ATTI AMMINISTRATIVI
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-01-2011, n. 116
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Attraverso l'atto di appello in esame, notificato il 18 settembre 2010, si contesta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana 2 febbraio 2010, n. 176che non risulta notificata, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal signor #################### (Sovrintendente della Polizia di Stato presso il Comando Sezione Polizia Stradale di ####################), per l'annullamento - a norma degli articoli 22 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241 - della nota del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. prot. 0917406/104/A - 23 di rigetto dell'istanza del medesimo all'accesso agli atti del proprio fascicolo personale.
Nella sentenza si rilevava l'accoglimento di analoga istanza precedente, con avvenuto accesso in data 3 luglio 2009; la nuova istanza, presentata il giorno successivo, sarebbe stata invece respinta, poiché "genericamente riferita a documenti di cui era solo ipotizzata l'esistenza", senza che al riguardo fossero forniti "indizi certi", non deducibili nemmeno dalla contestazione di un addebito disciplinare il 10 luglio 2009.
In sede di appello, l'interessato ribadiva il proprio convincimento circa l'avvenuta sottrazione di documenti rilevanti dal fascicolo personale in questione, con particolare riguardo ad un esposto del 16 aprile 2009, ritenuto di rilevanza disciplinare.
Premesso quanto sopra, una breve disamina della normativa e della giurisprudenza, rilevanti per la situazione sottoposta a giudizio, non conferma la fondatezza delle ragioni difensive dell'appellante. Le disposizioni in materia di diritto di accesso, infatti, mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione - come enunciato dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990 - con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui anche quello all'efficiente funzionamento degli uffici pubblici; in tale ottica, al comma 3 del successivo art. 24 si dispone l'inammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato - come potrebbe apparire quella di cui si discute - dell'operato delle pubbliche amministrazioni; in base al comma 7 dello stesso art. 24, inoltre, "deve...essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici"; nel caso di "documenti contenenti dati sensibili e giudiziari", però, la medesima norma precisa che l'accesso è consentito solo "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile" (in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi, operato già dalla legge come regola di massima, ma da integrare caso per caso in considerazione delle specifiche esigenze dell'interessato (cfr. Cons. Stato, V, 17 maggio 2007, n. 2513; VI, 6 luglio 2010, n. 4297).
Nella situazione in esame, l'Amministrazione ha puntualmente documentato (e senza adeguate controdeduzioni dell'appellante) di aver già dato positivo riscontro a diverse istanze di accesso del Pantaleoni, anche con riferimento agli atti relativi al procedimento disciplinare di cui alla contestazione n. 09.13730/104.a/11 del 10 luglio 2009 (in cui dovrebbe inserirsi anche il segnalato esposto del 16 aprile 2009). Correttamente, inoltre, l'Amministrazione ha esplicitato, con nota in data 25 novembre 2009, di avere evaso dette richieste di accesso ogni qual volta le medesime risultassero "formulate in termini chiaramente riconducibili all'individuazione dei documenti richiesti" e si riferissero a documenti amministrativi riconducibili agli interessi, anche di difesa, del dipendente stesso; detto accesso sarebbe stato invece negato, nei casi in cui la richiesta risultasse priva di "riferimenti utili all'individuazione dei documenti richiesti", o estranea ai diretti interessi del
richiedente.
In tale situazione, nessuna delle censure di violazione di legge prospettate dall'appellante appare meritevole di accoglimento, essendo ribaditi dalla stessa Amministrazione i principi generali, sottostanti al diritto di accesso in base alle norme di legge richiamate e non risultando, invece, adeguatamente suffragata da elementi probatori la convinzione dell'interessato, secondo cui l'Amministrazione avrebbe sottratto indeterminati documenti dal proprio fascicolo personale.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ritiene di poterne disporre la compensazione, tenuto conto della materia sottoposta a giudizio e della rilevanza dell'interesse perseguito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando, respinge l'appello specificato in epigrafe; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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