QUESITO: È stato chiesto di conoscere se nel periodo trascorso in aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 339/1982 e ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.164/2002 e 16 del D.P.R. 51/2009, i dipendenti in questione maturino il congedo ordinario.
Si fa presente che tale periodo non si ritiene utile, ai fini in questione, poiché la “ratio” di detta normativa non è riconducibile allo stato di salute del dipendente, ma è determinata unicamente dalla necessità di legittimare, con il collocamento in una speciale posizione di stato giuridico ed economico, il periodo di attesa della definizione della pratica sanitaria dell’interessato.
Congedo straordinario per malattia - Decorrenza nel caso di infermità insorta dopo aver prestato servizio
QUESITO: Sono state evidenziate alcune problematiche connesse alle conseguenze giuridiche che comporta la produzione di un certificato medico, con data coincidente con quella di una giornata in cui si è effettuata la prestazione lavorativa, per quei dipendenti che si sono dovuti rivolgere ad un sanitario per malori sopraggiunti successivamente alla stessa.
Si fa rinvio al contenuto della circolare n.557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, ove, tra l’altro, è precisato che appare legittimo scorporare, dal computo dei giorni di prognosi indicati sul certificato, la giornata lavorativa effettivamente espletata dal dipendente.
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