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venerdì 19 aprile 2013

Corte de Conti: Militari: il beneficio dei sei scatti è alternativo alla promozione


Nuova pagina 1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Tommaso De Pascalis                               Presidente

Dott. Mario Casaccia                                        Consigliere

Dott. Antonio D'Aversa                         Consigliere

Dott. Angelo Antonio Parente                            Consigliere rel.

Dott. Mario Pischedda                                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 370/2006)

nei giudizi iscritti ai nn..015838 e 018096/II/PM del registro di segreteria, avverso la sentenza n.00133/2002, emessa, in composizione monocratica, il 23.1.2002, dalla Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, e depositata il 1°.3.2002.2002 , promosso dal Ministero della difesa contro il Sig. D.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Agri n.1, presso lo studio dell'Avv.Pasquale Nappi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura a margine delle memoria di costituzione, denominata “controricorso” (ed iscritto al n. 18096).

Visti l'atto di appello, notificato al Sig D.G. presso  lo studio in Genova, Piazza San Bernardo n.24/1/B dell'Avv.Federico Campanella, suo difensore in primo grado e depositato presso l'Ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello della Corte dei conti il 28.5.2002, la sentenza impugnata e tutti gli altri atti e documenti di causa;

Data per svolta, alla udienza pubblica del 7.3.2006, la relazione del Consigliere Angelo Antonio Parente, non rappresentata l'Amministrazione appellante e assente l'Avv. Pasquale Nappi, difensore dell'appellato.

Ritenuto in

FATTO

Con la impugnata sentenza è stato accolto il ricorso del Sig  Giuseppe D.G.- cessato dal servizio, a domanda, l'11.8.1987 e collocato in ausiliaria con il grado di colonnello in applicazione dell' art.43, 5° comma,L. n.234/1986  e con il beneficio di cui al 5°comma dell'art.32 della stessa legge- avverso il decreto di liquidazione definitivo di pensione n.6 del 4.11.1997,  con il quale il Ministero della difesa gli aveva negato,  in aggiunta alla parziale omogeneizzazione  riconosciutagli ex art.1, comma 8°, del d.l.n.379/1987, convertito con la legge n.468/1987, i sei scatti aggiuntivi, ai fini pensionistici e della buonuscita, di cui all'art. 13 della l.n.804/1973, la indennità speciale di cui all'art.68 della l.n.113/1954 ed all'art.1 della l.n.205/1958, nonché la maggiorazione del 18% prevista dall'art.16 della l.n.177/196  sulla “parziale omogeneizzazione”.

Tale sentenza è fondata sulla considerazione che la cessazione ex art.43, comma 5°, della l.n.224/1986 è equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiunti limiti di età, ragion per cui spettano all'ufficiale esodato tanto i sei scatti aggiuntivi che la speciale indennità. Spetta al medesimo anche la maggiorazione del 18% sulla “parziale omogeneizzazione” avendo questa natura stipendiale. Peraltro, soggiunge la sentenza, l'Amministrazione non ha opposto alcun argomento contrario alla tesi del ricorrente.

L'appellante Ministero, fatta adesione alla sentenza per quanto riflette la speciale indennità di cui all'art.68 della l.n.113/1954, ha mosso contestazioni per gli altri due capi, relativi rispettivamente ai sei scatti aggiuntivi ed alla maggiorazione del 18%, osservando che il primo beneficio è riservato ai tenenti colonnelli che conseguano la promozione ai sensi della l.n.536/1971, e cioè che erano  stati già valutati positivamente per la promozione ma non erano stati promossi per mancanza di posti e sono poi cessati dal servizio per morte, inabilità  permanente o per limiti di età; e, quanto al secondo beneficio, che l'art.53,2°comma del t.u.n.1092/1973, introdotto dall'art.16 della l.n.177/1976, riguarda le sole voci stipendiali, le indennità e gli assegni espressamente citati dalla legge, tra  i quali non è compreso l'emolumento in parola, il quale, ancorché fisso e continuativo, non appartiene alla voce stipendiale.

Conclusivamente, il Ministero chiede di annullare la sentenza impugnata e riconoscere l'inapplicabilità dei due  benefici richiesti.

Con memoria depositata il 1.7.2003, denominata “controricorso”, si è costituito, con il patrocinio dell'Avv.Pasquale Nappi, l'appellato D.G., deducendo, innanzitutto, la inammissibilità dell'appello in quanto proposto a firma del Vice Direttore generale, non investito del potere di rappresentanza dell'Amministrazione, e senza l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato; e, nel merito, opponendo che le argomentazioni dell'appellante Amministrazione non hanno alcun pregio giuridico e che la sentenza impugnata, seppure succintamente motivata, è sorretta da buon fondamento e va confermata.

In tale stato la causa passa in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, riuniti i due ricorsi, essendo il secondo, rubricato al n.18096 del registro di segreteria non un ricorso, né un controricorso, ma la memoria di costituzione dell'appellato e quindi parte costitutiva del processo instaurato con il primo ricorso, recante il n.15838, deve preliminarmente farsi carico del problema posto dalla eccezione di inammissibilità  del ricorso di appello  perché sottoscritto dal Vice Direttore generale per il personale militare, che sarebbe privo della rappresentanza dell'Amministrazione appellante, e perché non controfirmato dall'Avvocatura generale dello Stato, patrocinatore ex lege dell'Amministrazione dello Stato.

La eccezione non ha pregio e va disattesa.

Il Vice direttore generale, proprio per la posizione vicaria del Direttore generale, condivide con questi la rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa, nella materia della gestione del personale, ivi inclusi i contenziosi che ne possano scaturire, con diretto potere di intraprendere e resistere alle liti( art.16, comma 1°, lett. f) del d.lgs. n.29/1993 e corrispondente disposizione del t.u.  n.165/2001). Tale potere è stato anche ribadito dalla normativa di riforma del processo pensionistico recata dal d.l. n.453/1993, conv. nella l.n. 19/1994, come modificata dal d.l. n543/1996, conv. nella l.n.639/1996. Detta normativa prevede inoltre che l'Amministrazione, ove non ritenga di avvalersi  del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato(atr.6, comma 4° citato dl.n.453/1993), con potere di proposizione del ricorso anche in appello(art 1, comma bis, dello stesso d.l. n.453/1993, come modificato dalla successiva citata legislazione).

Da ciò consegue che la proposta eccezione di inammissibilità debba essere respinta.

Nel merito, la questione si compendia nei quesiti se all'appellato, che rivestiva, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, il grado di colonnello per promozione c.d. alla “vigilia” ottenuta in applicazione del comma 5° dell'art.32 della l.n.224/1986,  spettassero, ai fini pensionistici, i sei scatti aggiuntivi di cui all'art.13 della l.n. 804/19973 e la maggiorazione del 18% sull'assegno di “parziale omogeneizzazione” di cui all'art.1, comma 8°, del d.l.n379/1987, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 468/1987 al comma 9° dell'art.32 della l.n.224/1986.

L'Amministrazione appellante esclude che l'appellato avesse diritto a tali benefici riconosciutigli dalla sentenza appellata, che, pertanto , va,  sul punto, riformata.

L'appello appare fondato e da accogliere, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Iniziando dal tema dei sei scatti aggiuntivi, previsti in origine nell'art.13 della l.n.804/19973 e ridisciplinati dal comma 9 dell'art.32 della l.n.224%1986, applicata all'appellato per la promozione a colonnello il giorno precedente la sua cessazione dal servizio, si deve osservare che dalla serie di norme succedutesi nel tempo sui benefici della promozione c.d. “alla vigilia”, avente essenzialmente riflessi pensionistici- esclusi i casi della promozione degli ufficiali già iscritti nel quadro di avanzamento o dichiarati idonei all'avanzamento, ma non potuti promuovere per morte, per invalidità sopravvenuta o per raggiunti limiti di età, di cui all'art.1 della l.n.536/1971 e degli ufficiali che abbiano conseguito la promozione nella posizione “a disposizione”, aventi la peculiare giustificazione di costituire rimedi a condizioni di particolare sfavore di soggetti che non avevano potuto giovarsi del beneficio dell'avanzamento che sarebbe stato nell'ordine naturale delle cose conseguire in servizio- il beneficio dei sei scatti di cui alle norme citate è stato sempre considerato alternativo alla promozione”alla vigilia” al grado superiore di tutti gli altri ufficiali prevista nelle varie situazioni contemplate da norme particolari, mentre è stato positivamente reso compatibile con la promozione nella posizione dell'ausiliaria: la ratio di tale normativa è quindi quella della alternatività, ai fini pensionistici, tra il beneficio economico del trattamento annesso al grado superiore conseguito con la promozione “alla vigilia”, quale è poi anche quello contemplato dall'art.32, comma 5°, della l. n.224/1986 in esame, applicato al D.G., ed il beneficio dei sei scatti. Il divieto di cumulo tra promozione “alla vigilia”,  quale è quella accordata all'appellato in applicazione di tale ultima norma ed il beneficio dei sei scatti aggiuntivi, è desumibile ex adverso dal comma 9° dello stesso art.32, che ne limita la concessione alle speciali categorie sopraindicate .

Tale conclusione trova conforto anche nella sopravveniente normativa: cfr in senso analogo il disposto contenuto  nel secondo periodo  del 3° comma dell'art. 5 della l.n.231/1990: il divieto di cumulo tra ulteriore “omogeneizzazione” e sei scatti aggiuntivi, in esso previsto,  si riferisce sia ai colonnelli che ai tenenti colonnelli, in quanto entrambi beneficiari di una omogeneizzazione “stipendiale”( tale qualificata dallo stesso legislatore, che estende ad essa espressamente le “modalità di determinazione e progressione economica” proprie dello stipendio del colonnello e del generale di brigata, rendendo solo così attendibile una rilevanza del nuovo trattamento anche ai fini della maggiorazione di cui all'art.16 della l.n.177/1976) che si sostanzia nell' attribuzione del trattamento economico del grado superiore, rispettivamente di generale di brigata( per i primi) e di colonnelli(per i secondi).Ed in effetti la c.d. omogeneizzazione “stipendiale”, nei suoi riflessi pensionistici, è, con diverso nome, lo stesso beneficio della c.d. promozione “alla vigilia”, la quale viene conferita con il fine di far conseguire al militare una pensione ragguagliata al trattamento economico connesso al grado superiore: e questa è stata sempre considerata, tranne i due casi sopra indicati, beneficio alternativo ai sei scatti biennali di stipendio( art.13 l.n.804/1973, art.33, comma 9°, l. n.224/1986, art. 2 , comma 4°. L. n.404/1990).

Venendo alla “parziale” omogeneizzazione  di cui all'art.1, comma 8°, del d.l.n.379/1987, conv., con modifiche, dalla l. n. 468/1987, si deve ribadire quanto osservato dalla Amministrazione che trattasi di un assegno, che, ancorché pensionabile, non può beneficiare della maggiorazione del 18% di cui  all'art.16 della l.n.177/1976, essendo questa riservata alla base pensionabile costituita dallo stipendio o paga intesa in senso stretto ed ai soli assegni ed indennità ivi espressamente contemplati o a quegli altri specifici assegni che le leggi che li istituiscano dichiarino espressamente beneficiari della maggiorazione in parola : l'emolumento in questione, considerato assegno dalla citata normativa e tale espressamente denominato  nella successiva l.. n.231/1990(art.5, commi 1° e 2°), e determinato  in base a speciali parametri, che ne differenziano la dinamica dalla progressione economica connessa alla carriera del militare, non viene da siffatta normativa considerato suscettibile della maggiorazione del 18%, della quale non può pertanto beneficiare a fini pensionistici.

Il ricorso deve pertanto giudicarsi fondato e accogliersi.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ivi incluso il “controricorso” iscritto al n. 018096.

ACCOGLIE

l'appello n.15838 proposto dal Ministero della difesa avverso la sentenza n.133/2002 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria contro il Sig. D.G...

Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.3.2006.

      L'Estensore                                                     Il Presidente

F.to Angelo Antonio Parente                  F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in Segreteria il 9 novembre 2006

Il Direttore della Segreteria

            F.to Andreana Basoli






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