SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 22 dicembre 2010, n. 25982
Svolgimento del processo
I coniugi I.G. e B.C. in esito alle risultanze di un accertamento tecnico preventivo chiedevano al Tribunale di Biella la condanna del Comune di Salussola all'adozione dei provvedimenti più idonei ad assicurare il loro i diritto alla salute pregiudicato da alcune opere edili eseguite da detta amministrazione nel 2005 anche su un terreno di loro proprietà onde sostenere una chiesa antica semidiroccata, oltre al risarcimento dei danni sofferti.Con successivo ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedevano quindi l'adozione dei provvedimenti necessari per evitare e rimuovere le conseguenze di dette opere che avevano consentito ... a nidificazione ed il proliferare di volatili e di fatti, nonchè il deposito dei loro detriti.
Il Tribunale adito dichiarava inammissibile quest'ultimo ricorso perchè rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34; e poi con provvedimento del 14 luglio 2010 ne respingeva il ree amo osservando che anche in materia di diritti fondamentali, quali quello alla salute, allorchè la loro Lesione sia dedotta come effetto di un comportamento positivo od omissivo,espressione di poteri autoritativi in materie, come l'urbanistica riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione di qualsiasi richiesta, inibitoria, demolitoria o risarcitoria è devoluta al giudice suddetto.
L' I. e la B. con atto del 12 febbraio 2010 hanno proposto regolamento di giurisdizione, insistendo in quella ordinaria perchè il petitum sostanziale dell'azione era costituito dalla richiesta di tutela del diritto alla salute;e perchè pur vertendo la controversia in materia urbanistica a seguito di ordinanza dello stesso comune che aveva disposto l'abbattimento della chiesa,ridotta ad un rudere, l'operato dell'amministrazione si fondava su meri comportamenti materiali. Il P.G. ha invece concluso chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Motivi della decisione
La Corte deve osservare che i ricorrenti hanno addebitato il lamentato pregiudizio al loro diritto alla salute (nonchè ai loro ceni) non già al provvedimento del 2005 con cui il comune di Salussola, ottenuta da essi l'autorizzazione (per la porzione di terreno di cui sono proprietari), aveva disposto la uosa di alcuni puntelli a sostegno di un rudere precedentemente adibito a chiesa; e neppure al successivo provvedimento 11 novembre 2006 della stessa amministrazione che aveva revocato la precedente disposizione di posa dei puntelli e disposto l'abbattimento del rudere: costituendo entrambi gli atti la cui validità ed esecutorietà è fuor di dubbio in questo giudizio, meri antecedenti storici che hanno esaurito ogni effetto in relazione alla vicenda denunciata che si concreta esclusivamente nella precaria situazione sanitaria por l' I., i propri familiari ed i propri beni a causa della successiva inerzia del comune che aveva consentito il nidificare e proliferare di volatili e di ratti intorno al rudere abbandonato, facendo divenire insalubre l'intero ambiente circostante.Nella fattispecie non è allora dedotta la lesione del loro diritto come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ai menzionati atti dell'ente pubblico di cui venga denunciata l'illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi (come quella della gestione del territorio; cfr. Cass. sez. un. 27187/2007), ma gli è addebitata la cattiva gestione e l'omessa manutenzione di un proprio bene in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento nonchè delle generali norme di prudenza e diligenza, imposte dal precetto del neminem laedere a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio.
Per cui le Sezioni Unite devono dare continuità al principio ripetutamente affermato che, in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni, canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario:
in quanto anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelle, del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato (Cass. sez. un. 7442/2008; 22521/2006; 25036/2005).
Non vale in tal caso invocare la giurisdizione esclusiva introdotta nella materia urbanistica dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, (nel testo sostituito dalla L. n. 205 del 2000), perchè il dato normativo, ivi contenuto, rimanda ad attività che esprimano l'esercizio del potere amministrativo nella forma tipica degli atti o provvedimenti attraverso i quali si esterna l'attività amministrativa, ovvero attraverso comportamenti, che però devono pur sempre essere ancorati sia pure "mediatamente" all'esercizio di un potere amministrativo: sicchè, allorquando si tratti, come nel caso concreto, di comportamenti (positivi ovvero omissivi) meramente materiali, che non risultino "espressione di una volontà provvedimentale" nè alla stessa comunque collegabili,detti comportamenti, pur se implicanti un uso del territorio non sono riconducibili alla materia urbanistica (Cass. sez. un.9139/2003 e succ.; Corte Costit. 191/2006).
Va in conseguenza dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
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