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martedì 26 ottobre 2010

Computo dei periodi prestati in altre forze di polizia, nelle Forze armate e periodi di servizio militare utili alla maggiorazione

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di considerare utile, per la maggiorazione del congedo ordinario prevista dall’art. 14 del D.P.R. 395/95, il periodo del servizio di leva obbligatorio prestato nelle Forze Armate, in virtù del disposto dell’art. 11 del D.P.R. n. 170/2007 a norma del quale, ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maggiorazione in questione, si considera quello prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello svolto nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.


Nel far rinvio al contenuto della circolare n. 333-A/9807.B.7 datata 26 maggio 2008, si comunica che in sede di Commissione Paritetica, riunitasi in data 9 aprile 2008, è stato chiarito come debba considerarsi utile, ai fini in questione, anche il periodo del servizio militare di leva.

Modalità di fruizione temporale del congedo pregresso in caso di prolungate assenze per malattia o per lunghe missioni all'estero

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla fruizione del congedo ordinario pregresso, non beneficiato per motivi di oggettiva impossibilità.


L’art. 11 del D.P.R. 170/2007 prevede espressamente che “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire il congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza”.
Detta disposizione ha ampliato le previsioni dell’art. 18 del D.P.R. 164/2002, n. 164, che consentivano, “in presenza di motivate esigenze di carattere personale, la possibilità di fruire del congedo pregresso entro il primo semestre successivo a quello di spettanza”.
Nel caso in cui non risultino agli atti le indifferibili esigenze di servizio o le motivate esigenze di carattere personale che non hanno reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario in questione (relativa, ad esempio, ad assenze per malattia o missioni all’estero) i dipendenti interessati risulteranno decaduti, per decorrenza dei termini, dalla possibilità di fruire del congedo ordinario pregresso.

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