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martedì 26 ottobre 2010

Congedo straordinario per Dottorato di ricerca (Art. 2, Legge 476/1984) - cumulo di dottorati

                        
QUESITO: È stato chiesto di conoscere se sussistono limiti al collocamento di un dipendente in congedo straordinario/aspettativa, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 476/1984, in caso di ammissione ad un nuovo corso di dottorato di ricerca.

In proposito, si rappresenta che dalla richiamata vigente disciplina in materia non è dato rinvenire alcun fondamento per una scelta discrezionale della pubblica amministrazione nel concedere un primo o un ulteriore periodo di aspettativa.Ne deriva, pertanto, che laddove un dipendente sia ammesso ad un nuovo dottorato di ricerca risulterà destinatario del beneficio in parola, con le modalità stabilite dalla citata normativa.
 
 
Congedo straordinario per fruitori di borse di studio (Art. 6, comma 7, Legge 398/1989) - ambito di applicazione

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti circa l’ambito di applicazione del beneficio del congedo straordinario per motivi di studio, ex art. 6, comma 7, legge 30 novembre 1989, n. 398

Al riguardo, si rappresenta che, com’è noto, la richiamata disciplina di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le “Norme in materia di borse di studio universitarie”, stabilisce all’art. 6, comma 7, che “ai dipendenti pubblici che fruiscono di borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza”. Dal tenore letterale della suddetta norma appare evidente che la possibilità di fruire del congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, di cui al citato art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, sia stata prevista dal legislatore per i soli “dipendenti pubblici che fruiscono di borse di studio di cui alla presente legge….”.
Trattasi, in sostanza, di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento di cui al D.P.R. 162 del 1982, assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione, così come previsto dall’art. 2 della legge in esame. 

 
 
Competenza a provvedere
QUESITO: È stato chiesto di conoscere a chi è attribuita la competenza di emanare il provvedimento di concessione del beneficio.

Con circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333-A/9805.C.I/79 del 9 gennaio 2009, concernente la “Soppressione delle Direzioni Interregionali – Direttive in merito alla ripartizione delle relative funzioni in materia di personale tra le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, in relazione al congedo per la formazione, è stato previsto, ferma restando la competenza del Direttore Centrale per le Risorse Umane alla concessione del congedo per formazione per il personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento della P.S., che “per il personale in servizio presso gli uffici periferici la competenza è attribuita ai dirigenti degli uffici territoriali di livello dirigenziale più elevato”.
Inoltre, i provvedimenti di concessione del beneficio andranno inviati presso l’articolazione provinciale della Ragioneria per la registrazione e, successivamente, ai Servizi della Direzione Centrale per le risorse Umane ai fini della rideterminazione del posto in ruolo.


Ambito di applicazione
QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione del congedo per la formazione.

Al riguardo, si rappresenta che il congedo per formazione, istituito dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 5, è stato successivamente disciplinato dall’art. 20 del D.P.R. 164/2002 ed esplicato nella circolare, di questa Direzione Centrale, n. 333-A/9807.B.6, datata 24 gennaio 2003.
In base alla citata normativa, il beneficio in argomento risulta finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ed alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.

Tirocinio teorico-pratico
QUESITO: È stato chiesto di conoscere se possa essere concesso un periodo di congedo per la formazione per lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico finalizzato al sostenimento dell’esame di stato di psicologo.

Si rappresenta, al riguardo, che il Consiglio di Stato, chiamato da questa Amministrazione ad esprimere il proprio parere in ordine al ricorso straordinario di un’appartenente alla Polizia di Stato alla quale era stato negato il congedo per formazione, per lo svolgimento del tirocinio propedeutico al sostenimento dell’esame di Stato di Psicologo, ha manifestato (adunanza del 10.1.2007) il proprio orientamento estensivo nella interpretazione della normativa in esame.L’Alto Consesso ha infatti considerato “formazione non solo le attività di apprendimento teoriche o pratiche, ivi compresa l’attività di tirocinio, finalizzate al conseguimento della laurea e degli altri titoli di studio previsti dallo stesso art. 20, ma anche altre attività di formazione diverse aventi lo scopo di qualificare l’interessato attraverso il conferimento di una particolare specializzazione o il riconoscimento di una capacità, tramite il tirocinio post lauream, indispensabile alla partecipazione ad un esame di Stato”.

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