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venerdì 11 febbraio 2011

Norme antincendio: maniglioni antipanico non marcati CE il 16 febbraio 2011 scadono i termini per la sostituzione di quelli non a norma



DECRETO 3 novembre 2004
Art. 5.
Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4.

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.


Ministero dell'interno Lett.Circ. 18-8-2006 n. P880/4122sott.54/3C La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list). Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi.


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