Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2011/2012.
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(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio VI.
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Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Al
Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola delle località ladine Bolzano
Al
Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al
Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d’Aosta
Aosta
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L’art. 21, comma 9, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l’altro, che i limiti di reddito previsti dall’art. 28, comma 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988, in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d’inflazione programmato per il 2011 è pari all’1,5 per cento.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:
nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2010/2011 riferito all'anno d'imposta 2009
rivalutazione in ragione dell’1,5% con arrotondamento all’unità di euro superiore
limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010
1
4.945,00
75,00
5.020,00
2
8.203,00
124,00
8.327,00
3
10.544,00
159,00
10.703,00
4
12.593,00
189,00
12.782,00
5
14.640,00
220,00
14.860,00
6
16.593,00
249,00
16.842,00
7 e oltre
18.540,00
279,00
18.819,00
La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (Gazz. Uff. Serie Generale n. 118 del 23 maggio 1990).
Con la Circ. 4 gennaio 2006, n. 2 e con la Circ. 30 gennaio 2007, n. 13 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
L’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
L’art. 1, comma 1 del D.M. 22 agosto 2007, n. 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione - ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4-bis, della L. 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. Circ. 30 dicembre 2010, n. 101, concernente le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012).
Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto-dovere di cui al D.Lgs. n. 76/2005.
Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Con l’occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la O.M. n. 44 del 5 maggio 2010, art. 22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.
Il Direttore generale
Carmela Palumbo
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L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 21
L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 28
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 28
D.P.C.M. 18 maggio 1990
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64
O.M. 5 maggio 2010, n. 44, art. 22
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76
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giovedì 10 febbraio 2011
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 3-2-2011 n. 9 Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2011/2012. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio VI. Circ. 3 febbraio 2011, n. 9
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