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giovedì 4 agosto 2011

Governo: riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, con il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Ciò in attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante la delega al Governo da parte del Parlamento. 

Gazzetta Ufficiale N. 173 del 27 Luglio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011 , n. 119

Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge n. 183 del
2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni
finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di
congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del
2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari
opportunita';

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Oggetto e finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione
dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in
particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al
fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i
presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e
le modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle
aspettative, comunque denominati, nonche' di razionalizzare e
semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 4 novembre 2010, n. 183, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata
legge n. 183 del 2010:
«Art. 23. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
al riordino della normativa vigente in materia di congedi,
aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell' articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto
del loro contenuto e della loro diretta correlazione a
posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e
precisazione dei requisiti soggettivi, nonche'
razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle
modalita' per la fruizione dei congedi, delle aspettative e
dei permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa
disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da
presentare, con particolare riferimento alle persone con
handicap in situazione di gravita' ai sensi dell' articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette
da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e previo parere della
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo puo' comunque procedere.
Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni
dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il
termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della
delega di cui al presente articolo non deve comportare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.):
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 23, comma 1, della
citata legge n. 183 del 2010, vedasi nelle note alle
premesse.
Art. 2
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della
gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne- 1. E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino
alla nascita o durante il congedo di maternita', le
lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque
momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo parentale

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita
del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo
dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 33. Prolungamento del congedo - 1. Per ogni
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del
congedo parentale, fruibile in misura continuativa o
frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi
di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono
essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del
congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.):
«Art. 4. Accertamento dell'handicap - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di
handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive
modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al
comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con
handicap in situazione di gravita', che possono fruirne
alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.»;
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al
comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno
diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini
della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap
grave - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravita' e in
alternativa al prolungamento del periodo di congedo
parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e
successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa
alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori,
anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di
gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese.
3.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo'
superare la durata complessiva di due anni per ciascuna
persona portatrice di handicap e nell'arco della vita
lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la
persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno,
salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed
i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un
lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore
non puo' fruire dei benefici di cuiall'articolo 33, commi 2
e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del
presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
retribuzione, con riferimento alle voci fisse e
continuative del trattamento, e il periodo medesimo e'
coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo
di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,
a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore
di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di
cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a
sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo
ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima
mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto
non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e
5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge n. 104 del 1992:
«Art. 33. Agevolazioni
1.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n.
1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971 , nonche' quelle contenute negli articoli 7 e
8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al
domicilio della persona da assistere e non puo' essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita'.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il
lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al
presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS
accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Per il riferimento al citato articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, vedasi in note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta'.):
« 2. - I dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il
lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1°
giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile):
«Art. 1. - A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di
cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 , sono corrisposte agli aventi diritto a cura
dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il
lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo
restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere
anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni
caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia
contributiva, con le modalita' che saranno stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati
relativi alle prestazioni economiche di malattia e di
maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584 , e all'indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui
all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ,
erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si
riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio
l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei
contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto
predetto secondo le disposizioni previste in materia di
assegni familiari, in quanto compatibili.
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le
somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
che provvedera' direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un
saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS e'
tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del
datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
della denuncia stessa; scaduto il predetto termine,
l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a
decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di
novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di
lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la
denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto delle
prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori
agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i
lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori
stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e
familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal
lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa
integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai
primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui
esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del danno industriale e
carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di
cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n.
161 , che sono poste a carico del fondo assistenza sociale
lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso
appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli
organismi interessati.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed
ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle
prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza sociale,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in relazione a
particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con
proprio decreto stabilire sistemi diversi per la
corresponsione delle prestazioni di cui al presente
articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
altri le prestazioni economiche per malattia e per
maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura
superiore a quelli spettanti, e' punito con la multa da
lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto
costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun
soggetto cui riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini
di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennita'
giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito
con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun
dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordinamento della materia concernente le prestazioni
economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui
all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 , l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari
all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai
dell'industria - e il pagamento delle prestazioni
economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in
vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse
mediante convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al
servizio prestato per suo conto.».
- La legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, concernente provvedimenti per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la
previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per
la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 1980, n. 59.
Art. 5
Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in
materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione
pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla
contrattazione collettiva.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13
agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Universita'), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di
impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.Non hanno diritto al congedo straordinario, con o
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato
per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in
godimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento
all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
« 2. - I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e
salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti
di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al
comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.».

Note all'art. 6:
- Per il riferimento al citato articolo 33 della legge
n. 104 del 1992, vedasi nelle note all'art.4.
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24
dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla
richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla
quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita'
invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di
comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il
lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta
sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 42, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
« 42. - Salvo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono
abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che
prevedono la possibilita' per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in
congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita'
per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche
e psammoterapiche.».


- Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili):
«Art. 26. Congedo per cure - Ai lavoratori mutilati e
invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo'
essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure
non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa
autorizzazione del medico provinciale.».


- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509(«Norme per la
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla
legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988,
numero 291):
«Art. 10. Congedo per cure - Il congedo per cure
previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n.
118, puo' essere concesso ai lavoratori mutilati ed
invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione
della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento,
sempreche' le cure siano connesse alla infermita'
invalidante riconosciuta.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del
bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di
adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del
minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001:
«Art. 45. Adozione e affidamenti - 1. Le disposizioni
in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro
il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con
handicap in situazione di gravita'.».
Art. 9
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'


Visto, il Guardasigilli: Alfano

Partenze sicure, on line gli aggiornamenti al piano di Viabilità Italia Tutte le info per muoversi senza problemi sulle strade italiane nel periodo estivo (Fonte: Ministero dell'Interno)

SANITA':PUGLIA;FIMMG, ORA ANCHE INFERMIERI VIA DA AMBULANZE

SANITA':PUGLIA;FIMMG, ORA ANCHE INFERMIERI VIA DA AMBULANZE
DOPO I MEDICI. SITUAZIONE DETERMINATA DA CHIUSURA OSPEDALI
(ANSA) - BARI, 4 AGO - ''Con ordini di servizio, dopo i
medici ora in Puglia anche agli infermieri che prestano la loro
opera professionale sulle ambulanze medicalizzate viene ordinato
di scendere dalle ambulanze e di andare a prestare servizio
presso i punti di Primo intervento territoriale'': lo denuncia
in una nota la sezione regionale della Federazione italiana
medici di medicina generale (Fimmg) che ha anche chiesto
l'intervento del prefetto di Bari, manifestando
''preoccupazione'' per la salute dei cittadini e ''per gli
effetti negativi che si ripercuotono sul personale sanitario a
causa di queste disposizioni''.
''La chiusura degli ospedali con la relativa trasformazione
in Punti di primo intervento territoriale e la carenza del
personale sanitario - sostiene la Fimmg - stanno determinando
una situazione paradossale, per cui per garantire la presenza di
personale medico e infermieristico nei Punti di primo intervento
territoriale si de-medicalizzano le ambulanze che assicurano,
invece, gli interventi urgenti classificati come i codici rosso
e giallo''. Cosi' oggi in Puglia ''molte ambulanze medicalizzate
si ritrovano o prive di medico oppure prive di infermieri o
prive di entrambe le figure professionali, lasciando i
soccorritori da soli sul posto degli incidenti''.
L'organizzazione del servizio di emergenza territoriale
prevede in Puglia la presenza di 550 medici impegnati su 58
ambulanze, 30 automediche e 16 punti di primo intervento.
Il segretario generale della Fimmg Puglia, Filippo Anelli
chiede alla Regione Puglia di poter discutere degli assetti
organizzativi del servizio ''118'' e ha diffidato le Asl ''a
procedere senza il coinvolgimento degli operatori sanitari''.
(ANSA).

AME
04-AGO-11 17:24 NNNN

PETROLIO: SCENDE SOTTO QUOTA 90 DOLLARI A NEW YORK

PETROLIO: SCENDE SOTTO QUOTA 90 DOLLARI A NEW YORK =
(AGI) - Roma, 4 ago. - Il prezzo del petrolio scende sotto
quota 90 dollari al barile a New York. Il light crude con
consegna a settembre e' scambiato a 89,96 dollari. (AGI)
Rm1
041709 AGO 11

NNNN

'IN VALIGIA HO UNA BOMBA',AMERICANO DENUNCIATO A FIUMICINO ERA CIMELIO BELLICO INOFFENSIVO, INTERVENUTI ARTIFICIERI


'IN VALIGIA HO UNA BOMBA',AMERICANO DENUNCIATO A FIUMICINO
ERA CIMELIO BELLICO INOFFENSIVO, INTERVENUTI ARTIFICIERI
(ANSA) - FIUMICINO, 4 AGO - ''Cos'ha nel bagaglio?''. ''Una
bomba, ma e' un cimelio di guerra''. E cosi' il passeggero,
un cittadino americano presidente di un'Associazione di figli di
combattenti della II guerra mondiale, e' stato denunciato.
La scena, degna forse di un fotogramma dell''Aereo piu' pazzo
del mondo', si e' svolta nell'area partenze del Terminal 5 dell'
aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, la zona dedicata ai
cosiddetti ''voli sensibili'' quelli, cioe', diretti negli Usa e
in Israele.
Quando l'addetto alla sicurezza ha rivolto al passeggero, un
59enne in partenza per Charlotte con il volo delle 11 della Us
Airways (US 721), la domanda di routine la risposta e' stata
sincera ed esauriente: ''In valigia ho indumenti, oggetti
personali e poi questa: una bomba a mano inerte modello MK2 di
tipo difensivo a frammentazione piu' comunemente conosciuta
come 'ananas', perche' ne richiama la forma, cimelio della II
Guerra Mondiale''.
All'atto dei controlli di sicurezza - riferisce la Polaria -
nel bagaglio da stiva dell'uomo, che si e' poi dichiarato essere
il presidente di un'associazione di figli di combattenti della
II Guerra Mondiale, la ''10th Mountain Division'', e' stata
trovata la granata in uso all'esercito americano durante la II
Guerra Mondiale senza, pero', la spoletta rinvenuta
successivamente in un altro bagaglio e resa inefficace
attraverso l'asportazione dell'innesco.
In attuazione al previsto piano di sicurezza, gli
artificieri della Polizia hanno quindi accertato che la granata
in oggetto, cosi' come la spoletta, era inerte e ridotta ormai a
semplice simulacro. Alle domande degli inquirenti, l'uomo ha
risposto spiegando che la granata disattivata gli era stata
regalata dal responsabile di un museo italiano in occasione di
una cerimonia relativa la presentazione di alcuni scatti
fotografici sul conflitto mondiale.
Denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di
Civitavecchia ai sensi degli articoli 10 della Legge 110/75; 4
della legge 694/74 sulla disciplina del trasporto delle armi a
bordo degli aeromobili e 28 riguardo il testo unico delle leggi
di PS, l'americano ha potuto lasciare soltanto oggi la capitale
per far ritorno a Charlotte senza pero' portare con se' il
cimelio della II Guerra Mondiale finito nel frattempo sotto
sequestro. (ANSA).

Y17-TZ
04-AGO-11 13:57 NNNN

ricerca: scoperto segreto di chi non ha impronte digitali, e' gene mutato

RICERCA: SCOPERTO SEGRETO DI CHI NON HA IMPRONTE DIGITALI, E' GENE MUTATO =
CONDIZIONE RARA SCIENTIFICAMENTE CHIAMATA ADERMATOGLIFIA

Roma, 4 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE 18) -
Identificata una mutazione genetica alla base di una condizione
estremamente rara, chiamata adermatoglifia, che fa nascere senza
impronte digitali.

La ricerca, pubblicata sull''American Journal of Human
Genetics', non solo fornisce informazioni preziose sull'origine
genetica dell'adermatoglifia e sulla formazione delle impronte
digitali, ma sottolinea anche l'utilita' di rare mutazioni come
strumento per indagare aspetti sconosciuti della nostra biologia.

La pelle umana presenta pieghe caratteristiche sulle dita, il
palmo delle mani e la pianta dei piedi. Quelle delle dita vengono
spesso utilizzate come mezzo per stabilire l'identita' di una persona.
(segue)

(Bdc/Col/Adnkronos)
04-AGO-11 11:58

NNNNRICERCA: SCOPERTO SEGRETO DI CHI NON HA IMPRONTE DIGITALI, E' GENE MUTATO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Sappiamo che le impronte
digitali sono completamente formate da 24 settimane dopo la
fecondazione e non subiscono alcuna modifica per tutta la vita",
spiega l'autore senior dello studio, Eli Sprecher del Tel Aviv
Sourasky Medical Center in Israele. "Tuttavia - evidenzia - i fattori
alla base della formazione e il modo in cui le impronte digitali si
sviluppano a livello embrionale sono in gran parte sconosciuti."

Per capire meglio la genetica della formazione delle impronte
digitali, Sprecher e i suoi colleghi hanno studiato una famiglia
svizzera in cui tutti alcuni membri presentavano adermatoglifia.
Utilizzando una sofisticata analisi genetica dei familiari affetti e
non, i ricercatori hanno scoperto che una mutazione nel gene Smarcad1
causa la malattia. "La nostra scoperta - assicura lo scienziato -
potrebbe anche avere un impatto sulla comprensione di malattie che non
colpiscono solo la pelle".

(Bdc/Col/Adnkronos)
04-AGO-11 12:00

NNNN

staminali: creato sperma da cellule topi, speranza anti-infertilita'

STAMINALI: CREATO SPERMA DA CELLULE TOPI, SPERANZA ANTI-INFERTILITA' =
LO STUDIO IN GIAPPONE

Roma, 4 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE 18) -
Cellule staminali embrionali di topo trasformate in sperma. A
riuscirci e' stato un team dell'Universita' di Kyoto (Giappone), che
ha portato le staminali embrionali di topo allo stato di cellule che
preccorono gli spermatozoi, chiamate cellule germinali primordiali, e
ha dimostrato che possono dare origine a sperma sano. Una scoperta,
pubblicata sulla rivista 'Cell', che apre nuove strade per la ricerca
e la cura dell'infertilita'.

Quando trapiantate in topi sterili, le cellule derivanti dalle
staminali embrionali hanno prodotto spermatozoi dall'aspetto normale,
che sono stati poi utilizzati per fertilizzare le cellule uovo con
successo. Questi ovuli fecondati, quando impiantati in una madre,
hanno prodotto una prole sana che e' cresciuta fino a diventare a sua
volta fertile, sia per quanto riguarda gli esemplari maschi che le
femmine.

La stessa procedura, ipotizzano gli scienziati, potrebbe essere
condotta con cellule staminali pluripotenti indotte, che si possono
ormai ottenere anche dalla pelle umana bypassando complicazioni di
natura etica.

(Bdc/Col/Adnkronos)
04-AGO-11 12:04

NNNN

SALUTE: GB, PANCIA DA 'DOLCE ATTESA' MA SOLO QUANDO MANGIA = SI GONFIA COME SE LA DONNA FOSSE IN GRAVIDANZA

SALUTE: GB, PANCIA DA 'DOLCE ATTESA' MA SOLO QUANDO MANGIA =
SI GONFIA COME SE LA DONNA FOSSE IN GRAVIDANZA

Roma, 4 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Kerri Dowdswell e'
una 23enne inglese che non ha problemi a entrare nei suoi jeans taglia
40. Almeno fino all'ora di pranzo. E' infatti affetta da un rarissimo
disturbo che fa crescere la sua pancia a dismisura subito dopo
mangiato. Talmente tanto da farla sembrare incinta. Nel giro di poche
ora la situazione torna normale, ma Kerri e' ormai costretta a
indossare pantaloni da maternita' quando esce a pranzo o a cena fuori.

La strana condizione di Kerri ha fatto impazzire i medici per un
decennio: i test per le allergie e le intolleranze alimentari sono
tutti risultati negativi, e nonostante la ragazza abbia provato a
eliminare alcuni tipi di cibi dalla dieta, perche' si pensava fosse il
glutine a causare la strada reazione, non ha smesso di subire questi
strani episodi di gonfiore. Le immagini scioccanti riportate dal
'Daily Mail' on line sono state scattate solo mezz'ora dopo che ha la
giovane ha mangiato una piccola fetta di torta di ciliegie.

Kerri, che abita a Cannock, nello Staffordshire, racconta di
essersi vista rivolgere parecchie volte la domanda "quando devi
partorire?" e di sentirsi "enormemente imbarazzata quando mangio in
pubblico. I medici non sanno a cosa sia dovuto, ma sono convinti che
non comporti alcun pericolo. E' semplicemente qualcosa con cui dovro'
convivere per tutta la vita".

(Bdc/Col/Adnkronos)
04-AGO-11 13:33

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SALUTE: VOLI SCONTATI A CHI DAL SUD VA A CURARSI OSPEDALE BERGAMO

SALUTE: VOLI SCONTATI A CHI DAL SUD VA A CURARSI OSPEDALE BERGAMO =
(AGI) - Bergamo, 4 ago. - Voli scontati per i pazienti del Sud
che scelgono Bergamo per curarsi. Lo dice la convenzione
sottoscritta tra la compagnia aerea Trawel Fly e gli Ospedali
Riuniti di Bergamo: tariffe ridotte del 25%, accesso gratuito
al servizio di Primo Soccorso attivo all'aeroporto di Orio al
Serio e sconto del 15% per tutti gli operatori ospedalieri che
decidono di viaggiare con la compagnia aerea. La convenzione ha
lo scopo, spiegano ai Riuniti, di migliorare le condizioni
della cosiddetta "mobilita' sanitaria", cioe' lo spostamento
verso altre regioni per risolvere un problema di salute, un
fenomeno in crescita in Bergamasca. Lo scorso anno gli Ospedali
Riuniti hanno registrato quasi 2.400 ricoveri di altrettante
persone residenti fuori dalla Lombardia, che hanno deciso di
venire a curarsi a Bergamo. I voli partiranno da Catania,
Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Pantelleria,
Reggio Calabria, ottenendo un rimborso del 25% sul prezzo del
biglietto per ogni volo di andata e ritorno associato a un
episodio di cura. Tutti i dipendenti degli Ospedali Riuniti e i
loro familiari di primo grado potranno invece usufruire di
tariffe scontate del 15% su tutti i voli che collegano Orio al
Serio con Catania, Napoli, Reggio Calabria e Olbia. (AGI)
Bg1/Car
041349 AGO 11

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"Compro-oro, il business sotterraneo 'Aperti per ripulire il denaro sporco' "


L'INCHIESTA

Compro oro, il business sotterraneo
"Aperti per ripulire il denaro sporco"

Il boom sospetto. Alcuni negozi nel mirino degli investigatori per usura, riciclaggio e ricettazione I clan intestano l'attività a un prestanome, la usa poi la chiude e la riapre altrove

di FEDERICA ANGELI C'è un nuovo modo della malavita organizzata di ripulire il denaro sporco e tutto quello che gravita attorno al sottobosco dell'illegalità. Il sistema si chiama "Compro Oro", ovvero tutte quelle attività commerciali che acquistano oggetti preziosi da persone indigenti e sul lastrico in cambio di denaro, per poi rivendere quegli stessi cimeli al doppio del prezzo. Sulla carta la ragione sociale di tutte queste piccole botteghe dell'oro, sorte sulle ceneri di negozi caduti in disgrazia per la crisi economica, è questa: aiutare chi proprio facoltoso non è, e guadagnare poi su quel disagio.

Ma c'è qualcosa che non torna nella crescita esponenziale di queste attività, aumentate a Roma e provincia del venti per cento in un anno. E chi ha osservato il fenomeno è convinto che dietro l'insegna "Compro Oro" ci sia un mondo, un sommerso che viaggia sul filo della legalità ma che con l'illegalità va a braccetto. "La criminalità organizzata, quella piccola, quella che sta lottando e rivaleggia oggi a Roma per impossessarsi del territorio, ripulisce il proprio denaro attraverso queste attività commerciali", denuncia Gianni Ciotti, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil di Roma.

Il discorso, va detto, non vale per tutti. Ma l'attenzione che polizia e carabinieri negli ultimi mesi stanno dedicando a queste attività sono già un importante segnale che, sotto sotto quelle attività nascondo qualcosa. Quel business ha un nome,
a cui corrispondono reati: usura, riciclaggio, ricettazione.

Sbocciati con una velocità imbarazzante, dal centro alla periferia, i "Compro Oro" sono circa 200 in tutta la città. Difficili da controllare perché alcuni aprono, chiudono e cambiano proprietario nel giro di una decina di giorni. L'impiccio sta proprio lì, in quei dieci giorni. Proprio come, nella criminalità organizzata vera  -  'ndrangheta, mafia, camorra  -  che acquistano grandi attività commerciali, pagandole il triplo del valore reale, intestandole a prestanome. Teste di ponte, intestatari di società quasi sempre estere, che nel giro di una settimana passano ad altri e poi ad altri ancora, attraversando paesi fino a far perdere le tracce del primo acquirente.

Nella rigogliosa giungla dei "Compro Oro" funziona proprio allo stesso modo. "C'è una legge  -  spiega ancora Gianni Ciotti  -  che dice che i proprietari devono tenere in giacenza l'oro per 10 giorni con la fonte di provenienza segnata in un apposito registro. Se i proprietari prendono un grosso quantitativo da una banda di malavitosi, lo rivendono e una volta che si sono sbarazzati del bottino "sporco" chiudono subito, è impossibile fare un controllo per la polizia amministrativa, ed è impossibile scoprire da dove proveniva il "tesoro nero"". Così il negozio passa nelle mani di un nuovo proprietario, a cui veri e finti indigenti, continuano a portare oro e oggetti di valore.

Dunque ricapitolando: quando l'organizzazione ha bisogno di ripulire del denaro attraverso l'oro aprono le attività, prendono il grosso quantitativo, lo pagano al 10% a chi lo porta, chiudono i battenti dopo la grande operazione, e poi cedono la proprietà. Lo fanno in dieci giorni.
Il meccanismo è chiaro. Difficile è, per le forze di polizia, dimostrare quanto la criminalità muova le fila di questo business legalizzato (non certo con la compiacenza) dalle licenze rilasciate dal Comune di Roma.
 
(04 agosto 2011)  fonte:

mercoledì 3 agosto 2011

INTERNET: NON APRITE QUELLA POSTA, POLIZIA METTE IN GUARDIA DA MAIL-TRUFFA/ADNKRONOS = 'PHISHING E' LA FRONTIERA DEL COMPUTER CRIME - AGGIORNARE SEMPRE IL PC'

INTERNET: NON APRITE QUELLA POSTA, POLIZIA METTE IN GUARDIA DA MAIL-TRUFFA/ADNKRONOS =
'PHISHING E' LA FRONTIERA DEL COMPUTER CRIME - AGGIORNARE SEMPRE
IL PC'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - 'La tua password e' scaduta. Ti
chiediamo collaborazione'. Oppure: ''Hai vinto un premio, ti invitiamo
a modificare i tuoi dati di accesso al conto on line'. Sono tanti gli
stratagemmi per adescare utenti on line e ottenere dati personali. Il
'phishing', e' un fenomeno in crescita anche in Italia. Grazie a
messaggi che imitano grafica e logo di istituti di credito, con una
email che quasi sempre contiene avvisi di particolari problemi che si
sono verificati, si viene invitati a rivelare il proprio numero di
conto corrente, carta di credito e relativi codici di identificazione.

''E' un fenomeno contenuto in termini generali ma rilevante
nell'ambito del 'computer crime'. E i casi seguiti dalla Polizia
Postale sono numerosi'', spiega all'ADNKRONOS Stefano Zireddu, vice
questore aggiunto in servizio alla Polizia Postale e delle
Comunicazioni. ''Abbiamo due tipi di fishing -sottolinea- uno basato
sull'ingegneria sociale, l'altro sul fishing tecnologico''. Quanto al
primo tipo, spiega il direttore della terza sezione investigazioni
informatiche, ''sfrutta i sistemi di comunicazione elettronica e
quindi la rete. E' il caso di email fraudolente, che sembrano
provenire da istituti di credito e invece hanno altri mittenti''.

Dalla Polizia Postale arriva un preciso avvertimento: ''Gli
istituti di credito -rimarca Zireddu- non contattano mai i propri
clienti attraverso email chiedendo il numero di conto, la password per
accedervi o i dati relativi alla carta di credito. Percio' quando
l'utente vede che a scrivergli e' una banca, anche se si tratta del
proprio istituto di credito, deve diffidare e non rispondere,
cestinando immediatamente il messaggio di posta elettronica''. (segue)

(Gkd/Col/Adnkronos)
03-AGO-11 15:43

NNNNINTERNET: NON APRITE QUELLA POSTA, POLIZIA METTE IN GUARDIA DA MAIL-TRUFFA/ADNKRONOS (2) =
L'INSIDIA DI 'ZEUS', PER CONSIGLI E SEGNALAZIONI
WWW.COMMISSARIATODIPS.IT

(Adnkronos) - Se l'utente intende segnalare di aver ricevuto
questo tipo di 'posta', puo' farlo attraverso il commissariato di
pubblica sicurezza on line, www.commissariatodips.it. Sull'area
riservata agli utenti del sito, c'e' proprio una sezione dedicata al
'phishing', nella quale vengono forniti dei consigli per come
comportarsi nei casi in cui ci si imbatte in questo fenomeno.

Il secondo tipo di truffa on line, rimarca Zireddu, e' ''un po'
piu' malevola: si tratta del 'phishing tecnologico', che si attua
attraverso l'inoculazione di virus informatici, chiamati 'malware'.
Questi virus, come ad esempio 'Zeus', si installano sul computer
dell'utente, a sua insaputa, e quando viene digitata la password di
accesso, i dati vengono inviati a coloro che li utilizzeranno per
accedere abusivamente ai conti on line''.

Ma la frontiera delle truffa on line non si ferma alle sole
email. ''Infatti -spiega il direttore della terza sezione
investigazioni informatiche della Polizia delle Comunicazioni- le
informazioni rubate non si riferiscono solo ai conti on line ma anche
ai servizi di posta elettronica o ai codici di accesso alle pagine
personali dei social network''. Si va da facebook a twitter e
linkedin, per una 'pesca' che non risparmia alcuna community. Vengono
cambiate le credenziali e dunque, sottolinea la Polizia Postale,
''l'utente subisce il furto della propria identita' digitale,
informazioni relative a connessioni, amicizie e fotografie, al punto
che che non si puo' piu' gestire la pagina personale''. (segue)

(Gkd/Col/Adnkronos)
03-AGO-11 15:43

NNNNINTERNET: NON APRITE QUELLA POSTA, POLIZIA METTE IN GUARDIA DA MAIL-TRUFFA/ADNKRONOS (3) =
I TRUFFATORI ON LINE SI FANNO INVIARE SOLDI, DIFFIDARE DA
ALLEGATI SOSPETTI

(Adnkronos) - In molti casi, poi, forti del fatto che si tratta
di una persona conosciuta, i truffatori on line si fanno inviare soldi
dai propri contatti, assumendo le 'sembianze elettroniche' del
titolare della email o del profilo su social network. ''Dietro questa
attivita' criminale -avverte Zireddu- si nasconde il vero e proprio
fenomeno del 'phishing', che movimenta notevoli somme di denaro
virtuale che infine viene monetizzato concretamente da coloro che
mettono a disposizione un conto corrente per ricevere le somme in
formato elettronico e 'trasformare' il denaro raccolto in rete in
moneta corrente da trasferire all'organizzazione criminale di
riferimento''.

Quanto agli autori di queste truffe, ''si tratta di un fenomeno
criminale transfrontaliero. Il compito specifico della Polizia Postale
-sottolinea Zireddu- e' proprio il contrasto a questo tipo di
fenomeno. Per questo abbiamo sviluppato rapporti di collaborazione con
tutte le realta' economiche finanziarie nazionali e internazionali,
oltre che con le polizie straniere''.

Il consiglio e' sempre lo stesso, ma non e' da trascurare:
''Mantenere il sistema operativo del proprio pc aggiornato all'ultima
versione scaricabile via internet. Ma anche il browser deve essere
aggiornato, e serve anche dotarsi di un antivirus adeguato. Da ultimo
-conclude Zireddu- nel momento in cui si riceve la posta elettronica
con questi messaggi, evitare di aprire gli allegati quando non se ne
conosce l'origine. In estate come in inverno, i truffatori on line non
abbassano la guardia''.

(Gkd/Col/Adnkronos)
03-AGO-11 15:43

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MALAROMA Le mani del crimine sulla Capitale (link diretto al sito dell'autore)

 
 
 

sicurezza: sindacati,governo rinvia su fondo perequativo silp cgil, continueremo a monitorare su risorse finanziarie

ZCZC4396/SXA
XCI84396
R POL S0A QBXB
SICUREZZA: SINDACATI,GOVERNO RINVIA SU FONDO PEREQUATIVO
SILP CGIL, CONTINUEREMO A MONITORARE SU RISORSE FINANZIARIE
(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Il Governo ha deciso di rinviare
l'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse
finanziarie destinate alle misure perequative per il personale
del Comparto Sicurezza e Difesa. Gridano vittoria i sindacati
del comparto sicurezza SIAP, SILP per la CGIL, COISP, ANFP,
OSAPP, SINAPPE e FP CGIL Penitenziari e Forestal, secondo i
quali ''e' stato cosi' vanificato il tentativo del Ministero
dell'Economia e Finanze di voler far emanare un D.P.C.M. per
l'intero triennio (2011-2013) e non per la sola annualit… 2011,
con la conseguenza che con le risorse a disposizione vi sarebbe
un recupero del solo 35% degli importi non percepiti''.
''Le proteste dei sindacati - spiegano - hanno sortito un primo
positivo effetto. Continueremo nella nostra azione di vigilanza
per costringere il Governo a rispettare la legge e mantenere gli
impegni assunti''.
(ANSA).

AU
03-AGO-11 16:31 NNNN

scottature? per evitarle esperti consigliano vino rosso

SALUTE: SCOTTATURE? PER EVITARLE ESPERTI CONSIGLIANO VINO ROSSO =
(AGI) - New York, 3 ago. - Non solo ombrellone e creme solari:
per prevenire le scottature si puo' ricorrere anche a un
bicchiere di buon vino rosso. Lo hanno scoperto i ricercatori
spagnoli dell'universita' di Barcellona, in uno studio
pubblicato sul Giornale di Chimica agricola e alimentare.
Secondo gli esperti, i chicchi d'uva contengono composti, noti
con il nome di flavonoidi, che aiutano la pelle a proteggersi
dai danni delle radiazioni ultraviolette. Queste sostanze,
infatti, combattono la reazione chimica che porta alla morte
delle cellule epiteliali e genera la classica scottatura.
E se si e' astemi? Nessun problema: gli scienziati
assicurano che pilluccare un grappolo d'uva ha le stesse,
benefiche proprieta'. (AGI)
Rmi/Sar
031130 AGO 11

NNNN

tumori: nature, scoperto nuovo possibile farmaco contro leucemia

TUMORI: NATURE, SCOPERTO NUOVO POSSIBILE FARMACO CONTRO LEUCEMIA =

Roma, 3 ago. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
19.00) - Scienziati del Cold Spring Harbor Laboratory di New York e di
cinque altre istituzioni di ricerca americane hanno utilizzato un
nuovo approccio che ha consentito di identificare un potenziale
trattamento per la leucemia mieloide acuta.

Come riportato sulla rivista 'Nature', gli scienziati hanno
individuato una proteina chiamata Brd4 come un nuovo bersaglio di
farmaci per la leucemia mieloide acuta, tumore del sangue aggressivo
che e' attualmente incurabile per il 70% dei pazienti. Utilizzando un
composto che inibisce l'attivita' di Brd4, gli scienziati sono
riusciti a sopprimere la malattia in modelli sperimentali.

"Il candidato farmaco - spiega Chris Vakoc, scienziato che ha
guidato l'indagine scientifica - non solo possiede una notevole
attivita' anti-leucemica nei modelli di malattia aggressiva e contro
le cellule derivate da pazienti con diversi sottotipi genetici della
leucemia mieloide acuta. Ma e' anche minimamente tossico per le
cellule non cancerose. Il medicinale dovrebbe entrare in
sperimentazione clinica entro due anni".

(Bdc/Zn/Adnkronos)
03-AGO-11 12:30

NNNN

leucemia,da ricerca non convenzionale un farmaco candidato

SALUTE:LEUCEMIA,DA RICERCA NON CONVENZIONALE UN FARMACO CANDIDATO =
(AGI) - Londra, 3 ago. - (NOTIZIA CON EMBARGO ORE 19) - Gli
scienziati del Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) e di cinque
altri centri di ricerca hanno utilizzato un approccio non
convenzionale nella scoperta di un farmaco anticancro per
identificare un nuovo potenziale trattamento della leucemia
mieloide acuta (AML). Da quanto riporta oggi Nature online, gli
scienziati hanno individuato una proteina chiamata Brd4 come un
nuovo possibile bersaglio dei farmaci per la leucemia mieloide
acuta, un cancro del sangue molto aggressivo attualmente
incurabile nel 70 per cento dei pazienti. Utilizzando un
farmaco composto che inibisce l'attivita' di Brd4, gli
scienziati sono stati in grado di sopprimere la malattia in
alcuni modelli sperimentali. "Il farmaco candidato non solo ha
mostrato una notevole attivita' anti-leucemica nei modelli
aggressivi della malattia, ma si anche rilevato minimamente
tossico per le cellule non cancerose", ha osservato Chris
Vakoc, ricercatore presso il CSHL e leader del te am che ha
effettuato la ricerca. "Il farmaco - ha aggiunto - e'
attualmente sviluppato per uso terapeutico nei malati di cancro
dal Therapeutics Tensha e dovrebbe entrare in sperimentazione
clinica entro due anni". Il cancro e' una malattia a forte
caratterizzazione genetica, ma i ricercatori americani ne hanno
considerato anche i possibili cambiamenti epigenetici, hanno
cioe' tenuto conto del modo in cui i geni si esprimono e della
relazione di tale espressione con la crescita incontrollata
delle cellule tumorali. Vakoc e colleghi hanno quindi vagliato
l'idea di agire sulla relazione delle cellule tumorali con
fattori epigenetici. "Le alterazioni epigenetiche acquisite
durante la progressione del cancro - ha spiegato il leader
della ricerca - sono potenzialmente reversibili, e quindi
suscettibili di intervento farmacologico". Partendo da questa
intuizione, che ha rappresentato la colonna portante della loro
strategia nella ricerca di nuove terapie anticancro, i ricer
catori del CSHL hanno cominciato a cercare sistematicamente !
cio' di cui il tumore ha bisogno per sostenersi, provando a
individuare un modo per neutralizzarne i fattori di
"rifornimento" e sviluppare cosi' una nuova terapia. (AGI)
Red/Eli
031341 AGO 11

NNNN

Strage di Bologna, 31 anni fa Spezzone di un film di History Channel. Un videodocumento di due giovani cameramen che il 2 agosto 1980 erano alla stazione di Bologna (fonte Rainews24)


Corsi di Analisi criminale - circolare relativa ai corsi di Analisi criminale riservati a Funzionari e Ufficiali delle Forze di Polizia.


Corsi Periti in materia di Selezione attitudinale

circolare relativa alle selezioni per l'accesso al 36° corso interforze per la qualificazione di Ufficiali e Funzionari "Periti in materia di Selezione Attitudinale".


Agosto 2011 - Nuove postazioni autovelox sulle strade del Lazio

LAZIO: AUTOVELOX SULLE STRADE REGIONALI N.5 E N.296 =

Roma, 3 ago. -(Adnkronos) - Sara' possibile l'installazione e
l'uso di autovelox sulla strada regionale n. 296 'Via della Scafa',
dal km 0 al km 5 e sulla strada regionale n.5 'Tiburtina Valeria' dal
km 0 al km 65, fatta eccezione per le tratte dal Km 0+000 al km
15+800; dal km 21+600 al km 23+100; dal km 26+300 al km 27+900; dal km
30+000 al km 34+700; dal km 44+100 al km 45+800; dal km 46+500 al km
47+500; dal km 59+900 al km 62+000.

Le strade sono state infatti classificate come strade
extraurbane secondarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del
Codice della strada attraverso il decreto prot. n. 160747/2011
approvato dal procuratore di Roma, Giuseppe Pecoraro ai sensi
dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 20.6.2002 n. 121,
convertito con modifiche nella legge 1.8.2002 n. 168. Su queste strade
sara' consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei
mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente
codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui
all'art. 200 dello stesso codice.

Il provvedimento si e' reso necessario a causa dell'alto numero
di incidenti che caratterizza questi tratti stradali, nonche' delle
condizioni strutturali e di traffico che rendono impossibile il fermo
di un veicolo da parte degli agenti senza rischio per la sicurezza
della circolazione. Le apparecchiature, come prescritto dalla
Prefettura, dovranno essere segnalate e ben visibili agli
automobilisti attraverso l'utilizzo di cartelli o dispositivi di
segnalazione luminosa, in modo da garantirne la funzione preventiva e
deterrente rispetto alla possibile violazione dei limiti di velocita'
previsti. Il decreto e' consultabile all'indirizzo
www.prefettura.it/roma.

(Gil/Zn/Adnkronos)
03-AGO-11 14:26

In Giappone saranno i robot ad assistere gli anziani


IN GIAPPONE SARANNO I ROBOT AD ASSISTERE GLI ANZIANI =
(AGI) - Tokyo, 3 agosto - Saranno i robot ad assistere gli
anziani. A fronte di una popolazione in rapido invecchiamento,
il Giappone fa affidamento ai robot per risolvere l'urgente
bisogno di nuovi approcci nel care-giving degli anziani. Lo
riporta oggi il sito del ScienceDaily. Molti studi dimostrano
che uno dei compiti piu' faticosi nell'effettuare questo tipo
di assistenza e' quello di sollevare un paziente dal futon (il
tipico letto giapponese) alla sedia a rotelle, operazione che
arriva a ripetersi fino a 40 volte al giorno. Pur essendo i
robot adatti a questo tipo di operazione, nessuno era stato
ancora implementato nello svolgimento di questa operazione. Nel
2009, il RIKEN-TRI - Collaboration Center for Human-Interactive
Robot Research (RTC), un progetto congiunto avviato nel 2007
presso lo Science Park di Nagoya, ha presentato un robot
chiamato RIBA (Robot for Interactive Body Assistance),
progettato esclusivamente per questo compito, ma alcune
limitazioni funzionali ne avevano finora impedito la
commercializzazione. Ora la RTC ha prodotto un uovo robot,
RIBA-II, che finalmente supera tali limitazioni. Nuovi giunti
posti alla base del robot e nella parte bassa della sua
''schiena'', permettono a RIBA-II di accucciarsi e di sollevare
un paziente da un futon posto al livello del pavimento, il
compito piu' faticoso per i care-givers. RIBA-II realizza
questo compito utilizzando inoltre sensori di nuova concezione.
Stampati in fogli e montati sulle braccia e il petto del robot,
i sensori permettono di attivare una guida tattile ad alta
precisione e consentono a RIBA-II di rilevare rapidamente il
peso di una persona, garante ndone la sicurezza del paziente.
Il progetto RIKEN-TRI mira a produrre robot come RIBA-II non
solo per il Giappone ma per tutto il mercato mondiale. (AGI)
Red/Mal/Clo
031103 AGO 11

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Lezione sulla malattia cardiovascolare e uso del defibrillatore (a cura Dott.ssa Paola Formilli)

martedì 2 agosto 2011

"I SINDACATI DELLE FORZE DI POLIZIA IN PIAZZA CONTRO L’ENNESIMO VOLTAFACCIA DEL GOVERNO "

RICEVO E PUBBLICO



I SINDACATI DELLE FORZE DI POLIZIA IN PIAZZA CONTRO L’ENNESIMO VOLTAFACCIA DEL GOVERNO





         I Sindacati delle Forze di Polizia Siap, Silp Cgil, Coisp, Anfp, Osapp, Sinappe e FP Cgil penitenziari e forestali denunciano l’ennesimo voltafaccia del Governo nei confronti degli operatori di tutte le forze dell’ordine.
         Il Ministero dell’Economia sta infatti tentando, con argomentazioni infondate e pretestuose, di ridurre del 65% le risorse che attraverso un DPCM dovrebbero essere riconosciute, nel 2011 e a scopo perequativo, al personale del comparto sicurezza.
         Gli operatori delle forze di polizia sono stanchi di questi vergognosi tentativi di violazione della legge vigente da parte di un governo che fa apprezzamenti di facciata alle Forze di polizia, ma contemporaneamente cerca di non riconoscere agli operatori persino ciò che gli è dovuto per legge.
         Per questo le scriventi OO.SS. saranno domani in Piazza Montecitorio, mentre si svolgerà la riunione a Palazzo Chigi per decidere sui contenuti del DPCM perequativo per il 2011, e il successivo Consiglio dei Ministri, per protestare contro l’irresponsabile smantellamento del sistema sicurezza ad opera del governo e per difendere i diritti di chi garantisce ogni giorno la sicurezza nel Paese.

Roma 2 agosto 2011

SICUREZZA: SINDACATI E COCER, DA GOVERNO NUOVO TRADIMENTO (2)

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Anche i sindacati delle forze di
polizia Siap, Silp Cgil, Coisp, Anfp, Osapp, Sinappe e FP Cgil
penitenziari e forestali denunciano, in una nota, ''l'ennesimo
voltafaccia del Governo nei confronti degli operatori di tutte
le Forze dell'ordine'' e annunciano che saranno domani in piazza
Montecitorio, durante la riunione a palazzo Chigi che dovra'
''decidere sui contenuti del Dpcm perequativo per il 2011'', per
''protestare contro l'irresponsabile smantellamento del sistema
sicurezza ad opera del governo e per difendere i diritti di chi
garantisce ogni giorno la sicurezza nel Paese''.
I sindacati sottolineano che il ministero dell'Economia ''sta
tentando, con argomentazioni infondate e pretestuose, di ridurre
del 65% le risorse che attraverso il Dpcm dovrebbero essere
riconosciute, nel 2011 e a scopo perequativo, al personale del
comparto sicurezza''. Gli operatori delle forze di polizia,
conclude la nota, ''sono stanchi di questi vergognosi tentativi
di violazione della legge vigente da parte di un governo che fa
apprezzamenti di facciata alle Forze di Polizia, ma
contemporaneamente cerca di non riconoscere agli operatori
persino ci• che gli Š dovuto per legge''. (ANSA).

SV
02-AGO-11 20:53 NNNN


TAR "...La tesi centrale sostenuta dall'interessato riguarda l'ambito oggettivo di applicazione del potere di sottoporre i dipendenti della Polizia di Stato alla valutazione di idoneità attitudinale. In questa prospettiva, l'appellante sostiene che tale accertamento potrebbe compiersi solo per l'accesso ai ruoli della Polizia, mentre non sarebbe consentito in costanza del rapporto di servizio. In tali eventualità, l'amministrazione potrebbe verificare solo la persistente idoneità fisica e psichica...."


FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 3991
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, ####################, assistente della Polizia di Stato,  per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno n. #################### del 29 marzo 2004 con cui l'interessato era stato giudicato  inidoneo al servizio.
L'appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre l'amministrazione resiste al gravame,
2. In punto di fatto è opportuno evidenziare che:
a) l'appellante è stato sottoposto alla sospensione cautelare dal servizio, in data 9 febbraio 1994, ai sensi dell'articolo 9, n. 1, del D.P.R. n. 737/1981, in seguito alla esecuzione di misura di custodia cautelare emessa nei suoi confronti;
b) successivamente, con sentenza n. 112/1996 della Corte d'Appello di Catanzaro, passata in giudicato, è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 416bis del codice penale;
c) con provvedimento del 26 luglio 1999 è stato destituito dal servizio;
d) con sentenza n. 2644/2002, passata in giudicato, il TAR per il Lazio ha annullato il provvedimento di destituzione;
e) con successivo atto dell'amministrazione, l'appellante è stato sospeso dal servizio, ai sensi dell'articolo 98 del DPR n. 3/1957;
f) quindi, l'amministrazione ha invitato l'interessato a prendere servizio a decorrere dal 13 aprile 2004, previo  accertamento dei requisiti attitudinali;
g) in data 9 aprile 2004, l'appellante è risultato non idoneo alle prove attitudinali e, pertanto, con provvedimento del 28 aprile 2004, l'amministrazione ne ha disposto la cessazione dal servizio.
3. L'appellante contesta, in radice, tutte le determinazioni, adottate dall'amministrazione, concernenti la disposta cessazione dal servizio.
La tesi centrale sostenuta dall'interessato riguarda l'ambito oggettivo di applicazione del potere di sottoporre i dipendenti della Polizia di Stato alla valutazione di idoneità attitudinale. In questa prospettiva, l'appellante sostiene che tale accertamento potrebbe compiersi solo per l'accesso ai ruoli della Polizia, mentre non sarebbe consentito in costanza del rapporto di servizio. In tali eventualità, l'amministrazione potrebbe verificare solo la persistente idoneità fisica e psichica.
4. L'appello è infondato.
È pienamente condivisibile, al riguardo, il prevalente orientamento interpretativo, secondo cui anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell'assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato può e deve essere accertata la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale (Consiglio Stato, sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4794).
D'altro canto, in base all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003 n. 198 (Regolamento  concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli), "Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,  può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute
oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio."
5. Va invece disatteso l'opposto indirizzo, talvolta prospettato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 909), il quale, per sostenere l'inammissibilità di una  nuova valutazione attitudinale del personale, in costanza del rapporto di servizio, fa leva sul carattere pienamente retroattivo dell'annullamento del provvedimento di destituzione.
A tale riguardo, è sufficiente svolgere le seguenti osservazioni.
A) Il citato orientamento minoritario intende evidenziare la distinzione tra il procedimento di prima assunzione del dipendente e l'attività amministrativa destinata alla esecuzione del giudicato di annullamento della destituzione.
Tale premessa argomentativa è esatta e comporta che l'amministrazione, in seguito all'annullamento, non ha l'obbligo di seguire, puntualmente, tutto l'iter previsto per l'immissione in servizio del dipendente, compreso il rinnovo sulla idoneità del dipendente.
Ma ciò non impedisce all'amministrazione di svolgere, discrezionalmente, ulteriori accertamenti sulle persistenti caratteristiche attitudinali del personale in servizio.
B) In concreto, nella presente vicenda, l'opportunità di effettuare una nuova e accurata verifica attitudinale dell'interessato deriva dalla circostanza che questi non ha prestato servizio per un lunghissimo arco temporale, compreso tra il febbraio 1994 e il 2004.
6. Gli effetti del giudizio negativo espresso dall'amministrazione non sono messi in discussione dalla circostanza che, in seguito alla pronuncia cautelare del TAR n. 3833/2004, l'interessato abbia ripreso servizio, senza incorrere in addebiti disciplinari o in ulteriori valutazioni negative.
Tali dati oggettivi, infatti, non contraddicono gli esiti della valutazione attitudinale ritualmente compiuta.
7. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Respinge l'appello, compensando le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione. Come correttamente osservato dal ricorrente, "il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata  e la sua connessione con l'insorgere della malattia...."



T.A.R. Sicilia #################### Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1195
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 22.4.2011 R.D., premesso che - in servizio presso la Polizia di Stato sin dal 1975 ed attualmente Sovritendente capo - in data 2 maggio del 2006, dopo avere accusato alcuni disturbi fisici, si era sottoposto ad accertamenti clinici presso la Casa di Cura " ####################"; che in un primo tempo gli era stata diagnosticata una crisi del dotto tireoglosso da eliminare mediante intervento chirurgico; che dopo le indagini preoperatorie si era appurato che aveva subito un pregresso infarto miocardio acuto e veniva evidenziato un aneurisma della parte inferiore del ventricolo sinistro; che, dopo essere stata prescritta una idonea terapia farmacologica, in data 23 maggio 2006 si era sottoposto ad ulteriori controlli specialistici presso la Casa di Cura "####################", all'esito dei quali era stato sottoposto ad
intervento chirurgico in data 26 maggio 2006; che, dimesso in data 31 maggio 2006, aveva fruito di un periodo di convalescenza concesso dal medico curante sino al 27 agosto 2006, allorquando - su richiesta della Questura di #################### - era stato sottoposto a visita medica presso la C.M.O di #################### e dichiarato  temporaneamente inidoneo al servizio; che in data 9 novembre 2006 aveva  inoltrato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sopra detta infermità; che in data 16 maggio 2007 la C.M.O. aveva giudicato il ricorrente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato ed idoneo in modo parziale agli altri servizi; che in data 18 maggio 2007 era stato collocato d'ufficio in aspettativa sino al riconoscimento  della dipendenza dalla causa di servizio dell'infermità descritta; che in pari data aveva presentato istanza per ottenere il riconoscimento
dell'indennità speciale una tantum ex art. 7 del D.P.R. 738/1981 ed equo indennizzo ex art. 2, comma 3 del D.P.R. 46172001; che in data 29 aprile 2008 il Comitato di Verifica per le cause di servizio si era pronunciato non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio; che egli, nel termine di 10 giorni dalla notifica, avvenuta in data 5 agosto  2008, aveva prodotto delle osservazioni in merito; che, tuttavia, il Comitato di Verifica aveva confermato il proprio parere; che il Ministero dell'Interno, uniformandosi ai predetti pareri, aveva rigettato l'istanza del ricorrente, il quale era stato quindi posto in aspettativa per infermità; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l'illegittimità per 1) violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 3 dalla L. 241/90 e 64, comma 3 del D.P.R. 1092/1973 sotto più profili - eccesso di
potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del D.P.R. n. 461/2001 e art. 3 L. 241/90 - eccesso di potere per erroneo presupposto - travisamento dei fatti e violazione di norme tecniche.
Con memoria depositata il 29.3.2011 si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo la correttezza del proprio operato, la prevalenza del parere reso dal Comitato di Verifica su quello reso dalla C.M.O.; la natura discrezionale tecnica del potere esercitato; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.
All'udienza pubblica del 26.5.2011 il ricorso, su  concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione.
Come correttamente osservato dal ricorrente, "il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata  e la sua connessione con l'insorgere della malattia. Ciò è tanto più necessario nel caso in cui l'infermità sia costituita da un infarto, in quanto è del tutto pacifico che l'insorgenza di tale malattia, ancorché in presenza di un substrato endogenocostituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo  tale fattore una concausa efficiente nel determinismo dell'infarto (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18/01/2010, n. 309; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 14 settembre 2007, n. 8918; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 14/11/2007, n. 2716; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 23.12.1991, n. 485).
Nel caso di specie, al di là della generica affermazione di avere preso in considerazione tutti i precedenti di servizio del D., non risulta che il Comitato di Verifica abbia esaminato  e valutato la possibile incidenza sulla insorgenza della malattia dell'attività svolta negli anni 20042005 consistente in diversi servizi di ordine pubblico nelle ore notturne, con attività di straordinario di circa 25 ore in media al mese "per potere evadere l'enorme mole di lavoro dell'ufficio", non fruendo del congedo ordinario spettantegli nell'anno 2004 e di parte di quello spettantegli per l'anno 2005 (si veda, in particolare, quanto risulta dall'attestazione della Questura di  #################### del 30.6.2009 versata in atti).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, gli atti con esso impugnati devono essere annullati, fatta salva la successiva attività provvedimentale della P.A. nel rispetto della portata precettiva della presente sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto  riguardo al tipo di vizio riscontrato da cui non consegue l'accertamento della spettanza del bene della vita richiesto.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità...."

T.A.R. Lazio #################### Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 519Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Oggetto  del ricorso all'esame è il reiterato decreto di trasferimento (adottato  in sede di riesame) per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale del ricorrente - Assistente Capo della Polizia di Stato dalla Questura di #################### - Commissariato di P.S. #################### alla Questura di #################### - Commissariato di P.S di ####################.
Si premette che la presente controversia è stata preceduta dal ricorso Reg. n. 1007/2008, presentato dal medesimo dipendente e definito con decisione di accoglimento adottata in pari data.
Il ricorrente lamenta, sotto più profili, l'illegittimità del decreto ministeriale in questa sede impugnato, sia con riferimento all'obbligo di una più approfondita istruttoria che si sarebbe configurato a carico dell'Amministrazione in occasione di un trasferimento "per incompatibilità ambientale", sia all'irragionevolezza  di una scelta che non ha tenuto in debito conto l'insieme degli interessi coinvolti nella vicenda, anche di carattere familiare del dipendente.
Il ricorso è fondato
Osserva, anzitutto, il collegio che il trasferimento per incompatibilità ambientale, come reiteratamente precisato in giurisprudenza,... "non riveste carattere sanzionatorio, né  disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. St., 28 maggio 2003, n. 2970; Cons. Giust. Amm. 28 gennaio 2003, n. 34): sicché non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull'andamento complessivo dell'ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio" (Cons. St., 29 marzo 2002, n. 1782).
L'impossibilità di riconoscere al procedimento il  carattere sanzionatorio, comporta - tra l'altro - che ad esso non può applicarsi la disciplina dettata per i procedimenti aventi tale carattere, e, dunque, le garanzie sostanziali e procedimentali fissate per le sanzioni disciplinari così come la previsione del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 02 settembre 2010, n. 1889).
L'inapplicabilità delle viste garanzie sostanziali e procedimentali impone, peraltro, ai fini della corretta applicazione della misura in esame, una più rigorosa valutazione, da parte dell'amministrazione procedente, dei presupposti fattuali.
Orbene, nel caso in esame, alla stregua di una più approfondita ricostruzione dei fatti il lamentato difetto d'istruttoria deve essere certamente riconosciuto, tenuto conto che l'esatta ricostruzione degli accadimenti - che trovano peraltro conferma  nella sentenza n. 310/09 (depositata in cancelleria in data 2.9.2009) con cui il GIP presso il Tribunale ordinario di #################### ha dichiarato non  doversi procedere nei confronti del ricorrente perché il fatto non sussiste - non avrebbe potuto condurre l'amministrazione alla conclusione a cui è, invece, pervenuta con il qualificare la condotta del dipendente come idonea a compromettere il servizio.
Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità.
L'esatta ricostruzione degli accadimenti come comprovata oltre che dalle relazioni di servizio, dal vaglio dell' A.G.O. nella vista sentenza, non poteva rendere legittima l'adozione della misura impugnata.
In effetti, il trasferimento ad altra sede si giustifica quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
Nella specie detta situazione non si è peraltro realizzata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.
Le spese, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di Euro 2.000, 00 oltre ad oneri di legge, che sono poste a carico dell'Amministrazione intimata.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di #################### (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell'Interno - Dipartimento  della Pubblica Sicurezza a corrispondere al sig. S.S. la somma di Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



IMMIGRAZIONE: SIT-IN DAVANTI A SENATO CONTRO DECRETO MARONI


IMMIGRAZIONE: SIT-IN DAVANTI A SENATO CONTRO DECRETO MARONI

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Un sit-in per dire no al decreto
Maroni che prevede di estendere fino a 18 mesi la permanenza
degli immigrati nei Cie (centri di identificazione). Sono
diverse decine i manifestanti che con bandiere rosse alla mano
stanno partecipando alla protesta indetta dalla Cgil questo
pomeriggio in Piazza Navona a Roma.
''Un obbrobrio giuridico del Governo e del Parlamento'' che
ci fa allontanare sempre di piu' dall'Europa. Cosi' il sindacato
dei lavoratori italiani ha definito il decreto approvato il
giugno scorso: ''Pestaggi a Ponte Galeria, disordini a
Lampedusa, scontri a Bari e tensioni a Crotone, questa la
situazione dei Cie - ha detto il responsabile immigrazione della
Cgil, Pietro Soldini -. Sono dei veri e propri luoghi di
detenzione dei cittadini immigrati che stanno in queste ore
esplodendo. Oltre ad essere un decreto dannoso, perche' aumenta
il contenzioso con l'Europa, e' anche costoso: lo Stato versa 50
euro al giorno per ogni immigrato. Serve investire su reti di
accoglienza''.
''Cie assassinio della legalita''', ''Restiamo umani'', e
''Siete voli la mancata sicurezza'': questi alcuni cartelli
portati dai manifestanti in Piazza Navona dove e' stato
srotolato uno striscione del Partito Democratico su cui e'
scritto 'Forum immigrazione'.
Alla protesta hanno aderito diversi partiti ed
associazioni.(ANSA).

YRT-TZ/VIT
02-AGO-11 18:14 NNNN

GB: primo paziente con cuore artificiale in plastica

GB: PRIMO PAZIENTE CON CUORE ARTIFICIALE IN PLASTICA =

Roma, 2 ago. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un uomo di 40 anni
affetto da grave insufficienza cardiaca sta per lasciare il Papworth
Hospital di Cambridge (Gb) dopo essersi sottoposto a un trapianto di
cuore artificiale in plastica. L'organo e' alimentato da un
dispositivo portatile del peso di sei chilogrammi che si ripone
comodamente in uno zaino.

L'operazione alla quale si e' sottoposto Matthew Green non e' la
prima al mondo: sono stati effettuati circa 900 interventi simili. Ma
e' la prima volta, sottolinea il cardiologo Steven Tsui, che "un
paziente cammina per le strade del Regno Unito con un cuore non
umano".

Il paziente ha dichiarato: "E' mia intenzione rivoluzionare la
mia vita. Prima non riuscivo nemmeno a salire una rampa di scale, ora
potro' tornare a una vita normale e giocare con mio figlio". Green
trascorrera' la sua vita con il cuore artificiale finche' non sara'
individuato un donatore compatibile: l'organo di plastica sara' allora
sostituito con uno umano.

(Bdc/Zn/Adnkronos)
02-AGO-11 15:18

NNNN

tumori: da università Modena e Siena speranze contro cancro ovarico = scoperto come inibire enzima chiave aggirando resistenza ai farmaci

TUMORI: DA UNIVERSITA' MODENA E SIENA SPERANZE CONTRO CANCRO OVARICO =
SCOPERTO COME INIBIRE ENZIMA CHIAVE AGGIRANDO RESISTENZA AI
FARMACI

Siena, 2 ago. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Nuove speranze
contro il carcinoma ovarico grazie alla collaborazione tra ricercatori
delle universita' di Siena e di Modena e Reggio Emilia, e
dell'Heidelberg Institute for Theoretical Studies Germania. Gli
scienziati hanno infatti individuato alcuni peptidi che riescono a
inibire un enzima indispensabile per la sintesi del Dna e quindi anche
per la crescita delle cellule tumorali. I peptidi agiscono con un
nuovo meccanismo inibitorio, spiega una nota dell'ateneo senese,
contrastando la crescita di cellule tumorali resistenti ai farmaci
attualmente in uso. Uno studio clinico pilota sul loro meccanismo
sara' avviato nella Struttura complessa di oncologia dell'azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.

I ricercatori hanno ideato una strategia diversa per
l'inibizione dell'enzima timidilato-sintasi, un approccio che
impedisca l'insorgere della resistenza ai farmaci. Per questo hanno
progettato dei peptidi, cioe' dei composti costituiti da amminoacidi,
che si legano in modo specifico all'interfaccia fra le due subunita'
della timidilato-sintasi, costituito da due catene polipeptidiche
identiche. (segue)

(Com-Sof/Zn/Adnkronos)
02-AGO-11 15:19

NNNN
TUMORI: DA UNIVERSITA' MODENA E SIENA SPERANZE CONTRO CANCRO OVARICO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Questi peptidi stabilizzano la
forma inattiva dell'enzima impedendo il suo funzionamento e,
opportunamente veicolati all'interno della cellula, inibiscono la
crescita di cellule tumorali, sia sensibili sia resistenti ai farmaci
tradizionali. Il valore scientifico dello studio e' sottolineato dal
rilievo dato dalla rivista scientifica 'Proceedings of the National
Academy of Sciences' (Pnas) che ha pubblicato i risultati sul suo
ultimo numero.

Il tumore ovarico e' il sesto piu' diffuso. Colpisce oltre
200.000 donne ogni anno nel mondo e ha incidenza maggiore nei Paesi
industrializzati. E' caratterizzato da alta mortalita' a causa di una
frequente diagnosi tardiva e del rapido sviluppo di resistenza ai
farmaci. Alcuni farmaci antitumorali di importanza clinica, largamente
impiegati nella chemioterapia, inibiscono l'enzima timidilato-sintasi,
tuttavia l'uso di questi farmaci e' accompagnato dall'insorgenza di
resistenza.

(Com-Sof/Zn/Adnkronos)
02-AGO-11 16:01

NNNN

con fumo, ipertensione e diabete cervello invecchia prima

SALUTE: CON FUMO, IPERTENSIONE E DIABETE CERVELLO INVECCHIA PRIMA =
(AGI) - New York, 2 ago. - Un nuovo studio suggerisce che
fattori come il fumo, l'ipertensione, il diabete e il
sovrappeso di mezza eta' possono provocare perdite di volume
cerebrale e causare problemi cognitivi corrispondenti a un
invecchiamento di dieci anni. Lo studio e' stato pubblicato su
'Neurology', la rivista medica dell'American Academy of
Neurology. Questi fattori sembrano indurre il cervello a
perdere volume e a sviluppare lesioni secondarie,
determinandone un invecchiamento di dieci anni, fino a incidere
sulla capacita' di progettare e prendere decisioni. "E' stato
osservato per ciascuno di questi fattori un modello diverso di
associazione", ha detto l'autore dello studio Charles Decarli,
docente all'Universita' della California a Davis (Sacramento) e
Fellow della American Academy of Neurology.
"I nostri risultati dimostrano che l'identificazione di
questi fattori di rischio precoce nelle persone di mezza eta' -
ha proseguito - potrebbero risultare utili nelle persone con
screening a rischio per la demenza e incoraggiarle ad apportare
modifiche al proprio stile di vita prima che sia troppo tardi".
Lo studio ha coinvolto 1.352 persone senza demenza del
Framingham Offspring Study, con un'eta' media di 54 anni. Dalla
ricerca e' emerso che le persone con pressione alta sviluppano
una iperintensita' della sostanza bianca, o danno cerebrale
vascolare, in piccole aree a un ritmo superiore rispetto a
quelle con valori normali e, inoltre, che presentano un piu'
rapido peggioramento dei punteggi nei test di funzione
esecutiva o pianificazione e del processo decisionale,
corrispondente rispettivamente a cinque e otto anni di
invecchiamento cronologico. (AGI)
Red/Gav
021149 AGO 11

NNNN

esperto,tatuaggi all'henne' possono provocare eczemi - boom piercing fai-da-te in under 14,rischi per 1 su 3

SALUTE:BOOM PIERCING FAI-DA-TE IN UNDER 14,RISCHI PER 1 SU 3
ESPERTO, FORME ESTREME POSSIBILE SEGNALE DISTURBO PERSONALITA'
(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Bucarsi e mettersi orecchini su naso,
lingua, bocca o ombelico e' una moda che piace sempre di piu' ai
giovanissimi, che spesso ricorrono al fai da te se hanno meno di
14 anni, per aggirare legge e genitori.
A lanciare l'allarme e' Mauro Paradiso, dermatologo pediatrico
dell'Idi di Roma, dalle pagine della rivista della Societa'
italiana di pediatria, ricordando che il piercing porta al
rischio di complicanze ben 1 giovane su 3.
''Il piercing lo vogliono anche i giovanissimi under 14 -
spiega - ma per farlo in negozi autorizzati devono avere almeno
14 anni o il nullaosta dei genitori. Il risultato e' che se lo
fanno da soli, anche a scuola, con aghi sterilizzati male o
addirittura con le graffette''. Molti poi, per tenerlo nascosto
ai genitori, continuano a metterlo e toglierlo, ''esponendosi a
rischi di gravi infezioni - continua - da stafficolocco aureo,
fino alla endocardite batterica. I piu' esposti ai rischi sono
soprattutto i maschi, perche' hanno una percezione dei pericoli
piu' bassa''.
Quello delle complicanze da piercing e' comunque un problema
che riguarda gli adolescenti in generale. Secondo i dati
presentati da Paradisi circa 1 su 3 va incontro a complicazioni
mentre 1 su 100 finisce per rivolgersi al pronto soccorso. I
problemi piu' frequenti sono sanguinamenti, infezioni, e
cicatrici cheloidi sulla lingua, vicino gli occhi e i genitali.
Sul che cosa spinga i ragazzi a 'bucarsi' in modo estremo,
una parziale spiegazione la da' Claudio Mencacci, direttore del
dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fatebenefratelli di
Milano. ''Gli studi con la risonanza magnetica funzionale -
precisa - mostrano una relazione profonda tra disturbi della
personalita', difficolta' nell'identita' di genere con livelli
di confusione elevati, che iniziano molto presto, e le tipologie
di piercing piu' devianti. I ragazzi 's'imballano' e in questo
cortocircuito l'impulsivita', tipica dell'adolescenza, e' il
sintomo comune. Quanto piu' la pratica e' deviante e
trasgressiva, tanto piu' e' segnale di grave impulsivita' e
viceversa''. (ANSA).

Y85-CR
02-AGO-11 13:14 NNNN
SALUTE:ESPERTO,TATUAGGI ALL'HENNE' POSSONO PROVOCARE ECZEMI

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Spesso li si fa sulla spiaggia o sulla
piazza di un luogo di vacanza, per divertimento o sui bambini
perche' dopo 15 giorni vanno via. Ma i tatuaggi all'henne' sono
meno sicuri di quel che si possa pensare. Possono infatti
provocare eczemi fastidiosi e persistenti. Tanti che negli
ultimi 5 anni sono aumentate le reazioni causate dai tatuaggi
semi-permanenti, come quelli all'henne' appunto. A dirlo e'
Mauro Paradisi, dermatologo pediatrico dell'Idi di Roma, sulle
pagine della rivista della Societa' italiana di pediatria.
''A differenza dell'henne' classico - precisa - quello usato
per i tattoo contiene varie sostanze per fissare il colore, tra
cui la parafenilendiamina, normalmente usata per colorare i
capelli. Le norme europee fissano la concentrazione massima al
6%, mentre l'henne' per i tatuaggi ha una concentrazione
superiore al 10-15%''. Cosi' puo' capitare che anche dalla prima
volta in cui lo si fa, il tatuaggio provochi eczemi. ''Non solo,
- continua - c'e' anche il rischio di sensibilizzazione
permanente a questa sostanza, contenuta in molti altri
prodotti''.(ANSA).

Y85-MON
02-AGO-11 12:02 NNNN

elettrodomestici in gravidanza triplicano rischi asma bebe' = allarme scienziati usa, occhio a phon, forni a microonde, aspirapolveri e cavi alta tensione

SALUTE: ELETTRODOMESTICI IN GRAVIDANZA TRIPLICANO RISCHI ASMA BEBE' =
ALLARME SCIENZIATI USA, OCCHIO A PHON, FORNI A MICROONDE,
ASPIRAPOLVERI E CAVI ALTA TENSIONE

Milano, 2 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Future mamme in
guardia dagli elettrodomestici. Per proteggere la salute del bebe' e
scongiurare il rischio che possa ammalarsi d'asma, le donne in dolce
attesa potrebbero addirittura ritrovarsi costrette a rinunciare alla
messa in piega o a una casa immacolata.

Secondo un gruppo di scienziati americani, infatti, comuni
oggetti d'uso quotidiano come l'asciugacapelli, l'aspirapolvere, il
forno a microonde o il macinacaffe', se utilizzati col pancione
possono triplicare il rischio di asma nei primi anni di vita del
nascituro. (segue)

(Opa/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 11:47

NNNNSALUTE: ELETTRODOMESTICI IN GRAVIDANZA TRIPLICANO RISCHI ASMA BEBE' (2) =

(Adnkronos) - Sotto accusa i campi elettromagnetici, spiegano i
ricercatori Usa in uno studio pubblicato sugli 'Archives of Pediatrics
and Adolescent Medicine'. Occhio inoltre, avvertono gli esperti, alle
abitazioni troppo vicine ai piloni dell'alta tensione: anche i
tralicci possono 'togliere il fiato' al bimbo che verra', sostengono
De-Kun Li e colleghi della Kaiser Permanente Division of Research di
Oakland, California.

E' la prima volta che la scienza mostra un legame fra l'asma dei
bimbi e l'impiego in gravidanza di tecnologie ritenute ormai
irrinunciabili alleate nella vita domestica. E proprio per le sue
possibili implicazioni pratiche, il monito del team statunitense ha
gia' acceso non poche polemiche nella comunita' scientifica. Alcuni
esperti invitano alla cautela, precisando che il risultato del nuovo
studio va confermato da ulteriori ricerche. Ma gli autori insistono:
"Il rischio non puo' essere ignorato". (segue)

(Opa/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 11:59

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SALUTE: ELETTRODOMESTICI IN GRAVIDANZA TRIPLICANO RISCHI ASMA BEBE' (3) =
ALTRI ESPERTI PIU' PRUDENTI, SERVONO RICERCHE PER CONFERMARLO

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La ricerca americana ha coinvolto
800 future mamme. Gli scienziati hanno calcolato i livelli di energia
magnetica ai quali le donne sono state esposte in gravidanza, quindi
hanno monitorato per i successivi 13 anni la salute dei figli in modo
da scoprire quanti si sarebbero ammalati d'asma. Analizzando i dati,
gli studiosi hanno concluso che i bambini nati da madri esposte ad
alte dosi di radiazioni avevano un rischio di ammalarsi 3 volte piu'
alto.

Nella societa' moderna le sorgenti di energia magnetica sono
diventate praticamente ubiquitarie, osservano i ricercatori, convinti
che questo fattore possa aver contributo all'impennata d'asma
infantile negli ultimi decenni. (segue)

(Opa/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 12:04

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SALUTE: ELETTRODOMESTICI IN GRAVIDANZA TRIPLICANO RISCHI ASMA BEBE' (4) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il nostro messaggio - riassume
De-Kun Li - e' che l'esposizione ai campi elettromagnetici e' dannosa
e che e' necessario fare attenzione ai possibili effetti avversi sulla
salute pubblica. La cosa migliore - suggerisce lo scienziato - e'
cercare di limitare l'esposizione e mantenersi a distanza dalle fonti
di radiazione mentre sono in uso".

Altri specialisti sono tuttavia scettici. William Steward
dell'universita' britannica di Southampton, riporta ad esempio il
quotidiano Gb 'Daily Mail', non esclude che i risultati ottenuti
dall'e'quipe Usa possano essere casuali. Prudenti anche altri esperti
che auspicano l'avvio di ulteriori ricerche sul tema.

(Opa/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 12:08

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ricerca: in bile d'orso speranza per cuore ferito da infarto = scoperta sostanza utile per anomalie ritmo cardiaco

RICERCA: IN BILE D'ORSO SPERANZA PER CUORE FERITO DA INFARTO =
SCOPERTA SOSTANZA UTILE PER ANOMALIE RITMO CARDIACO

Roma, 2 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un composto chimico,
presente anche nella bile d'orso, potrebbe aiutare a recuperare dopo
un infarto. Si tratta dell'acido ursodesossicolico (Udca), gia'
utilizzato per ridurre la produzione di colesterolo e sciogliere i
calcoli biliari. Secondo uno studio dell'Imperial College di Londra
(Gb), infatti, questa sostanza potrebbe anche trattare anomalie del
ritmo cardiaco potenzialmente pericolose.

La bile d'orso e' usata in molti trattamenti della medicina
tradizionale cinese, ma il modo in cui viene raccolta per molti e'
crudele. La ricerca britannica mostre che l'Udca potrebbe prevenire
l'aritmia sia in persone che hanno subito un infarto, sia nei feti. La
sostanza altera le proprieta' elettriche dei miofibroblasti, presenti
nel cuore del feto e dei pazienti che hanno subito un infarto. I
miofibroblasti, spiegano gli studiosi, interrompono la trasmissione
dei segnali elettrici che controllano il ritmo cardiaco. (segue)

(Mal/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 12:46

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RICERCA: IN BILE D'ORSO SPERANZA PER CUORE FERITO DA INFARTO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Questi risultati sono
entusiasmanti", spiega Julia Gorelik, autrice dello studio. "I nostri
risultati suggeriscono che l'Udca potrebbe" imbrigliare il ritmo
cardiaco, "aiutando il cuore".

La sostanza viene gia' utilizzata per il trattamento della
colestasi ostetrica, una patologia che colpisce una donna in
gravidanza su 200 nel Regno Unito, ed e' collegata al maggior rischio
per il feto di aritmie e morte improvvisa. La speranza, ora, e' che
uno studio clinico possa dimostrare gli stessi risultati appena
ottenuti, e pubblicati su 'Hepathology', che potrebbero quindi
tradursi in benefici per i pazienti con insufficienza cardiaca. Lo
studio e' stato finanziato da Medical Research Action, Wellcome Trust
, Swiss National Science Foundation e dall'Imperial Comprehensive
Biomedical Research Centre.

(Mal/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 13:11

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"COIR Palidoro: il sazio non crederà mai al digiuno"

Ricevo e volentieri pubblico
"La Rappresentanza militare, negli anni, è diventata sempre più consapevole della sua "incapacità" di risolvere i problemi della "base".

Una incapacità che veniva interpretata con dolore e che provocava "scontri" interni altrettanto "dolorosi".

Ora, una certa maturità si fa sempre più strada e l'ironia prende il posto che le spetta.

E quando l'ironia prende il posto dell'ingenuità, allora forse le cose possono cambiare veramente.

Il COIR Palidoro ci offre una bella delibera in tal senso che conclude con un "inno al sindacato""

Ricerca: rete di cellule 3D 'sala regia' per ormoni, ipofisi funziona così

RICERCA: RETE DI CELLULE 3D 'SALA REGIA' PER ORMONI, IPOFISI FUNZIONA COSI' =

Roma, 2 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Una rete
tridimensionale di cellule, una sorta di 'sala di regia' per gli
ormoni, dove ogni singola componente e' super specializzata e ben
collegata alle sue 'sorelle'. E' questa la struttura dell'ipofisi, la
ghiandola piu' importante del cervello, decifrata - casualmente - per
la prima volta da un'equipe di genetisti canadesi dell'Istituto di
ricerca clinica di Montreal (Ircm) che stavano lavorando ad una
ricerca sulla secrezione degli ormoni. Lo studio, pubblicato su
Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), rivelando
l'organizzazione della ghiandola ipofisaria ne conferma anche
l'importante funzione.

Il ruolo dell'iposifi e' quello di secernere gli ormoni che
mantengono in equilibrio tutte le altre ghiandole del sistema
endocrino. "Ogni ormone dell'ipofisi - spiega Jacques Drouin,
direttore dell'unita' di ricerca in genetica molecolare dell'Ircm - e'
prodotto da un tipo particolare di cellula. E fino ad oggi si credeva
che queste cellule fossero distribuite a caso nella ghiandola".
(segue)

(Ram/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 14:11

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RICERCA: RETE DI CELLULE 3D 'SALA REGIA' PER ORMONI, IPOFISI FUNZIONA COSI' (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Grazie ad esami diagnostici per
immagini tridimensionali i ricercatori canadesi ne hanno invece
scoperto la sofisticata struttura, organizzata in rete. All'interno di
questa ciascuna cellula 'produttrice' mantiene contatti con le sue
simili, formando cosi' 'foglietti' continui di cellule. Quelle simili
si riconoscono, si scambiano segnali e reagiscono di concerto.

La scoperta, secondo gli scienziati, e' fondamentale per
comprendere lo sviluppo della ghiandola, capire quale sia il normale
funzionamento e individuare le disfunzioni: difetti o danni della
rete, infatti, possono essere alla base di deficit ormonali. La
ricerca e' stata condotta in collaborazione con l'universita' di
Montpellier e finanziata dall'Istituto di ricerca sanitaria del Canada
(Irsc) e dalla Societa' canadese del cancro.

(Ram/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 14:27

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2011 Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11A10306) (GU n. 177 del 1-8-2011 )

Scarica la Gazzetta

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) (GU n. 177 del 1-8-2011 )

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MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 9 giugno 2011 Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2011. (11A10254) (GU n. 175 del 29-7-2011 )

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Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici



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Le Idee di Enrico Berlinguer