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domenica 10 agosto 2014

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 luglio 2012 Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (12A08194) (GU n. 173 del 26-7-2012 )



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MINISTERO DELLA SALUTE
  DECRETO 9 luglio 2012 
 Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (12A08194) (GU n. 173 del 26-7-2012 )
  IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

                             IL MINISTRO
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'art. 1 della
legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro";
  Visto, in particolare, l'art. 40 del predetto  decreto  legislativo
n. 81 del 2008 il quale prevede:
    al comma 1 che entro  il  primo  trimestre  dell'anno  successivo
all'anno   di   riferimento   il   medico    competente    trasmette,
esclusivamente  per  via  telematica,  ai  servizi   competenti   per
territorio le informazioni, elaborate evidenziando le  differenze  di
genere,  relative  ai  dati  aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in
allegato 3B;
    al comma 2 che le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano trasmettono le informazioni di  cui  al  comma  1,  aggregate
dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL;
    al comma 2-bis che con decreto del  Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti,  secondo  criteri  di
semplicita' e certezza, i contenuti degli  allegati  3A  e  3B  e  le
modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma  1.  Gli
obblighi di redazione e trasmissione relativi  alle  informazioni  di
cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del  decreto
di cui al primo periodo;
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato", ed, in particolare, l'art. 1, comma  3,  il
quale ha trasferito  al  Ministero  della  salute,  tra  l'altro,  le
funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della  salute  nei
luoghi di lavoro, gia' attribuite  al  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio
2008, n. 85;
  Visto il decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  recante:  "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il  quale  prevede  la
soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative
funzioni all'INAIL sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministero della salute;
  Considerata la necessita' di individuare, secondo  quanto  previsto
dal predetto art. 40, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo  n.  81
del 2008, i contenuti degli allegati  3A  e  3B  e  le  modalita'  di
trasmissione dei dati di cui al comma  1  del  citato  art.  40,  nel
rispetto dei criteri di semplicita' e certezza;
  Acquisita l'Intesa  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano nella seduta del 15  marzo  2012  (Rep.  Atti  n.
64/CSR);

                              Decreta:

                               Art. 1

                        Finalita' del decreto

  1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti  degli  allegati
3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di  cui  al
comma 1 dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.


                               Art. 2

           Contenuti della cartella sanitaria e di rischio

  1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su
supporto cartaceo che informatico, sono specificati  nell'allegato  I
del presente decreto  recante  la  modifica  dell'  Allegato  3A  del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
  2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra  richiamato  sono  da
considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria  e  di
rischio.
  3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento
e della custodia delle informazioni di cui al  periodo  che  precede.
Per la  mancata  fornitura  da  parte  del  datore  di  lavoro  delle
informazioni di propria esclusiva pertinenza non puo' essere imputata
alcuna responsabilita' al medico competente che le abbia richieste.


Art. 3

                Contenuti e modalita' di trasmissione
           dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori

  1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del  comma
1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,  relative
ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori  sottoposti  a
sorveglianza  sanitaria,  sono  specificati  nell'allegato   II   del
presente  decreto,  recante  le  modifiche   dell'allegato   3B   del
richiamato decreto legislativo.
  2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici,  di
cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente
entro  il  primo   trimestre   dell'anno   successivo   all'anno   di
riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
  3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1  e  2  che  precedono
deve essere effettuata unicamente in via telematica.

  Art. 4

            Disposizioni transitorie e entrata in vigore

  1.  Al  fine  di  consentire  una  valutazione  approfondita  della
rispondenza delle  previsioni  del  presente  decreto  a  criteri  di
semplicita'  e  certezza  nella  raccolta  e   delle   modalita'   di
trasmissione  delle   informazioni,   e'   individuato   un   periodo
transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste.
  2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di  cui
al  precedente  comma,  il  termine   per   la   trasmissione   delle
informazioni  di  cui  all'allegato   3B,   cosi'   come   modificato
nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.
  3. Al termine del periodo  di  sperimentazione  di  cui  precedente
comma, sentite le associazioni  scientifiche  del  settore,  potranno
essere  adottate  con  successivi  decreti  modifiche   relative   ai
contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei
dati di cui al comma I dell'art. 40, comma 1.
  4. Per la durata del periodo transitorio  di  sperimentazione,  con
riferimento  a  possibili  difficolta'  di  raccolta  e  trasmissione
telematica delle informazioni di cui al  comma  1  dell'art.  40,  la
sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino  al
termine della sperimentazione di cui al comma che precede.
  5.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  30  giorni  dopo   la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 9 luglio 2012

                                             Il Ministro della salute
                                                     Balduzzi       
 Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
         Fornero

        ALLEGATO I

                  (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008)

          Contenuti della cartella sanitaria e di rischio.



                             ALLEGATO II

                  (Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008)

Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative  ai
         dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori


                                                          ALLEGATO 3A


       CONTENUTI MINIMI della cartella sanitaria e di rischio:


  ANAGRAFICA DEL LAVORATORE:
  Cognome e Nome
  Sesso
  Luogo di nascita
  Data di nascita
  Domicilio1
  Nazionalita'
  Codice Fiscale

  DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:
  Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti)
  Unita' Produttiva sede di lavoro / numero certificato unita' navale
  Indirizzo Unita' produttiva
  Attivita' svolta2

  VISITA PREVENTIVA
  REPARTO3 E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE
  FATTORI DI RISCHIO4
  ANAMNESI LAVORATIVA5
  ANAMNESI FAMILIARE
  ANAMNESI FISIOLOGICA
  ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA6
  ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA6
  PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario)
  ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
  ACCERTAMENTI INTEGRATIVI7
  EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE8
  GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA9
  SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA10
  DATA
  FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
  VISITE SUCCESSIVE11
  REPARTO1 E MANSIONE SPECIFICA
  FATTORI DI RISCHIO (se diversi o  variati  rispetto  ai  precedenti
  controlli12 )
  RACCORDO ANAMNESTICO
  VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
  ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
  ACCERTAMENTI INTEGRATIVI9
  EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE8
  GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA9
  SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA10
  DATA
  FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE


CONTENUTI  MINIMI  DELLA  COMUNICAZIONE  SCRITTA  DEL   GIUDIZIO   DI
                      IDONEITA' ALLA MANSIONE:


  GENERALITA' DEL LAVORATORE
  RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA
  REPARTO3 , MANSIONE E RISCHI
  GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA
  DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'
  SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicita')
  FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
  INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITA' DI RICORSO
  DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE
  FIRMA DEL LAVORATORE13
  DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO


  NOTE:
  Le pagine della cartella  sanitaria  e  di  rischio  devono  essere
  numerate in ordine progressivo.

 --------
  1 Indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico.

 --------
  2 riferita a comparto/lavorazione/codice categoria naviglio.

 --------
  3 da non indicare in caso di reparto unico.

 --------
  4 Specificare quali fattori di rischio, indicando anche,  nei  casi
 previsti  dalla  normativa  vigente,  i   livelli   di   esposizione
 individuale.

 --------
  5 Specificare, con riferimento  all'intera  storia  lavorativa  del
 soggetto, comparti/lavorazioni svolte, relativo periodo e principali
 rischi riferiti dal lavoratore e tipologia contrattuale.

 --------
  6 Indicare sempre tipologia di invalidita' (lavorativa  o  civile),
 malattie professionali  riconosciute,  tipologia  e  anno  infortuni
 riferiti dal lavoratore.

 --------
  7 Elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma  sintetica
 i risultati e allegando alla cartella i relativi referti.

 --------
  8  Indicare  gli  eventuali  provvedimenti  adottati   dal   medico
 competente quali ad esempio 1° certificato di malattia professionale
 ai sensi dell'art.  53  D.P.R.  1124/65,  segnalazione  di  malattia
 professionale ex art. 139 D.P.R. 1124/65, lettere al curante, ecc...

 --------
  9 Ai sensi dell'art. 41 c 6.

 --------
  10  Da  indicare  solo  se  diversa  da  quella  riscontrabile  dal
 protocollo sanitario.

 --------
  11 Specificare la tipologia di visita di cui all'art.41 comma 2.

 --------
  12 Specificare quali con riferimento alla valutazione  dei  rischi,
 indicando anche,  nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  i
 livelli di esposizione individuale.

 --------
  13 La firma del lavoratore dovra' attestare l'informazione circa il
 significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la  corretta
 espressione  dei   dati   anamnestici,   l'informazione   circa   la
 possibilita' di ricorrere contro il giudizio di idoneita'.

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