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venerdì 19 aprile 2013

Cassazione: L'avvicinamento per assistere l'handicappato non vale se la convivenza si è interrotta






Cass. civ. Sez. lavoro, 02-11-2006, n. 23526

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere

Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, Ope legis;

- ricorrente -

contro

-

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 483/03 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 24/06/03 - R.G.N. 789/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/06 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato GIAMPA' PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 febbraio/24 giugno 2003 la Corte di Appello di Catanzaro confermava, rigettando l'appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dai Provveditorati agli Studi di Catanzaro, di Cosenza e di Palermo, la sentenza con la quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato il diritto di P. G.P. a fruire dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33 "in ordine alla precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale relative all'anno scolastico 1999/2000." La signora P. aveva invocato le norme contrattuali e legali sulla assistenza a familiari handicappati in relazione alle necessità del suocero, residente nella provincia di Catanzaro, mentre la sede dove la stessa era titolare era nella provincia di Palermo.

I giudici di secondo grado osservavano che gli appellanti avevano contestato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 41 del contratto collettivo nazionale del personale scolastico (obbligo di assistenza al coniuge, genitori o figli; interruzione di una preesistente situazione di assistenza), ma nulla avevano dedotto in ordine alla nullità della norma contrattuale, affermata dal primo giudice, per contrasto con la L. n. 104 del 1992; donde la formazione del giudicato sul punto.

Osservavano, inoltre, che gli appellanti nulla avevano dedotto sulla affermata interruzione di una preesistente assistenza, resa possibile dallo svolgimento dell'attività di docente, a seguito di incarico annuale, in (OMISSIS), comune in provincia di Catanzaro.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

P.G.P. resiste con controricorso.

La causa, inizialmente fissata per la trattazione in Camera di consiglio, è stata poi trattata in pubblica udienza, non essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 138 disp. att. c.p.c..
Motivi della decisione

Con unico complesso motivo la difesa del Ministero ricorrente, riportato il testo dell'art. 41 del CCND del 20 gennaio 1999 ("è riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza (quindi, coniuge, genitori o figlio), abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza a seguito della instaurazione di rapporto di lavoro"), deduce: a) che la Corte di Appello ha illegittimamente esteso i benefici di cui all'art. 41 citato alla resistente, male interpretando la norma e non tenendo conto del duplice requisito dalla stessa richiesto (obbligo di assistenza ed interruzione della stessa), insussistenti o non dimostrati nel caso in esame; b) che male è stata dichiarata la nullità della disposizione contrattuale per presunto contrasto con la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, atteso che la norma contrattuale e quella legale disciplinano fattispecie differenti: la seconda sarebbe applicabile solo in sede di prima assegnazione della sede al lavoratore, mentre la norma contrattuale prevede una ulteriore tutela, in sede di trasferimenti, nella sussistenza di requisiti che ben possono essere diversi e più restrittivi.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

La censura di cui alla lettera b) è inammissibile, atteso che la nullità della norma contrattuale era stata affermata in primo grado e non contestata in appello, come si legge nella sentenza di secondo grado, senza che sul punto venga mossa alcuna censura.

Il motivo è quindi inammissibile in questa sede (o, se si preferisce, infondato), essendosi sul punto formato il giudicato.

La censura di cui alla lettera a), invece, è manifestamente fondata.

La Corte del merito ha ritenuto che sulla nullità della norma contrattuale si fosse formato il giudicato, ma poi ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto estensibile alla signora P. la tutela di cui alla norma ritenuta nulla.

La contraddizione è evidente.

Se la norma contrattuale, riguardante, come si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, la precedenza nelle operazioni di mobilità nei trasferimenti interprovinciali, è nulla, la stessa non può essere applicata a nessun lavoratore.

Resta solo la tutela legale di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, e succ. modificazioni, ma tale norma, nel testo vigente all'epoca dei fatti, non riguarda un caso, come quello in esame, nel quale un lavoratore chieda di essere trasferito dalla sua sede lavorativa ad altra provincia per poter assistere un affine entro il terzo grado o ripristinare una assistenza interrotta.

Già con sentenza n. 3027 del 29 marzo 1999 questa Corte ha chiarito che, "In materia di assistenza alle persone handicappate, la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non è applicabile nel caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto dell'assegnazione, al momento dell'assunzione, della sede lavorativa e il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato".

Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa con il rigetto della domanda proposta da P.G.P. al Tribunale di Lamezia Terme.

La particolarità della questione, con la relativa novità della problematica concernente i rapporti fra norma legale e norma contrattuale, consigliano la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel marito, rigetta la domanda di P. G.P.; compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2006

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