Autorità portuali istituite dall'art. 6, L. 28 gennaio 1994, n. 84. Chiarimenti sugli obblighi contributivi di cui all'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008.
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(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
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Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti con i quali è stato chiesto se le Autorità Portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, siano o meno tenute al versamento dei contributi di malattia, maternità e disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008. Rimandando a successive precisazioni per quanto concerne l'obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria, si forniscono di seguito le indicazioni relative alle contribuzioni di malattia e maternità.
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A) Natura giuridica delle autorità portuali
L'art. 6, comma 1, della L. 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni sul riordino della legislazione in materia portuale, ha istituito le Autorità Portuali per lo svolgimento di una serie di compiti riguardanti, prevalentemente, attività di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali.
Il successivo comma 2 dell'art. 6 ha attribuito alle predette Autorità Portuali la personalità giuridica di diritto pubblico.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 1641 del 9 luglio 2002, ha affermato che "... sia per la configurazione formale ad esse (Autorità Portuali) attribuite dalla legge, sia per l'attività svolta, sia, ancora, per le modalità di finanziamento, svolgono funzioni ..... nel complesso, preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse.".
La natura di ente pubblico non commerciale delle Autorità Portuali, quale emerge dal citato parere del Consiglio di Stato, è stata ribadita anche in alcune risoluzioni rese dall'Agenzia delle Entrate (si veda, ad es., la Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E).
Infine, l'art. 1, comma 993, L. n. 296/2006 ha affermato espressamente che le Autorità Portuali sono enti pubblici non economici.
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B) Contributi di malattia e maternità ex art. 20, comma 2, L. n. 133/2008
L'art. 20, comma 2, L. n. 133/2008 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.
La predetta disposizione non può, pertanto, trovare applicazione nei confronti delle Autorità Portuali, state la loro rilevata natura giuridica di enti pubblici non economici, non interessati da processi di privatizzazione.
Conseguentemente, alle posizioni contributive riferite alle predette Autorità Portuali, classificate con c.s.c. 2.01.01, dovrà essere attribuito, con decorrenza 1° gennaio 2009 ed in sostituzione dei c.a. "8G" e "8H", il codice di autorizzazione "6F" che assume il significato di "azienda non tenuta al versamento dei contributi per le indennità economiche di malattia e maternità".
Il Direttore generale
Nori
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L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993
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giovedì 10 febbraio 2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-2-2011 n. 2883 Autorità portuali istituite dall'art. 6, L. 28 gennaio 1994, n. 84. Chiarimenti sugli obblighi contributivi di cui all'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate. Msg. 4 febbraio 2011, n. 2883 (1).
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