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venerdì 4 marzo 2011

Consiglio di Stato "...Con provvedimento anche del 16.1.2007, a seguito della conclusione negativa del procedimento per il transito nei ruoli tecnicoscientifico o tecnico, è stata revocata la speciale aspettativa concessa alla ricorrente ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 ("Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato") e riattivata la procedura di dispensa dal servizio e, con provvedimento n. 333D/0157899/DIS del 28 marzo 2007, la ricorrente è stata dispensata dal servizio per fisica inabilità "ora per allora, a decorrere dal 15.11.1994"...."

IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-01-2011, n. 42
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

1. Alla ricorrente signora ####################, dipendente del Ministero dell'interno, appartenente al Corpo della Polizia di Stato, conclusasi negativamente la procedura per il suo transito nei ruoli del personale di altre Amministrazioni dello Stato richiesto con istanza del 17.6.1991, con decreto del Capo della Polizia del 14.11.1994 è stata revocata, a decorrere dal 15.11.1994, la speciale posizione di aspettativa ex art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982, e, con decreto del Capo della Polizia del 13.4.1995, è stata disposta dispensa dal servizio per inabilità fisica a decorrere dal 15.11.1994.

2. La signora #################### ha proposto ricorso avverso il detto decreto del 13.4.1995, nonché avverso il parere della Commissione per il personale non direttivo, anche di data 13.4.1995, recepito nel decreto, che il T.a.r. per il Piemonte ha accolto con sentenza n. 381 del 2000.

3. Il Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione VI n. 2515 del 2006, ha confermato la sentenza di primo grado, giudicando fondato il motivo di ricorso avverso il decreto de quo "sotto il profilo dell'indebito avvio del procedimento di dispensa in assenza della previa necessaria valutazione dell'istanza di assegnazione a mansioni impiegatizie compatibili con le condizioni di salute".

4. L'Amministrazione, in data 25.8.2006, ha quindi annullato i sopra citati provvedimenti di revoca della posizione di aspettativa speciale e di dispensa dal servizio e riattivato (comunicandolo alla ricorrente con nota del 26 settembre 2006) il procedimento finalizzato al transito nei ruoli tecnicoscientifici o tecnici della Polizia di Stato, concluso con esito negativo disposto con provvedimento dirigenziale n. 333D/0157899339, del 16.1.2007.

A motivazione del diniego è stato affermato, in particolare da parte della competente Commissione consultiva, che ha espresso parere contrario "ora per allora" e ai cui verbali il detto provvedimento rinvia, che "nei citati ruoli non sono previsti profili professionali con mansioni esclusivamente di tipo impiegatizio, atteso che il citato personale ha in dotazione l'armamento individuale ed assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 337/1982, come modificato dall'art. 6 della legge 7.8.1990, n. 232".

Con provvedimento anche del 16.1.2007, a seguito della conclusione negativa del procedimento per il transito nei ruoli tecnicoscientifico o tecnico, è stata revocata la speciale aspettativa concessa alla ricorrente ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 ("Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato") e riattivata la procedura di dispensa dal servizio e, con provvedimento n. 333D/0157899/DIS del 28 marzo 2007, la ricorrente è stata dispensata dal servizio per fisica inabilità "ora per allora, a decorrere dal 15.11.1994".

5. La sig.na ####################, con ricorso n. 567 del 2007 proposto al T.a.r. per il Piemonte, ha quindi chiesto l'annullamento dei provvedimenti: del 16.1.2007, di diniego di transito nei ruoli tecnicoscientifici o tecnici della Polizia di Stato nonché di revoca dell'aspettativa di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 339/1982; del 28.03.2007 notificato il 24.04.2007 recante "Dispensa dal servizio per inabilità fisica"; del Verbale della Commissione Consultiva per l'utilizzazione degli invalidi per servizio in data 23.10.2006 notificato il 7.3.2007; del Verbale della Commissione per il personale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato in data 15.11.2006 notificato in data 7.3.2007, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori o conseguenti e segnatamente, se del caso, della nota del Direttore I del Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti in data 17.1.2007 n. 333D/0157899339 notificata il 7.3.2007; della nota del Direttore I del Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti
in data 17.1.2007 n. 333D/0157899339 notificata il 28.3.2007.

6. Il T.a.r. con sentenza n. 607 del 2008, ha respinto il ricorso. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

7. Con l'appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

8. All'udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nella sentenza di primo grado si afferma:

a) ai sensi degli articoli 22 (rectius 23) e 36 della legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle pubblica sicurezza") i tecnici della Polizia sono a tutti gli effetti soggetti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato; ad essi è di conseguenza attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 335 del 1982, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica") ed è assegnato l'armamento individuale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 359 del 1991 ("Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia");

b) né vale a limitare l'attribuzione al personale tecnicoscientifico o tecnico della qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria la previsione che "le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" si applicano a tale personale "per quanto compatibili" (art. 2 del d.P.R. n. 337 del 1982), essendo espressamente attribuite tali qualità dall'art. 42 del d.P.R. n. 337 del 1982, che è norma di rango primario in quanto regolamento di delegificazione (ai sensi dell'art. 36 della legge n. 121 del 1981), ed essendo peraltro in concreto ben possibile che l'agente dei ruoli tecnicoscientifici o tecnico possa dover usare l'arma nell'esercizio delle funzioni;

c) sono perciò infondati, si conclude, il secondo e il penultimo motivo di ricorso;

d) quanto alle restanti censure dedotte si afferma:

d.1) è infondata quella di violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, poiché la disposizione è stata introdotta con la legge n. 15 del 2005, posteriore alla domanda della ricorrente presentata il 17.6.1991, ed è perciò inapplicabile nella specie, avendo comunque l'Amministrazione (come sopra visto) motivato il diniego di transito nei ruoli tecnicoscientifico o tecnico, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente;

d.2) è inammissibile quella di illegittimità del provvedimento di revoca dell'aspettativa a far data dal 15.11.1994, dedotta per violazione dell'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. n. 339 del 1982; la censura è infatti in astratto fondata, in quanto, essendosi conclusa l'ultima procedura di passaggio con diniego datato 9.2.1995, e l'ultimo diniego di transito ad altra Pubblica Amministrazione con altro decreto in data 16.1.2007, "è solo a partire da tale momento che la ricorrente poteva essere privata del beneficio dell'aspettativa e non a far data, retroattivamente, dal 15.11.1994", ma, si soggiunge nella sentenza, non sussiste interesse al ricorso non configurandosi, nella specie, lesione attuale della posizione della ricorrente, poiché dalla retroattività così disposta non scaturiscono conseguenze negative nella sua sfera giuridica, salvi atti consequenziali, quali ad esempio un provvedimento di ripetizione di somme medio tempore percette.

2. Nell'appello si deduce quanto segue.

2.1. E' erroneo (quanto al punto 1d.2), di cui sopra) il presupposto di fatto affermato nella sentenza, poiché la ricorrente sin dai primi anni "90 non ha percepito alcun emolumento da parte del Ministero dell'interno, essendo perciò dovuta la retrodatazione della revoca dell'aspettativa e della dispensa proprio all'intento dell'Amministrazione di non corrisponderle le retribuzioni "dovute dalla data della dispensa a quella di assunzione del provvedimento espulsivo impugnato" e sussistendo perciò il suo interesse al ricorso. Si ribadisce quindi che l'aspettativa di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 riguarda soltanto il periodo relativo al procedimento attivato per il transito ad altre Amministrazioni statali e non quello relativo al transito in altri ruoli della Polizia di Stato, per cui, essendosi perfezionato l'ultimo diniego di passaggio alle dette Amministrazioni il 9 febbraio 1995 è da tale data che dovrebbe, eventualmente, decorrere la cessazione
della dispensa.

Ma invero, si conclude, la dispensa della ricorrente avrebbe dovuto decorrere soltanto dal 16.1.2007, poiché, come previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 339 del 1982 e statuito nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 2515 del 2006, la dispensa dal servizio non può precedere il rigetto dell'istanza della ricorrente di essere adibita ad altre mansioni, che si è perfezionato soltanto dalla detta data.

2.2. L'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 è stato violato, poiché: la norma si applica al caso in esame incidendo la normativa sopravvenuta sugli atti endoprocedimentali non ancora compiuti; alla ricorrente non sono mai stati comunicati i motivi della decisione sfavorevole al trasferimento nei ruoli tecnicoscientifici o tecnici; non risultano considerate tutte le ragioni opposte al riguardo con nota della ricorrente del 13 marzo 2007.

2.3. La ricostruzione del quadro normativo sull'obbligo dell'armamento per il personale tecnicoscientifico o tecnico, fatta nella sentenza, è erronea; trascura infatti le previsioni: dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 337 del 1982, per cui a tale personale si applicano le disposizioni sulla Polizia di Stato "per quanto compatibili", dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982, per cui gli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono, soltanto perché tali, agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 337 del 1982, per il quale, invece, l'attribuzione al personale tecnicoscientifico o tecnico della qualifica di agente di pubblica sicurezza non è necessaria ma eventuale, in quanto limitata alle funzioni esercitate, per cui gli appartenenti al detto personale sono, per tali funzioni, soltanto agenti di polizia giudiziaria e, quindi, esenti dall'obbligo dell'armamento individuale.

3. Per la decisione sull'appello il Collegio ritiene utile esaminare per primi i motivi di cui ai precedenti punti 2.3. e 2.2., poiché distinti dal punto 2.1. e connessi.

3.1. Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto al motivo di cui al punto 2.3. si osserva che è vero che, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 337 del 1982, al personale che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica la qualità di agente o ufficiale di pubblica sicurezza "può" essere attribuita (comma 1), mentre quella di agente o ufficiale di polizia giudiziaria "è" attribuita (comma 2), in entrambi i casi, "limitatamente alle funzioni esercitate", ma, ciò richiamato, si deve annotare che la questione in esame è se sia o meno corretta la motivazione del diniego di trasferimento della ricorrente espressa negli impugnati verbali della Commissione consultiva, il cui fondamento è nella asserzione che nei ruoli di cui si tratta non sono previsti profili professionali con mansioni di tipo esclusivamente impiegatizio.

Questa asserzione è corretta, poiché la previsione del comma 1 dell'art. 42 citato, per cui al personale in questione le funzioni di pubblica sicurezza possono essere sempre attribuite, comporta che la qualità di agente o ufficiale di pubblica sicurezza rientra tra le componenti possibili e perciò proprie delle funzioni del detto personale, con la connessa assegnazione di armamento individuale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 359 del 1991, non potendo, di conseguenza, essere addetto ai ruoli in questione chi non può assumere tali funzioni perché non può essere dotato di arma, poiché verrebbe a svolgere, altrimenti, mansioni soltanto impiegatizie e quindi non corrispondenti al pieno ambito delle mansioni previste per tali ruoli.

In questo quadro la previsione dell'attribuzione delle funzioni di Polizia non è esclusa dalla contestuale previsione che ciò avviene "limitatamente alle funzioni esercitate", così come da quella dell'art. 2, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 337 del 1982, per cui al personale in questione le disposizioni "dell'ordinamento della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" si applicano "per quanto compatibili", significando tali previsioni soltanto che l'attribuzione delle dette funzioni di polizia, di pubblica sicurezza e giudiziaria, è correlata alle esigenze del servizio per le attività di carattere tecnicoscientifico o tecnico ed in coerenza con l'esercizio di queste.

Da ciò consegue che il provvedimento del 16.1.2007 non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello di diniego del transito della ricorrente nei ruoli suddetti, con esclusione perciò dell'applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della legge medesima.

3.2. "E fondato invece il motivo di cui al precedente punto 2.1

Infatti:

- per effetto delle relative pronunce giurisdizionali in primo grado e in appello, il provvedimento di dispensa dal servizio del 13.4.1995 è stato annullato e, su questa base, è stato oggetto altresì di annullamento con atto n. 333D/0157899 del 25.8.2006, con la sua conseguente inefficacia ex tunc;

- a seguito di ciò è stato indicato alla ricorrente, con comunicazione notificata il 26 settembre 2006, "che si sta riattivando la procedura relativa al transito nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 24.4.1982, n.339";

- tale procedimento non può essere considerato quale fase o mera prosecuzione del procedimento di trasferimento presso altre Amministrazioni statali conclusosi il 9 febbraio 1995, dal momento che, come emerge dalla ricostruzione in fatto svolta nella sopra richiamata sentenza del T. a. r., n. 381 del 2000, e dalle premesse del citato provvedimento di annullamento del 25.8.2006, l'istanza della ricorrente, presentata il 17.6.1991, risulta contenere la sola domanda di trasferimento presso altre Amministrazioni statali, e non in altri ruoli della Polizia di Stato e che, in ogni caso, pur prescindendo da ciò, per lo svolgimento del procedimento per il transito in altri ruoli della Polizia di Stato è stata eseguita una nuova, specifica istruttoria, conclusa con un provvedimento di diniego sorretto da propria e conseguente motivazione;

- dalla individuazione del procedimento in questione come diverso e nuovo rispetto a quello aperto con l'istanza della ricorrente del 17.6.1991 consegue che la data di decorrenza della dispensa è da individuarsi, come proposto nell'appello, all'atto della determinazione di diniego del trasferimento (16.1.2007), conclusiva del detto procedimento, in quanto presupposto della decisione di dispensa dal servizio, e non alla data del 15.11.1994, determinata con il provvedimento annullato del 13.4.1995, relativa al precedente procedimento.

4. L'appello deve essere perciò accolto in parte per la fondatezza del motivo di cui al precedente punto 2.1. respinti i motivi restanti.

Sussistono ragioni per la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie in parte come da motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario nei limiti di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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