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venerdì 19 aprile 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 marzo 2013 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (13A02969)




MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 marzo 2013 
Indice nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata
delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (13A02969) 
(GU n.83 del 9-4-2013)
 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82 concernente "Codice delle amministrazione digitale", introdotto
dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
che istituisce  presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  il
pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica  certificata   delle   imprese   e   dei   professionisti
(INI-PEC)"; 
  Visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto art. 6-bis, in base
ai quali il Ministero dello sviluppo  economico  si  avvale,  per  la
realizzazione e  gestione  operativa  dell'INI-PEC,  delle  strutture
informatiche delle Camere di commercio  deputate  alla  gestione  del
Registro delle Imprese e definisce con proprio decreto  le  modalita'
operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC; 
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185  che
introduce  "Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico  nazionale",  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visti in particolare i commi 6 e 7 del predetto art. 16, che  hanno
introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria e
per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con  legge
dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta  elettronica
certificata rispettivamente al Registro delle Imprese e  agli  Ordini
Collegi professionali di appartenenza; 
  Visto l'art. 5, commi 1  e  2,  del  sopracitato  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni  dalla  legge  17
dicembre 2012,  n.  221,  che  ha  esteso  alle  imprese  individuali
l'obbligo di comunicare il proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata al Registro delle Imprese; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che ha espresso il  proprio
parere con nota n. 1881 dell'11 marzo 2013; 
 
                               Adotta 
 
 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nell'ambito del presente decreto si intende per: 
    a) PEC: posta elettronica certificata; 
    b)  Codice  dell'amministrazione  digitale  (CAD):   il   decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    c) INI-PEC: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata,  istituito  dall'art.  6-bis,  comma   1,   del   Codice
dell'amministrazione digitale; 
    d) Portale telematico: portale WEB tramite  il  quale  sono  resi
disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC; 
    e) MISE: il Ministero dello Sviluppo Economico; 
    f)  Camere  di  commercio.-  le  Camere  di  commercio  industria
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    g) InfoCamere: Societa' consortile  per  azioni  che  attualmente
gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio; 
    h) Registro delle Imprese:  il  pubblico  registro  istituito  ai
sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e  successive
modifiche ed integrazioni, nonche' del decreto del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
    i) Ordini e Collegi professionali: le istituzioni preposte  dalla
legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei
soggetti abilitati ad esercitare una  professione  regolamentata  con
legge dello Stato; 
    l) Formato aperto: il formato dei  dati  con  cui  e'  realizzato
l'INI-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice
dell'amministrazione digitale; 
    m) IPA: Indice delle pubbliche amministrazioni, di  cui  all'art.
57-bis del CAD; 
    n) SPC: il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli
73 e seguenti del CAD. 
                               Art. 2 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce: 
    a)  la  modalita'   di   realizzazione   e   gestione   operativa
dell'INI-PEC, nonche' le modalita' di accesso allo stesso; 
    b) le modalita' e le forme  con  cui  gli  Ordini  ed  i  Collegi
professionali  comunicano  e  aggiornano  gli  indirizzi   di   posta
elettronica  certificata  relativi  ai  professionisti   di   propria
competenza. 
                               Art. 3 
 
 
         Caratteristiche, realizzazione e gestione operativa 
 
  1. L'INI-PEC e' realizzato e gestito in modalita'  informatica  dal
MISE  che  si  avvale  di  InfoCamere  ed  e'  incardinato   in   una
infrastruttura tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni
del CAD e del SPC, che rende disponibili gli  indirizzi  PEC  per  il
tramite del Portale telematico. 
  2.   L'INI-PEC   e'   suddiviso   in   due   sezioni    denominate,
rispettivamente,  "Sezione  Imprese"  e   "Sezione   Professionisti",
ciascuna riportante le seguenti informazioni: 
a) Sezione imprese: 
  provincia 
  codice fiscale 
  ragione sociale/denominazione 
  indirizzo PEC 
b) Sezione professionisti: 
  provincia 
  ordine o collegio professionale 
  codice fiscale 
  nominativo 
  indirizzo PEC 
  3. La realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonche'  le  regole
di accesso al Portale telematico, garantiscono  l'acquisizione  e  la
fruizione delle informazioni di cui al comma 2 in formato aperto. 
                               Art. 4 
 
 
  Modalita' tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI - PEC 
 
  1. La Sezione Imprese di cui all'art.  3,  comma  2,  lett.  a)  e'
realizzata, in fase  di  prima  costituzione,  attraverso  estrazione
massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni  relative  alle
imprese che risultano attive  e  che  hanno  provveduto  al  deposito
dell'indirizzo PEC in attuazione dell'art. 16, comma 6, del  D.L.  29
novembre 2008, n. 185,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
gennaio 2009, n. 2, nonche' dell'art. 5, comma 1,  del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  2.  Infocamere  provvede,  con  frequenza  stabilita  nell'art.  5,
all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione  Imprese
tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro  delle
Imprese relative a: 
    imprese gia' presenti nell'INI-PEC; 
    imprese di nuova costituzione; 
    imprese cessate. 
  3. La Sezione Professionisti di cui all'art. 3, comma 2,  lett.  b)
e' realizzata, in fase di prima costituzione,  con  trasferimento  in
via telematica da parte  degli  Ordini  e  Collegi  professionali  ad
InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'art. 16,
comma  7,  del  D.L.  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito   con
modificazioni dalla L. 28 germaio 2009, n. 2. 
  4. Il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene  entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
  5. Ai fini  dell'aggiornamento  delle  informazioni  della  Sezione
Professionisti, gli Ordini e Collegi  professionali  provvedono,  con
frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere  per
via telematica delle variazioni intervenute relative a: 
    professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale  gia'
presenti nell'INI-PEC; 
    professionisti  di  nuova  iscrizione   all'Ordine   o   Collegio
professionale; 
    professionisti  non   piu'   iscritti   all'Ordine   o   Collegio
professionale. 
  6. La comunicazione telematica da  parte  degli  Ordini  o  Collegi
professionali, ai fini della  prima  costituzione  e  dei  successivi
aggiornamenti dell'INI-PEC, avviene, garantendo la tracciatura  delle
operazione di trasmissione, tramite: 
    un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi  del
CAD, secondo le modalita' e i formati approvati con provvedimento del
MISE e pubblicati a norma del CAD; 
    un  servizio  fruibile  in  modalita'  web  e  reso  disponibile,
mediante  il  Portale  telematico,  agli   Ordini   ed   ai   Collegi
interessati, per la  gestione  degli  indirizzi  PEC  di  competenza,
secondo le modalita' tecniche approvate con provvedimento del MISE  e
pubblicate a norma del CAD. 
  7.  Infocamere  e  gli  Ordini   e   Collegi   professionali   sono
responsabili, ciascuno per  la  parte  di  competenza  e  secondo  le
modalita' di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei
dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione. 
  8. I  dati  trasmessi  ai  fini  della  pubblicazione  nell'INI-PEC
restano rispettivamente di titolarita' delle Camere di Commercio  con
riferimento alla imprese e di  titolarita'  degli  Ordini  e  Collegi
professionali con riferimento ai professionisti. 
                               Art. 5 
 
 
                Termini di aggiornamento dell'INI-PEC 
 
  1. In  fase  di  prima  applicazione,  con  le  modalita'  definite
all'art.  4,  gli  Ordini  e  Collegi  professionali  sono  tenuti  a
trasmettere gli aggiornamenti  dei  dati  da  inserire  nell'INI-PEC,
ovvero a confermare l'assenza di  aggiornamenti  degli  stessi,  ogni
trenta giorni. 
  2. In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all'estrazione
di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel  Registro  delle  Imprese,
relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni. 
  3. A decorrere dal sesto mese  successivo  alla  pubblicazione  del
presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC di  cui
ai commi 1 e 2 avvengono con frequenza giornaliera. 
  4.  InfoCamere  e  gli  Ordini  e   Collegi   professionali,   sono
responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento  previsti
dal presente articolo. 
  5. L'INI-PEC rende immediatamente disponibili per la  consultazione
gli aggiornamenti ricevuti da InfoCamere e  dagli  Ordini  e  Collegi
professionali. 
                               Art. 6 
 
 
Modalita' di accesso all'INI-PEC e di fruizione del  dato  "indirizzo
                                PEC" 
 
  1.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche
amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o
esercenti di pubblici servizi ed  a  tutti  i  cittadini  tramite  il
Portale telematico consultabile senza necessita' di autenticazione. 
  2. L'accesso ai dati contenuti nell'INI-PEC avviene attraverso  uno
dei seguenti parametri di ricerca: 
    a) per le imprese 
      - codice fiscale 
o, in alternativa, 
      - provincia + ragione sociale/denominazione; 
    b) per i professionisti 
      - codice fiscale 
o, in alternativa, 
      - provincia + Ordine o Collegio professionale + nominativo. 
  3. Il Portale telematica consente ai soggetti di cui  al  comma  1,
attraverso i parametri di ricerca di cui al cornma 2, di acquisire in
formato aperto uno specifico indirizzo PEC. 
  4. Alle pubbliche amministrazioni  registrate  in  IPA  e'  inoltre
consentita, l'estrazione di elenchi di indirizzi di  PEC  secondo  le
modalita' di cui alle regole tecniche  previste  dall'art.  6,  comma
1-bis del CAD. 
  5.  Al  fine  di  facilitare  l'utilizzo  dei  dati  relativi  agli
indirizzi PEC, possono essere resi  disponibili  da  InfoCamere  alle
Pubbliche amministrazioni, ai gestori dei  servizi  pubblici  e  agli
operatori economici interessati, nel rispetto di quanto  disposto  in
materia  di  tutela  delle  privacy,  servizi  evoluti  di   accesso,
consultazione  ed  estrazione  da  regolamentarsi  tramite   apposite
convenzioni. 
                               Art. 7 
 
 
                      Attivita' di monitoraggio 
 
  1. Il MISE, attraverso gli strumenti informatici  resi  disponibili
da InfoCamere, procede ad attivita' di monitoraggio per verificare il
rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5. 
                               Art. 8 
 
 
         Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'INI-PEC 
 
  1. Presso il MISE e' costituito un tavolo tecnico  di  indirizzo  e
sviluppo dell'INI-PEC formato  da  otto  componenti  di  cui  tre  in
rappresentanza del MISE, tre in rappresentanza del sistema  camerale,
uno del Ministero della Giustizia in rappresentanza  degli  Ordini  e
Collegi  professionali,  uno  in  rappresentanza   dell'Agenzia   per
l'Italia digitale. 
  2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti  di  definizione  delle
linee strategiche per la realizzazione e  la  gestione  dell'INI-PEC,
nonche' poteri di impulso e di coordinamento nei confronti di tutti i
soggetti  tenuti  a   cooperare   alla   realizzazione   e   gestione
dell'INI-PEC. 
                               Art. 9 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti nel presente decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale e divulgato
attraverso il sito internet del MISE. 
 
    Roma, 19 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro: Passera 

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