MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 dicembre 2011
Individuazione delle attivita' del personale appartenente al ruolo degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (11A16751) (GU n. 1 del 2-1-2012 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e, in particolare, l'art. 86 che articola in quattro qualifiche il
ruolo degli operatori e demanda a un decreto del Ministro
dell'interno l'individuazione delle relative attivita';
Rilevato che il successivo art. 87 prevede che il personale
appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti
conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacita' di
utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli;
svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare
funzionalita' della struttura o dell'ufficio cui e' addetto, mediante
l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice,
anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e
archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e
spedizione;
Ritenuto di dover provvedere alla individuazione della tipologia
delle predette attivita';
Decreta:
Art. 1
Definizione
1. Le attivita' di cui al presente decreto, svolte dal personale
appartenente al ruolo degli operatori, sono fondate sulla tipologia
della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in
relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla
sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso.
Art. 2
Attivita' del personale
con qualifica di operatore
1. L'operatore, nell'ambito di istruzioni dettagliate, svolge
attivita' semplici di tipo amministrativo o tecnico-manuale, comprese
quelle di conservazione, archiviazione, distribuzione, riproduzione o
smistamento di atti e documenti, il cui esercizio richiede
preparazione e conoscenze elementari. Svolge attivita' necessarie al
regolare funzionamento della struttura o dell'ufficio cui e' addetto,
avvalendosi di strumenti o macchinari di uso semplice, di cui cura la
manutenzione. Svolge altresi' attivita' di manutenzione di mezzi,
compresi gli autoveicoli. Ha responsabilita' limitata alla puntuale
esecuzione degli incarichi ricevuti.
Art. 3
Attivita' del personale con qualifica
di operatore tecnico
1. L'operatore tecnico, nell'ambito di istruzioni predeterminate,
svolge attivita' amministrative o tecnico-manuali, che non richiedono
conoscenze specialistiche o specializzate, il cui espletamento puo'
prevedere l'uso e la manutenzione ordinaria di apparecchiature e di
peculiari strumenti di lavoro. Necessita di una preparazione
professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di
lavoro o di procedure predeterminate, acquisibili anche con un
periodo limitato di pratica. L'autonomia operativa e la
responsabilita' sono limitate alla corretta esecuzione del proprio
lavoro. Puo' richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o
patenti.
Art. 4
Attivita' del personale con qualifica
di operatore professionale
1. L'operatore professionale, nell'ambito di istruzioni
predeterminate, svolge attivita' amministrativo-contabili o tecniche,
con conoscenze specialistiche nel campo amministrativo o
tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante apparecchiature
complesse di uso semplice. L'attivita' puo' comportare rapporti
diretti interni al servizio di appartenenza in considerazione dei
caratteri peculiari di questioni o di pratiche di particolare
importanza. Possiede autonomia operativa nell'ambito di istruzioni
generali non necessariamente dettagliate e risponde della corretta
esecuzione del proprio lavoro. Puo' richiedersi il possesso di
particolari abilitazioni o patenti.
Art. 5
Attivita' del personale con qualifica
di operatore esperto
1. L'operatore esperto, nell'ambito di istruzioni predeterminate,
svolge attivita' amministrativo-contabili o tecniche che richiedono
conoscenze specialistiche che possono comportare, nell'ambito del
relativo settore di attivita', in assenza di funzioni superiori,
compiti di sovraordinazione e di controllo tecnico-pratico del
personale appartenente allo stesso ruolo. Esercita attivita'
professionale che richiede l'uso di procedure complesse per
l'espletamento delle prestazioni lavorative nonche' preparazione
tecnica e particolare conoscenza di metodologie e tecnologie di
lavoro anche mediante l'impiego di apparecchiature complesse.
Possiede autonomia operativa completa nell'ambito di prescrizioni di
massima riferite a procedimenti di carattere generale. La prestazione
lavorativa e' caratterizzata da responsabilita' per l'attivita'
direttamente svolta, anche nell'ambito delle eventuali attivita' di
gruppo.
Art. 6
Modalita' di assunzione degli operatori
1. L'assunzione nella qualifica di operatore e di operatore tecnico
avviene mediante selezione per chiamata numerica dalle liste di
collocamento, ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modifiche e integrazioni.
2. L'amministrazione, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella richiesta di bando di
offerta, indirizzata al centro per l'impiego, indica il numero dei
posti conferibili per ciascun settore di attivita' e determina le
modalita' di svolgimento delle prove d'esame e i relativi programmi.
3. In relazione a particolari esigenze degli uffici territoriali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel bando di offerta puo'
essere chiesto il possesso, da parte dei cittadini iscritti nelle
liste di collocamento, di specifiche qualifiche professionali,
brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attivita' da
svolgere.
4. L'accesso alla qualifica di operatore e di operatore tecnico e'
subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 88, comma 1,
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Roma, 14 dicembre 2011
Il Ministro: Cancellieri
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