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REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Sent.
Anno
In Nome del Popolo Italiano N. Reg. Ric.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Anno
Sezione III bis,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 11315/1994 proposto dal prof. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Pennisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 82;
contro
-il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Roberta Tortora) presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale dell’Istruzione Secondaria di I Grado – Divisione IV, n. 394 del 26.3.1994, limitatamente all’art. 2 della parte dispositiva.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della P.I.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 18 maggio 2006 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il prof. ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... il 4 gennaio 1987 – all’epoca in servizio quale preside presso la scuola media “Ghinucci” di Bagnaia – venne colpito da improvviso malore e ricoverato presso l’Ospedale “Grande” di Viterbo dal quale venne dimesso il successivo 26 gennaio con diagnosi “infarto miocardico in sede inferiore”.
Trascorso il tempo della convalescenza per la ricostituzione delle proprie condizioni fisiche, il prof. ...OMISSIS.... rientrò in servizio il 21 giugno 1987, allorché era cessata l’attività didattica e concluse le operazioni di scrutinio.
Solo all’inizio del nuovo anno scolastico, con i relativi pressanti impegni di organizzazione e le connesse tensioni e responsabilità, il ricorrente fu in condizione di stabilire anche con l’apporto dei controlli medici (eseguiti in data 20.11.1987) che segnalavano lo stato di stress, la correlazione dell’infermità contratta con il servizio.
Avanzò, quindi, il 4 febbraio 1987, allorché potè avere la piena consapevolezza della interdipendenza tra il servisio e la malattia, l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.
La Commissione medica collegiale dell’Ospedale militare di Livorno riconobbe lo stato di infermità del ricorrente dipendente da causa di servizio, dichiarandolo ascrivibile alla categoria 5 della tabella annessa al D.P.R. 686/57, ma il Consiglio di Amministrazione, pur confermando l’ascrizione dell’infermità alla categoria assegnata dalla Commissione medica, la ritenne ininfluente ai fini del conseguimento dei benefici previsti dagli art. 68, commi 7 – 8, del D.P.R. 10.1.1957 n. 3.
Il Ministro della P.I., con l’impugnato decreto, riconosceva quindi lo stato di infermità del ricorrente come dipendente da causa di servizio, ma negava i benefici richiesti (equo indennizzo, rimborso delle spese di cura e trattamento economico completo nel periodo di aspettativa) per intempestività della domanda.
Per l’annullamento di siffatto provvedimento l’interessato fa valere i vizi di violazione di legge (art. 36 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686) e di sviamento.
Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
La legge assegna al pubblico dipendente un termine di sei mesi per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio. Termine che decorre non dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio (Cons. di St., Sez. V, 31.12.1998 n. 1994; 8.10.2002 n. 5338; Sez. VI, 19.10.1995 n. 1171 ; 19.12.1997 n. 1851).
Orbene, il ricorrente fu colpito dalla malattia il 4 gennaio 1987 e rientrò in servizio il 21 giugno 1987, ad anno scolastico concluso.
Solo all’inizio del nuovo anno scolastico (16/20 settembre 1987) cioè alla ripresa dell’attività didattica, con gl’impegni di organizzazione e coordinamento e di predisposizione degli atti e degli adempimenti amministrativi connessi, potè notare come l’attività del servizio pieno potesse produrre un rilevante stress sulle sue capacità fisiche.
Pertanto il termine utile per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, va computato dalla data di inizio del nuovo anno scolastico (20 settembre 1987) e non già dalla data di insorgenza della malattia (4 gennaio 1987), o dalla dimissione dall’ospedale (26 gennaio 1987).
Infatti il ricorrente potè avere la certezza circa la correlazione tra servizio ed infermità che lo aveva colpito, solo allorquando l’attività scolastica riprese in toto il suo normale ritmo.
Conclusivamente il ricorso è accolto e le spese seguono la soccombenza.
P Q M
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua, il decreto impugnato.
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 maggio 2006, con l’intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti - Presidente
Giulio Amadio - Consigliere, est.
Domenico Lundini - Consigliere
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