Nuova pagina 1
Cass. pen. Sez. II, (ud. 18-10-2006) 09-11-2006, n. 37208
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.V., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 23/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
Udito
il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha
concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
sentenza emessa il 9 Dicembre 2002 il Tribunale di Milano dichiarava
M.V. responsabile del reato di ricettazione di un cellulare, senza il
codice identificativo IMEI, abraso, e per l'effetto, riconosciuta
l'ipotesi attenuata di cui all'articolo 648 cpv. c.p., lo condannava
alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro cento di multa.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Milano con sentenza 23 maggio 2003.
Ha
proposto ricorso per Cassazione il M., deducendo la carenza e manifesta
illogicità della motivazione, non essendo dimostrato il reato
presupposto. In subordine, lamenta l'omessa derubricazione nella
contravvenzione di cui all'articolo 712 c.p., in difetto dell'elemento psicologico del dolo diretto, non essendo al riguardo sufficiente il dolo eventuale.
All'udienza del 18 Ottobre 2006 il Procuratore generale ha precisato le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
La
Corte d'appello di Milano ha correttamente motivato la sussistenza del
reato presupposto, sulla base dell'abrasione del codice identificativo
del cellulare, prova presuntiva della sottrazione al legittimo
proprietario, secondo la regola generale d'esperienza e l'id quod
plerumque accidit.
L'elemento
psicologico del dolo è stato logicamente desunto dalla mancata
giustificazione del possesso del cellulare e dalla non veridicità della
dichiarazione di averlo acquistato: smentita dalla mancata
corrispondenza dello scontrino esibito a riprova, pertinente invece
all'acquisto di una borsa.
Le
contrarie allegazioni difensive sono volte a contestare, del resto
genericamente, la valutazione dei fatti sulla base di una loro diversa
interpretazione, avente natura di merito, che non può trovare ingresso
in questa sede.
Alla
dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro seicento in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006
Nessun commento:
Posta un commento