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domenica 10 agosto 2014

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2011 Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe. (11A14018) (GU n. 250 del 26-10-2011 )



DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

28 giugno 2011 
 Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe. (11A14018) (GU n. 250 del 26-10-2011 )
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del
Servizio Nazionale di protezione civile»;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  concernente  il
«conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali» ed in particolare  gli  articoli  107  e
108;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,   n.   401   recante
«disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
  Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  le
Regioni  e  gli  Enti  locali,  la  predisposizione  degli  indirizzi
operativi e dei programmi di previsione  e  prevenzione  dei  rischi,
nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per  l'attuazione
delle conseguenti misure di emergenza;
  Visto il decreto-legge 4 novembre 2002,  n.  245,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che  all'art.  3
autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di
una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione  al
grave  rischio  di  compromissione  dell'integrita'  della  vita,  su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e  sentito
il  Presidente  della  regione   interessata,   anche   prima   della
dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il  coinvolgimento
delle strutture nazionali del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile per fronteggiare l'emergenza;
  Considerato  che  l'attuale  assetto  normativo  in  materia  rende
necessaria  l'integrazione  delle  strutture  dei  servizi   sanitari
regionali (SSR)  nell'organizzazione  di  protezione  civile  ed,  al
contempo, un costante coordinamento  operativo  tra  il  Dipartimento
nazionale della Protezione Civile  e  le  Regioni  anche  per  quanto
concerne la componente sanitaria della risposta agli  eventi  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Ravvisata,  in   particolare,   l'esigenza   di   disciplinare   il
dispiegamento coordinato dei moduli sanitari in caso  di  catastrofi,
con particolare riferimento a quelli di  primo  impiego  (PMA)  delle
Regioni/PA e  tenuto  conto  che  molti  Sistemi  Sanitari  Regionali
dispongono gia' di Moduli Sanitari Regionali (MSR)  per  l'intervento
in caso di catastrofi;
  Considerata  l'ineludibile  esigenza  in  caso  di  catastrofe   di
coinvolgere  il  Servizio  Nazionale   di   protezione   civile,   di
ottimizzare  le  capacita'  di  allertamento,  di  attivazione  e  di
intervento del sistema di protezione civile, mediante la  definizione
di procedure operative;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  in  data  25  maggio
2011;

                              E m a n a


                       la seguente direttiva:

1. Premessa
  Il  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN)  si  e'   evoluto   verso
un'organizzazione regionale. Pertanto, gran parte delle  risorse  del
servizio, che costituisce una delle strutture operative di protezione
civile, ai sensi art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  sono
organizzate e gestite autonomamente dai  Servizi  Sanitari  Regionali
(SSR).
  In coerenza con tale processo,  anche  le  funzioni  di  protezione
civile  sono  state  oggetto  di  decentramento  amministrativo.   In
particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  all'art.
108 prevede che le Regioni provvedano  all'attuazione  di  interventi
urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza
di eventi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225.
  A livello nazionale, il coordinamento di  tutte  le  strutture  che
compongono il servizio nazionale di protezione civile, tra cui  anche
il SSN, spetta al Dipartimento della protezione  civile  (DPC)  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in  seguito  all'adozione,  da
parte del Consiglio dei Ministri, della  dichiarazione  di  stato  di
emergenza (art. 5 della legge 225/1992).
  Per l'eccezionalita' della situazione emergenziale da valutarsi  in
relazione al grave rischio di  compromissione  dell'integrita'  della
vita, anche prima della dichiarazione dello stato  di  emergenza,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri  puo'  altresi'  disporre,  con
proprio  decreto,  su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile, sentito il Presidente della  regione  interessata,
il coinvolgimento delle strutture operative  del  Servizio  nazionale
della protezione civile per fronteggiare l'emergenza (art. 3 legge n.
286/2002).
  Dal quadro normativo  citato  emerge  la  necessita'  di  procedere
all'integrazione delle strutture dei servizi sanitari regionali (SSR)
nell'organizzazione  di  protezione  civile  e,   al   contempo,   un
sistematico coordinamento operativo  tra  il  Dipartimento  nazionale
della protezione civile e le Regioni/PA anche per quanto concerne  la
componente sanitaria della risposta agli eventi di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  A partire  dal  2001,  a  seguito  dell'adozione  dei  criteri  per
l'organizzazione dei servizi sanitari nelle catastrofi (G.U.  n.  109
del 16 maggio 2001), e' stato intrapreso uno sforzo  per  assicurare,
su tutto il territorio  nazionale,  nel  rispetto  delle  prerogative
regionali, un livello minimo di capacita' operativa ed un  linguaggio
comune che permettesse di operare in emergenza. In  tale  prospettiva
sono stati approvati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i  criteri
per la dotazione del PMA di II livello (G.U. n.  196  del  25  agosto
2003) e per l'organizzazione  degli  interventi  psico-sociali  nelle
catastrofi (G.U. n. 200 del 29 agosto 2006).
  La  presente  direttiva  tiene  dunque  conto  del   problema   del
dispiegamento  coordinato  dei   moduli   sanitari   regionali,   con
particolare  riferimento  a  quelli  di  primo  impiego  (PMA)  delle
Regioni/PA.  Cio'  in  considerazione,  che  le  catastrofi   possono
provocare  grandi  distruzioni  del  territorio  e  lesioni  gravi  a
numerose vittime, la cui sopravvivenza e'  strettamente  condizionata
dalla  qualita'  e  dalla  tempestivita'  delle  cure  sanitarie  che
riceveranno. Molti Sistemi  Sanitari  Regionali  dispongono  gia'  di
Moduli Sanitari Regionali (MSR) per l'intervento nelle catastrofi.
  La presente direttiva, disciplinando gli indirizzi operativi per il
coordinamento delle strutture sanitarie regionali coinvolte  in  caso
di catastrofe, non deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.
  A seguito della dichiarazione dello  stato  di  emergenza  per  gli
eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225, saranno attivate le procedure di cui alla stessa  legge
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
  L'applicazione della presente direttiva,  fa,  comunque,  salve  le
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano in conformita'  ai  rispettivi  Statuti  ed  alle
relative norme di attuazione.
2. Attivita' da sviluppare a integrazione del documento.
  Il presente documento e' finalizzato a definire le  linee  generali
per l'attivazione dei Moduli Sanitari Regionali (MSR), i dettagli  di
tali procedure dovranno essere oggetto di accordi  specifici  tra  il
DPC e le singole Regioni/P.A.
  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  il   Gruppo   Tecnico
Interregionale Emergenza Urgenza ed il Gruppo Tecnico  Interregionale
della Protezione Civile, svilupperanno tutte le tematiche inerenti al
funzionamento  dei  MSR,  con  particolare  attenzione  agli  aspetti
amministrativi e normativi connessi alla gestione del  personale  che
opera nei MSR ed alle tematiche inerenti alla collaborazione  con  le
Associazioni di Volontariato integrate alla risposta sanitaria.
3. Definizione dei moduli sanitari
  I moduli  sanitari  oggetto  del  presente  documento  sono  quelli
definiti dalle seguenti normative:
    - criteri di massima per l'organizzazione dei  soccorsi  sanitari
nelle catastrofi;
    - criteri di massima sulla dotazione  di  farmaci  e  dispositivi
medici di un Posto Medico avanzato di II livello utilizzabile in caso
di catastrofe (G.U. n. 139 del 25 agosto 2003);
    - decisione  della  Commissione  del  20  dicembre  2007  recante
modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne  le
modalita' di applicazione della decisione  2007/779/CE,  Euratom  del
Consiglio che istituisce  un  meccanismo  comunitario  di  protezione
civile;
    - decisione della Commissione del 29 luglio 2010 recante modifica
della decisione 2004/277/CE, Euratom  della  Commissione  per  quanto
concerne le modalita' di applicazione  della  decisione  2007/779/CE,
Euratom del Consiglio che istituisce  un  meccanismo  comunitario  di
protezione civile;
  In particolare, si fa riferimento alle seguenti categorie:
    PMA di I livello
    PMA di II livello
    PMA con unita' chirurgica (PMA/UMMC)
    Ospedali da campo o centri medici di evacuazione (CME).
  I Moduli Sanitari devono garantire tempestiva capacita' di partenza
dall'attivazione: non oltre 1 ora per i PMA I livello, non oltre  3-4
ore per i PMA II livello e 6 ore per i PMA-Surgery /UMMC,  non  oltre
12 ore per gli ospedali da campo.
  Tutti i Moduli Sanitari devono avere autonomia logistica  garantita
per un minimo di almeno 72 ore  e  autonomia  operativa  comprendente
anche automezzi per la noria.
  I MSR devono potersi integrare  all'interno  delle  colonne  Mobili
Regionali di protezione civile, ed a questo scopo le  Amministrazioni
sanitarie e di protezione civile regionali devono  cooperare  sia  in
fase di preparazione che di intervento.
  Nei Moduli Sanitari  Regionali  devono  operare  squadre  sanitarie
composte  da  medici   ed   infermieri   di   comprovata   esperienza
professionale  in  area  critica  (118,  Pronto   Soccorso,   Terapia
Intensiva e per i PMA/UMMC anche Chirurgia d'Urgenza), coadiuvate  da
altro personale tecnico-sanitario e  con  il  supporto  di  personale
logistico.
  Si ribadisce che il  posto  medico  avanzato  e'  una  struttura  o
un'area funzionale finalizzata al triage ed alla stabilizzazione  del
paziente. Strutture sanitarie da campo con  caratteristiche  diverse,
che possono essere dispiegate oltre i tempi sopra  indicati,  possono
assicurare funzioni di assistenza sanitaria alla popolazione  colpita
da una catastrofe, ma non possono  essere  considerate  e  utilizzate
come PMA.
4. Sistema informativo per la gestione dei Moduli Sanitari
  Al fine di ottimizzare l'impiego dei moduli  sanitari  in  caso  di
catastrofe, e' essenziale avere conoscenza delle capacita'  operative
in  termini  di  personale  e  strutture  che  ogni  Regione/PA  puo'
effettivamente garantire. Tale capacita' puo' variare in  ragione  di
esigenze particolari, quali:
    manutenzione ordinaria/straordinaria dei moduli o di loro parti;
    impossibilita' a garantire il personale di  pronta  partenza  per
contingenti problemi locali;
    indisponibilita' per impiego in altro scenario;
    indisponibilita'  decisa  in  base  alla  valutazione  di  rischi
presenti sul territorio della Regione/PA titolare dei moduli stessi.
  Cio' posto, e' opportuno attivare un  sistema  informativo  tra  le
Regioni/PA ed il Dipartimento della protezione civile che assicuri il
regolare aggiornamento, con frequenza periodica,  delle  informazioni
relative ai moduli sanitari.  (Allegato  1  -  Disponibilita'  Moduli
Sanitari Regionali).
  Il sistema dovrebbe in particolare  contenere  come  configurazione
minima le seguenti informazioni di base:
    1.   tipologia   del   modulo   sanitario,   sulla   base   della
classificazione sopra riportata;
    2. prontezza operativa del modulo sanitario: disponibilita'  alla
pronta partenza, o indisponibilita' per manutenzione,  o  impiego  in
altro luogo);
    3. recapito per l'attivazione del modulo sanitario,  contattabile
24/7.
5. Attivazione
  Al verificarsi dell'evento il Dipartimento della protezione civile:
    a. invia, se del caso, secondo le proprie procedure interne e  le
informazioni in proprio possesso circa la tipologia e  disponibilita'
dei moduli sanitari, un primo messaggio di ALLERTA ai moduli Sanitari
Regionali, allo scopo di far avviare i  sistemi  di  reperibilita'  e
mobilitazione dei mezzi, che pero' restano in attesa di PARTENZA;
    b. contatta  la  Regione/PA  interessata,  secondo  le  procedure
preventivamente concordate.
  I dati in possesso della Regione/PA vengono  comparati  con  quelli
disponibili al Dipartimento della protezione civile,  per  confermare
l'eventuale necessita' di intervento sanitario da altre Regioni/PA.
  Il Dipartimento della protezione civile,  se  ritenuto  necessario,
d'intesa con la Regione/PA, comunica l'ordine di PARTENZA  ai  Moduli
Sanitari  delle   altre   Regioni/PA,   che   hanno   confermato   la
disponibilita' del MSR.
  Le Regioni/PA, i cui moduli hanno ricevuto  l'ordine  di  partenza,
comunicano al Dipartimento della protezione civile il  nominativo  ed
il  recapito  telefonico  del   Capo   Modulo   Sanitario   Regionale
(capo-MSR), con cui il Dipartimento della protezione civile si terra'
in stretto contatto per tutte informazioni del  caso,  attraverso  le
risorse di radio-telecomunicazione a disposizione.
  Per  ragioni  di  necessita'  e  urgenza,  nell'impossibilita'   di
contattare la Regione/PA colpita, l'ordine di partenza dei  MSR  puo'
essere deciso dal  Dipartimento  della  protezione  civile  anche  in
assenza di un accordo con la Regione/PA colpita,  che  deve  comunque
essere informata quanto prima sul numero e la composizione dei moduli
in arrivo sul territorio di competenza.
  Il Dipartimento della protezione civile attiva  i  Moduli  Sanitari
Regionali disponibili secondo il  criterio  di  prossimita'  all'area
colpita dall'evento: con  precedenza  vengono  inviati  quelli  delle
Regioni confinanti e  successivamente  quelli  delle  altre  Regioni,
secondo una valutazione delle risorse necessarie.
  La Regione/PA colpita dall'evento provvedera' alla  attivazione  ed
al dispiegamento  delle  risorse  sanitarie  locali,  sulla  base  di
procedure definite dalla stessa.
  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  secondo  le   proprie
procedure interne, puo' inviare il proprio personale a supporto della
Regione/PA,  per  potenziare  le  capacita'  di  coordinamento  delle
attivita' in atto.
  La Regione/PA attraverso i livelli di coordinamento provinciali  ed
intercomunali,   ricevera'   informazioni   dai   territori   colpiti
dall'evento, in particolare per quanto riguarda:
    localita' colpite (dimensione e tipologia dell'evento);
    numero presunto di vittime e patologie prevalenti;
    vie di accesso utilizzabili e itinerari preferenziali;
    condizioni meteo presenti;
    mezzi e personale disponibile in loco.
  Tali  informazioni  verranno  trasmesse   al   Dipartimento   della
protezione civile, che le ritrasmettera' ai Capo-Modulo Sanitario  in
arrivo, ai quali saranno assegnate le specifiche destinazioni.
  I Capo-MSR, durante l'avvicinamento al  luogo  dell'evento,  devono
comunicare regolarmente con la Sala Situazione  Italia,  fornendo  la
loro posizione ed il tempo stimato del loro arrivo in loco.
  Il Capo-MSR giunto in loco si rapporta con  la  Centrale  Operativa
118  competente  per  territorio,  salvo  diversa   indicazione   del
Responsabile Funzione Sanita' della Regione/PA  colpita  o  struttura
analoga.
  Il Capo-MSR arrivato in loco e'  responsabile  della  scelta  della
collocazione del PMA, che deve essere disposta  tenendo  conto  delle
misure di sicurezza e delle necessita' del regolare svolgimento delle
attivita' di soccorso.
6. Coordinamento
  Il coordinamento  e'  finalizzato  principalmente  a  conseguire  i
seguenti obiettivi:
    -  acquisire  informazioni  per  quanto  possibile   complete   e
verificate sull'impatto sanitario dell'evento, sulla risposta  locale
e sulle eventuali necessita' di risorse aggiuntive;
    - assicurare la distribuzione  delle  risorse  disponibili  sulla
base di criteri uniformi sul territorio;
    -  acquisire,  con  regolarita'  e  sistematicita',  informazioni
concernenti l'attivita'  dei  moduli,  anche  al  fine  di  valutarne
l'eventuale riorganizzazione.
  Per assicurare il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati, i
presupposti fondamentali sono i seguenti:
    - la presenza  di  un  effettivo  coordinamento  regionale  delle
risorse sanitarie, predisposto gia'  in  fase  di  pianificazione  ed
immediatamente operativo al verificarsi dell'evento;
    - il  flusso  di  comunicazioni  tra  la  Regione/PA  interessata
dall'evento  ed  il  DPC,  per  acquisire  elementi   adeguati   alla
valutazione della severita' dell'evento e della capacita' di risposta
locale;
    - la condivisione della  Regione/PA  con  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  delle  decisioni  in  merito  all'invio  e  alla
dislocazione  sul  territorio  di  risorse  esterne  alla  Regione/PA
interessata (altre Regioni,  strutture  operative  diverse  dal  SSN,
partner dell'UE o Paesi terzi) in caso di eventi di cui  all'art.  2,
comma 1, lettera c) della legge 225/1992;
    -  l'assicurazione  del  coordinamento  operativo  da  parte  del
Dipartimento della protezione civile e la Regione/PA interessata, una
volta dislocate le risorse di cui sopra;
    - il coordinamento dell'attivita' dei  moduli  sanitari  si  deve
integrare nel quadro piu'  complessivo  della  funzione  di  supporto
"sanita'   e   assistenza    sociale",    che    opera    nell'ambito
dell'organizzazione di protezione civile, cosi' come configurata  nei
"criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari  nelle
catastrofi" del 2001.
  Le Regioni/PA indicheranno l'interlocutore responsabile del MSR per
le comunicazioni col DPC ai fini della attivazione di Moduli Sanitari
Regionali.
  Nel  rispetto  dell'autonomia  organizzativa  propria  di  ciascuna
Regione/PA, il  coordinamento  si  articola  sul  livello  regionale,
provinciale e locale.
  Livello regionale:
    -  raccoglie  informazioni  e  valuta  le  necessita'   sanitarie
complessive sul territorio di competenza;
    - distribuisce le risorse ai  territori  provinciali  interessati
dall'evento;
    - si relaziona con il coordinamento nazionale dell'emergenza  per
concordare le priorita' di intervento, le  risorse  necessarie  e  le
modalita' di utilizzo e distribuzione delle stesse.
  Livello provinciale:
    - raccoglie informazioni e rappresenta al  livello  regionale  le
necessita' sul territorio di competenza;
    - decide la dislocazione dei MSR sul territorio di competenza;
    - riceve e valuta i rapporti di  attivita'  dei  MSR  tramite  il
livello comunale/intercomunale.
  Livello comunale/intercomunale:
    - assicura l'operativita' dei moduli sanitari regionali;
    - raccoglie e trasmette i rapporti di attivita';
    - formula le esigenze e le necessita' al livello provinciale.
  E' opportuno che, laddove si configuri uno scenario che comporti un
elevato numero di feriti, il coordinamento della Funzione Sanita' sia
assunto, nelle prime 72 ore dall'evento, da  personale  operante  nel
sistema di emergenza/urgenza (118, DEA) o da personale  delegato  con
specifica preparazione.
    Roma, 28 giugno 2011

                                           Il Presidente : Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2011
Ministeri    istituzionali,    Presidenza    del    Consiglio     dei
Ministri,registro n. 19, foglio n. 58


Parte di provvedimento in formato grafico

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