Sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007 e del D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Modalità operative per la fruizione del beneficio.
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(1) Emanata dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Area contributi e vigilanza, Ufficio normativa e circolari.
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A
Tutte le imprese dello spettacolo
Agli
Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
A
tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
Alla
Direzione generale della SIAE
Agli
Uffici interregionali e sedi territoriali
Alle
Aree, direzioni e consulenze professionali della direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Sig. Presidente
Al
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Loro sedi
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1. Ambito di applicazione.
Come noto, la L. n. 247/2007, all’art. 1, comma 67, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge, uno sgravio contributivo sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata, dal contratto collettivo medesimo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Con il D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state stabilite le modalità di attuazione delle misure previste per il 2009, stabilendo la competenza ad autorizzare l’ammissione al beneficio contributivo in capo all’INPS, al quale sono state presentate, dai datori di lavoro interessati, le relative domande con le modalità previste dal medesimo Istituto nella Circ. 18 marzo 2010, n. 39.
Con successivo Msg. 17 agosto 2010, n. 21389, l’INPS ha comunicato di aver provveduto ad informare le imprese ed intermediari dell’avvenuta ammissione al beneficio.
Con la presente circolare si illustrano, pertanto, le modalità operative che i datori di lavoro ammessi agli sgravi sono tenuti ad osservare al fine della concreta fruizione del beneficio contributivo di cui all’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007.
Al riguardo, si rammenta che lo sgravio contributivo, che, come noto, trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, stabilito per il 2009 entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua [1] dei lavoratori, è così articolato:
- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate [2];
- totale sulla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore [3].
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà, previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Con specifico riferimento alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si tiene a precisare quanto segue:
- con riguardo ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00);
- per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione moltiplicato per 312 (pari, per l’anno 2009, a euro 667,08 x 312 = euro 208.128,96);
- con riferimento, infine, agli sportivi professionisti sia già iscritti al 31 dicembre 1995, sia iscritti dopo detta data, a forme pensionistiche obbligatorie, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00);
Sempre con riferimento alla misura dei benefici concessi, si tiene a precisare che gli importi comunicati dall’INPS ai datori di lavoro ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Nel caso in cui le imprese, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero diritto ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si fa presente, inoltre, che per il calcolo dello sgravio deve essere considerata l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio e che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della L. n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi.
Con riguardo alla contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti da versare all’Enpals, si rammenta che la regolarità contributiva presuppone l’insussistenza, in capo all’impresa, di debiti per contributi e oneri accessori accertati contabilmente dall’Ente riferiti a tutte le attività dell’impresa medesima [4].
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni, salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
[1] Ai fini della determinazione del tetto del 2,25% della retribuzione imponibile annua concorre anche l’importo complessivo dei premi in trattazione erogati.
[2] Fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, in primis, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS da versare all’Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alla “contribuzione minore” (malattia, maternità, etc.) da versare all’INPS, operando lo sgravio sulla posizione contributiva in essere presso l’INPS limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni. Pertanto, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all’1,19% in relazione alla “contribuzione minore”. Naturalmente, in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell’intera aliquota IVS prevista pari al 25.81% - tab.aliquota R3 e X3) e, pertanto, non vi sarà sgravio sulla “contribuzione minore”.
[3] Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995, lo sgravio è del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3). Non costituisce oggetto di sgravio il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
[4] Si precisa, a tal proposito, che in presenza di debiti per contributi previdenziali e oneri accessori, l’impresa è considerata in regola con gli adempimenti ai fini previdenziali nei confronti di questo Ente, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
- ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell’Enpals e/o di Equitalia S.p.A. in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
- sussistenza di contenzioso in sede amministrativa, non manifestamente infondato, ovvero giudiziale;
- emissione di un provvedimento di sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale in relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo;
- sospensione degli obblighi contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.
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2. Regolarizzazioni e fattispecie particolari.
2.1 Operazioni societarie
Nel caso di operazioni societarie (es.: fusioni, cessioni d’azienda, etc.), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio - le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
2.2 Imprese cessate
Le imprese autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2009, che, nelle more del provvedimento di ammissione al beneficio, abbiano sospeso, ovvero cessato, l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo, potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza a questo Ente (Direzione Contributi).
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3. Istruzioni operative.
Le imprese ammesse allo sgravio, secondo quanto comunicato dall’INPS mediante trasmissione degli elenchi delle imprese, distinte per contrattazione aziendale e territoriale, le cui domande sono risultate accolte, potranno optare per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuare una compensazione, mediante un minor versamento, entro i limiti autorizzati [5] dal suddetto Istituto, da effettuarsi su una o più delle prossime mensilità sino al mese di febbraio 2011 incluso.
A tal fine l’Ente provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio al fine reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.
Successivamente, le imprese autorizzate alla compensazione saranno tenute a comunicare a questo Ente (Direzione Contributi) in quali mensilità si sia generato il credito, l’imponibile dei relativi premi e l’importo dei contributi versati in eccesso.
Dovranno, altresì, essere comunicate le mensilità nelle quali siano state operate le compensazioni e, analiticamente, i relativi importi di minor versamento.
La compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.
Per i datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, verranno istruite apposite pratiche di rimborso.
Si rammenta che tale autorizzazione rimane vincolata all’esito delle verifiche dell’Ente sulla regolarità contributiva delle singole imprese.
Naturalmente, all’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Eventuali comunicazioni o richieste di ulteriori chiarimenti potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica dcontr@enpals.it.
Da ultimo, in ordine alle scadenze temporali, si fa presente che, allo scopo di consentire alle imprese di svolgere gli adempimenti previsti, tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro e non oltre il 16 marzo 2011.
[5] Si ribadisce, a tal proposito, che nel caso in cui le imprese, per cause varie di natura diversa, avessero diritto ad un importo inferiore rispetto alle somme autorizzate dall’INPS, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Il Direttore generale
Massimo Antichi
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L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.M. 17 dicembre 2009
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, art. 1
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175
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giovedì 10 febbraio 2011
E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) Circ. 3-2-2011 n. 5 Sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007 e del D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Modalità operative per la fruizione del beneficio. Emanata dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Area contributi e vigilanza, Ufficio normativa e circolari. Circ. 3 febbraio 2011, n. 5 (1).
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