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martedì 2 agosto 2011

TAR "...Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità...."

T.A.R. Lazio #################### Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 519Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Oggetto  del ricorso all'esame è il reiterato decreto di trasferimento (adottato  in sede di riesame) per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale del ricorrente - Assistente Capo della Polizia di Stato dalla Questura di #################### - Commissariato di P.S. #################### alla Questura di #################### - Commissariato di P.S di ####################.
Si premette che la presente controversia è stata preceduta dal ricorso Reg. n. 1007/2008, presentato dal medesimo dipendente e definito con decisione di accoglimento adottata in pari data.
Il ricorrente lamenta, sotto più profili, l'illegittimità del decreto ministeriale in questa sede impugnato, sia con riferimento all'obbligo di una più approfondita istruttoria che si sarebbe configurato a carico dell'Amministrazione in occasione di un trasferimento "per incompatibilità ambientale", sia all'irragionevolezza  di una scelta che non ha tenuto in debito conto l'insieme degli interessi coinvolti nella vicenda, anche di carattere familiare del dipendente.
Il ricorso è fondato
Osserva, anzitutto, il collegio che il trasferimento per incompatibilità ambientale, come reiteratamente precisato in giurisprudenza,... "non riveste carattere sanzionatorio, né  disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. St., 28 maggio 2003, n. 2970; Cons. Giust. Amm. 28 gennaio 2003, n. 34): sicché non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull'andamento complessivo dell'ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio" (Cons. St., 29 marzo 2002, n. 1782).
L'impossibilità di riconoscere al procedimento il  carattere sanzionatorio, comporta - tra l'altro - che ad esso non può applicarsi la disciplina dettata per i procedimenti aventi tale carattere, e, dunque, le garanzie sostanziali e procedimentali fissate per le sanzioni disciplinari così come la previsione del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 02 settembre 2010, n. 1889).
L'inapplicabilità delle viste garanzie sostanziali e procedimentali impone, peraltro, ai fini della corretta applicazione della misura in esame, una più rigorosa valutazione, da parte dell'amministrazione procedente, dei presupposti fattuali.
Orbene, nel caso in esame, alla stregua di una più approfondita ricostruzione dei fatti il lamentato difetto d'istruttoria deve essere certamente riconosciuto, tenuto conto che l'esatta ricostruzione degli accadimenti - che trovano peraltro conferma  nella sentenza n. 310/09 (depositata in cancelleria in data 2.9.2009) con cui il GIP presso il Tribunale ordinario di #################### ha dichiarato non  doversi procedere nei confronti del ricorrente perché il fatto non sussiste - non avrebbe potuto condurre l'amministrazione alla conclusione a cui è, invece, pervenuta con il qualificare la condotta del dipendente come idonea a compromettere il servizio.
Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità.
L'esatta ricostruzione degli accadimenti come comprovata oltre che dalle relazioni di servizio, dal vaglio dell' A.G.O. nella vista sentenza, non poteva rendere legittima l'adozione della misura impugnata.
In effetti, il trasferimento ad altra sede si giustifica quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
Nella specie detta situazione non si è peraltro realizzata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.
Le spese, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di Euro 2.000, 00 oltre ad oneri di legge, che sono poste a carico dell'Amministrazione intimata.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di #################### (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell'Interno - Dipartimento  della Pubblica Sicurezza a corrispondere al sig. S.S. la somma di Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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