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venerdì 19 aprile 2013

Cassazione: Detrazioni familiari, le spese mediche non sempre sono a metà


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Detrazioni familiari, le spese mediche non sempre sono a metà

Anche se a lavorare sono entrambi i genitori, le spese sanitarie sostenute per un figlio a carico possono essere indicate interamente nella dichiarazione da chi le ha effettivamente sostenute



Cass. civ. Sez. V, 16-06-2006, n. 14021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente

Dott. PAPA Enrico - Consigliere

Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:



contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro

UFFICIO DELLE ENTRATE DI MATERA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 178/98 della commissione tributaria regionale di POTENZA, depositata il 15/03/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/01/06 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;

udito per il resistente l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, rigetto del secondo motivo.

.
Svolgimento del processo

R.E. impugnava la cartella esattoriale, notificatagli il 7 novembre 1991, con cui il Centro Servizio delle II.DD. di Bari iscriveva a ruolo, ai sensi del D.P.R. 600 del 1973, art. 36 bis, l'IRPEF dovuta per l'anno 1988, gli interessi e le sanzioni per complessive L. 17.464.377, recuperando a tassazione L. 5.664.000, riducendo gli oneri dichiarati per L. 21.750.000 a L. 15.706.000 e detraendoli dai redditi di entrambi i coniugi, al 50% ciascuno.

Proponeva opposizione il R. per illegittimità della procedura "breve" adottata per la rettifica del proprio reddito in relazione alle spese, mediche e correlate, deducibili dal coniuge che le dichiari come interamente rimaste a proprio carico, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10. La C.T.P., rilevando che l'ufficio aveva provveduto a ricondurre le spese mediche sostenute all'estero alle medesima misura in cui sono deducibili in Italia, eliminando le spese telefoniche, di viaggio, di letti aggiunti per accompagnatori, le riteneva equamente ripartite, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 2, tra i genitori, a cui carico era la figlia per cui erano state sostenute.

Interponeva appello il contribuente per non avere la C.T.P. esaminato la censura di illegittimità dell'iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e per illegittima interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, che non prevede l'obbligo della suddivisione tra coniugi delle spese sostenute per un figlio minore se un genitore dichiari, nell'apposito quadro P, di averle interamente sostenute.

La C.T.R. confermava la sentenza della C.T.P. ci rigetto del ricorso del contribuente sulle seguenti considerazioni: 1) ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, le spese mediche deducibili sono anche quelle sostenute nell'interesse di persone fiscalmente a carico; 2) nella fattispecie i documenti sono intestati a R. R., figlia di R.E. e B.P.M., e poichè anche quest'ultima è possessore di reddito, la figlia R. è da ritenere a carico di entrambi i coniugi, e dunque la deduzione delle spese mediche è da attribuire nella misura del 50% ciascuno; 3) il comma 1, lettera e) dell'art. 10, precitato, non prevede la deducibilità delle spese telefoniche, per letti supplementari e spese di viaggio, correlate alle spese mediche.

Ricorre per Cassazione R.E. cui resiste il Ministero delle Finanze.
Motivi della decisione

1.- Va riconosciuta pregiudizialatà giuridica al secondo motivo con cui il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia".

La sentenza è nulla per non avere esaminato e deciso sull'eccezione, reiterata in appello, di illegittima applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1, lett. d), riducendo prima le spese sanitarie e poi attribuendone una parte al coniuge che non aveva chiesto di detrarle, senza che vi sia una norma che statuisca sulla deducibilità al 50% per i genitori di un figlio minore, mentre la precitata disposizione prevede la possibilità di ridurre deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista per legge, ma non di suddividerle. Se l'Ufficio finanziario riteneva illegittima la detrazione operata, doveva notificare regolare accertamento, prima dell'iscrizione a ruolo, dando al contribuente la possibilità di difendersi.

Il motivo è fondato.

Dalla narrativa della sentenza impugnata emerge che: "Proponeva appello R.E. chiedendo... la nullità della cartella esattoriale per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis".

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. e), nella formulazione introdotta dal D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 1, applicabile alla fattispecie, allo scopo di rendere possibile la più solleciti correzione da parte dell'ufficio degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha carattere eccezionale, si che non tollera applicazione estensiva a ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge.

Detta norma consentiva agli uffici delle imposte avvalendosi di procedure automatizzate, di liquidare imposte dovute ... sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse dai relativi allegati, e a tal fine di (lett. e) "ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 10 - poi recepito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10 - esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo".

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, lettera e), nella formulazione originaria, applicabile per la dichiarazione dei redditi del 1988, disponeva: "Dal reddito complessivo si deducono, ... purchè risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente ... lett. e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie in genere compresi i mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonchè la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessario nei casi di grave e permanenti invalidità o menomazione che eccede il 5% del reddito complessivo dichiarato. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione d. redditi, ... dichiari che le spese sono rimasta effettivamente a proprio carico".

Dunque il succitato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis consentiva all'amministrazione finanziaria la liquidazione anche di maggiori imposte dovute, senza procedere a motivato avviso accertamento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14), purchè emergenti da un mero controllo cartolare della dichiarazione e degli allegati.

Conseguentemente, per principio consolidato di questa Corte (ex multis Cass. 14891/2000), l'amministrazione poteva ridurre oneri la cui indeducibilità era percepibile ictu oculi dal raffronto tra la lettera della norma applicabile - nella specie il precitato art. 10 - e gli elementi offerti dal dichiarante, correlati agli atti prodotti con la dichiarazione ossia le era consentito di correggere errori di compilazione e di calcolo, ma non permetteva di escludere una deduzione dal reddito addotta e documentata, per ritenuta assenza di condizioni oggettive o soggettive, quando ciò implicava, come emerge dalla sentenza impugnata, una diversa interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, ovvero l'applicazione di norme non considerate dai contribuente (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 12, applicato dalle C.T.R.) e art. 148 cod. civ., applicato dalla C.T.P.), o anche l'interpretazione della documentazione allegata o delle circolari ministeriali, costituendo tutto questo una revisione critica dell'interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 10 effettuata dal contribuente, controvertibile e non manifestamente errata.

Pertanto, all'iscrizione a ruolo a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non poteva fare ricorso l'amministrazione finanziaria ogniqualvolta fosse necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di interpretazione ed applicazione di norme o principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni di deducibilità degli oneri (Cass. 3119/2000). Una diversa interpretazione dell'art. 36 bis precitato, come ha sottolineato la Corte Costituzionale con le ordinanze del 1988 n. 430 e 1989 n. 174 nel respingere i dubbi di costituzionalità al riguardo, consentendo una qualche valutazione giuridica, priverebbe di razionalità la norma rispetto all'iter procedimentale ordinario di rettifica imposta contenuto in un atto adeguatamente motivato violerebbe i principi di difesa del contribuente e del contraddittorio.

2.- Con la seconda censura il ricorrente deduce:

"La detrazione delle spese di vitto e alloggio in case di cura è illegittima in quanto la Commissione Centrale le ha ritenute detraibili".

Con il primo motivo deduce: "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. e)".

Non esiste nessuna norma che obblighi a tra genitori le spese mediche per i figli minori. Ministero delle Finanze ha prescritto che le spese sanitarie devono incidere sulla capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta che ha sostenuto l'onere (circolare del 22 agosto 1978 n. 25/8/1260). Anche l'Ufficio ammette la detraibilità delle spese da parte di un solo genitore, benchè con una documentazione non richiesta all'epoca dalle disposizioni del Ministero. La circolare è infatti del 1997, ma nelle istruzioni per la compilazione della denuncia dei redditi relativa all'anno 1988 nulla era disposto, sì che era da ritenere sufficiente l'indicazione sottoscritta del contribuente nel quadro P di aver sostenuto interamente dette spese.

Sia la censura predetta sia questo motivo sono assorbiti dalle considerazioni che precedono.

Concludendo, il ricorso va accolto e la sentenza della C.T.R., che ha deciso nel merito la pretesa tributaria senza affrontare la prioritaria questione se l'iscrizione a ruolo era stato disposta nel rispetto dei presupposti normativamente stabiliti, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame, alla luce dei principi suesposti, provvedendo altresì raffrontare la documentazione allegata del contribuente con l'autodichiarazione di aver sopportato interamente l'onere per spese mediche.

Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidale le spese, anche del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione alla C.T.R. di Potenza, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006

D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 36

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