T.A.R.
Puglia - Lecce
Sezione I
Ordinanza 18 novembre 2010
REPUBBLICAITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2010, proposto da:P. D., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro Ministero delle Infrastrutture edei Trasporti, Motorizzazione Civile di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota 08.10.2010 n. 74 dell'Ufficio Provinciale di Lecce della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile, notificata alla ricorrente in data 15.10.2010 e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 27.7.2010 "dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.", quest'ultima mai notificata alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Motorizzazione Civile di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti l’Avv. Valeria Pellegrino in sostituzione di Gianluigi Pellegrino per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Tarentini per le Amministrazioni resistenti;
Considerato:
-che, allo stato, non risulta dimostrata la comunicazione alla ricorrente delle singole decurtazioni di punti disposte a seguito delle violazioni al Codice della strada definitivamente accertate;
-che quindi, nella fattispecie, è stata violata la previsione dell’art. 126-bis, 3° comma del Codice della strada (che impone all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati <<ogni variazione di punteggio>>) e, soprattutto, è stata resa concretamente impossibile la frequenza dei <<corsi di aggiornamento>> previsti dal successivo quarto comma della previsione citata, che consentono agli interessati il recupero di una parte del punteggio oggetto di decurtazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto: a) sospende gli atti impugnati, come da motivazione;b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 gennaio 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare-
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18/11/2010.
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