DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
28 giugno 2011
Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe. (11A14018) (GU n. 250 del 26-10-2011 )
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del
Servizio Nazionale di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il
«conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali» ed in particolare gli articoli 107 e
108;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante
«disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le
Regioni e gli Enti locali, la predisposizione degli indirizzi
operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione
delle conseguenti misure di emergenza;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che all'art. 3
autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di
una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al
grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito
il Presidente della regione interessata, anche prima della
dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento
delle strutture nazionali del Servizio nazionale della protezione
civile per fronteggiare l'emergenza;
Considerato che l'attuale assetto normativo in materia rende
necessaria l'integrazione delle strutture dei servizi sanitari
regionali (SSR) nell'organizzazione di protezione civile ed, al
contempo, un costante coordinamento operativo tra il Dipartimento
nazionale della Protezione Civile e le Regioni anche per quanto
concerne la componente sanitaria della risposta agli eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ravvisata, in particolare, l'esigenza di disciplinare il
dispiegamento coordinato dei moduli sanitari in caso di catastrofi,
con particolare riferimento a quelli di primo impiego (PMA) delle
Regioni/PA e tenuto conto che molti Sistemi Sanitari Regionali
dispongono gia' di Moduli Sanitari Regionali (MSR) per l'intervento
in caso di catastrofi;
Considerata l'ineludibile esigenza in caso di catastrofe di
coinvolgere il Servizio Nazionale di protezione civile, di
ottimizzare le capacita' di allertamento, di attivazione e di
intervento del sistema di protezione civile, mediante la definizione
di procedure operative;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 25 maggio
2011;
E m a n a
la seguente direttiva:
1. Premessa
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) si e' evoluto verso
un'organizzazione regionale. Pertanto, gran parte delle risorse del
servizio, che costituisce una delle strutture operative di protezione
civile, ai sensi art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
organizzate e gestite autonomamente dai Servizi Sanitari Regionali
(SSR).
In coerenza con tale processo, anche le funzioni di protezione
civile sono state oggetto di decentramento amministrativo. In
particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'art.
108 prevede che le Regioni provvedano all'attuazione di interventi
urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza
di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
A livello nazionale, il coordinamento di tutte le strutture che
compongono il servizio nazionale di protezione civile, tra cui anche
il SSN, spetta al Dipartimento della protezione civile (DPC) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in seguito all'adozione, da
parte del Consiglio dei Ministri, della dichiarazione di stato di
emergenza (art. 5 della legge 225/1992).
Per l'eccezionalita' della situazione emergenziale da valutarsi in
relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della
vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' altresi' disporre, con
proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, sentito il Presidente della regione interessata,
il coinvolgimento delle strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile per fronteggiare l'emergenza (art. 3 legge n.
286/2002).
Dal quadro normativo citato emerge la necessita' di procedere
all'integrazione delle strutture dei servizi sanitari regionali (SSR)
nell'organizzazione di protezione civile e, al contempo, un
sistematico coordinamento operativo tra il Dipartimento nazionale
della protezione civile e le Regioni/PA anche per quanto concerne la
componente sanitaria della risposta agli eventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
A partire dal 2001, a seguito dell'adozione dei criteri per
l'organizzazione dei servizi sanitari nelle catastrofi (G.U. n. 109
del 16 maggio 2001), e' stato intrapreso uno sforzo per assicurare,
su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle prerogative
regionali, un livello minimo di capacita' operativa ed un linguaggio
comune che permettesse di operare in emergenza. In tale prospettiva
sono stati approvati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i criteri
per la dotazione del PMA di II livello (G.U. n. 196 del 25 agosto
2003) e per l'organizzazione degli interventi psico-sociali nelle
catastrofi (G.U. n. 200 del 29 agosto 2006).
La presente direttiva tiene dunque conto del problema del
dispiegamento coordinato dei moduli sanitari regionali, con
particolare riferimento a quelli di primo impiego (PMA) delle
Regioni/PA. Cio' in considerazione, che le catastrofi possono
provocare grandi distruzioni del territorio e lesioni gravi a
numerose vittime, la cui sopravvivenza e' strettamente condizionata
dalla qualita' e dalla tempestivita' delle cure sanitarie che
riceveranno. Molti Sistemi Sanitari Regionali dispongono gia' di
Moduli Sanitari Regionali (MSR) per l'intervento nelle catastrofi.
La presente direttiva, disciplinando gli indirizzi operativi per il
coordinamento delle strutture sanitarie regionali coinvolte in caso
di catastrofe, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per gli
eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225, saranno attivate le procedure di cui alla stessa legge
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
L'applicazione della presente direttiva, fa, comunque, salve le
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano in conformita' ai rispettivi Statuti ed alle
relative norme di attuazione.
2. Attivita' da sviluppare a integrazione del documento.
Il presente documento e' finalizzato a definire le linee generali
per l'attivazione dei Moduli Sanitari Regionali (MSR), i dettagli di
tali procedure dovranno essere oggetto di accordi specifici tra il
DPC e le singole Regioni/P.A.
Il Dipartimento della protezione civile, il Gruppo Tecnico
Interregionale Emergenza Urgenza ed il Gruppo Tecnico Interregionale
della Protezione Civile, svilupperanno tutte le tematiche inerenti al
funzionamento dei MSR, con particolare attenzione agli aspetti
amministrativi e normativi connessi alla gestione del personale che
opera nei MSR ed alle tematiche inerenti alla collaborazione con le
Associazioni di Volontariato integrate alla risposta sanitaria.
3. Definizione dei moduli sanitari
I moduli sanitari oggetto del presente documento sono quelli
definiti dalle seguenti normative:
- criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari
nelle catastrofi;
- criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi
medici di un Posto Medico avanzato di II livello utilizzabile in caso
di catastrofe (G.U. n. 139 del 25 agosto 2003);
- decisione della Commissione del 20 dicembre 2007 recante
modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le
modalita' di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del
Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione
civile;
- decisione della Commissione del 29 luglio 2010 recante modifica
della decisione 2004/277/CE, Euratom della Commissione per quanto
concerne le modalita' di applicazione della decisione 2007/779/CE,
Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di
protezione civile;
In particolare, si fa riferimento alle seguenti categorie:
PMA di I livello
PMA di II livello
PMA con unita' chirurgica (PMA/UMMC)
Ospedali da campo o centri medici di evacuazione (CME).
I Moduli Sanitari devono garantire tempestiva capacita' di partenza
dall'attivazione: non oltre 1 ora per i PMA I livello, non oltre 3-4
ore per i PMA II livello e 6 ore per i PMA-Surgery /UMMC, non oltre
12 ore per gli ospedali da campo.
Tutti i Moduli Sanitari devono avere autonomia logistica garantita
per un minimo di almeno 72 ore e autonomia operativa comprendente
anche automezzi per la noria.
I MSR devono potersi integrare all'interno delle colonne Mobili
Regionali di protezione civile, ed a questo scopo le Amministrazioni
sanitarie e di protezione civile regionali devono cooperare sia in
fase di preparazione che di intervento.
Nei Moduli Sanitari Regionali devono operare squadre sanitarie
composte da medici ed infermieri di comprovata esperienza
professionale in area critica (118, Pronto Soccorso, Terapia
Intensiva e per i PMA/UMMC anche Chirurgia d'Urgenza), coadiuvate da
altro personale tecnico-sanitario e con il supporto di personale
logistico.
Si ribadisce che il posto medico avanzato e' una struttura o
un'area funzionale finalizzata al triage ed alla stabilizzazione del
paziente. Strutture sanitarie da campo con caratteristiche diverse,
che possono essere dispiegate oltre i tempi sopra indicati, possono
assicurare funzioni di assistenza sanitaria alla popolazione colpita
da una catastrofe, ma non possono essere considerate e utilizzate
come PMA.
4. Sistema informativo per la gestione dei Moduli Sanitari
Al fine di ottimizzare l'impiego dei moduli sanitari in caso di
catastrofe, e' essenziale avere conoscenza delle capacita' operative
in termini di personale e strutture che ogni Regione/PA puo'
effettivamente garantire. Tale capacita' puo' variare in ragione di
esigenze particolari, quali:
manutenzione ordinaria/straordinaria dei moduli o di loro parti;
impossibilita' a garantire il personale di pronta partenza per
contingenti problemi locali;
indisponibilita' per impiego in altro scenario;
indisponibilita' decisa in base alla valutazione di rischi
presenti sul territorio della Regione/PA titolare dei moduli stessi.
Cio' posto, e' opportuno attivare un sistema informativo tra le
Regioni/PA ed il Dipartimento della protezione civile che assicuri il
regolare aggiornamento, con frequenza periodica, delle informazioni
relative ai moduli sanitari. (Allegato 1 - Disponibilita' Moduli
Sanitari Regionali).
Il sistema dovrebbe in particolare contenere come configurazione
minima le seguenti informazioni di base:
1. tipologia del modulo sanitario, sulla base della
classificazione sopra riportata;
2. prontezza operativa del modulo sanitario: disponibilita' alla
pronta partenza, o indisponibilita' per manutenzione, o impiego in
altro luogo);
3. recapito per l'attivazione del modulo sanitario, contattabile
24/7.
5. Attivazione
Al verificarsi dell'evento il Dipartimento della protezione civile:
a. invia, se del caso, secondo le proprie procedure interne e le
informazioni in proprio possesso circa la tipologia e disponibilita'
dei moduli sanitari, un primo messaggio di ALLERTA ai moduli Sanitari
Regionali, allo scopo di far avviare i sistemi di reperibilita' e
mobilitazione dei mezzi, che pero' restano in attesa di PARTENZA;
b. contatta la Regione/PA interessata, secondo le procedure
preventivamente concordate.
I dati in possesso della Regione/PA vengono comparati con quelli
disponibili al Dipartimento della protezione civile, per confermare
l'eventuale necessita' di intervento sanitario da altre Regioni/PA.
Il Dipartimento della protezione civile, se ritenuto necessario,
d'intesa con la Regione/PA, comunica l'ordine di PARTENZA ai Moduli
Sanitari delle altre Regioni/PA, che hanno confermato la
disponibilita' del MSR.
Le Regioni/PA, i cui moduli hanno ricevuto l'ordine di partenza,
comunicano al Dipartimento della protezione civile il nominativo ed
il recapito telefonico del Capo Modulo Sanitario Regionale
(capo-MSR), con cui il Dipartimento della protezione civile si terra'
in stretto contatto per tutte informazioni del caso, attraverso le
risorse di radio-telecomunicazione a disposizione.
Per ragioni di necessita' e urgenza, nell'impossibilita' di
contattare la Regione/PA colpita, l'ordine di partenza dei MSR puo'
essere deciso dal Dipartimento della protezione civile anche in
assenza di un accordo con la Regione/PA colpita, che deve comunque
essere informata quanto prima sul numero e la composizione dei moduli
in arrivo sul territorio di competenza.
Il Dipartimento della protezione civile attiva i Moduli Sanitari
Regionali disponibili secondo il criterio di prossimita' all'area
colpita dall'evento: con precedenza vengono inviati quelli delle
Regioni confinanti e successivamente quelli delle altre Regioni,
secondo una valutazione delle risorse necessarie.
La Regione/PA colpita dall'evento provvedera' alla attivazione ed
al dispiegamento delle risorse sanitarie locali, sulla base di
procedure definite dalla stessa.
Il Dipartimento della protezione civile, secondo le proprie
procedure interne, puo' inviare il proprio personale a supporto della
Regione/PA, per potenziare le capacita' di coordinamento delle
attivita' in atto.
La Regione/PA attraverso i livelli di coordinamento provinciali ed
intercomunali, ricevera' informazioni dai territori colpiti
dall'evento, in particolare per quanto riguarda:
localita' colpite (dimensione e tipologia dell'evento);
numero presunto di vittime e patologie prevalenti;
vie di accesso utilizzabili e itinerari preferenziali;
condizioni meteo presenti;
mezzi e personale disponibile in loco.
Tali informazioni verranno trasmesse al Dipartimento della
protezione civile, che le ritrasmettera' ai Capo-Modulo Sanitario in
arrivo, ai quali saranno assegnate le specifiche destinazioni.
I Capo-MSR, durante l'avvicinamento al luogo dell'evento, devono
comunicare regolarmente con la Sala Situazione Italia, fornendo la
loro posizione ed il tempo stimato del loro arrivo in loco.
Il Capo-MSR giunto in loco si rapporta con la Centrale Operativa
118 competente per territorio, salvo diversa indicazione del
Responsabile Funzione Sanita' della Regione/PA colpita o struttura
analoga.
Il Capo-MSR arrivato in loco e' responsabile della scelta della
collocazione del PMA, che deve essere disposta tenendo conto delle
misure di sicurezza e delle necessita' del regolare svolgimento delle
attivita' di soccorso.
6. Coordinamento
Il coordinamento e' finalizzato principalmente a conseguire i
seguenti obiettivi:
- acquisire informazioni per quanto possibile complete e
verificate sull'impatto sanitario dell'evento, sulla risposta locale
e sulle eventuali necessita' di risorse aggiuntive;
- assicurare la distribuzione delle risorse disponibili sulla
base di criteri uniformi sul territorio;
- acquisire, con regolarita' e sistematicita', informazioni
concernenti l'attivita' dei moduli, anche al fine di valutarne
l'eventuale riorganizzazione.
Per assicurare il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati, i
presupposti fondamentali sono i seguenti:
- la presenza di un effettivo coordinamento regionale delle
risorse sanitarie, predisposto gia' in fase di pianificazione ed
immediatamente operativo al verificarsi dell'evento;
- il flusso di comunicazioni tra la Regione/PA interessata
dall'evento ed il DPC, per acquisire elementi adeguati alla
valutazione della severita' dell'evento e della capacita' di risposta
locale;
- la condivisione della Regione/PA con il Dipartimento della
protezione civile, delle decisioni in merito all'invio e alla
dislocazione sul territorio di risorse esterne alla Regione/PA
interessata (altre Regioni, strutture operative diverse dal SSN,
partner dell'UE o Paesi terzi) in caso di eventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c) della legge 225/1992;
- l'assicurazione del coordinamento operativo da parte del
Dipartimento della protezione civile e la Regione/PA interessata, una
volta dislocate le risorse di cui sopra;
- il coordinamento dell'attivita' dei moduli sanitari si deve
integrare nel quadro piu' complessivo della funzione di supporto
"sanita' e assistenza sociale", che opera nell'ambito
dell'organizzazione di protezione civile, cosi' come configurata nei
"criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle
catastrofi" del 2001.
Le Regioni/PA indicheranno l'interlocutore responsabile del MSR per
le comunicazioni col DPC ai fini della attivazione di Moduli Sanitari
Regionali.
Nel rispetto dell'autonomia organizzativa propria di ciascuna
Regione/PA, il coordinamento si articola sul livello regionale,
provinciale e locale.
Livello regionale:
- raccoglie informazioni e valuta le necessita' sanitarie
complessive sul territorio di competenza;
- distribuisce le risorse ai territori provinciali interessati
dall'evento;
- si relaziona con il coordinamento nazionale dell'emergenza per
concordare le priorita' di intervento, le risorse necessarie e le
modalita' di utilizzo e distribuzione delle stesse.
Livello provinciale:
- raccoglie informazioni e rappresenta al livello regionale le
necessita' sul territorio di competenza;
- decide la dislocazione dei MSR sul territorio di competenza;
- riceve e valuta i rapporti di attivita' dei MSR tramite il
livello comunale/intercomunale.
Livello comunale/intercomunale:
- assicura l'operativita' dei moduli sanitari regionali;
- raccoglie e trasmette i rapporti di attivita';
- formula le esigenze e le necessita' al livello provinciale.
E' opportuno che, laddove si configuri uno scenario che comporti un
elevato numero di feriti, il coordinamento della Funzione Sanita' sia
assunto, nelle prime 72 ore dall'evento, da personale operante nel
sistema di emergenza/urgenza (118, DEA) o da personale delegato con
specifica preparazione.
Roma, 28 giugno 2011
Il Presidente : Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,registro n. 19, foglio n. 58
Parte di provvedimento in formato grafico
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