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venerdì 11 febbraio 2011

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 25-1-2011 n. 11 Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2011. Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.

Circ. 25 gennaio 2011, n. 11 (1).

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale (2). Retribuzioni convenzionali per l’anno 2011.

(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.

(2) Cfr. il D.L. n. 317 del 1987 convertito in legge n. 398 del 1987, artt. 1 e 4, comma 1.



Quadro normativo

- D.L. 31 luglio 1987, n. 317 convertito, con modificazioni, in L. 3 ottobre 1987, n. 398: “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari” [1]. Articolo 1: assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Articolo 4, comma 1: retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale;

- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999”. Articolo 4, comma 1: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita. Articolo 7: Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari;

- D.M. 3 dicembre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: “Determinazione, per l’anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398”;

- Circolare Inail n. 54/1988: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”

- Circolare Inail n. 68/1989: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura”;

- Circ. 18 febbraio 2010, n. 7: ”Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010”;

- Circ. 12 aprile 2010, n. 11: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2010”;

- Lettera Direzione Centrale Rischi del 15 dicembre 2000: “Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986”.

[1] Norma speciale che si applica anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo n. 38/2000, art. 4, comma 1.



Premessa

Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2011dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell’Allegato 1 [2].


[2] Allegato 1: Tabella delle retribuzioni convenzionali 2011 allegata al D.M. 3 dicembre 2010 (Gazz.Uff. n. 300 del 24 dicembre 2010).



Ambito territoriale di applicazione

Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento:


1. Stati membri dell’Unione Europea [3]

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia [4], Ungheria, Bulgaria, Romania.


2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda [5]

- Svizzera [6].

Per questi Paesi la normativa comunitaria di riferimento è il Reg. (CEE) n. 1408/71 ed il suo Regolamento di applicazione, Reg. (CEE) n. 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni.


3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale

- Argentina

- Australia (Stato del Victoria)

- Brasile

- Canada (Provincia dell’Ontario; Provincia del Quebec)

- Capoverde

- Croazia

- Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou)

- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo) [7]

- Principato di Monaco

- San Marino

- Santa Sede

- Tunisia

- Turchia [8]

- Uruguay

- Venezuela.


[3] Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Reg. (CE) n. 883/2004 ed il Regolamento (CE) di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009. I Reg. (CEE) n. 1408/71 e Reg. (CEE) n. 574/72, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano per i paesi SEE e per la Svizzera.

[4] Dal 1° maggio 2004 gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.

[5] Stati aderenti all’accordo SEE (Spazio Economico Europeo) ratificato dalla legge n. 300 del 28 luglio 1993.

[6] Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione Europea - e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri - sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale. (Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999, art. 20).

[7] La convenzione italo - jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.

[8] Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare firmati a Parigi dagli Stati membri del Consiglio il 14 dicembre 1972. Ratificati dallo Stato italiano con L. n. 567 del 27 dicembre 1988. Entrati in vigore il 12 aprile 1990.



Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di

- assunzioni

- risoluzioni del rapporto di lavoro

- trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese [9].


[9] D.M. 3 dicembre 2010, art. 3.



Disposizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il D.M. 3 dicembre 2010. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale [10] corrispondente, di cui alle citate tabelle [11].


[10] La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’ “indennità estero”.

[11] D.M. 3 dicembre 2010, art. 2.


Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello



Allegato 1 (3)

(3) Allegato di prossimo inserimento.



D.L. 31 luglio 1987, n. 317, art. 4
D.L. 31 luglio 1987, n. 317, art. 1
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 7
D.M. 3 dicembre 2010

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