T.A.R. Lazio #################### Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 519Fatto -
Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Oggetto del ricorso all'esame è il reiterato decreto di trasferimento
(adottato in sede di riesame) per motivi di opportunità ed incompatibilità
ambientale del ricorrente - Assistente Capo della Polizia di Stato dalla
Questura di #################### - Commissariato di P.S. ####################
alla Questura di #################### - Commissariato di P.S di
####################.
Si premette che la presente controversia è stata preceduta dal ricorso Reg. n.
1007/2008, presentato dal medesimo dipendente e definito con decisione di
accoglimento adottata in pari data.
Il ricorrente lamenta, sotto più profili, l'illegittimità del decreto
ministeriale in questa sede impugnato, sia con riferimento all'obbligo di una
più approfondita istruttoria che si sarebbe configurato a carico
dell'Amministrazione in occasione di un trasferimento "per incompatibilità
ambientale", sia all'irragionevolezza di una scelta che non ha tenuto in debito
conto l'insieme degli interessi coinvolti nella vicenda, anche di carattere
familiare del dipendente.
Il ricorso è fondato
Osserva, anzitutto, il collegio che il trasferimento per incompatibilità
ambientale, come reiteratamente precisato in giurisprudenza,... "non riveste
carattere sanzionatorio, né disciplinare, essendo subordinato ad una
valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possa far ritenere nociva per
il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza
del dipendente in una determinata sede (Cons. St., 28 maggio 2003, n. 2970;
Cons. Giust. Amm. 28 gennaio 2003, n. 34): sicché non rileva tanto la
responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione
che incide negativamente sull'andamento complessivo dell'ufficio, quanto la
sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio" (Cons. St.,
29 marzo 2002, n. 1782).
L'impossibilità di riconoscere al procedimento il carattere sanzionatorio,
comporta - tra l'altro - che ad esso non può applicarsi la disciplina dettata
per i procedimenti aventi tale carattere, e, dunque, le garanzie sostanziali e
procedimentali fissate per le sanzioni disciplinari così come la previsione del
preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. (T.A.R. Puglia Lecce, sez.
III, 02 settembre 2010, n. 1889).
L'inapplicabilità delle viste garanzie sostanziali e procedimentali impone,
peraltro, ai fini della corretta applicazione della misura in esame, una più
rigorosa valutazione, da parte dell'amministrazione procedente, dei presupposti
fattuali.
Orbene, nel caso in esame, alla stregua di una più approfondita ricostruzione
dei fatti il lamentato difetto d'istruttoria deve essere certamente
riconosciuto, tenuto conto che l'esatta ricostruzione degli accadimenti - che
trovano peraltro conferma nella sentenza n. 310/09 (depositata in cancelleria
in data 2.9.2009) con cui il GIP presso il Tribunale ordinario di
#################### ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del
ricorrente perché il fatto non sussiste - non avrebbe potuto condurre
l'amministrazione alla conclusione a cui è, invece, pervenuta con il qualificare
la condotta del dipendente come idonea a compromettere il servizio.
Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli
appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982
n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità,
certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di
altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura
avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni
di incompatibilità.
L'esatta ricostruzione degli accadimenti come comprovata oltre che dalle
relazioni di servizio, dal vaglio dell' A.G.O. nella vista sentenza, non poteva
rendere legittima l'adozione della misura impugnata.
In effetti, il trasferimento ad altra sede si giustifica quando la permanenza
del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia
determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente
stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
Nella specie detta situazione non si è peraltro realizzata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i
motivi non espressamente esaminati.
Le spese, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, seguono la
soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di Euro 2.000, 00
oltre ad oneri di legge, che sono poste a carico dell'Amministrazione
intimata.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
#################### (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a
corrispondere al sig. S.S. la somma di Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A.,
a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Translate
martedì 2 agosto 2011
TAR "...Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità...."
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento