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martedì 2 agosto 2011
TAR "...Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione. Come correttamente osservato dal ricorrente, "il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata e la sua connessione con l'insorgere della malattia...."
T.A.R. Sicilia #################### Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1195
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 22.4.2011 R.D., premesso che - in servizio presso la Polizia di Stato sin dal 1975 ed attualmente Sovritendente capo - in data 2 maggio del 2006, dopo avere accusato alcuni disturbi fisici, si era sottoposto ad accertamenti clinici presso la Casa di Cura " ####################"; che in un primo tempo gli era stata diagnosticata una crisi del dotto tireoglosso da eliminare mediante intervento chirurgico; che dopo le indagini preoperatorie si era appurato che aveva subito un pregresso infarto miocardio acuto e veniva evidenziato un aneurisma della parte inferiore del ventricolo sinistro; che, dopo essere stata prescritta una idonea terapia farmacologica, in data 23 maggio 2006 si era sottoposto ad ulteriori controlli specialistici presso la Casa di Cura "####################", all'esito dei quali era stato sottoposto ad
intervento chirurgico in data 26 maggio 2006; che, dimesso in data 31 maggio 2006, aveva fruito di un periodo di convalescenza concesso dal medico curante sino al 27 agosto 2006, allorquando - su richiesta della Questura di #################### - era stato sottoposto a visita medica presso la C.M.O di #################### e dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio; che in data 9 novembre 2006 aveva inoltrato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sopra detta infermità; che in data 16 maggio 2007 la C.M.O. aveva giudicato il ricorrente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato ed idoneo in modo parziale agli altri servizi; che in data 18 maggio 2007 era stato collocato d'ufficio in aspettativa sino al riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio dell'infermità descritta; che in pari data aveva presentato istanza per ottenere il riconoscimento
dell'indennità speciale una tantum ex art. 7 del D.P.R. 738/1981 ed equo indennizzo ex art. 2, comma 3 del D.P.R. 46172001; che in data 29 aprile 2008 il Comitato di Verifica per le cause di servizio si era pronunciato non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio; che egli, nel termine di 10 giorni dalla notifica, avvenuta in data 5 agosto 2008, aveva prodotto delle osservazioni in merito; che, tuttavia, il Comitato di Verifica aveva confermato il proprio parere; che il Ministero dell'Interno, uniformandosi ai predetti pareri, aveva rigettato l'istanza del ricorrente, il quale era stato quindi posto in aspettativa per infermità; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l'illegittimità per 1) violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 3 dalla L. 241/90 e 64, comma 3 del D.P.R. 1092/1973 sotto più profili - eccesso di
potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del D.P.R. n. 461/2001 e art. 3 L. 241/90 - eccesso di potere per erroneo presupposto - travisamento dei fatti e violazione di norme tecniche.
Con memoria depositata il 29.3.2011 si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo la correttezza del proprio operato, la prevalenza del parere reso dal Comitato di Verifica su quello reso dalla C.M.O.; la natura discrezionale tecnica del potere esercitato; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.
All'udienza pubblica del 26.5.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione.
Come correttamente osservato dal ricorrente, "il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata e la sua connessione con l'insorgere della malattia. Ciò è tanto più necessario nel caso in cui l'infermità sia costituita da un infarto, in quanto è del tutto pacifico che l'insorgenza di tale malattia, ancorché in presenza di un substrato endogenocostituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo tale fattore una concausa efficiente nel determinismo dell'infarto (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18/01/2010, n. 309; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 14 settembre 2007, n. 8918; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 14/11/2007, n. 2716; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 23.12.1991, n. 485).
Nel caso di specie, al di là della generica affermazione di avere preso in considerazione tutti i precedenti di servizio del D., non risulta che il Comitato di Verifica abbia esaminato e valutato la possibile incidenza sulla insorgenza della malattia dell'attività svolta negli anni 20042005 consistente in diversi servizi di ordine pubblico nelle ore notturne, con attività di straordinario di circa 25 ore in media al mese "per potere evadere l'enorme mole di lavoro dell'ufficio", non fruendo del congedo ordinario spettantegli nell'anno 2004 e di parte di quello spettantegli per l'anno 2005 (si veda, in particolare, quanto risulta dall'attestazione della Questura di #################### del 30.6.2009 versata in atti).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, gli atti con esso impugnati devono essere annullati, fatta salva la successiva attività provvedimentale della P.A. nel rispetto della portata precettiva della presente sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo al tipo di vizio riscontrato da cui non consegue l'accertamento della spettanza del bene della vita richiesto.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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