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domenica 10 agosto 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 14 dicembre 2011 Individuazione delle attivita' del personale appartenente al ruolo degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (11A16751) (GU n. 1 del 2-1-2012 )



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MINISTERO DELL'INTERNO
  DECRETO 14 dicembre 2011 
 Individuazione delle attivita' del personale appartenente al ruolo degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (11A16751) (GU n. 1 del 2-1-2012 )
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
e, in particolare, l'art. 86 che articola in  quattro  qualifiche  il
ruolo  degli  operatori  e  demanda  a  un   decreto   del   Ministro
dell'interno l'individuazione delle relative attivita';
  Rilevato che  il  successivo  art.  87  prevede  che  il  personale
appartenente al ruolo degli  operatori  svolge  mansioni  richiedenti
conoscenze  di  natura  tecnica  e  amministrativa  e  capacita'   di
utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli  autoveicoli;
svolge gli  adempimenti,  anche  manuali,  occorrenti  alla  regolare
funzionalita' della struttura o dell'ufficio cui e' addetto, mediante
l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di  uso  semplice,
anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione  e
archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo  e
spedizione;
  Ritenuto di dover provvedere alla  individuazione  della  tipologia
delle predette attivita';

                              Decreta:

                               Art. 1


                             Definizione

  1. Le attivita' di cui al presente decreto,  svolte  dal  personale
appartenente al ruolo degli operatori, sono fondate  sulla  tipologia
della prestazione lavorativa, considerata per il  suo  contenuto,  in
relazione ai requisiti culturali, al grado di  responsabilita',  alla
sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso.
                               Art. 2


                       Attivita' del personale
                     con qualifica di operatore

  1.  L'operatore,  nell'ambito  di  istruzioni  dettagliate,  svolge
attivita' semplici di tipo amministrativo o tecnico-manuale, comprese
quelle di conservazione, archiviazione, distribuzione, riproduzione o
smistamento  di  atti  e  documenti,  il   cui   esercizio   richiede
preparazione e conoscenze elementari. Svolge attivita' necessarie  al
regolare funzionamento della struttura o dell'ufficio cui e' addetto,
avvalendosi di strumenti o macchinari di uso semplice, di cui cura la
manutenzione. Svolge altresi'  attivita' di  manutenzione  di  mezzi,
compresi gli autoveicoli. Ha responsabilita' limitata  alla  puntuale
esecuzione degli incarichi ricevuti.

                                    Art. 3


                Attivita' del personale con qualifica
                        di operatore tecnico

  1. L'operatore tecnico, nell'ambito di  istruzioni  predeterminate,
svolge attivita' amministrative o tecnico-manuali, che non richiedono
conoscenze specialistiche o specializzate, il cui  espletamento  puo'
prevedere l'uso e la manutenzione ordinaria di apparecchiature  e  di
peculiari  strumenti  di  lavoro.  Necessita  di   una   preparazione
professionale qualificata  da  adeguata  conoscenza  di  tecniche  di
lavoro o  di  procedure  predeterminate,  acquisibili  anche  con  un
periodo   limitato   di   pratica.   L'autonomia   operativa   e   la
responsabilita' sono limitate alla corretta  esecuzione  del  proprio
lavoro. Puo' richiedersi il possesso di  particolari  abilitazioni  o
patenti.



Art. 4


                Attivita' del personale con qualifica
                     di operatore professionale

  1.   L'operatore   professionale,   nell'ambito    di    istruzioni
predeterminate, svolge attivita' amministrativo-contabili o tecniche,
con   conoscenze   specialistiche   nel   campo   amministrativo    o
tecnico-manutentivo,  esercitate   anche   mediante   apparecchiature
complesse di  uso  semplice.  L'attivita'  puo'  comportare  rapporti
diretti interni al servizio di  appartenenza  in  considerazione  dei
caratteri  peculiari  di  questioni  o  di  pratiche  di  particolare
importanza. Possiede autonomia operativa  nell'ambito  di  istruzioni
generali non necessariamente dettagliate e  risponde  della  corretta
esecuzione del  proprio  lavoro.  Puo'  richiedersi  il  possesso  di
particolari abilitazioni o patenti.



  Art. 5


                Attivita' del personale con qualifica
                        di operatore esperto

  1. L'operatore esperto, nell'ambito di  istruzioni  predeterminate,
svolge attivita' amministrativo-contabili o tecniche  che  richiedono
conoscenze specialistiche che  possono  comportare,  nell'ambito  del
relativo settore di attivita',  in  assenza  di  funzioni  superiori,
compiti  di  sovraordinazione  e  di  controllo  tecnico-pratico  del
personale  appartenente  allo  stesso   ruolo.   Esercita   attivita'
professionale  che  richiede  l'uso  di   procedure   complesse   per
l'espletamento  delle  prestazioni  lavorative  nonche'  preparazione
tecnica e particolare  conoscenza  di  metodologie  e  tecnologie  di
lavoro  anche  mediante  l'impiego  di   apparecchiature   complesse.
Possiede autonomia operativa completa nell'ambito di prescrizioni  di
massima riferite a procedimenti di carattere generale. La prestazione
lavorativa  e'  caratterizzata  da  responsabilita'  per  l'attivita'
direttamente svolta, anche nell'ambito delle eventuali  attivita'  di
gruppo.



      Art. 6


               Modalita' di assunzione degli operatori

  1. L'assunzione nella qualifica di operatore e di operatore tecnico
avviene mediante selezione  per  chiamata  numerica  dalle  liste  di
collocamento, ai sensi  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e
successive modifiche e integrazioni.
  2. L'amministrazione, ai sensi dell'art. 88, comma 3,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  nella  richiesta  di  bando  di
offerta, indirizzata al centro per l'impiego, indica  il  numero  dei
posti conferibili per ciascun settore di  attivita'  e  determina  le
modalita' di svolgimento delle prove d'esame e i relativi programmi.
  3. In relazione a particolari esigenze  degli  uffici  territoriali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel bando di  offerta  puo'
essere chiesto il possesso, da parte  dei  cittadini  iscritti  nelle
liste  di  collocamento,  di  specifiche  qualifiche   professionali,
brevetti, patenti e  altre  abilitazioni  inerenti  all'attivita'  da
svolgere.
  4. L'accesso alla qualifica di operatore e di operatore tecnico  e'
subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art.  88,  comma  1,
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
    Roma, 14 dicembre 2011

                                             Il Ministro: Cancellieri


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