Al riguardo, giova rappresentare preliminarmente che per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato l'assunzione della carica di rappresentante di lista si pone in contrasto con l'art. 81 della legge 121/1981.
La disposizione citata infatti non solo fa divieto agli appartenenti alle Forze di Polizia di "svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni", ma prevede anche che gli stessi "debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettono l'assoluta imparzialità delle loro funzioni".
Secondo la normativa vigente, il rappresentante di lista espleta compiti di controllo e verifica sulla regolarità delle operazioni elettorali a tutela degli interessi dei candidati della propria lista ed è altresì autorizzato a portare, all'interno della sezione elettorale, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata.
Ne deriva, con assoluta evidenza, un pieno conflitto tra i compiti del rappresentante di lista e quelli istituzionalmente demandati al dipendente della Polizia di Stato, nonché un pregiudizio per l'immagine di imparzialità del personale delle Forze di Polizia che il citato art. 81 della legge 121/1981 intende garantire, essendo queste ultime, compresa la Polizia di Stato, al servizio di tutti i cittadini (art. 24 legge 121/1981) nel rispetto del principio di eguaglianza, anche sotto il profilo delle opinioni politiche, sancito dall'art.3. della Costituzione.
Pertanto, poichè il rappresentate di lista concorre ad assicurare la regolarità delle votazioni e considerato che anche costui assume la qualifica di pubblico ufficiale durante l'esercizio delle relative competenze (art. 40 della legge 361/1957), si ritiene che, nel caso di specie, l'appartenente della Polizia di Stato non si trovi nelle condizioni per poter garantire l'imparzialità delle funzioni connesse al proprio status.
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