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venerdì 19 aprile 2013

Cassazione - Eccesso di velocità, ne risponde sempre l'autista



Cass. civ. Sez. lavoro, 26-06-2006, n. 14719

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRAMBUS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CHILOSI RICCARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

M.E.;

- intimato -

avverso l'ordinanza del Giudice di pace di ROMA, depositata il 25/06/03 - R.G.N. 25500/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/04/06 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO GAETA, che ha concluso, chiedendo che la Corte di Cassazione in Camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente fondato, con ogni consequenziale provvedimento.


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il sig. M.E. ha convenuto avanti al giudice di pace di Roma la s.p.a. Trambus perchè fosse condannata a rimborsargli quanto pagato per contravvenzione stradale per eccesso di velocità, alla guida di autobus sociale con tachimetro guasto, non riparato nonostante i plurimi reclami orali e scritti.

Il giudice di pace adito, decidendo sulla eccezione di incompetenza funzionale proposta da Trambus, ha dichiarato la propria competenza a decidere sulla domanda proposta, ritenendo il nesso della domanda con il rapporto di lavoro subordinato meramente occasionale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Trambus, dolendosi in primo luogo dell'affermata competenza del giudice di pace.

Il M. è rimasto intimato.

Il ricorso avverso la ordinanza, avente natura sostanziale di sentenza, è palesemente fondato, sicchè va deciso con sentenza in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., come modificato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1, secondo le conformi conclusioni scritte del Procuratore Generale.

Infatti la pretesa azionata con il ricorso introduttivo del giudizio trova causa espressa nel rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'asserito datore di lavoro, cui il lavoratore attribuisce la responsabilità per la violazione alla normativa del codice della strada in cui è incorso, per l'inadempimento dello stesso datore di lavoro (mancata riparazione del tachimetro in dotazione alla vettura condotta). Peraltro, come rilevato dal Procuratore Generale, astraendo da tale presupposto, la stessa azione intrapresa dal M. nei confronti della Trambus s.p.a. non avrebbe alcun titolo, risolvendosi il suo (ingiustificato) comportamento di guida in una violazione delle norme sui limiti di velocità, con conseguente sanzione ascrivibile esclusivamente al conducente del mezzo medesimo.

Poichè l'azione proposta dal M. trova fondamento e presupposto proprio nel rapporto di lavoro subordinato, sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro e difetta quella del giudice di pace.
P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2006

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