Allegato 2
"""ART. 19.
(Specificità delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco).
ART. 19.
(Specificità delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco).
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti,
delle carriere e dei contenuti del
rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, è riconosciuta
la specificità del ruolo delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
dello stato giuridico del personale ad
essi appartenente, in dipendenza della peculiarità
dei compiti, degli obblighi e delle
limitazioni personali, previsti da leggi e
regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine
e della sicurezza interna ed
esterna, nonché per i peculiari requisiti di
efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attività usuranti.
Identico.
2. La disciplina attuativa dei princìpi e
degli indirizzi di cui al comma 1 è definita
con successivi provvedimenti legislativi,
con i quali si provvede altresì a stanziare
le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza
militare (COCER) partecipa, in rappresentanza
del personale militare, alle attività negoziali
svolte in attuazione delle finalità di
cui al comma 1 e concernenti il trattamento
economico del medesimo personale."""
(Specificità delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco).
ART. 19.
(Specificità delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco).
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti,
delle carriere e dei contenuti del
rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, è riconosciuta
la specificità del ruolo delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
dello stato giuridico del personale ad
essi appartenente, in dipendenza della peculiarità
dei compiti, degli obblighi e delle
limitazioni personali, previsti da leggi e
regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine
e della sicurezza interna ed
esterna, nonché per i peculiari requisiti di
efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attività usuranti.
Identico.
2. La disciplina attuativa dei princìpi e
degli indirizzi di cui al comma 1 è definita
con successivi provvedimenti legislativi,
con i quali si provvede altresì a stanziare
le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza
militare (COCER) partecipa, in rappresentanza
del personale militare, alle attività negoziali
svolte in attuazione delle finalità di
cui al comma 1 e concernenti il trattamento
economico del medesimo personale."""
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