IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 concernente "Codice delle amministrazione digitale", introdotto
dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il
pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC)";
Visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto art. 6-bis, in base
ai quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, per la
realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, delle strutture
informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del
Registro delle Imprese e definisce con proprio decreto le modalita'
operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che
introduce "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visti in particolare i commi 6 e 7 del predetto art. 16, che hanno
introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria e
per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata rispettivamente al Registro delle Imprese e agli Ordini
Collegi professionali di appartenenza;
Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, che ha esteso alle imprese individuali
l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata al Registro delle Imprese;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che ha espresso il proprio
parere con nota n. 1881 dell'11 marzo 2013;
Adotta
il presente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Nell'ambito del presente decreto si intende per:
a) PEC: posta elettronica certificata;
b) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e
integrazioni;
c) INI-PEC: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata, istituito dall'art. 6-bis, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale;
d) Portale telematico: portale WEB tramite il quale sono resi
disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC;
e) MISE: il Ministero dello Sviluppo Economico;
f) Camere di commercio.- le Camere di commercio industria
artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580;
g) InfoCamere: Societa' consortile per azioni che attualmente
gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio;
h) Registro delle Imprese: il pubblico registro istituito ai
sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
i) Ordini e Collegi professionali: le istituzioni preposte dalla
legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei
soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con
legge dello Stato;
l) Formato aperto: il formato dei dati con cui e' realizzato
l'INI-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice
dell'amministrazione digitale;
m) IPA: Indice delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.
57-bis del CAD;
n) SPC: il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli
73 e seguenti del CAD.
Art. 2
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce:
a) la modalita' di realizzazione e gestione operativa
dell'INI-PEC, nonche' le modalita' di accesso allo stesso;
b) le modalita' e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi
professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta
elettronica certificata relativi ai professionisti di propria
competenza.
Art. 3
Caratteristiche, realizzazione e gestione operativa
1. L'INI-PEC e' realizzato e gestito in modalita' informatica dal
MISE che si avvale di InfoCamere ed e' incardinato in una
infrastruttura tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni
del CAD e del SPC, che rende disponibili gli indirizzi PEC per il
tramite del Portale telematico.
2. L'INI-PEC e' suddiviso in due sezioni denominate,
rispettivamente, "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti",
ciascuna riportante le seguenti informazioni:
a) Sezione imprese:
provincia
codice fiscale
ragione sociale/denominazione
indirizzo PEC
b) Sezione professionisti:
provincia
ordine o collegio professionale
codice fiscale
nominativo
indirizzo PEC
3. La realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonche' le regole
di accesso al Portale telematico, garantiscono l'acquisizione e la
fruizione delle informazioni di cui al comma 2 in formato aperto.
Art. 4
Modalita' tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI - PEC
1. La Sezione Imprese di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e'
realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione
massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle
imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito
dell'indirizzo PEC in attuazione dell'art. 16, comma 6, del D.L. 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28
gennaio 2009, n. 2, nonche' dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
2. Infocamere provvede, con frequenza stabilita nell'art. 5,
all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione Imprese
tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle
Imprese relative a:
imprese gia' presenti nell'INI-PEC;
imprese di nuova costituzione;
imprese cessate.
3. La Sezione Professionisti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b)
e' realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in
via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad
InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'art. 16,
comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla L. 28 germaio 2009, n. 2.
4. Il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
5. Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione
Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con
frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per
via telematica delle variazioni intervenute relative a:
professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale gia'
presenti nell'INI-PEC;
professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio
professionale;
professionisti non piu' iscritti all'Ordine o Collegio
professionale.
6. La comunicazione telematica da parte degli Ordini o Collegi
professionali, ai fini della prima costituzione e dei successivi
aggiornamenti dell'INI-PEC, avviene, garantendo la tracciatura delle
operazione di trasmissione, tramite:
un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del
CAD, secondo le modalita' e i formati approvati con provvedimento del
MISE e pubblicati a norma del CAD;
un servizio fruibile in modalita' web e reso disponibile,
mediante il Portale telematico, agli Ordini ed ai Collegi
interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza,
secondo le modalita' tecniche approvate con provvedimento del MISE e
pubblicate a norma del CAD.
7. Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono
responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le
modalita' di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei
dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione.
8. I dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell'INI-PEC
restano rispettivamente di titolarita' delle Camere di Commercio con
riferimento alla imprese e di titolarita' degli Ordini e Collegi
professionali con riferimento ai professionisti.
Art. 5
Termini di aggiornamento dell'INI-PEC
1. In fase di prima applicazione, con le modalita' definite
all'art. 4, gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a
trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC,
ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni
trenta giorni.
2. In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all'estrazione
di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese,
relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni.
3. A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del
presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC di cui
ai commi 1 e 2 avvengono con frequenza giornaliera.
4. InfoCamere e gli Ordini e Collegi professionali, sono
responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento previsti
dal presente articolo.
5. L'INI-PEC rende immediatamente disponibili per la consultazione
gli aggiornamenti ricevuti da InfoCamere e dagli Ordini e Collegi
professionali.
Art. 6
Modalita' di accesso all'INI-PEC e di fruizione del dato "indirizzo
PEC"
1. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il
Portale telematico consultabile senza necessita' di autenticazione.
2. L'accesso ai dati contenuti nell'INI-PEC avviene attraverso uno
dei seguenti parametri di ricerca:
a) per le imprese
- codice fiscale
o, in alternativa,
- provincia + ragione sociale/denominazione;
b) per i professionisti
- codice fiscale
o, in alternativa,
- provincia + Ordine o Collegio professionale + nominativo.
3. Il Portale telematica consente ai soggetti di cui al comma 1,
attraverso i parametri di ricerca di cui al cornma 2, di acquisire in
formato aperto uno specifico indirizzo PEC.
4. Alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA e' inoltre
consentita, l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le
modalita' di cui alle regole tecniche previste dall'art. 6, comma
1-bis del CAD.
5. Al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli
indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da InfoCamere alle
Pubbliche amministrazioni, ai gestori dei servizi pubblici e agli
operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in
materia di tutela delle privacy, servizi evoluti di accesso,
consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite
convenzioni.
Art. 7
Attivita' di monitoraggio
1. Il MISE, attraverso gli strumenti informatici resi disponibili
da InfoCamere, procede ad attivita' di monitoraggio per verificare il
rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.
Art. 8
Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'INI-PEC
1. Presso il MISE e' costituito un tavolo tecnico di indirizzo e
sviluppo dell'INI-PEC formato da otto componenti di cui tre in
rappresentanza del MISE, tre in rappresentanza del sistema camerale,
uno del Ministero della Giustizia in rappresentanza degli Ordini e
Collegi professionali, uno in rappresentanza dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione delle
linee strategiche per la realizzazione e la gestione dell'INI-PEC,
nonche' poteri di impulso e di coordinamento nei confronti di tutti i
soggetti tenuti a cooperare alla realizzazione e gestione
dell'INI-PEC.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti nel presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale e divulgato
attraverso il sito internet del MISE.
Roma, 19 marzo 2013
Il Ministro: Passera
Nessun commento:
Posta un commento