PRIVACY: GARANTE, NO A DATI SANITARI CITTADINI SU SITI WEB COMUNI =
(AGI) - Roma, 19 apr. - Si' alla trasparenza on line nella
pubblica amministrazione, ma rispettando la dignita' delle
persone: sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti
e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei
cittadini. Dopo i primi dieci provvedimenti di divieto adottati
nelle scorse settimane, il Garante per la privacy ha fatto
oscurare dai siti web di altri sedici Comuni italiani, di
piccola e media grandezza, i dati personali contenuti in alcune
ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento
sanitario obbligatorio per determinati cittadini. (AGI)
Bas (Segue)
191125 APR 13
NNNN
PRIVACY: GARANTE, NO A DATI SANITARI CITTADINI SU SITI WEB COMUNI (2)=
(AGI) - Roma, 19 apr. - Nelle ordinanze, con le quali si
disponeva il ricovero immediato di diversi cittadini, erano
infatti indicati "in chiaro" non solo i dati anagrafici (nome,
cognome, luogo e data di nascita) e la residenza, ma anche la
patologia della quale soffriva la persona (ad es. "infermo
mentale") o altri dettagli davvero eccessivi, quali ad esempio
l'indicazione di "persona affetta da manifestazioni di
ripetuti tentativi di suicidio".
Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni e' risultato
dunque illecito: come ha ricordato l'Autorita', "le
disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle
Linee guida sulla trasparenza on line della P.a. emanate dallo
stesso Garante nel 2011, vietano espressamente la diffusione di
dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone". Le
ordinanze, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente
consultabili sui siti istituzionali dei Comuni, attraverso link
che rimandavano all'archivio degli atti dell'ente, erano nella
maggioranza dei casi facilmente reperibili anche sui piu' usati
motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e
cognome delle persone. (AGI)
Bas (Segue)
191125 APR 13
NNNN
PRIVACY: OK GARANTE A MONITORAGGIO TRAPIANTI CELLULE E TESSUTI (2)=
(AGI) - Roma, 19 apr. - L'Accordo, che tiene conto delle
indicazioni fornite dall'Ufficio del Garante nel corso di
contatti informali, esclude la raccolta di dati personali e
prevede di rilevare per ogni trattamento terapeutico (terapia
cellulare somatica, terapia genica, ingegneria tissutale,
trapianto sperimentale) informazioni sul numero dei pazienti
coinvolti, lo scopo del trattamento e le patologie curate, il
numero delle reazioni o gli eventi avversi gravi.
Nell'esprimere parere favorevole - si legge nella newsletter -
il Garante ha comunque chiesto di innalzare ulteriormente le
garanzie, adottando opportuni accorgimenti di aggregazione dei
dati relativi al numero dei pazienti coinvolti da parte delle
strutture sanitarie al fine di escludere il rischio di
identificazione anche indiretta dei pazienti. Il sistema, in
attesa dell'istituzione del registro nazionale in materia,
prevede che il Ministero della salute metta a disposizione sul
proprio sito due schede. La prima, compilata dalla struttura
sanitaria che ha effettuato i trattamenti, va trasmessa alla
autorita' regionale o provinciale di riferimento, che a sua
volta riempie la seconda scheda con i dati riepilogativi
regionali. (AGI)
Red/Cop (Segue)
191127 APR 13
NNNN
PRIVACY: OK GARANTE A MONITORAGGIO TRAPIANTI CELLULE E TESSUTI (3)=
(AGI) - Roma, 19 apr. - Le due schede vanno poi inviate da
Regioni e province autonome al Ministero della salute
attraverso una apposita casella di posta elettronica
certificata. Ogni sei mesi, con le stesse modalita' le
strutture sanitarie devono provvedere all'aggiornamento dei
dati, mentre l'elenco dei trattamenti terapeutici censiti e
delle strutture sanitarie che li hanno effettuati dovra' essere
pubblicato annualmente sul sito del Ministero. (AGI)
Red/Cop
191127 APR 13
NNNN
PRIVACY: GARANTE, VIETATO DIFFONDERE DATI SANITARI CITTADINI SU SITI COMUNI =
NUOVI PROVVEDIMENTI CONTRO 16 ENTI, IN ARRIVO SANZIONI
Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Si' alla trasparenza on line nella
P.a., ma rispettando la dignita' delle persone. Sui siti dei Comuni
non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo
stato di salute dei cittadini. E' quanto riporta la newsletter del
Garante per la protezione dei dati personali. Dopo i primi dieci
provvedimenti di divieto adottati nelle scorse settimane, il Garante
per la privacy ha fatto oscurare dai siti web di altri sedici Comuni
italiani, di piccola e media grandezza, i dati personali contenuti in
alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento
sanitario obbligatorio per determinati cittadini. E sono in arrivo
sanzioni.
Nelle ordinanze con le quali si disponeva il ricovero immediato
di diversi cittadini, riferisce la newsletter, ''erano infatti
indicati 'in chiaro' non solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo
e data di nascita) e la residenza, ma anche la patologia della quale
soffriva la persona (ad es. 'infermo mentale'), o altri dettagli
davvero eccessivi, quali ad esempio l'indicazione di 'persona affetta
da manifestazioni di ripetuti tentativi di suicidio'''.
Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni e' risultato
dunque illecito: come ha ricordato l'Autorita', le disposizioni del
Codice della privacy, richiamate anche dalle Linee guida sulla
trasparenza on line della Pa emanate dallo stesso Garante nel 2011,
vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato
di salute delle persone. (segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
19-APR-13 12:11
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Privacy/ Garante: Via dati sanitari cittadini da siti web Comuni
Autorità fa rimuovere i dati dalle ordinanze di altri 16 Comuni
Roma, 19 apr. (TMNews) - Sì alla trasparenza on line nella Pa,
ma rispettando la dignità delle persone. Sui siti dei Comuni non
possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo
stato di salute dei cittadini.
Dopo i primi dieci provvedimenti di divieto adottati nelle scorse
settimane, il Garante per la privacy ha fatto oscurare dai siti
web di altri sedici Comuni italiani, di piccola e media
grandezza, i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le
quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio
per determinati cittadini.
Nelle ordinanze, con le quali si disponeva il ricovero immediato
di diversi cittadini, erano infatti indicati "in chiaro" non
solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e
la residenza, ma anche la patologia della quale soffriva la
persona (ad es. "infermo mentale"), o altri dettagli davvero
eccessivi, quali ad esempio l'indicazione di "persona affetta da
manifestazioni di ripetuti tentativi di suicidio".
Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni è risultato dunque
illecito: come ha ricordato l'Autorità, le disposizioni del
Codice della privacy, richiamate anche dalle Linee guida sulla
trasparenza on line della Pa emanate dallo stesso Garante nel
2011, vietano espressamente la diffusione di dati idonei a
rivelare lo stato di salute delle persone.
Le ordinanze, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente
consultabili sui siti istituzionali dei Comuni, attraverso link
che rimandavano all'archivio degli atti dell'ente, erano nella
maggioranza dei casi facilmente reperibili anche sui più usati
motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e
cognome delle persone.
(Segue)
Nes
191329 apr 13
Privacy/Garante:Ok monitoraggio trapianti cellule e tessuti umani
Dati anonimi e no a identificazione anche indiretta dei pazienti
Roma, 19 apr. (TMNews) - Via libera del Garante privacy su uno
schema di Accordo tra il Governo, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano con il quale si intende avviare una
ricognizione a livello nazionale dei trapianti sperimentali di
cellule e tessuti umani (cornee, cute, valvole cardiache) e dei
nuovi medicinali per terapie avanzate.
L'Accordo, che tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio
del Garante nel corso di contatti informali, esclude la raccolta
di dati personali e prevede di rilevare per ogni trattamento
terapeutico (terapia cellulare somatica, terapia genica,
ingegneria tissutale, trapianto sperimentale) informazioni sul
numero dei pazienti coinvolti, lo scopo del trattamento e le
patologie curate, il numero delle reazioni o gli eventi avversi
gravi. Nell'esprimere parere favorevole il Garante ha comunque
chiesto di innalzare ulteriormente le garanzie, adottando
opportuni accorgimenti di aggregazione dei dati relativi al
numero dei pazienti coinvolti da parte delle strutture sanitarie
al fine di escludere il rischio di identificazione anche
indiretta dei pazienti.
Il sistema, in attesa dell'istituzione del registro nazionale in
materia, prevede che il Ministero della salute metta a
disposizione sul proprio sito due schede. La prima, compilata
dalla struttura sanitaria che ha effettuato i trattamenti, va
trasmessa alla autorità regionale o provinciale di riferimento,
che a sua volta riempie la seconda scheda con i dati
riepilogativi regionali. Le due schede vanno poi inviate da
Regioni e province autonome al Ministero della salute attraverso
una apposita casella di posta elettronica certificata. Ogni sei
mesi, con le stesse modalità le strutture sanitarie devono
provvedere all'aggiornamento dei dati, mentre l'elenco dei
trattamenti terapeutici censiti e delle strutture sanitarie che
li hanno effettuati dovrà essere pubblicato annualmente sul sito
del Ministero.
Red/Nes
191349 apr 13
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