MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 luglio 2012
Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (12A08194) (GU n. 173 del 26-7-2012 )
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'art. 1 della
legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto, in particolare, l'art. 40 del predetto decreto legislativo
n. 81 del 2008 il quale prevede:
al comma 1 che entro il primo trimestre dell'anno successivo
all'anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per
territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di
genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in
allegato 3B;
al comma 2 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate
dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL;
al comma 2-bis che con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di
semplicita' e certezza, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le
modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli
obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di
cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: "Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato", ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, il
quale ha trasferito al Ministero della salute, tra l'altro, le
funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei
luoghi di lavoro, gia' attribuite al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio
2008, n. 85;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede la
soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative
funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero della salute;
Considerata la necessita' di individuare, secondo quanto previsto
dal predetto art. 40, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81
del 2008, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita' di
trasmissione dei dati di cui al comma 1 del citato art. 40, nel
rispetto dei criteri di semplicita' e certezza;
Acquisita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n.
64/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' del decreto
1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati
3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al
comma 1 dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 2
Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su
supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I
del presente decreto recante la modifica dell' Allegato 3A del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da
considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di
rischio.
3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento
e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede.
Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle
informazioni di propria esclusiva pertinenza non puo' essere imputata
alcuna responsabilita' al medico competente che le abbia richieste.
Art. 3
Contenuti e modalita' di trasmissione
dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori
1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma
1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative
ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del
presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del
richiamato decreto legislativo.
2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di
cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente
entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di
riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono
deve essere effettuata unicamente in via telematica.
Art. 4
Disposizioni transitorie e entrata in vigore
1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della
rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di
semplicita' e certezza nella raccolta e delle modalita' di
trasmissione delle informazioni, e' individuato un periodo
transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste.
2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui
al precedente comma, il termine per la trasmissione delle
informazioni di cui all'allegato 3B, cosi' come modificato
nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente
comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno
essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai
contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei
dati di cui al comma I dell'art. 40, comma 1.
4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con
riferimento a possibili difficolta' di raccolta e trasmissione
telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la
sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino al
termine della sperimentazione di cui al comma che precede.
5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 9 luglio 2012
Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
ALLEGATO I
(Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008)
Contenuti della cartella sanitaria e di rischio.
ALLEGATO II
(Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008)
Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
ALLEGATO 3A
CONTENUTI MINIMI della cartella sanitaria e di rischio:
ANAGRAFICA DEL LAVORATORE:
Cognome e Nome
Sesso
Luogo di nascita
Data di nascita
Domicilio1
Nazionalita'
Codice Fiscale
DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:
Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti)
Unita' Produttiva sede di lavoro / numero certificato unita' navale
Indirizzo Unita' produttiva
Attivita' svolta2
VISITA PREVENTIVA
REPARTO3 E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE
FATTORI DI RISCHIO4
ANAMNESI LAVORATIVA5
ANAMNESI FAMILIARE
ANAMNESI FISIOLOGICA
ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA6
ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA6
PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario)
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI7
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE8
GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA9
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA10
DATA
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
VISITE SUCCESSIVE11
REPARTO1 E MANSIONE SPECIFICA
FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti
controlli12 )
RACCORDO ANAMNESTICO
VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI9
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE8
GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA9
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA10
DATA
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI
IDONEITA' ALLA MANSIONE:
GENERALITA' DEL LAVORATORE
RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA
REPARTO3 , MANSIONE E RISCHI
GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA
DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicita')
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITA' DI RICORSO
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE
FIRMA DEL LAVORATORE13
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO
NOTE:
Le pagine della cartella sanitaria e di rischio devono essere
numerate in ordine progressivo.
--------
1 Indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico.
--------
2 riferita a comparto/lavorazione/codice categoria naviglio.
--------
3 da non indicare in caso di reparto unico.
--------
4 Specificare quali fattori di rischio, indicando anche, nei casi
previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione
individuale.
--------
5 Specificare, con riferimento all'intera storia lavorativa del
soggetto, comparti/lavorazioni svolte, relativo periodo e principali
rischi riferiti dal lavoratore e tipologia contrattuale.
--------
6 Indicare sempre tipologia di invalidita' (lavorativa o civile),
malattie professionali riconosciute, tipologia e anno infortuni
riferiti dal lavoratore.
--------
7 Elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica
i risultati e allegando alla cartella i relativi referti.
--------
8 Indicare gli eventuali provvedimenti adottati dal medico
competente quali ad esempio 1° certificato di malattia professionale
ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 1124/65, segnalazione di malattia
professionale ex art. 139 D.P.R. 1124/65, lettere al curante, ecc...
--------
9 Ai sensi dell'art. 41 c 6.
--------
10 Da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal
protocollo sanitario.
--------
11 Specificare la tipologia di visita di cui all'art.41 comma 2.
--------
12 Specificare quali con riferimento alla valutazione dei rischi,
indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i
livelli di esposizione individuale.
--------
13 La firma del lavoratore dovra' attestare l'informazione circa il
significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta
espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la
possibilita' di ricorrere contro il giudizio di idoneita'.
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