro, inutile, avvelenerebbe il
clima senza ottenere risultati, perche' Napolitano e' stimato da
tutti gli italiani''. (ANSA).
BSA
13-FEB-11 11:41 NNNN
DIMENTICANO IN AUTO AMICA ADDORMENTATA, LIBERATA DA VVFF
DIMENTICANO IN AUTO AMICA ADDORMENTATA, LIBERATA DA VVFF
(ANSA) - IMPERIA, 13 FEB - Di ritorno da una notte 'brava' in
giro per i locali della Riviera ligure di ponente due uomini si
sono dimenticati un'amica addormentata sul sedile posteriore
dell'auto parcheggiata in strada. Al risveglio, la donna, di 30
anni, non e' riuscita ad aprire le portiere ed e' stata liberata
dai vigili del fuoco.
Quando stamani alle 7 la donna si e' svegliata e non e'
riuscita a sbloccare le serrature dell'auto, ha iniziato a
gridare attirando l'attenzione di un passante che ha subito
avvertito la polizia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili
del fuoco, costretti a infrangere un vetro, non riuscendo ad
aprire in alcun modo la portiera, per liberare la donna.
Per qualche istante e' emersa l'ipotesi che potesse trattarsi
di un sequestro di persona, dubbio subito svanito quando i
pompieri hanno liberato la donna che ha raccontato come sono
andati i fatti. Ha spiegato che si trovava nei pressi di Arma di
Taggia dove ha chiesto un passaggio a due conoscenti e di essere
stata accompagnata a Sanremo. I due hanno posteggiato l'auto al
Porto Vecchio, nei pressi del 'Cafe' 'Per Mare', quindi si sono
allontanati. (ANSA).
L05-CE
13-FEB-11 11:43 NNNN
(ANSA) - IMPERIA, 13 FEB - Di ritorno da una notte 'brava' in
giro per i locali della Riviera ligure di ponente due uomini si
sono dimenticati un'amica addormentata sul sedile posteriore
dell'auto parcheggiata in strada. Al risveglio, la donna, di 30
anni, non e' riuscita ad aprire le portiere ed e' stata liberata
dai vigili del fuoco.
Quando stamani alle 7 la donna si e' svegliata e non e'
riuscita a sbloccare le serrature dell'auto, ha iniziato a
gridare attirando l'attenzione di un passante che ha subito
avvertito la polizia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili
del fuoco, costretti a infrangere un vetro, non riuscendo ad
aprire in alcun modo la portiera, per liberare la donna.
Per qualche istante e' emersa l'ipotesi che potesse trattarsi
di un sequestro di persona, dubbio subito svanito quando i
pompieri hanno liberato la donna che ha raccontato come sono
andati i fatti. Ha spiegato che si trovava nei pressi di Arma di
Taggia dove ha chiesto un passaggio a due conoscenti e di essere
stata accompagnata a Sanremo. I due hanno posteggiato l'auto al
Porto Vecchio, nei pressi del 'Cafe' 'Per Mare', quindi si sono
allontanati. (ANSA).
L05-CE
13-FEB-11 11:43 NNNN
sabato 12 febbraio 2011
SICUREZZA: "SBIRRI PIKKIATI", 2.079 CASI IN UN ANNO
SICUREZZA: "SBIRRI PIKKIATI", 2.079 CASI IN UN ANNO =
(AGI) - Roma, 12 feb. - Insultati e picchiati. E' la sorte che
ogni anno tocca, nell'esercizio del loro lavoro, ad un numero
crescente di appartenenti alle forze dell'ordine: nel corso del
2010, gli episodi di violenza registrati ai danni di uomini e
donne in divisa sono stati ben 2.079, una media di 173 al mese
e poco meno di 6 al giorno, complessivamente l'1,3% in piu'
dell'anno precedente. Ad aggiornare il singolare bilancio e' lo
speciale Osservatorio "Sbirri Pikkiati" dell'Asaps,
l'Associazione amici sostenitori polizia stradale.
Dei 2.079 casi monitorati l'anno passato, il 39,3% si e'
verificato al sud, il 35% al nord e il 25,6% al centro; a
finirne vittime per lo piu' carabinieri (50,3%), poliziotti
(37,4%) e vigili urbani (10,8%). Nel 30% degli episodi,
l'aggressore era ubriaco o sotto l'effetto di droghe.
"E', questo - spiegano i responsabili - uno degli
osservatori piu' collaudati dell'Asaps e anche uno dei piu'
delicati: perche' in questo contesto noi teniamo un conto
impopolare, quello delle botte e della violenza che,
quotidianamente, rimediamo sulle strade del paese. A difendere
la legalita' ci sono poliziotti, carabinieri, finanzieri,
agenti delle polizie locali. La loro eta' media invecchia, il
loro numero diminuisce e, con esso, la propria capacita'
operativa. Spesso perdono anche il rispetto della gente e il
'timore reverenziale' che, in qualche modo, poteva
rappresentare uno scudo protettivo". (AGI)
Bas
121500 FEB 11
NNNN
Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti dell'Aeronautica militare - A.C. 207 - Schede di lettura
Abrogazione dei limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche di telefonia e di internet A.C. 3736 - A.C. 3787 Elementi per l’istruttoria legislativa...... Il comma 5 affida all'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni il compito di controllo sull'osservanza ...
venerdì 11 febbraio 2011
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE AVVISO Avviso dell'avvenuta pubblicazione nel Giornale ufficiale della difesa dei decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate, sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (GU n. 12 del 11-2-2011 )
Si informa che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 16 del 10 giugno 2010, sono stati pubblicati i sottoelencati decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 12 dicembre 2006), sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate con decorrenza giuridica 29 settembre 2009: decreto dirigenziale n. 61 emanato da questa Direzione generale il 29 aprile 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Esercito; decreto dirigenziale n. 57 emanato da questa Direzione generale di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto il 2 aprile 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella Marina militare; decreto dirigenziale n. 54 emanato da questa Direzione generale il 2 aprile 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Aeronautica militare.
CARCERI: FP CGIL, PROPOSTE ALFANO SONO UN VERO FALLIMENTO
CARCERI: FP CGIL, PROPOSTE ALFANO SONO UN VERO FALLIMENTO =
(AGI) - Roma, 11 feb. - "Fin qui, tutte le
soluzioni indicate e proposte dal ministro Alfano si sono
tradotte in un nulla di fatto. Un vero fallimento". E' quanto
dichiara, con una nota, Francesco Quinti, responsabile
nazionale Comparto Sicurezza della Fp Cgil, secondo il quale
"la legge 199/2010 cosiddetta 'svuota carceri', presentata al
Paese dal ministro Alfano per mitigare le criticita' del
sistema penitenziario, si e' tradotta in una fuoriuscita molto
limitata di detenuti dalle strutture detentive, circa 1100 a
dispetto degli 8/9000 piu' volte annunciati".
Un "risultato magro - rileva il sindacalista - che
si aggiunge alla beffa delle mancate 2000 assunzioni, piu'
volte promesse ai poliziotti penitenziari, gia' oggi
ridimensionate e ridotte a non piu' di 1610, e sulla cui
copertura finanziaria continuiamo ad avanzare dubbi molto
seri".
Oggi, infatti, si legge ancora nella nota, "siamo sempre
piu' vicini alla terrificante soglia psicologica dei 70.000
detenuti, e nel frattempo nessun provvedimento incisivo e'
stato assunto sul fronte del personale e dei
provvedimenti legislativi per migliorare la vita e il lavoro in
carcere, a partire dal famoso piano carcere e dai tre pilastri
su cui questo avrebbe dovuto poggiare". Dunque, "se il ministro
vuole davvero sgombrare il campo da ogni dubbio - conclude
Quinti - lo faccia cominciando a garantire che i contenuti
della legge 199/2010 siano quanto prima osservati e
coerentemente praticati. Poi convochi i sindacati e apra un
dibattito serio su come affrontare realmente l'emergenza; metta
da parte i toni trionfalistici e la propaganda e si
rimbocchi le maniche insieme a noi per risolvere i problemi,
senza semplificazioni e senza promettere miracoli". (AGI)
Red/Oll
111902 FEB 11
NNNN
(AGI) - Roma, 11 feb. - "Fin qui, tutte le
soluzioni indicate e proposte dal ministro Alfano si sono
tradotte in un nulla di fatto. Un vero fallimento". E' quanto
dichiara, con una nota, Francesco Quinti, responsabile
nazionale Comparto Sicurezza della Fp Cgil, secondo il quale
"la legge 199/2010 cosiddetta 'svuota carceri', presentata al
Paese dal ministro Alfano per mitigare le criticita' del
sistema penitenziario, si e' tradotta in una fuoriuscita molto
limitata di detenuti dalle strutture detentive, circa 1100 a
dispetto degli 8/9000 piu' volte annunciati".
Un "risultato magro - rileva il sindacalista - che
si aggiunge alla beffa delle mancate 2000 assunzioni, piu'
volte promesse ai poliziotti penitenziari, gia' oggi
ridimensionate e ridotte a non piu' di 1610, e sulla cui
copertura finanziaria continuiamo ad avanzare dubbi molto
seri".
Oggi, infatti, si legge ancora nella nota, "siamo sempre
piu' vicini alla terrificante soglia psicologica dei 70.000
detenuti, e nel frattempo nessun provvedimento incisivo e'
stato assunto sul fronte del personale e dei
provvedimenti legislativi per migliorare la vita e il lavoro in
carcere, a partire dal famoso piano carcere e dai tre pilastri
su cui questo avrebbe dovuto poggiare". Dunque, "se il ministro
vuole davvero sgombrare il campo da ogni dubbio - conclude
Quinti - lo faccia cominciando a garantire che i contenuti
della legge 199/2010 siano quanto prima osservati e
coerentemente praticati. Poi convochi i sindacati e apra un
dibattito serio su come affrontare realmente l'emergenza; metta
da parte i toni trionfalistici e la propaganda e si
rimbocchi le maniche insieme a noi per risolvere i problemi,
senza semplificazioni e senza promettere miracoli". (AGI)
Red/Oll
111902 FEB 11
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I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 25-1-2011 n. 11 Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2011. Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
Circ. 25 gennaio 2011, n. 11 (1).
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale (2). Retribuzioni convenzionali per l’anno 2011.
(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
(2) Cfr. il D.L. n. 317 del 1987 convertito in legge n. 398 del 1987, artt. 1 e 4, comma 1.
Quadro normativo
- D.L. 31 luglio 1987, n. 317 convertito, con modificazioni, in L. 3 ottobre 1987, n. 398: “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari” [1]. Articolo 1: assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Articolo 4, comma 1: retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale;
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999”. Articolo 4, comma 1: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita. Articolo 7: Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari;
- D.M. 3 dicembre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: “Determinazione, per l’anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398”;
- Circolare Inail n. 54/1988: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”
- Circolare Inail n. 68/1989: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura”;
- Circ. 18 febbraio 2010, n. 7: ”Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010”;
- Circ. 12 aprile 2010, n. 11: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2010”;
- Lettera Direzione Centrale Rischi del 15 dicembre 2000: “Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986”.
[1] Norma speciale che si applica anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo n. 38/2000, art. 4, comma 1.
Premessa
Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2011dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell’Allegato 1 [2].
[2] Allegato 1: Tabella delle retribuzioni convenzionali 2011 allegata al D.M. 3 dicembre 2010 (Gazz.Uff. n. 300 del 24 dicembre 2010).
Ambito territoriale di applicazione
Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento:
1. Stati membri dell’Unione Europea [3]
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia [4], Ungheria, Bulgaria, Romania.
2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria
- Liechtenstein, Norvegia, Islanda [5]
- Svizzera [6].
Per questi Paesi la normativa comunitaria di riferimento è il Reg. (CEE) n. 1408/71 ed il suo Regolamento di applicazione, Reg. (CEE) n. 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale
- Argentina
- Australia (Stato del Victoria)
- Brasile
- Canada (Provincia dell’Ontario; Provincia del Quebec)
- Capoverde
- Croazia
- Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou)
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo) [7]
- Principato di Monaco
- San Marino
- Santa Sede
- Tunisia
- Turchia [8]
- Uruguay
- Venezuela.
[3] Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Reg. (CE) n. 883/2004 ed il Regolamento (CE) di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009. I Reg. (CEE) n. 1408/71 e Reg. (CEE) n. 574/72, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano per i paesi SEE e per la Svizzera.
[4] Dal 1° maggio 2004 gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.
[5] Stati aderenti all’accordo SEE (Spazio Economico Europeo) ratificato dalla legge n. 300 del 28 luglio 1993.
[6] Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione Europea - e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri - sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale. (Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999, art. 20).
[7] La convenzione italo - jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.
[8] Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare firmati a Parigi dagli Stati membri del Consiglio il 14 dicembre 1972. Ratificati dallo Stato italiano con L. n. 567 del 27 dicembre 1988. Entrati in vigore il 12 aprile 1990.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di
- assunzioni
- risoluzioni del rapporto di lavoro
- trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese [9].
[9] D.M. 3 dicembre 2010, art. 3.
Disposizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il D.M. 3 dicembre 2010. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale [10] corrispondente, di cui alle citate tabelle [11].
[10] La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’ “indennità estero”.
[11] D.M. 3 dicembre 2010, art. 2.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
Allegato 1 (3)
(3) Allegato di prossimo inserimento.
D.L. 31 luglio 1987, n. 317, art. 4
D.L. 31 luglio 1987, n. 317, art. 1
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 7
D.M. 3 dicembre 2010
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale (2). Retribuzioni convenzionali per l’anno 2011.
(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
(2) Cfr. il D.L. n. 317 del 1987 convertito in legge n. 398 del 1987, artt. 1 e 4, comma 1.
Quadro normativo
- D.L. 31 luglio 1987, n. 317 convertito, con modificazioni, in L. 3 ottobre 1987, n. 398: “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari” [1]. Articolo 1: assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Articolo 4, comma 1: retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale;
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999”. Articolo 4, comma 1: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita. Articolo 7: Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari;
- D.M. 3 dicembre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: “Determinazione, per l’anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398”;
- Circolare Inail n. 54/1988: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”
- Circolare Inail n. 68/1989: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura”;
- Circ. 18 febbraio 2010, n. 7: ”Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010”;
- Circ. 12 aprile 2010, n. 11: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2010”;
- Lettera Direzione Centrale Rischi del 15 dicembre 2000: “Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986”.
[1] Norma speciale che si applica anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo n. 38/2000, art. 4, comma 1.
Premessa
Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2011dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell’Allegato 1 [2].
[2] Allegato 1: Tabella delle retribuzioni convenzionali 2011 allegata al D.M. 3 dicembre 2010 (Gazz.Uff. n. 300 del 24 dicembre 2010).
Ambito territoriale di applicazione
Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento:
1. Stati membri dell’Unione Europea [3]
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia [4], Ungheria, Bulgaria, Romania.
2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria
- Liechtenstein, Norvegia, Islanda [5]
- Svizzera [6].
Per questi Paesi la normativa comunitaria di riferimento è il Reg. (CEE) n. 1408/71 ed il suo Regolamento di applicazione, Reg. (CEE) n. 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale
- Argentina
- Australia (Stato del Victoria)
- Brasile
- Canada (Provincia dell’Ontario; Provincia del Quebec)
- Capoverde
- Croazia
- Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou)
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo) [7]
- Principato di Monaco
- San Marino
- Santa Sede
- Tunisia
- Turchia [8]
- Uruguay
- Venezuela.
[3] Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Reg. (CE) n. 883/2004 ed il Regolamento (CE) di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009. I Reg. (CEE) n. 1408/71 e Reg. (CEE) n. 574/72, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano per i paesi SEE e per la Svizzera.
[4] Dal 1° maggio 2004 gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.
[5] Stati aderenti all’accordo SEE (Spazio Economico Europeo) ratificato dalla legge n. 300 del 28 luglio 1993.
[6] Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione Europea - e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri - sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale. (Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999, art. 20).
[7] La convenzione italo - jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.
[8] Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare firmati a Parigi dagli Stati membri del Consiglio il 14 dicembre 1972. Ratificati dallo Stato italiano con L. n. 567 del 27 dicembre 1988. Entrati in vigore il 12 aprile 1990.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di
- assunzioni
- risoluzioni del rapporto di lavoro
- trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese [9].
[9] D.M. 3 dicembre 2010, art. 3.
Disposizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il D.M. 3 dicembre 2010. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale [10] corrispondente, di cui alle citate tabelle [11].
[10] La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’ “indennità estero”.
[11] D.M. 3 dicembre 2010, art. 2.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
Allegato 1 (3)
(3) Allegato di prossimo inserimento.
D.L. 31 luglio 1987, n. 317, art. 4
D.L. 31 luglio 1987, n. 317, art. 1
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 7
D.M. 3 dicembre 2010
Norme antincendio: maniglioni antipanico non marcati CE il 16 febbraio 2011 scadono i termini per la sostituzione di quelli non a norma
DECRETO 3 novembre 2004
Art. 5.Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4.
Ministero dell'interno Lett.Circ. 18-8-2006 n. P880/4122sott.54/3C La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list). Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi.
ROMA: AGENZIA MOBILITA', CON VARCHI IN TANGENZIALE MULTE CERTE DALLE 23 ALLE 6
ROMA: AGENZIA MOBILITA', CON VARCHI IN TANGENZIALE MULTE CERTE DALLE 23 ALLE 6 =
Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - La tangenziale est di Roma dal 31
gennaio scorso e' vigiliata dalle telecamere. Dunque non potranno che
incappare nella multa coloro i quali si troveranno a percorrere in
orario notturno, dalle 23 alle 6 del mattino, il tratto compreso tra
viale Castrense, Circonvallazione Tiburtina (altezza largo
Passamonti), e via Prenestina (altezza via Colleoni).
"L'accertamento automatico delle violazioni al Codice della
strada (art.7, c 1, let.i) una volta effettuato - comunica Roma
servizi per la mobilita' - e' comunque successivamente convalidato
dalla polizia municipale".
"L'interdizione al traffico privato (sono esclusi mezzi pubblici
e di soccorso), oltre a tutelare i cittadini della zona da un
inquinamento acustico che supera i limiti di legge - conclude
l'azienda - consente di aumentare anche i parametri di sicurezza per
tutti. L'installazione dei sistemi 'Sirio Ves 1.0' e' stata effettuata
da Roma Servizi per la Mobilita' su disposizione di Roma Capitale".
(Lum/Col/Adnkronos)
11-FEB-11 15:19
NNNN
MINORI. INTERNET, GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA PER UN UTILIZZO SICURO E RESPONSABILE DEI MEDIA TRA I GIOVANI.
MINORI. INTERNET, GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA
PER UN UTILIZZO SICURO E RESPONSABILE DEI MEDIA TRA I GIOVANI.
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 11 feb. - "Mano sul mouse e
piedi per terra. E' piu' di un gioco e' la tua vita!" E' il
messaggio che piu' di 40 realta', tra istituzioni, societa'
scientifiche, media, industrie Ict e di telefonia mobile,
associazioni, universita', diffondono tutte insieme, in occasione
del Safer Internet Day 2011 che si e' tenuto il 7 febbraio
scorso, per promuovere un utilizzo sicuro e responsabile dei
nuovi media tra i piu' giovani. L'iniziativa rappresenta la prima
azione comune del Comitato consultivo del Centro italiano per la
sicurezza in rete, che si propone di diventare un punto di
riferimento sul tema a livello nazionale.
Tutte le sigle aderenti al Comitato consultivo renderanno
visibile, ciascuna sui propri canali di comunicazione, il banner
della Commissione Europea sul Safer Internet Day 2011 (giornata
mondiale della sicurezza online), e lo slogan comune: "Mano sul
mouse e piedi per terra. E' piu' di un gioco e' la tua vita!"
Nei prossimi mesi il Comitato lavorera' per elaborare un'agenda
che indichi le priorita' d'azione e una serie di misure di
intervento diretto per la tutela dei minori in ambito nuovi
media.
Da martedi' 8 febbraio 2011 e' attivo il sito informativo
www.sicurinrete.it.
(Wel/ Dire)
15:59 11-02-11
GIORNALISTA PUGLIESE SOTTO SCORTA DENUNCIA SABOTAGGIO AUTO
GIORNALISTA PUGLIESE SOTTO SCORTA DENUNCIA SABOTAGGIO AUTO
(ANSA) - FOGGIA, 11 FEB - Il giornalista free lance Gianni
Lannes ha denunciato di avere subito un ''ennesimo avvertimento
mafioso'' da parete di sconosciuti che hanno sabotato
l'automobile di sua maglie che era parcheggiata sotto casa, in
un comune non precisato.
A Lannes e' stata assegnata una scorta della polizia dal
dicembre 2009 a causa delle minacce e gli attentati subiti per
le inchieste giornalistiche che conduce in particolare sul tema
delle ecomafie. Si tratta di inchieste che riguardano le ''navi
dei veleni'' (con la prossima la pubblicazione del dossier Bombe
amare), la strage di Ustica con riapertura delle indagini alla
Procura della Repubblica di Roma, il traffico di armi tra Stati
e sui containers radioattivi a Ravenna, Genova e Cagliari.
Secondo quanto denunciato da Lannes, sua moglie e' stata
dapprima raggiunta da telefonate anonime di minacce, poi questa
mattina ha scoperto che le era stata sabotata l'automobile ed
era stato visibilmente manomesso all'interno del veicolo anche
il seggiolino di sicurezza del figlio. (ANSA).
LF
11-FEB-11 12:30 NNNN
TRIONFALE, BARBERA (PRC-FDS):"APPROVATO ATTO SUGLI SFRATTI FAMIGLIE POLIZIOTTI IN PENSIONE"
Ufficio Stampa Cons. Giovanni Barbera
Presidente del Consiglio del Municipio Roma XVII
componente Consiglio della Federazione della Sinistra di Roma
Tel: 380 7119234 - E-mail: g.barbera67@libero.it
TRIONFALE, BARBERA (PRC-FDS):"APPROVATO ATTO SUGLI SFRATTI FAMIGLIE POLIZIOTTI IN PENSIONE"
"Approvato all'unanimità in Consiglio un atto che chiede al Governo e al Parlamento nazionale di intraprendere tutte le iniziative possibili per trovare una soluzione definitiva alle 30 famiglie dei poliziotti in pensione che vivono da decenni nello stabile demaniale di Via Trionfale e che rischiano di essere sfrattate dal Ministero degli Interni che ha in uso tale edificio. Una situazione che rischia di essere addirittura paradossale per le istituzioni pubbliche, qualora non fosse risolta come noi tutti auspichiamo, in quanto potrebbe vedere la Polizia di Stato impiegata, nelle operazioni di sgombero, contro i propri colleghi in pensione. D'altronde, una situazione simile è già avvenuta tre anni fa per uno degli inquilini che è stato costretto ad abbandonare la sua abitazione dopo l'intervento degli agenti di polizia. Non possiamo tollerare che persone ultrasettantenni a basso reddito, molti dei quali anche invalidi per servizio, vengano 'traditi' dalle stesse istituzioni che hanno servito per una vita. Quello che chiediamo, come Municipio, è una soluzione che tuteli il diritto alla casa delle famiglie interessate"
E' quanto dichiara Giovanni Barbera, presidente del Consiglio del XVII Municipio ed, esponente romano del Prc e della Federazione della Sinistra.
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04173 presentata da MASSIMO MARCHIGNOLI martedì 8 febbraio 2011, seduta n.431 MARCHIGNOLI e AMICI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: in data 15 settembre 2010 il sindaco della città di Imola ha inviato al Ministro dell'interno una lettera in merito alla situazione di difficoltà nella quale si trova ad operare il commissariato di Polizia della città chiedendo un incontro urgente;
giovedì 10 febbraio 2011
Autovelox 'nascosti', a giudizio tre vigili urbani
AUTOVELOX 'NASCOSTI', A GIUDIZIO TRE VIGILI URBANI REGGIO E.
(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 FEB - Tre vigili urbani del Comune
di Reggio Emilia, indagati per abuso d'ufficio, sono stati
rinviati a giudizio dal tribunale su richiesta del pm Luciano
Padula. Secondo l'accusa avrebbero eseguito alcuni controlli con
l'autovelox nella tangenziale di Reggio ''senza ottemperare alle
disposizioni di legge in materia di buona visibilita' e
presegnalazione del servizio''; in pratica le apparecchiature
per misurare la velocita' sarebbero state installate, secondo i
denuncianti, in modo da non essere ben visibili a distanza dagli
automobilisti. Accusa sempre respinta dagli agenti e dallo
stesso Comando della polizia municipale.
La vicenda giudiziaria era nata come conseguenza di una
querela sporta dall'assessore alla sicurezza di Merlara (Padova)
Marco Borin. Borin aveva raccontato all'Automobile Club Padania
(che ha collaborato nell'iter giudiziario con Borin) di aver
rischiato un incidente a Reggio Emilia nel 2009 a causa un
veicolo che gli aveva bruscamente frenato davanti, avendo scorto
all'ultimo l'autovelox nascosto tra la vegetazione a bordo
strada. Il 20 aprile si terra' la prima udienza. L'Automobile
Club Padania, che si costituira' parte civile, segnala in una
nota che sarebbero 25 gli automobilisti sanzionati da
considerare parte lesa, oltre a Marco Borin. (ANSA).
YAX-GIO
10-FEB-11 19:48 NNNN
Autovelox 'nascosti', a giudizio tre vigili urbani |
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-2-2011 n. 2886 Verbali di invalidità civile definitivi. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale. Msg. 4 febbraio 2011, n. 2886 (1).
Verbali di invalidità civile definitivi.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
--------------------------------------------------------------------------------
Ai
Direttori regionali
Ai
Direttori delle sedi
Al
Direttore delle agenzie
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--------------------------------------------------------------------------------
Si conferma che, in attesa del completamento delle operazioni di inserimento in procedura INVCIV2010 dei verbali ASL, affidati a POSTEL per la relativa digitalizzazione, le Sedi dell'Istituto potranno, in presenza di verbali definitivi, utilizzare la procedura WEBDOM per la liquidazione delle prestazioni economiche, ove spettanti.
Invece, per i verbali telematici definitivi, la procedura da utilizzare è la INVICIV2010.
I verbali di cui sopra, nonché quelli per handicap (L. n. 104/1992) e per disabilità (L. n. 68/1999), dovranno essere trasmessi ai cittadini interessati e, in caso di assistenza, ai relativi Enti di patronato e/o alle Associazioni di categoria presso le quali gli associati abbiano eletto il relativo domicilio.
Si riepilogano in allegato le modalità da seguire.
Il Direttore generale
Nori
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Allegato 1
Modalità operative: Invalidità civile - Liquidazione prestazione tramite procedura webdom
La liquidazione mediante la procedura WEBDOM riguarda i casi in cui il verbale è divenuto definitivo e, cioè quelli per i quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- sono decorsi 60 giorni dalla data di trasmissione del verbale da parte delle ASL;
- non è stata effettuata la sospensione presso le ASL per ulteriori accertamenti sanitari;
- non è stato espresso da parte dell’inps entro i 60 giorni un giudizio definitivo.
Tali domande, infatti, possono essere liquidate utilizzando come verbali definitivi i verbali ASL, che devono essere inoltrati anche ai cittadini interessati e, in caso di assistenza, ai relativi Enti di Patronato e/o Associazioni di categoria presso le quali i cittadini abbiano eletto il relativo domicilio.
Le presenti modalità si applicano alle domande per le quali il verbale ASL è pervenuto al CML in forma cartacea e per il quale il CML non abbia inserito nella procedura INVCIV2010 un verbale di visita o agli atti; con Msg. n. 2036 del 28 gennaio 2011 è stato, infatti, comunicato il rilascio nella procedura invciv2010 della funzionalità automatica di gestione del silenzio-assenso.
Tutte le domande, invece, con verbale ASL telematico, o per le quali i CML abbiano comunque inserito e confermato un verbale digitale in procedura, devono essere trattate all’interno di INVCIV2010 che provvederà in automatico, rilevata la conclusione della decorrenza dei 60 giorni e previa apposizione del flag di conferma della scadenza della domanda da parte del CML, all’inoltro del verbale telematico verso il cittadino, verso i patronati e per la fase concessoria utile per la successiva liquidazione della prestazione tramite webdom.
I verbali ASL cartacei che alla data del 1 settembre u.s. non erano ancora stati validati dai CML, e che sono stati oggetto di sospensione, devono essere inseriti da parte del CML, in procedura INVCIV2010, come verbali digitali, nella tipologia “agli atti” o “per visita diretta”. Tale adempimento si rende necessario affinché sia possibile l’ulteriore fase di validazione da parte della CMS e la gestione automatica del silenzio-assenso secondo quanto sopra descritto.
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L. 5 febbraio 1992, n. 104
L. 12 marzo 1999, n. 68
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(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
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Ai
Direttori regionali
Ai
Direttori delle sedi
Al
Direttore delle agenzie
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Si conferma che, in attesa del completamento delle operazioni di inserimento in procedura INVCIV2010 dei verbali ASL, affidati a POSTEL per la relativa digitalizzazione, le Sedi dell'Istituto potranno, in presenza di verbali definitivi, utilizzare la procedura WEBDOM per la liquidazione delle prestazioni economiche, ove spettanti.
Invece, per i verbali telematici definitivi, la procedura da utilizzare è la INVICIV2010.
I verbali di cui sopra, nonché quelli per handicap (L. n. 104/1992) e per disabilità (L. n. 68/1999), dovranno essere trasmessi ai cittadini interessati e, in caso di assistenza, ai relativi Enti di patronato e/o alle Associazioni di categoria presso le quali gli associati abbiano eletto il relativo domicilio.
Si riepilogano in allegato le modalità da seguire.
Il Direttore generale
Nori
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Allegato 1
Modalità operative: Invalidità civile - Liquidazione prestazione tramite procedura webdom
La liquidazione mediante la procedura WEBDOM riguarda i casi in cui il verbale è divenuto definitivo e, cioè quelli per i quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- sono decorsi 60 giorni dalla data di trasmissione del verbale da parte delle ASL;
- non è stata effettuata la sospensione presso le ASL per ulteriori accertamenti sanitari;
- non è stato espresso da parte dell’inps entro i 60 giorni un giudizio definitivo.
Tali domande, infatti, possono essere liquidate utilizzando come verbali definitivi i verbali ASL, che devono essere inoltrati anche ai cittadini interessati e, in caso di assistenza, ai relativi Enti di Patronato e/o Associazioni di categoria presso le quali i cittadini abbiano eletto il relativo domicilio.
Le presenti modalità si applicano alle domande per le quali il verbale ASL è pervenuto al CML in forma cartacea e per il quale il CML non abbia inserito nella procedura INVCIV2010 un verbale di visita o agli atti; con Msg. n. 2036 del 28 gennaio 2011 è stato, infatti, comunicato il rilascio nella procedura invciv2010 della funzionalità automatica di gestione del silenzio-assenso.
Tutte le domande, invece, con verbale ASL telematico, o per le quali i CML abbiano comunque inserito e confermato un verbale digitale in procedura, devono essere trattate all’interno di INVCIV2010 che provvederà in automatico, rilevata la conclusione della decorrenza dei 60 giorni e previa apposizione del flag di conferma della scadenza della domanda da parte del CML, all’inoltro del verbale telematico verso il cittadino, verso i patronati e per la fase concessoria utile per la successiva liquidazione della prestazione tramite webdom.
I verbali ASL cartacei che alla data del 1 settembre u.s. non erano ancora stati validati dai CML, e che sono stati oggetto di sospensione, devono essere inseriti da parte del CML, in procedura INVCIV2010, come verbali digitali, nella tipologia “agli atti” o “per visita diretta”. Tale adempimento si rende necessario affinché sia possibile l’ulteriore fase di validazione da parte della CMS e la gestione automatica del silenzio-assenso secondo quanto sopra descritto.
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L. 5 febbraio 1992, n. 104
L. 12 marzo 1999, n. 68
E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) Circ. 3-2-2011 n. 5 Sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007 e del D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Modalità operative per la fruizione del beneficio. Emanata dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Area contributi e vigilanza, Ufficio normativa e circolari. Circ. 3 febbraio 2011, n. 5 (1).
Sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007 e del D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Modalità operative per la fruizione del beneficio.
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(1) Emanata dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Area contributi e vigilanza, Ufficio normativa e circolari.
--------------------------------------------------------------------------------
A
Tutte le imprese dello spettacolo
Agli
Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
A
tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
Alla
Direzione generale della SIAE
Agli
Uffici interregionali e sedi territoriali
Alle
Aree, direzioni e consulenze professionali della direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Sig. Presidente
Al
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Loro sedi
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1. Ambito di applicazione.
Come noto, la L. n. 247/2007, all’art. 1, comma 67, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge, uno sgravio contributivo sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata, dal contratto collettivo medesimo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Con il D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state stabilite le modalità di attuazione delle misure previste per il 2009, stabilendo la competenza ad autorizzare l’ammissione al beneficio contributivo in capo all’INPS, al quale sono state presentate, dai datori di lavoro interessati, le relative domande con le modalità previste dal medesimo Istituto nella Circ. 18 marzo 2010, n. 39.
Con successivo Msg. 17 agosto 2010, n. 21389, l’INPS ha comunicato di aver provveduto ad informare le imprese ed intermediari dell’avvenuta ammissione al beneficio.
Con la presente circolare si illustrano, pertanto, le modalità operative che i datori di lavoro ammessi agli sgravi sono tenuti ad osservare al fine della concreta fruizione del beneficio contributivo di cui all’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007.
Al riguardo, si rammenta che lo sgravio contributivo, che, come noto, trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, stabilito per il 2009 entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua [1] dei lavoratori, è così articolato:
- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate [2];
- totale sulla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore [3].
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà, previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Con specifico riferimento alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si tiene a precisare quanto segue:
- con riguardo ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00);
- per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione moltiplicato per 312 (pari, per l’anno 2009, a euro 667,08 x 312 = euro 208.128,96);
- con riferimento, infine, agli sportivi professionisti sia già iscritti al 31 dicembre 1995, sia iscritti dopo detta data, a forme pensionistiche obbligatorie, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00);
Sempre con riferimento alla misura dei benefici concessi, si tiene a precisare che gli importi comunicati dall’INPS ai datori di lavoro ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Nel caso in cui le imprese, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero diritto ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si fa presente, inoltre, che per il calcolo dello sgravio deve essere considerata l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio e che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della L. n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi.
Con riguardo alla contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti da versare all’Enpals, si rammenta che la regolarità contributiva presuppone l’insussistenza, in capo all’impresa, di debiti per contributi e oneri accessori accertati contabilmente dall’Ente riferiti a tutte le attività dell’impresa medesima [4].
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni, salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
[1] Ai fini della determinazione del tetto del 2,25% della retribuzione imponibile annua concorre anche l’importo complessivo dei premi in trattazione erogati.
[2] Fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, in primis, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS da versare all’Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alla “contribuzione minore” (malattia, maternità, etc.) da versare all’INPS, operando lo sgravio sulla posizione contributiva in essere presso l’INPS limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni. Pertanto, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all’1,19% in relazione alla “contribuzione minore”. Naturalmente, in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell’intera aliquota IVS prevista pari al 25.81% - tab.aliquota R3 e X3) e, pertanto, non vi sarà sgravio sulla “contribuzione minore”.
[3] Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995, lo sgravio è del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3). Non costituisce oggetto di sgravio il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
[4] Si precisa, a tal proposito, che in presenza di debiti per contributi previdenziali e oneri accessori, l’impresa è considerata in regola con gli adempimenti ai fini previdenziali nei confronti di questo Ente, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
- ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell’Enpals e/o di Equitalia S.p.A. in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
- sussistenza di contenzioso in sede amministrativa, non manifestamente infondato, ovvero giudiziale;
- emissione di un provvedimento di sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale in relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo;
- sospensione degli obblighi contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.
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2. Regolarizzazioni e fattispecie particolari.
2.1 Operazioni societarie
Nel caso di operazioni societarie (es.: fusioni, cessioni d’azienda, etc.), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio - le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
2.2 Imprese cessate
Le imprese autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2009, che, nelle more del provvedimento di ammissione al beneficio, abbiano sospeso, ovvero cessato, l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo, potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza a questo Ente (Direzione Contributi).
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3. Istruzioni operative.
Le imprese ammesse allo sgravio, secondo quanto comunicato dall’INPS mediante trasmissione degli elenchi delle imprese, distinte per contrattazione aziendale e territoriale, le cui domande sono risultate accolte, potranno optare per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuare una compensazione, mediante un minor versamento, entro i limiti autorizzati [5] dal suddetto Istituto, da effettuarsi su una o più delle prossime mensilità sino al mese di febbraio 2011 incluso.
A tal fine l’Ente provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio al fine reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.
Successivamente, le imprese autorizzate alla compensazione saranno tenute a comunicare a questo Ente (Direzione Contributi) in quali mensilità si sia generato il credito, l’imponibile dei relativi premi e l’importo dei contributi versati in eccesso.
Dovranno, altresì, essere comunicate le mensilità nelle quali siano state operate le compensazioni e, analiticamente, i relativi importi di minor versamento.
La compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.
Per i datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, verranno istruite apposite pratiche di rimborso.
Si rammenta che tale autorizzazione rimane vincolata all’esito delle verifiche dell’Ente sulla regolarità contributiva delle singole imprese.
Naturalmente, all’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Eventuali comunicazioni o richieste di ulteriori chiarimenti potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica dcontr@enpals.it.
Da ultimo, in ordine alle scadenze temporali, si fa presente che, allo scopo di consentire alle imprese di svolgere gli adempimenti previsti, tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro e non oltre il 16 marzo 2011.
[5] Si ribadisce, a tal proposito, che nel caso in cui le imprese, per cause varie di natura diversa, avessero diritto ad un importo inferiore rispetto alle somme autorizzate dall’INPS, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Il Direttore generale
Massimo Antichi
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L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.M. 17 dicembre 2009
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, art. 1
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175
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(1) Emanata dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Area contributi e vigilanza, Ufficio normativa e circolari.
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A
Tutte le imprese dello spettacolo
Agli
Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
A
tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
Alla
Direzione generale della SIAE
Agli
Uffici interregionali e sedi territoriali
Alle
Aree, direzioni e consulenze professionali della direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Sig. Presidente
Al
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Loro sedi
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1. Ambito di applicazione.
Come noto, la L. n. 247/2007, all’art. 1, comma 67, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge, uno sgravio contributivo sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata, dal contratto collettivo medesimo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Con il D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state stabilite le modalità di attuazione delle misure previste per il 2009, stabilendo la competenza ad autorizzare l’ammissione al beneficio contributivo in capo all’INPS, al quale sono state presentate, dai datori di lavoro interessati, le relative domande con le modalità previste dal medesimo Istituto nella Circ. 18 marzo 2010, n. 39.
Con successivo Msg. 17 agosto 2010, n. 21389, l’INPS ha comunicato di aver provveduto ad informare le imprese ed intermediari dell’avvenuta ammissione al beneficio.
Con la presente circolare si illustrano, pertanto, le modalità operative che i datori di lavoro ammessi agli sgravi sono tenuti ad osservare al fine della concreta fruizione del beneficio contributivo di cui all’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007.
Al riguardo, si rammenta che lo sgravio contributivo, che, come noto, trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, stabilito per il 2009 entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua [1] dei lavoratori, è così articolato:
- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate [2];
- totale sulla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore [3].
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà, previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Con specifico riferimento alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si tiene a precisare quanto segue:
- con riguardo ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00);
- per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione moltiplicato per 312 (pari, per l’anno 2009, a euro 667,08 x 312 = euro 208.128,96);
- con riferimento, infine, agli sportivi professionisti sia già iscritti al 31 dicembre 1995, sia iscritti dopo detta data, a forme pensionistiche obbligatorie, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00);
Sempre con riferimento alla misura dei benefici concessi, si tiene a precisare che gli importi comunicati dall’INPS ai datori di lavoro ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Nel caso in cui le imprese, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero diritto ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si fa presente, inoltre, che per il calcolo dello sgravio deve essere considerata l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio e che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della L. n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi.
Con riguardo alla contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti da versare all’Enpals, si rammenta che la regolarità contributiva presuppone l’insussistenza, in capo all’impresa, di debiti per contributi e oneri accessori accertati contabilmente dall’Ente riferiti a tutte le attività dell’impresa medesima [4].
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni, salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
[1] Ai fini della determinazione del tetto del 2,25% della retribuzione imponibile annua concorre anche l’importo complessivo dei premi in trattazione erogati.
[2] Fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, in primis, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS da versare all’Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alla “contribuzione minore” (malattia, maternità, etc.) da versare all’INPS, operando lo sgravio sulla posizione contributiva in essere presso l’INPS limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni. Pertanto, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all’1,19% in relazione alla “contribuzione minore”. Naturalmente, in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell’intera aliquota IVS prevista pari al 25.81% - tab.aliquota R3 e X3) e, pertanto, non vi sarà sgravio sulla “contribuzione minore”.
[3] Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995, lo sgravio è del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3). Non costituisce oggetto di sgravio il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
[4] Si precisa, a tal proposito, che in presenza di debiti per contributi previdenziali e oneri accessori, l’impresa è considerata in regola con gli adempimenti ai fini previdenziali nei confronti di questo Ente, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
- ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell’Enpals e/o di Equitalia S.p.A. in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
- sussistenza di contenzioso in sede amministrativa, non manifestamente infondato, ovvero giudiziale;
- emissione di un provvedimento di sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale in relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo;
- sospensione degli obblighi contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.
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2. Regolarizzazioni e fattispecie particolari.
2.1 Operazioni societarie
Nel caso di operazioni societarie (es.: fusioni, cessioni d’azienda, etc.), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio - le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
2.2 Imprese cessate
Le imprese autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2009, che, nelle more del provvedimento di ammissione al beneficio, abbiano sospeso, ovvero cessato, l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo, potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza a questo Ente (Direzione Contributi).
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3. Istruzioni operative.
Le imprese ammesse allo sgravio, secondo quanto comunicato dall’INPS mediante trasmissione degli elenchi delle imprese, distinte per contrattazione aziendale e territoriale, le cui domande sono risultate accolte, potranno optare per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuare una compensazione, mediante un minor versamento, entro i limiti autorizzati [5] dal suddetto Istituto, da effettuarsi su una o più delle prossime mensilità sino al mese di febbraio 2011 incluso.
A tal fine l’Ente provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio al fine reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.
Successivamente, le imprese autorizzate alla compensazione saranno tenute a comunicare a questo Ente (Direzione Contributi) in quali mensilità si sia generato il credito, l’imponibile dei relativi premi e l’importo dei contributi versati in eccesso.
Dovranno, altresì, essere comunicate le mensilità nelle quali siano state operate le compensazioni e, analiticamente, i relativi importi di minor versamento.
La compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.
Per i datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, verranno istruite apposite pratiche di rimborso.
Si rammenta che tale autorizzazione rimane vincolata all’esito delle verifiche dell’Ente sulla regolarità contributiva delle singole imprese.
Naturalmente, all’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Eventuali comunicazioni o richieste di ulteriori chiarimenti potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica dcontr@enpals.it.
Da ultimo, in ordine alle scadenze temporali, si fa presente che, allo scopo di consentire alle imprese di svolgere gli adempimenti previsti, tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro e non oltre il 16 marzo 2011.
[5] Si ribadisce, a tal proposito, che nel caso in cui le imprese, per cause varie di natura diversa, avessero diritto ad un importo inferiore rispetto alle somme autorizzate dall’INPS, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Il Direttore generale
Massimo Antichi
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L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.M. 17 dicembre 2009
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, art. 1
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-2-2011 n. 2883 Autorità portuali istituite dall'art. 6, L. 28 gennaio 1994, n. 84. Chiarimenti sugli obblighi contributivi di cui all'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate. Msg. 4 febbraio 2011, n. 2883 (1).
Autorità portuali istituite dall'art. 6, L. 28 gennaio 1994, n. 84. Chiarimenti sugli obblighi contributivi di cui all'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008.
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(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
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Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti con i quali è stato chiesto se le Autorità Portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, siano o meno tenute al versamento dei contributi di malattia, maternità e disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008. Rimandando a successive precisazioni per quanto concerne l'obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria, si forniscono di seguito le indicazioni relative alle contribuzioni di malattia e maternità.
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A) Natura giuridica delle autorità portuali
L'art. 6, comma 1, della L. 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni sul riordino della legislazione in materia portuale, ha istituito le Autorità Portuali per lo svolgimento di una serie di compiti riguardanti, prevalentemente, attività di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali.
Il successivo comma 2 dell'art. 6 ha attribuito alle predette Autorità Portuali la personalità giuridica di diritto pubblico.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 1641 del 9 luglio 2002, ha affermato che "... sia per la configurazione formale ad esse (Autorità Portuali) attribuite dalla legge, sia per l'attività svolta, sia, ancora, per le modalità di finanziamento, svolgono funzioni ..... nel complesso, preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse.".
La natura di ente pubblico non commerciale delle Autorità Portuali, quale emerge dal citato parere del Consiglio di Stato, è stata ribadita anche in alcune risoluzioni rese dall'Agenzia delle Entrate (si veda, ad es., la Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E).
Infine, l'art. 1, comma 993, L. n. 296/2006 ha affermato espressamente che le Autorità Portuali sono enti pubblici non economici.
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B) Contributi di malattia e maternità ex art. 20, comma 2, L. n. 133/2008
L'art. 20, comma 2, L. n. 133/2008 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.
La predetta disposizione non può, pertanto, trovare applicazione nei confronti delle Autorità Portuali, state la loro rilevata natura giuridica di enti pubblici non economici, non interessati da processi di privatizzazione.
Conseguentemente, alle posizioni contributive riferite alle predette Autorità Portuali, classificate con c.s.c. 2.01.01, dovrà essere attribuito, con decorrenza 1° gennaio 2009 ed in sostituzione dei c.a. "8G" e "8H", il codice di autorizzazione "6F" che assume il significato di "azienda non tenuta al versamento dei contributi per le indennità economiche di malattia e maternità".
Il Direttore generale
Nori
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L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993
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(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
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Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti con i quali è stato chiesto se le Autorità Portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, siano o meno tenute al versamento dei contributi di malattia, maternità e disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008. Rimandando a successive precisazioni per quanto concerne l'obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria, si forniscono di seguito le indicazioni relative alle contribuzioni di malattia e maternità.
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A) Natura giuridica delle autorità portuali
L'art. 6, comma 1, della L. 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni sul riordino della legislazione in materia portuale, ha istituito le Autorità Portuali per lo svolgimento di una serie di compiti riguardanti, prevalentemente, attività di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali.
Il successivo comma 2 dell'art. 6 ha attribuito alle predette Autorità Portuali la personalità giuridica di diritto pubblico.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 1641 del 9 luglio 2002, ha affermato che "... sia per la configurazione formale ad esse (Autorità Portuali) attribuite dalla legge, sia per l'attività svolta, sia, ancora, per le modalità di finanziamento, svolgono funzioni ..... nel complesso, preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse.".
La natura di ente pubblico non commerciale delle Autorità Portuali, quale emerge dal citato parere del Consiglio di Stato, è stata ribadita anche in alcune risoluzioni rese dall'Agenzia delle Entrate (si veda, ad es., la Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E).
Infine, l'art. 1, comma 993, L. n. 296/2006 ha affermato espressamente che le Autorità Portuali sono enti pubblici non economici.
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B) Contributi di malattia e maternità ex art. 20, comma 2, L. n. 133/2008
L'art. 20, comma 2, L. n. 133/2008 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.
La predetta disposizione non può, pertanto, trovare applicazione nei confronti delle Autorità Portuali, state la loro rilevata natura giuridica di enti pubblici non economici, non interessati da processi di privatizzazione.
Conseguentemente, alle posizioni contributive riferite alle predette Autorità Portuali, classificate con c.s.c. 2.01.01, dovrà essere attribuito, con decorrenza 1° gennaio 2009 ed in sostituzione dei c.a. "8G" e "8H", il codice di autorizzazione "6F" che assume il significato di "azienda non tenuta al versamento dei contributi per le indennità economiche di malattia e maternità".
Il Direttore generale
Nori
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L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 2-2-2011 n. 2597 Presentazione dei certificati di malattia on-line - Attivazione servizio Contact Centre. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
Msg. 2 febbraio 2011, n. 2597 (1).
Presentazione dei certificati di malattia on-line - Attivazione servizio Contact Centre.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
Ai
Direttori centrali
Ai
Direttori regionali
Ai
Direttori delle sedi
Ai
Direttori delle agenzia
Si rende noto che, a decorrere dalla data odierna, nell'ambito della cooperazione con il Ministero della Funzione pubblica e della Innovazione, è stato reso disponibile il servizio di Contact Centre per la presentazione dei certificati di malattia on line.
Pertanto, a supporto del processo di telematizzazione dei certificati medici di malattia ai sensi dell'art. 25 della L. n. 183/2010, di cui alla Circ. 16 aprile 2010, n. 60 e alla Circ. 31 gennaio 2011, n. 21 questo Istituto ha attivato il Numero Verde 800 180 919, specifico per i medici, in affiancamento ai servizi forniti dal "SAC" (Sistema di Accesso Centralizzato).
Tale numero verde, con gestione tramite rete intelligente delle chiamate e smistamento del traffico verso gli operatori del contact centre, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.
Attraverso l'operatore telefonico il medico potrà fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più certificati medici di malattia anche in quelle zone dove i collegamenti via internet risultano più difficoltosi.
Per l'accesso a tali funzioni il medico dovrà essere in possesso di un PIN rilasciato dalle Sedi Inps con lo stesso profilo assegnato per la certificazione di invalidità civile.
Il Direttore generale
Nori
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 25
Presentazione dei certificati di malattia on-line - Attivazione servizio Contact Centre.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
Ai
Direttori centrali
Ai
Direttori regionali
Ai
Direttori delle sedi
Ai
Direttori delle agenzia
Si rende noto che, a decorrere dalla data odierna, nell'ambito della cooperazione con il Ministero della Funzione pubblica e della Innovazione, è stato reso disponibile il servizio di Contact Centre per la presentazione dei certificati di malattia on line.
Pertanto, a supporto del processo di telematizzazione dei certificati medici di malattia ai sensi dell'art. 25 della L. n. 183/2010, di cui alla Circ. 16 aprile 2010, n. 60 e alla Circ. 31 gennaio 2011, n. 21 questo Istituto ha attivato il Numero Verde 800 180 919, specifico per i medici, in affiancamento ai servizi forniti dal "SAC" (Sistema di Accesso Centralizzato).
Tale numero verde, con gestione tramite rete intelligente delle chiamate e smistamento del traffico verso gli operatori del contact centre, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.
Attraverso l'operatore telefonico il medico potrà fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più certificati medici di malattia anche in quelle zone dove i collegamenti via internet risultano più difficoltosi.
Per l'accesso a tali funzioni il medico dovrà essere in possesso di un PIN rilasciato dalle Sedi Inps con lo stesso profilo assegnato per la certificazione di invalidità civile.
Il Direttore generale
Nori
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 25
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 3-2-2011 n. 9 Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2011/2012. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio VI. Circ. 3 febbraio 2011, n. 9
Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2011/2012.
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(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio VI.
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Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Al
Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola delle località ladine Bolzano
Al
Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al
Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d’Aosta
Aosta
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
L’art. 21, comma 9, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l’altro, che i limiti di reddito previsti dall’art. 28, comma 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988, in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d’inflazione programmato per il 2011 è pari all’1,5 per cento.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:
nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2010/2011 riferito all'anno d'imposta 2009
rivalutazione in ragione dell’1,5% con arrotondamento all’unità di euro superiore
limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010
1
4.945,00
75,00
5.020,00
2
8.203,00
124,00
8.327,00
3
10.544,00
159,00
10.703,00
4
12.593,00
189,00
12.782,00
5
14.640,00
220,00
14.860,00
6
16.593,00
249,00
16.842,00
7 e oltre
18.540,00
279,00
18.819,00
La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (Gazz. Uff. Serie Generale n. 118 del 23 maggio 1990).
Con la Circ. 4 gennaio 2006, n. 2 e con la Circ. 30 gennaio 2007, n. 13 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
L’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
L’art. 1, comma 1 del D.M. 22 agosto 2007, n. 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione - ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4-bis, della L. 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. Circ. 30 dicembre 2010, n. 101, concernente le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012).
Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto-dovere di cui al D.Lgs. n. 76/2005.
Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Con l’occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la O.M. n. 44 del 5 maggio 2010, art. 22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.
Il Direttore generale
Carmela Palumbo
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L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 21
L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 28
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 28
D.P.C.M. 18 maggio 1990
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64
O.M. 5 maggio 2010, n. 44, art. 22
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76
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(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio VI.
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Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Al
Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola delle località ladine Bolzano
Al
Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al
Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d’Aosta
Aosta
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L’art. 21, comma 9, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l’altro, che i limiti di reddito previsti dall’art. 28, comma 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988, in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d’inflazione programmato per il 2011 è pari all’1,5 per cento.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:
nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2010/2011 riferito all'anno d'imposta 2009
rivalutazione in ragione dell’1,5% con arrotondamento all’unità di euro superiore
limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010
1
4.945,00
75,00
5.020,00
2
8.203,00
124,00
8.327,00
3
10.544,00
159,00
10.703,00
4
12.593,00
189,00
12.782,00
5
14.640,00
220,00
14.860,00
6
16.593,00
249,00
16.842,00
7 e oltre
18.540,00
279,00
18.819,00
La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (Gazz. Uff. Serie Generale n. 118 del 23 maggio 1990).
Con la Circ. 4 gennaio 2006, n. 2 e con la Circ. 30 gennaio 2007, n. 13 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
L’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
L’art. 1, comma 1 del D.M. 22 agosto 2007, n. 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione - ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4-bis, della L. 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. Circ. 30 dicembre 2010, n. 101, concernente le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012).
Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto-dovere di cui al D.Lgs. n. 76/2005.
Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Con l’occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la O.M. n. 44 del 5 maggio 2010, art. 22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.
Il Direttore generale
Carmela Palumbo
--------------------------------------------------------------------------------
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L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 21
L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 28
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 28
D.P.C.M. 18 maggio 1990
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64
O.M. 5 maggio 2010, n. 44, art. 22
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76
FACEBOOK: PUNTA SU CELLULARI, ARRIVA 'FACEBOOKFONINO'
FACEBOOK: PUNTA SU CELLULARI, ARRIVA 'FACEBOOKFONINO'
(ANSA) - NEW YORK, 10 feb - Un 'Facebookfonino': bastera'
cliccare su un pulsante per accedere direttamente al sito che
sara' completamente integrato con il cellulare. La taiwanese Htc
e INQ presenteranno entro la fine del mese un telefonino touch
screen con il sistema operativo di Google Android e Facebook
perfettamente integrato. Lo riporta il Financial Times, citando
alcune fonti, sottolineando che agli utenti bastera' inserire i
propri dati Facebook sul cellulare una sola volta per poi essere
sempre connessi.
''Facebook e' piu' che un social network. E' una piattaforma
di comunicazione'' osserva Frank Meehan, amministratore delegato
di INQ. ''La telefonia mobile e' la nostra priorita' - mette in
evidenza Henri Moissinac, numero uno delle attivita' di
comunicazione mobile di Facebook - Riteniamo che ogni telefonino
debba diventare social, dal momento che in cui si apre la
scatola che lo contiene''.(ANSA).
DRZ
10-FEB-11 16:14 NNNN
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