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martedì 26 ottobre 2010

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in relazione all’eventualità che un appartenente alla Polizia di Stato svolga un’attività extraistituzionale (risposta dipartimento PS)

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la norma generale che disciplina la materia delle incompatibilità, dei cumuli di impieghi ed incarichi, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, al fine di stabilire se un appartenente alla Polizia di Stato possa svolgere altra attività, va raffrontata con le disposizioni ordinamentali di questa Amministrazione.
Come noto, infatti, il rapporto di lavoro del personale appartenente alle Forze di polizia è stato escluso, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 del citato testo unico, dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, restando lo stesso disciplinato dalle norme di diritto pubblico di cui agli specifici ordinamenti.
Pertanto, solo qualora la norma ordinamentale non disponga specifici divieti, si potrà applicare la disciplina generale contenuta dall’art. 53 sopra richiamato, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 23 della legge 121/1981, a tenore del quale “al personale appartenente ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati dello Stato”.
In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, la norma ordinamentale di riferimento è l’art. 50 del D.P.R. 24.4.1982 n. 335, che, come noto, vieta espressamente agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato l’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali nonché l’assunzione di impieghi pubblici e privati e l’accettazione di incarichi in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.In via generale, si ritiene che con tale disposizione sia stato escluso l’esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili pertanto con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego.Peraltro, in relazione allo status di appartenente all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, vanno escluse le attività in contrasto con gli obblighi e i doveri istituzionali e quelli riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla Polizia di Stato.
Per le altre attività, considerate astrattamente compatibili alla luce dei suesposti criteri di valutazione, è prescritta l’autorizzazione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 30.3.2001, n. 165, al fine di verificarne la conciliabilità in concreto con il tipo di lavoro e l’orario di servizio del dipendente, nel senso che non deve essere arrecato alcun pregiudizio al corretto espletamento dei compiti che il dipendente stesso è chiamato a svolgere.

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