Assetto strutturale e organizzativo Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri
Assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e personale militare e civile del Ministero della difesa
Pubblicati, nel S.O. n. 12 della G.U. 11 febbraio 2014, n. 34, i seguenti decreti legislativi del 28 gennaio 2014 recanti rispettivamente:
- "Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244" (D.Lgs. n. 7 del 2014).
- "Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244" (D.Lgs. n. 8 del 2014).
D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7 (G.U. 11 febbraio 2014, n. 34, S.O. n. 12)
D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8 (G.U. 11 febbraio 2014, n. 34, S.O. n. 12)
L. 31-12-2012 n. 244
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2013, n. 13.
Art. 2 Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa
In vigore dal 31 gennaio 2013
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione che il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, emana direttive ai fini dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'articolo 41 del medesimo codice;
b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:
1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, da attuare con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;
2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;
3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente;
4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;
5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo la facoltà di esercizio dell'attività libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;
7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia;
8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare delle Forze armate e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacità didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilità di una singola componente;
9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;
c) disciplina anche negoziale delle modalità di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie;
d) razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, privilegiando l'esecuzione di lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi di spesa;
e) previsione di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessità di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune.
L. 31-12-2012 n. 244
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2013, n. 13.
L. 31 dicembre 2012, n. 244 (1).
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2013, n. 13.
L. 31-12-2012 n. 244
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2013, n. 13.
Art. 3 Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale
In vigore dal 31 gennaio 2013
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 310 unità di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unità di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;
c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;
d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;
e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione;
f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera e);
g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a), l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorché idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), nonché, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica, è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;
m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere a) e b), e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalità di cui alla lettera e), e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonché sulla base degli ulteriori limiti e modalità previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere e), g) ed m), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera n), di criteri:
1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;
2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;
p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità, e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
b) adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili;
c) garanzia della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché della funzionalità operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonché, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione di misure dirette ad agevolare la mobilità interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L. 31-12-2012 n. 244
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2013, n. 13.
Art. 4 Disposizioni in materia contabile e finanziaria
In vigore dal 31 gennaio 2013
1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:
a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;
b) la legge di stabilità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative;
d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacità operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;
f) nelle more del riordino di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera d) del presente comma, sono attivate, anche mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.
2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 536 è sostituito dal seguente:
«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.»;
b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo, dopo l'articolo 549 è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.».
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 7
Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto
strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
(14G00014)
(GU n.34 del 11-2-2014 - Suppl. Ordinario n. 12)
Vigente al: 26-2-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere a),
b) e d);
Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da
20 a 22;
Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le
organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile,
ciascuno per le materie di rispettiva competenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati rispettivamente
in data 19 e 20 dicembre 2013;
Ritenuto di non poter accogliere la condizione posta nel parere
dalla IV Commissione difesa della Camera dei Deputati che sollecita
la riformulazione dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni
transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento
militare nazionale», nel senso di inserire, al comma 1, il
riferimento alla «contrattazione decentrata» in luogo dell'attuale
riferimento al «contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Ministeri». Al riguardo, infatti e' necessario
mantenere l'attuale formulazione, in quanto essa e' in linea con il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare con gli
articoli:
5, comma 2, che fa salvo l'esame congiunto con le OO.SS. solo ove
previsto dai contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di
lavoro;
6, comma 1, che prevede la sola informazione in tema di
organizzazione e dotazioni organiche ove prevista dai contratti
collettivi nazionali;
40, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, nelle parti in cui, al comma 1, prevede che «la
contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie
relative alle relazioni sindacali» e che «Nelle materie [...] della
mobilita' [...] la contrattazione collettiva e' consentita negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze e
della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa,
attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa,
razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al comma 2:
1.1) le parole: « concernenti le seguenti aree: a) area tecnico
operativa:» sono sostituite dalle seguenti: « di seguito indicati:»;
1.2) le parole: « b) area tecnico amministrativa e tecnico
industriale:» sono soppresse;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui
al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16,
comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata con regolamento,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le
organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23
agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di
disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano
nell'ambito delle aree:
a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle
attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai
rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;
b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche
attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni
procedimentali;
c) l'unicita' decisionale;
d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree;
e) l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al
personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale
appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;
f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo
livello di fruibilita' dei servizi erogati al personale.»;
b) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «interforze e
multinazionali» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, assicurando le
necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di
componente delle Forze armate».
Art. 2
Soppressione e riordino di organismi collegiali
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo III, del
libro primo, le parole: «di coordinamento» sono sostituite dalle
seguenti: «commissioni di elevata specializzazione tecnica»;
b) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24
Organi consultivi
1. Presso il Ministero della difesa operano:
a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale
organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa,
disciplinato nel regolamento in conformita' alle vigenti disposizioni
internazionali.
2. L'attivita' degli organismi di cui al comma 1 e' svolta senza
nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture
esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna
indennita' o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai
componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non e'
corrisposta alcuna forma di rimborso spese.»;
c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis
Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle
cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle
raccomandazioni ai fini di prevenzione
1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza
del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti
accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:
a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita'
conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari,
della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del Corpo forestale dello Stato;
b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti
incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento della
commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta
dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente,
con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli
altri Ministri interessati.
3. Ai componenti della commissione interministeriale non e' dovuto
alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.».
Art. 3
Riordino dell'area formativa e addestrativa
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 215, al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «disposizioni relative» sono
inserite le seguenti: «alle sedi»;
2) alla lettera b), le parole: « e previo parere del Capo di stato
maggiore della difesa» sono soppresse.
2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del titolo III, del libro quarto, sono aggiunte,
infine, le parole: «e addestramento»;
b) l'articolo 715 e' sostituito dal seguente:
«Art. 715
Formazione e addestramento
1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle
attivita' formative svolte al fine dell'immissione o della
stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente,
e' il complesso delle attivita' con cui si educano, si migliorano e
si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale,
etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di
competenze che consentono al singolo militare di svolgere
adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si
realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e
la creazione di competenze.
2. L'addestramento e' il processo attraverso il quale si sviluppano
negli individui, organi di staff, Comandi e Unita', le abilita' e le
capacita' di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici
ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e
individuali, nonche' di attivita' di abilitazione, qualificazione e
specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti
istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo,
mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.».
Art. 4
Attivita' di consulenza gratuita
1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 984, e' inserito il seguente:
«Art. 984-bis
Attivita' di consulenza gratuita
1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione
della peculiare funzione svolta e della specificita' professionale
acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso
pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2
aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di
servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito,
senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso
il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle
Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il
Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle
finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo
svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.».
Art. 5
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
dell'Esercito italiano
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2188 e' inserito il seguente:
«Art. 2188-bis
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione
e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
dell'Esercito italiano
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti
ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali
dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie
di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di
comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata,
rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014;
2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014;
3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014;
4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014;
5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014;
6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014;
7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014;
8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014;
9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;
10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;
11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014;
12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31
dicembre 2014;
13) Raggruppamento Unita' Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre
2014;
14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;
15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;
16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;
17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;
18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;
19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;
20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;
21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;
22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;
23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;
24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;
25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;
26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;
27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;
28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;
29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;
30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;
31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;
32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;
33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;
34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale
posto alle dipendenze del Comando Sanita' e Veterinaria;
2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinamentale;
3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza;
4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;
5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Bari;
6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione
del Centro Documentale di Trento;
7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Perugia;
8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Genova;
9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto
ordinamentale;
10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione,
Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle
proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC;
11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre
2014 e' riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD
in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro
documentale di Napoli;
13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2°
Comando delle Forze di difesa ed e' posto alle dipendenze del Comando
delle Forze operative terrestri;
14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014,
e' riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;
15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre
2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale ;
16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, e'
riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;
18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita
alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, e'
riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;
20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31
dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Bologna;
21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, e'
riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;
22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a
Verona, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato nella sede di
Roma;
23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre
2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle
soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro
Documentale di Chieti;
24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Udine;
25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro
il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;
26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Ancona;
27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Roma;
28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed
acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;
29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed
acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o
riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente
disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre
soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per
quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo
di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a
quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione
strutturale complessiva non inferiore al 30%.».
2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente:
«Art. 101
Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore
dell'Esercito italiano
1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice:
a) Comando delle forze operative terrestri;
b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
c) Comando per la formazione, specializzazione e dottrina
dell'Esercito;
d) Comando per il territorio dell'Esercito.
2. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative:
a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
italiano;
b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
c) l'Organizzazione penitenziaria militare;
d) il Comando delle forze speciali dell'Esercito.
3. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle
strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione
del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»;
b) all'articolo 102:
1) al comma 1, le parole: «, con sede in Verona» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:
a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata;
b) i Comandi Specialistici e di Supporto;
c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.»;
c) all'articolo 103:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il
Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i
comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.»;
2) al comma 4, dopo la parola: «regioni» e' inserita la seguente:
«amministrative»;
d) all'articolo 104:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al
Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito
e comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare «Nunziatella»;
5) Scuola militare «Teulie'»;
b) le Scuole d'arma e di specialita';
c) le Scuole logistiche;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti
di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito.»;
e) all'articolo 105, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo
al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanita' e
veterinaria, e tecnico;
b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
e) il Policlinico militare di Roma;
f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria;
g) il Centro militare di veterinaria.»;
f) all'articolo 106, comma 1, le parole: «Comando logistico» sono
sostituite dalle seguenti: «Centro di responsabilita'
amministrativa»;
g) all'articolo 107, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del
mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo
al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore
dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti
periferici.
2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti
di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di
stato maggiore dell'Esercito.»;
h) all'articolo 108, comma 3, le parole: «singole Armi» sono
sostituite dalle seguenti: «Armi e dei Corpi»;
i) all'articolo 109, dopo la lettera c), e' aggiunta, infine, la
seguente:
«c-bis) svolge attivita' di progettazione, costruzione,
manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.».
Art. 6
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
della Marina militare
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2188-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2188-ter
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione
e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
della Marina militare
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti
ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali
della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie
di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di
comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata,
rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31
marzo 2014;
2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31
marzo 2014;
3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro
il 31 dicembre 2014;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi;
2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto
Tirreno, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando
marittimo Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando
militare marittimo autonomo in Sardegna;
3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello
Ionio e del Canale d'Otranto, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in Comando marittimo Sud in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Sicilia;
5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il
31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Capitale;
6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della
Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di
Taranto;
7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014,
e' riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della
Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di
Augusta;
8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di
La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
9) il Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto, entro
il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di
Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR),
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria
Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di
Roma, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria
presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
12) il Comando supporto logistico, entro il 31 marzo 2014, assume
le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari
precedentemente svolte dal soppresso Comando militare marittimo
autonomo in Sardegna;
13) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurata in Comando Zona Fari di
Napoli;
14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
17) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione del transito delle
funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto
di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza;
18) l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre
2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinamentale;
19) l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
20) l'Arsenale Militare Marittimo di Augusta (SR), entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro
il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale.
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o
riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente
disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre
soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per
quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo
di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a
quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione
strutturale complessiva non inferiore al 30%.».
2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 112:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Comando in capo della Squadra navale e' il vertice
dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende
direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed e'
retto da un ammiraglio di squadra.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le
unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti
delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne
determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le
funzioni.»;
3) il comma 3 e' abrogato;
b) l'articolo 113 e' sostituito dal seguente:
«Art. 113
Organizzazione logistica della Marina militare
1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al
Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato
maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di
Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che
dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le
funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124.
2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti
specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina
militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo
strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonche',
quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del
segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la
dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le
funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del
regolamento.
3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni
logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini
dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento
operativo.
4. L'Ispettorato di sanita' della Marina militare, alle dipendenze
del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di
indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.
5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti
dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono
individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della
Marina militare.»;
c) all'articolo 114, comma 2, le parole: «costituiti da fari,
fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 169 del regolamento»;
d) all'articolo 116:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al
Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:
a) l'Accademia navale;
b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini";
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare;
e) il Centro di selezione della Marina militare.»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli
enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina.»;
e) all'articolo 120, comma 1, lettera e), dopo le parole: «Marina
militare» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, le direzioni e
sezioni del genio militare per la Marina militare»;
f) all'articolo 124:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i
servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per
le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina.»;
2) al comma 2, le parole: «Gli Alti Comandi periferici» sono
sostituite dalle seguenti: «I Comandi marittimi»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le
funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione
del Capo di stato maggiore della Marina militare.».
Art. 7
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
dell'Aeronautica militare
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2188-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2188-quater
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione
e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
dell'Aeronautica militare
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti
ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali
dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie
di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di
comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata,
rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;
2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il
31 dicembre 2015;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinamentale;
2) l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere
in area operativa;
4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro
il 31 marzo 2014, e' riconfigurato e' razionalizzato nelle strutture
e relativi organici;
5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da
assolvere;
6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre
2014, e' riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di
Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;
7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurata in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale, ed e' ricollocata a Roma;
8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a
Taranto, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurata in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale.
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o
riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente
disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre
soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per
quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo
di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle
direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono,
unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.».
2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146:
1) al comma 2, lettera e), le parole: «di truppa» sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli
enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di
stato maggiore dell'Aeronautica.».
Art. 8
Riordino della sanita' militare
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187, dopo il comma 1, e' aggiunto, infine, il
seguente:
«1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri
interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario
del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza
nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di
apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza
e lo Stato maggiore della difesa.»;
b) all'articolo 188, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dello Stato maggiore della
difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento», sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Area tecnico-operativa del Ministero
della difesa»;
2) alla lettera b), le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»;
c) all'articolo 189:
1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed
esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della
difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei
conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle
amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, fino
a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate presso la
Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita
dallo Stato maggiore della difesa.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici
delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle
branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati
ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a
ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.»;
5) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
6) al comma 7 le parole: «o in mancanza di ufficiali medici
delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un
terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti
universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina
legale militare» sono sostituite dalle seguenti: «, i membri del
Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra
docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in
medicina legale»;
7) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante tutta
l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per
l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la
composizione del citato Collegio.»;
8) il comma 10, e' sostituito dal seguente:
«10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio
medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di
personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento
delle attivita'.»;
9) al comma 11:
9.1) alla lettera a) le parole: «, ha sede presso il
Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del
Policlinico militare di Roma» sono soppresse;
9.2) dopo la lettera b), e' aggiunta, infine, la seguente:
«b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per
l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle
sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.»;
d) all'articolo 190:
1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collegio medico-legale e' articolato in sezioni e, a
richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in
seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un presidente e da
quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate
temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo
189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere
assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle
assicurazioni.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la validita' delle adunanze del Collegio
medico-legale occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti,
oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri
effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.»;
4) al comma 3:
4.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli
organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;»;
4.2) la lettera c), e' soppressa;
e) all'articolo 191:
1) al comma 2, le parole: «L'autorita' preposta alla direzione
del settore e' nominata», sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di
ciascun organo direttivo di cui al comma 1 e' nominato»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per
l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura
ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna
Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere
istituite una o piu' commissioni mediche di secondo grado di Forza
armata. Ciascuna Commissione e' presieduta dal Capo dell'organo
direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due
ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo
di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in
servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture
sanitarie militari della stessa Forza armata.»;
4) dopo il comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente:
«4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza
armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati
avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di
Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo
193. I giudizi della commissione sono definitivi.»;
f) all'articolo 193:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso
i Dipartimenti militari di medicina legale.»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il direttore
dell'ente sanitario militare», sono sostituite dalle seguenti: «il
direttore del Dipartimento militare di medicina legale»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto, infine, il seguente:
«5-bis. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un
ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del
Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»;
g) all'articolo 194:
1) alla rubrica, dopo la parola: «Commissione» e' inserita la
seguente: «medica»;
2) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di
prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al
servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni
mediche interforze di seconda istanza.»;
3) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura
ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed e'
composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in
qualita' di membri.»;
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Commissione di cui al comma 01:
a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale
medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a
ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.»;
5) al comma 3, le parole: «di seconda istanza» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 01»;
h) dopo l'articolo 195 sono inseriti i seguenti:
«Art. 195-bis
Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le
seguenti attivita':
a) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di
navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del
fuoco, nonche' degli aspiranti al conseguimento di licenze e
attestati aeronautici;
b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul
mantenimento dell'idoneita' al volo ed ai servizi di navigazione
aerea del personale di cui alla lettera a), nonche' dei titolari di
licenze e attestati aeronautici;
c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo
direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella
normativa vigente.
2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere
altresi', secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di
polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del
fuoco, i giudizi di idoneita' al servizio militare o al servizio
d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento
dell'idoneita' di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini
dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche
le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della
Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di
appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del
fuoco.
3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicita' e le
modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve
essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del
mantenimento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione
aerea.
Art. 195-ter
Commissione sanitaria d'appello
1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze
dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i
ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del
fuoco, nonche' dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di
volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi
sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e
certificazione dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione
aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme
restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. I ricorsi devono essere
presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale
dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.
2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal Capo
dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno
parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo
direttivo.
3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del
fuoco la Commissione sanitaria di appello puo' pronunciarsi,
altresi', sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di
idoneita' al servizio militare e al servizio di istituto espressi
dall'organo di cui all'articolo 195-bis.
4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica
collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale
formula un giudizio definitivo.
5. Allorche' esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione
sanitaria di appello e' composta assicurando la presenza nel
collegio, in qualita' di membro, di un ufficiale medico o funzionario
medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o
civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili
del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al
fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di
navigazione aerea, e' integrata da un medico designato dall'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile.
6. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza
oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra
la composizione della Commissione.
7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla
complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la
partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto
al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario
aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio
sanitario di prima istanza.»;
i) all'articolo 199, comma 2, le parole: «ai direttori di
ospedali», sono sostituite dalle seguenti: «ai direttori delle
strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;
l) all'articolo 200:
1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle
seguenti: «medico-legali»;
2) al comma 1, alinea le parole: «medico-fiscali», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legali»;
3) al comma 2, le parole: «medico legale», sono sostituite dalle
seguenti: «di medicina aerospaziale»;
m) all'articolo 201:
1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legali»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea la parola: «fiscali» e' sostituita dalle
seguenti: «medico legali»;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente
militare, purche' provvisto di idonei gabinetti medici e dei
necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;»;
2.3) alla lettera d), la parola: «legale», e' sostituita
dalla seguente: «aerospaziale»;
n) all'articolo 210:
1) alla rubrica dopo le parole: «personale medico» sono
aggiunte, infine, le seguenti: «e paramedico»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente:
«1-bis. L'autorita' sanitaria militare da cui dipende
l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria,
senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente
con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale
medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facolta'
di esercitare attivita' libero-professionali nell'ambito della
struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione
e dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le
modalita' e i limiti per l'esercizio delle attivita'
libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari,
anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui
all'articolo 1, comma 3.».
Art. 9
Revisione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la
permuta degli immobili militari
1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 286:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei
canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti
in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri e'
acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i
casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di
aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone e'
aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della
variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del
Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, o degli organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall'anno
2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di
spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di riorganizzazione
contenute nel titolo III del libro primo.»;
2) il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 306, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale di
dismissione di alloggi di servizio ritenuti non piu' utili per le
esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento
percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli
alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai
sensi del comma 3, e' ridotto, limitatamente alle procedure di
alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella
misura del 33 per cento. Di tale riduzione e' data evidenza nella
comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione
dell'alloggio posto in vendita.»;
c) all'articolo 307:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Con uno o piu' decreti, il Ministero della difesa,
d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a
titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni
immobili militari gia' individuati e proposti per le finalita' di cui
all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
non siano stati richiesti in proprieta' dai comuni, dalle province,
dalle citta' metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono
concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti,
a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella
quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e
imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonche' di un piano di
utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio,
d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni.
La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili
ad essa trasferiti, e' condizionata al versamento di un deposito
cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sara' restituito al
termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo
di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il
concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a
mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione
relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione
sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui
essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto
trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene
nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del
demanio si riserva la facolta' di revocare la medesima mediante una
dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La
concessione non e' rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di
alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di
prelazione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti
eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto
della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso
o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di ordinare
la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile
acquisito non puo' essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi
titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione.
All'Amministrazione concedente e' data facolta', comunque e a suo
insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprieta'
dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge,
difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un
interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.»;
2) al comma 10, lettera b), le parole: «, previo parere di
congruita' emesso da una commissione appositamente nominata dal
Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o
da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri
della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto
in possesso di comprovata professionalita' nella materia.
Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della
stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese» sono sostituite
dalle seguenti: «, d'intesa con l'Agenzia del demanio».
Art. 10
Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa
sopravvenuta
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93» sono
soppresse;
b) all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2), dopo le parole:
«l'esecuzione dell'attivita'» sono aggiunte, infine, le seguenti: «,
anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2,
della legge 1° ottobre 2012, n. 177»;
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «svolte dai Comandi regione
militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari
marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite
dalle seguenti: «territoriali e presidiarie svolte dai Comandi
interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi
marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea»;
d) all'articolo 33, al comma 1:
1) alla lettera b) dopo le parole: «direzioni generali», sono
aggiunte, infine, le seguenti: «e direzioni del Segretariato
generale»;
2) alla lettera d) le parole: «adozione dei provvedimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «adozione dei decreti»;
3) dopo la lettera d), e' aggiunta, infine, la seguente:
«d-bis) determinano i profili di impiego del personale
militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun
ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme
restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.»;
e) all'articolo 95, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «militare della Capitale» sono
sostituite dalle seguenti: «per il territorio»;
2) alla lettera b), le parole: «militare marittimo autonomo della
Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo Capitale»;
f) all'articolo 97, comma 3, le parole: «in consegna al
Comandante generale, e' custodita dalla Legione allievi carabinieri
di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «e' custodita nell'Ufficio
del Comandante generale»;
g) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole:
«dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi» sono
sostituite dalle seguenti: «comandi marittimi»;
h) all'articolo 132:
1) al comma 2, lettera a), numero 4) le parole: «degli Alti comandi
periferici della Marina militare» sono sostituite dalle seguenti:
«dei Comandi marittimi»;
2) al comma 3 le parole: «in capo di dipartimento militare
marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona» sono
sostituite dalle seguenti: «marittimi competenti per territorio»;
i) all'articolo 150:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «d'aeronautica», sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Aeronautica»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «l'idoneita' al volo», sono
inserite le seguenti: «e ai servizi di navigazione aerea»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «medico legali», sono
sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»;
l) all'articolo 165, comma 4, le parole: «e' presidente della
commissione per l'espressione del» sono sostituite dalle seguenti:
«esprime in maniera motivata il».
2. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 237, commi 2, 5 e 6, le parole: «della regione
militare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«interregionale»;
b) all'articolo 251, comma 3, le parole: «competenti dirigenti dei»
sono soppresse;
c) agli articoli 254, commi 1 e 2, le parole: «in guerra» sono
soppresse;
d) all'articolo 266:
1) al comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «l'ufficio centrale per la cura e per le
onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «il
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»;
e) all'articolo 267, comma 5, le parole: «dell'ufficio centrale
per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite
dalle seguenti: «del Commissariato generale per le onoranze ai
Caduti»;
f) all'articolo 280, comma 2, le parole: «comandi in capo di
dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi» sono
sostituite dalle seguenti: «Comandi marittimi»;
g) all'articolo 322, comma 9, le parole: «di regione o del
Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono
sostituite dalle seguenti: «o del Comandante marittimo»;
h) all'articolo 323:
1) al comma 1, le parole: «di regione o il Comandante in capo di
dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o
il Comandante marittimo»;
2) al comma 2, le parole: «di regione, al Comandante in capo di
dipartimento militare marittimo » sono sostituite dalle seguenti: «,
al Comandante marittimo».
3. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 534:
1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «disposizioni attuative»
sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «disposizioni attuative» sono
inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,»;
b) all'articolo 556:
1) al comma 1, le parole: «all'articolo 24, comma 1, lettere a),
c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli
eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e
comunque denominati,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli
24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di
funzionamento,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «n. 133» sono aggiunte, infine, le
seguenti: «e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
c) l'articolo 557 e' abrogato;
d) all'articolo 567, comma 1, le parole: «in guerra» sono
soppresse.
4. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1408, comma 2, le parole: «Consiglio dell'Ordine
alla Commissione prevista dall'articolo 1426» sono sostituite dalle
seguenti: «parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto
dall'articolo 1426»;
b) l'articolo 1418 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1418
Parere in materia di ricompense al valor militare
1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere
preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il
personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del
Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo
Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e
sul grado della decorazione da conferire.»;
c) all'articolo 1426, comma 1, le parole: «parere dell'apposita
Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite
dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa per il personale
delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»;
d) all'articolo 1431, comma 1, le parole: «sentita, quando si
tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di
cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti:
«sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale
delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»;
e) l'articolo 1445 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1445
Ricompense al valore o al merito di Forza armata
1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al
merito di Forza armata e' espresso dal rispettivo Capo di stato
maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalita'
di cui all'articolo 86 del regolamento.
2. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione
compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437,
1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di
atti di coraggio, puo' proporre l'invio dei documenti relativi al
Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al
valore o al merito civile.»;
f) all'articolo 1448, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della
difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di
stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalita' di cui
all'articolo 86 del regolamento.»;
g) all'articolo 1494, comma 1, le parole: «sentito il Comitato
consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante
generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del
personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel
Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa,» sono
sostituite dalle seguenti: «dal Ministro della difesa, sentito il
Consiglio interforze sulla prospettiva di genere,».
5. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2266, comma 1, le parole: «di regione militare»
sono sostituite dalla seguente: «interregionale».
Art. 11
Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e
riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare e disposizioni di
coordinamento e finali
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2188-quater e' inserito il seguente:
«Art. 2188-quinquies
Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello
strumento militare nazionale
1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti
dagli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, promuove incontri
con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di
reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e
le procedure fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi
di riconversione professionale.
2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso
le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa
svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di
attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni
previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater) nonche',
in caso di comprovate e sopravvenute necessita', quelle connesse
all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti
correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da
assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,
n. 244.
4. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista
dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma
di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di
vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e
infrastrutturali, di cui agli articoli 2188-bis, 2188-ter e
2188-quater, il Ministro della difesa da' evidenza, a consuntivo,
tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni
precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle
riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo
4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono
svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio
centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali
rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione
dello strumento militare nazionale.».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 17, comma 4, le parole: «, del Consigliere
giuridico e del Consigliere militare» sono sostituite dalle seguenti:
«e del Consigliere giuridico»;
c) all'articolo 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole:
«al Consigliere militare,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Mauro, Ministro della difesa
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8
Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre
2012, n. 244. (14G00015)
(GU n.34 del 11-2-2014 - Suppl. Ordinario n. 12)
Vigente al: 26-2-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale, e in particolare
l'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), l'articolo 3, commi 1 e 2,
l'articolo 4, comma 1, lettera e);
Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le
organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di
competenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
data 19 settembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa nel parere
della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella
seduta del 20 dicembre 2013, riguardante la soppressione della nuova
formulazione dell'articolo 911 del codice dell'ordinamento militare,
disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente decreto,
in quanto la modifica ivi prevista e' intesa ad allineare la
disciplina per l'ammissione dei militari ai corsi di dottorato di
ricerca con quanto disposto nella medesima materia per tutto il
pubblico impiego dall'articolo 2, primo comma, primo periodo, della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 19, comma
3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non emergendo al
riguardo profili di specificita';
Ritenuto di non poter accogliere, nei termini in cui e' formulata,
la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della
Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, in
riferimento all'attuazione delle procedure di mobilita' interna
previste dall'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), n. 3), del
presente decreto, nella parte riguardante la necessaria presentazione
della domanda dell'interessato, in quanto tale previsione si porrebbe
in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di gestione delle
eccedenze di personale e mobilita' collettiva, reputandosi possibile,
invece, inserire un passaggio procedimentale che consenta agli
interessati di esprimere la propria posizione al riguardo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche', per i profili di competenza, con il Ministro
della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 798 e' sostituito dal seguente:
«Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entita'
complessiva delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata a
150.000 unita'.
2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna
Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate,
senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche
alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine
di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da
soddisfare.»;
b) dopo l'articolo 798, e' inserito il seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La
ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 9.000 dell'Esercito italiano;
2) 4.000 della Marina militare;
3) 5.300 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli,
4.600 marescialli e 10.070 sergenti;
2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli,
3.950 marescialli e 3.950 sergenti;
3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 1.800 primi
marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti;
c) volontari:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio
permanente e 22.900 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio
permanente e 5.600 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio
permanente e 6.200 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e' il
seguente:
a) Esercito italiano: 89.400 unita';
b) Marina militare: 26.800 unita';
c) Aeronautica militare: 33.800 unita'.»;
c) all'articolo 803, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «dell'Accademia dell'Arma dei
carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «delle accademie delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri»;
2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole
sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole
militari.».
Art. 2
Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo
delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 809, e' inserito il seguente:
«Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli).
- 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e
colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17;
b) generali di divisione e corrispondenti: 44;
c) generali di brigata e corrispondenti: 109;
d) colonnelli: 820.»;
b) dopo l'articolo 812, e' inserito il seguente:
«Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani
di vascello). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di
ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9;
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23;
c) contrammiragli: 56;
d) capitani di vascello: 454.
2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le
dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello
del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma
1-bis.»;
c) all'articolo 814, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al
comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio
e capitano di vascello e' la seguente:
a) ammiragli ispettori: 4;
b) contrammiragli: 16;
c) capitani di vascello: 118.»;
d) dopo l'articolo 818, e' inserito il seguente:
«Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli).
- 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e
colonnello sono le seguenti:
a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9;
b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;
c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44;
d) colonnelli: 410.».
Art. 3
Riduzione delle dotazioni organiche e revisione dei profili di
carriera dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare, nonche' semplificazione delle
disposizioni in materia, compresi il Corpo delle capitanerie di
porto e l'Arma dei carabinieri
1. Al libro quarto, titolo VII, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capo VII:
1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione
III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma
dei trasporti e dei materiali», «Sezione IV - Profilo di carriera
degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri»,
«Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale
del Corpo sanitario», «Sezione VI - Profilo di carriera degli
ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato», «Sezione VII
- Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione
VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali», «Sezione IX - Profilo di
carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario»,
«Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale
del Corpo di commissariato» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1099, e' inserito il seguente:
«Art. 1099-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli
ufficiali dell'Esercito italiano). - 1. Le dotazioni organiche e i
profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali
dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al
presente codice.»;
3) gli articoli 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107 1109, 1110,
1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125,
1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135 sono abrogati;
b) nel capo VIII:
1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di
stato maggiore», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali
del ruolo normale del Corpo del genio navale», «Sezione IV - Profilo
di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi
navali», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo
normale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione VI - Profilo di
carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato
marittimo», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto», «Sezione VIII -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali
del ruolo speciale del Corpo del genio navale», «Sezione X - Profilo
di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi
navali», «Sezione XI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo
speciale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione XII - Profilo di
carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di
commissariato marittimo», «Sezione XIII - Profilo di carriera degli
ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto»
sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1136, e' inserito il seguente:
«Art. 1136-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli
ufficiali della Marina militare). - 1. Le dotazioni organiche e i
profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali
della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al
presente codice.»;
3) gli articoli 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147,
1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161,
1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175,
1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185 sono abrogati;
c) nel capo IX:
1) le parole «Sezione I - Profilo di carriera degli ufficiali
del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi
dell'Aeronautica militare», «Sezione III - Profilo di carriera degli
ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico»,
«Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale
del Corpo di commissariato aeronautico», «Sezione V - Profilo di
carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica», «Sezione VII -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi
dell'Aeronautica militare», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli
ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico»,
«Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale
del Corpo di commissariato aeronautico», «Sezione X - Profilo di
carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario
aeronautico» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1185, e' inserito il seguente:
«Art. 1185-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli
ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1. Le dotazioni organiche e i
profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali
dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al
presente codice.»;
3) gli articoli 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196,
1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1211,
1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224 e 1225
sono abrogati;
d) nel capo X:
1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale», «Sezione III
- Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale», «Sezione
IV - Profilo di carriera per gli ufficiali del ruolo
tecnico-logistico» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1226, e' inserito il seguente:
«Art. 1226-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche e i
profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normale, speciale e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla
tabella 4 allegata al presente codice.»;
3) gli articoli 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1237, 1238 e 1239 sono abrogati.
Art. 4
Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche
complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso
il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2204, comma 1:
1) le parole «Fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,»;
2) le parole «dall'articolo 2215» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 2207»;
b) dopo l'articolo 2206, e' inserito il seguente:
«Art. 2206-bis (Riduzione delle dotazioni organiche complessive
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entita'
complessiva delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata:
a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1°
gennaio 2016;
c) a 150.000 unita', fissate dall'articolo 798, a decorrere dal
1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»;
c) all'articolo 2207, comma 1:
1) le parole «Sino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.
244»;
2) dopo le parole «in ferma prefissata» sono inserite le
seguenti: «e in rafferma»;
3) le parole «indicati nell'articolo 582 e nel rispetto della
ripartizione indicata nell'articolo 799» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione
degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis»;
d) all'articolo 2208:
1) al comma 1, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2015»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso
termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ferma restando l'entita' complessiva delle
dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis,
la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1
puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.»;
e) dopo l'articolo 2209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2209-bis (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione
dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unita'). - 1. Ai fini
del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entita' complessiva
delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare fissata a 170.000 unita' dall'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, e
della relativa ripartizione di cui all'articolo 2 del medesimo
decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del regolamento, continua
ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento.
2. L'articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento
continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.»;
«Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione
dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unita'). - 1. Ai fini
del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 150.000
unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli
articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:
a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e
grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto
adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;
b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di
generale, e gradi corrispondenti, e' fissato per gli anni dal 2017 e
seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis;
c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale,
e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di
cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche
complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo
decreto sono individuate le unita' di personale eventualmente in
eccedenza.
2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del
comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle
promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per
l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e
gradi corrispondenti.
3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli
anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle
promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al
comma 1.»;
«Art. 2209-quater (Piano di programmazione triennale scorrevole). -
1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche
complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno
2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato ogni anno un
piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le
modalita' di attuazione:
a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non
dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente
all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del
personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche
al personale militare in servizio permanente.»;
«Art. 2209-quinquies (Transito di personale militare nei ruoli del
personale civile di altre amministrazioni pubbliche). - 1. Ai fini
della predisposizione del piano di programmazione triennale
scorrevole dei transiti di cui all'articolo 2209-quater, comma 1,
lettera a), il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel
termine da quest'ultima stabilito, i contingenti, distinti per grado
e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto
alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun
anno, con decreto del Ministro della difesa, nonche' le categorie, i
ruoli, i gradi, le specialita' e le professionalita' del personale
militare in relazione ai quali il transito e' precluso. Tali
contingenti vengono resi pubblici dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tenuto conto della
tabella di equiparazione predisposta secondo le modalita' di cui
all'articolo 2231-bis.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei posti
che intendono rendere disponibili nel triennio, in relazione al loro
fabbisogno e a valere sulle relative facolta' assunzionali,
indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e
il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi.
3. Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti
individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente
riservati al transito del personale militare, per effetto del comma
2, assicurando comunque, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito
delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati pari al
cinque per cento delle complessive facolta' assunzionali, salvo i
posti eventualmente devoluti ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma
3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti riservati e' pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero della difesa.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, il
Ministero della difesa comunica alle amministrazioni interessate il
personale disponibile al transito, individuato sulla base dei
seguenti criteri, in ordine di priorita', tenuto conto del grado e
della qualifica posseduti nonche' delle professionalita' acquisite e
dando la precedenza ai transiti che favoriscono i ricongiungimenti
familiari:
a) domanda dell'interessato, con almeno dieci anni di servizio
permanente, con indicazione della disponibilita' ad essere impiegato
presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia
all'estero;
b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso
dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro
trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o
ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni;
c) anzianita' anagrafica, previo consenso dell'interessato, con
assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale
o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
e successive modificazioni.
5. Il transito avviene, entro la data stabilita
dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di
equiparazione predisposta secondo le modalita' di cui all'articolo
2231-bis, tenuto conto, in caso di concorrenza di domande per la
medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di
cui al comma 4. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il transito
avviene con il consenso dell'amministrazione ricevente previa
verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali
richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti
posseduti dallo stesso personale da trasferire. I posti riservati al
transito non ricoperti entro la data di cui al primo periodo
rientrano nella disponibilita' dell'amministrazione interessata. Alla
data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di
destinazione, il militare e' collocato in congedo nella posizione
della riserva..
6. Al personale transitato e' dovuta, a carico del Ministero della
difesa, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento
economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area
funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata
sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 5. Per il
personale che transita presso le regioni e gli enti locali, le
risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite alle
amministrazioni riceventi secondo le procedure e i tempi da
stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in conformita'
con la normativa contabile vigente; in ogni caso, deve essere
garantita la contestualita' del trasferimento delle risorse al
transito del personale.
7. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il
Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, puo' organizzare attivita' di formazione per il
personale direttamente interessato, anche con le modalita' di cui
all'articolo 2259-quater, comma 3, lettera c).
8. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio
prestato dal personale militare transitato ai sensi del presente
articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente
di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori
interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7
febbraio 1979, n. 29.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai transiti riferiti ai posti eventualmente devoluti al personale
militare ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero
5).»;
«Art. 2209-sexies (Norme sul ricongiungimento familiare). - 1.
Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo
2209-quater, ferma la prioritaria necessita' di garantire il regolare
svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono
stabilite le modalita' di attuazione della disciplina intesa a
favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di
coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli
appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti
criteri:
a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di
ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di
prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a
tre anni di eta' si applica l'articolo 42-bis del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151;
b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze
armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto,
per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di
una o piu' sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da
quelle richieste dagli interessati;
c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero,
l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare
dell'altro coniuge e' subordinato anche al superamento delle
procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla
durata dei rispettivi mandati;
d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono
garantite particolari tutele nelle modalita' di espletamento del
servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in
attivita' operative continuative fuori dall'ordinaria sede di
servizio.»;
«Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere
l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale
militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui
all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non
altrimenti riassorbibile con le modalita' di cui all'articolo
2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per
l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle
condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' collocato in
aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado
rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di
appartenenza.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita' anagrafica,
secondo il seguente ordine di priorita':
a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno;
b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna
programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il
personale a non piu' di due anni dal compimento dei limiti di eta'
stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.
3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale impiego per
esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;
c) e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano
l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente
con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri;
d) puo' permanere in tale posizione sino al raggiungimento del
limite di eta' ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del
requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilita'
di riammissione in servizio e puo' essere collocato in ausiliaria
esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il
raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado rivestito o
con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli
2229 e 2230.»;
«Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione di
quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del
personale militare). - 1. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei
risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale
militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad
alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5
per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza
militare.»;
f) l'articolo 2215 e' abrogato;
g) all'articolo 2229, comma 1, le parole «dall'articolo 799» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2206-bis»;
h) all'articolo 2231-bis, comma 1, le parole «Per il triennio
2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2019».
Art. 5
Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche
dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare, e dell'Aeronautica militare
1. Al libro nono del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 2196, e' inserito il seguente:
«Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali
dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso
termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo
655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto,
possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:
a) limiti di eta', comunque non superiori a 45 anni;
b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;
d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo
di 5 anni.»;
b) l'articolo 2223 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2223 (Regime transitorio per il collocamento in aspettativa
per riduzione di quadri). - 1. Fino all'anno 2015, se si determinano
nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o
corrispondenti, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri
l'ufficiale generale o corrispondente piu' anziano in grado e, a
parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
2. Fino all'anno 2015, se il conferimento delle promozioni annuali
determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle
dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III,
allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per
riduzione quadri e' effettuato se le eccedenze non possono essere
assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i
ruoli dell'Arma dei carabinieri.»;
c) al titolo II, capo II, sezione IV, dopo l'articolo 2232, nella
parte VI, e' inserito il seguente:
«Art. 2232-bis (Formazione dei quadri di avanzamento degli
ufficiali. Regime transitorio). - 1. Fino all'anno 2015, in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro
di avanzamento e' formato iscrivendovi:
a) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai gradi
di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di
ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle
promozioni da effettuare;
b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri:
1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali
idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei
posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
2) ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo
d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel
numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da
effettuare.»;
d) all'articolo 2233:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno
2016»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera b), le parole «Il numero di ufficiali da
includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito
per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30 per cento rispetto
a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno
1998;» sono soppresse;
2.2) la lettera c) e' soppressa;
e) dopo l'articolo 2233, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2233-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare a decorrere dall'anno 2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino
all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in
relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui
all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta
al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente
e' annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa,
secondo i seguenti criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle
tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello
fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, puo' essere
conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle
allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni
organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle
tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello
fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di
promozioni puo' essere aumentato nel limite massimo previsto dalle
citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle
dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza
Armata;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi
dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di
provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di
valutazione e alle distinte graduatorie di merito.»;
«Art. 2233-ter (Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli
del ruolo normale del Corpo degli ingegneri). - 1. Fermi restando le
dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero
di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice,
sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella
1, quadro III, allegata al presente codice, il numero delle
promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo
degli ingegneri dell'Esercito italiano e' pari al 3 per cento
dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo,
ridotto all'unita'.»;
f) dopo l'articolo 2236, e' inserito il seguente:
«Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali
del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina). - 1.
Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al
grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo
normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2015, i periodi
minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di
imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado
immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.»;
g) dopo l'articolo 2238, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2238-bis (Commissione superiore d'avanzamento della Marina
Militare). - 1. Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte
della commissione di cui all'articolo 1038 gli ammiragli di squadra
che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento
militare marittimo.»;
«Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione
aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica). - 1. Fino
all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di divisione
aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica aventi
anzianita' di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di
valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea
la permanenza minima nel grado e' fissata con decreto del Ministro
della difesa in misura non inferiore a due anni.»;
h) l'articolo 2243 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2243 (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei
tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti
colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi
anzianita' di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto
1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di
colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della
difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati
l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i
tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di
grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I,
allegata al presente codice.»;
i) l'articolo 2244 e' abrogato;
l) dopo l'articolo 2250, e' inserito il seguente:
«Art. 2250-bis (Periodi di permanenza minima nel grado degli
ufficiali piloti di complemento della Marina militare). - 1. Le
anzianita' di grado minime previste per l'avanzamento al grado
superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano
agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire
dagli ufficiali con anzianita' di grado da sottotenente di vascello
successiva al 1° gennaio 2004. ».
Art. 6
Revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del
personale delle Forze armate, produttivita' ed efficienza del
servizio, misure di assistenza
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 911, comma 1, dopo le parole «in aspettativa»,
sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze della
Forza armata di appartenenza,»;
b) all'articolo 923, comma 1, dopo la lettera m), e' inserita la
seguente:
«m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda
nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 930.»;
c) all'articolo 929, comma 2, dopo le parole «sanitario
definitivo», sono inserite le seguenti: «o dalla data di rinuncia al
transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1,
lettera m-bis)»;
d) all'articolo 976, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di
sede di servizio del militare e' stabilita sulla base delle direttive
d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della
graduatoria di merito.»;
e) all'articolo 981, comma 1, lettera b), dopo le parole «e
successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «, nel limite,
per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica
militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste
per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta
destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da
tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale
o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse»;
f) all'articolo 1025, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. La redazione della documentazione caratteristica e'
condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della firma
digitale.»;
g) all'articolo 1506:
1) al comma 1, dopo la lettera h), e' inserita la seguente:
«h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di
riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare
interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale
o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse;»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica
l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della
ferma contratta.
1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica
l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170.»;
h) dopo l'articolo 1805, e' inserito il seguente:
«Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della produttivita' del
personale militare transitato nelle aree funzionali del personale
civile del Ministero della difesa). - 1. Per ciascun militare
nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero
della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del
militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per la
retribuzione della produttivita' del personale civile stesso un
importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse
strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali
delle Forze armate comunque denominati.
i) l'articolo 1836 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1836 (Fondo casa). - 1. Al fine di agevolare l'accesso alla
concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del
personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione
della prima casa, e' istituito, presso il Ministero della difesa, un
fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti
derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme
trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone
di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista
dall'articolo 287, comma 2. La garanzia e' concessa nei limiti delle
disponibilita' annuali del fondo.
2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima
istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per
i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le
somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto di tesoreria.
In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa e'
autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del
dipendente.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di gestione del fondo di cui al comma 1.
4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1
vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.»;
l) dopo l'articolo 1837, e' inserito il seguente:
«Art. 1837-bis (Assistenza in favore delle famiglie dei militari).
- 1. I familiari dei militari impiegati in attivita' operative o
addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il
periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio,
nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le
modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad
accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle
strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a
favore del congiunto nonche', nei casi di necessita' e urgenza, a
utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi
dell'amministrazione.».
Art. 7
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze
armate
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 118, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1
possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di
stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale,
ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per
il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanita'; per il
Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per
il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo
degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.»;
b) all'articolo 647, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «capitanerie di porto», sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per la parte di cui alla lettera a)
del presente comma»;
2) alla lettera a), dopo le parole «ulteriori requisiti», sono
inserite le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento nei
Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti
devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti
attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino
vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono
titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti
numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle
esigenze numeriche della Difesa»;
c) all'articolo 654, comma 1, le cifre «11/10» sono sostituite
dalle seguenti: «7/5»;
d) all'articolo 655:
1) al comma 1, lettera a), numero 1), le parole «in possesso
del» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di un titolo di
studio non inferiore al»;
2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche
dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli
726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.»;
e) all'articolo 658:
1) alla rubrica, le parole «dei Corpi sanitari» sono soppresse;
2) al comma 1:
2.1) le parole «del Corpo sanitario» sono soppresse;
2.2) la parola «richiesti» e' sostituita dalle seguenti:
«previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1»;
f) l'articolo 667 e' sostituito dal seguente:
«Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1. Possono essere banditi
concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi
corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato
maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in
organico, possono partecipare, gli ufficiali di complemento di cui
all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto,
alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda,
almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della
ferma.
3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei
concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita'
di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito.
Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i
vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di
grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine
della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali
aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale
del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio.
4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con
i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di
carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in
servizio permanente.
5. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui di cui
agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito e' attribuito un
punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma
contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai
corsi per navigatori militari.»;
g) l'articolo 671 e' abrogato;
h) all'articolo 676:
1) alla rubrica, le parole « nell'Aeronautica militare» sono
soppresse;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e
dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio
aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una
ferma di anni dodici.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e
navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai
risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni
precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono
essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori
militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno
di eta' alla data di emanazione del bando di concorso.»;
i) l'articolo 677 e' abrogato;
l) all'articolo 725:
1) al comma 1, dopo le parole «Per i sottotenenti», sono
inserite le seguenti: «e tenenti»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla
determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli ufficiali dei
ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.»;
3) al comma 2:
3.1) al primo periodo, le parole «I sottotenenti che non
superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una
sola volta uno degli anni»;
3.2) al secondo periodo, le parole «I sottotenenti» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»;
m) all'articolo 726:
1) al comma 1, dopo le parole «i sottotenenti», sono inserite
le seguenti: «e i tenenti»;
2) al comma 3, dopo le parole «Forza armata», sono inserite le
seguenti: «, nonche' una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla
proroga concessa»;
n) all'articolo 729:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il
diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo
secondo le modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di
Forza armata.»;
2) al comma 4, dopo le parole «dall'articolo 660», sono
inserite le seguenti: «e dall'articolo 1137-bis»;
o) all'articolo 734:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
corso di perfezionamento»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
completano il ciclo formativo frequentando un corso di
perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento
della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita'
relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della
graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal
regolamento.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole «I sottotenenti che
superano il corso di applicazione» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di
perfezionamento»;
p) all'articolo 735:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
di perfezionamento»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di
perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e
nella rideterminazione dell'anzianita', di cui all'articolo 734,
comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
avente la stessa anzianita'.»;
q) all'articolo 743:
1) al comma 1, le parole «con il grado» sono sostituite dalle
seguenti: «con la qualifica»;
2) al comma 3, le parole «sono reintegrati nel grado» sono
sostituite dalle seguenti: «sono reintegrati nel ruolo di provenienza
con il grado»;
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai
corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi
dell'articolo 676, proveniente senza soluzione di continuita' dai
ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei
sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l'articolo
1780.»;
r) all'articolo 755, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio
permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la
Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del
ruolo normale.»;
s) all'articolo 831:
1) al comma 6-bis:
1.1) al primo periodo, le parole «e della relativa
abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «o odontoiatria e
protesi dentaria e delle relative abilitazioni»;
1.2) il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da
ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' di grado posseduta prima del
trasferimento. L'ordine di precedenza e' determinato:
a) a parita' di anzianita' di grado, dall'eta';
b) a parita' di eta', si raffrontano le anzianita' nei gradi
inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parita';
c) a parita' anche delle anzianita' nei gradi inferiori, e'
considerato piu' anziano chi ha maggiore servizio effettivo.
6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano
stati gia' inquadrati in passato non possono assumere un'anzianita'
che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo piu' favorevole
rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti
continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di
precedenza e' assicurato anche attraverso una corrispondente
detrazione dell'anzianita' di grado.»
t) all'articolo 833, dopo il comma 1-bis, e' inserito il
seguente:
«1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di
corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del
Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a
domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le
modalita' stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno
ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di
ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.»;
u) all'articolo 835, al comma 3, le parole «previo superamento
del corso d'istituto,» e le parole «Coloro che non superino il corso
permangono nel ruolo speciale.» sono soppresse;
v) all'articolo 906, comma 1, il secondo periodo, comprese le
lettere a) e b), e' sostituito dal seguente: «Se si determinano
eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente
riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri
l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano e, a
parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado.»;
z) all'articolo 907, comma 1, dopo le parole «dell'Arma dei
carabinieri» sono inserite le seguenti: «, salvo un contingente pari
al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita'
internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con
decreto annuale del Ministro della difesa,»;
aa) all'articolo 908, comma 1, le parole «l'articolo 906 si
applica» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 906 e 907 si
applicano»;
bb) dopo l'articolo 988, e' inserito il seguente:
«Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di complemento).
- 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso
dell'interessato, puo' essere richiamato in servizio per le esigenze
connesse con le missioni all'estero ovvero con le attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero, secondo le modalita' di cui all'articolo 987, purche' non
abbia superato il 56° anno di eta', se ufficiale superiore, e il 52°
anno di eta', se ufficiale inferiore.»;
cc) all'articolo 1038, comma 1, le lettere b), c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:
«b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al
comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina
militare o al comando logistico della Marina militare;
c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, non compreso
tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);
d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio
di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e
c);
e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato
maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano degli altri corpi
della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo
corpo.»;
dd) all'articolo 1043, comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole «di vascello», sono inserite
le seguenti: «del Corpo di stato maggiore»;
2) alla lettera c), dopo le parole «di vascello», sono inserite
le seguenti: «degli altri corpi della Marina»;
ee) all'articolo 1053, i commi 2 e 3 sono abrogati;
ff) all'articolo 1067:
1) al comma 1:
1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine
della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti
corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 1072-bis»;
1.2) la lettera c) e' soppressa;
2) il comma 2 e' abrogato;
gg) all'articolo 1071, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi
corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei
Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni e' fissato
in tante unita' quanti sono i capitani e gradi corrispondenti
inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamento.»;
hh) dopo l'articolo 1072, e' inserito il seguente:
«Art. 1072-bis (Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e
dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione all'andamento dei
ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1,
2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al
grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle
promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti
con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato
annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle
capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza
armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:
a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del
Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma
aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e
delle armi dell'Aeronautica militare;
c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del
Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico;
d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica.
2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori
all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in
casi eccezionali, opportunamente motivati.»;
ii) all'articolo 1076, comma 1:
1) dopo le parole «del decesso», sono inserite le seguenti:
«ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito
nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera
m-bis)»;
2) le parole «nel secondo caso», sono sostituite dalle
seguenti: «nei restanti casi»;
ll) all'articolo 1082, comma 3, dopo le parole «causa di
servizio», sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di rinuncia al
transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1,
lettera m-bis), se l'infermita' che ha determinato la permanente non
idoneita' risulta dipendente da causa di servizio»;
mm) all'articolo 1096, comma 6, le parole «del Ministro della
difesa», sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro della
difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito
il Capo di stato maggiore di Forza armata, e, per l'Arma dei
carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite
il Capo di stato maggiore della difesa»;
nn) dopo l'articolo 1137, e' inserito il seguente:
«Art. 1137-bis (Mancato conseguimento del diploma di laurea). - 1.
Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non
conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza
armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per
l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano
d'autorita', anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel
corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio
dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione,
mantenendo l'anzianita' di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo
prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.»;
oo) all'articolo 1243, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;»;
pp) all'articolo 1268, comma 1, lettera a), le parole
«medico-legale», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare».
Art. 8
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e
formazione dei sottufficiali delle Forze armate
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 682:
1) al comma 1, dopo le parole «all'articolo 760», sono inserite
le seguenti: «, comma 1»;
2) al comma 2, le parole «apposito corso di qualificazione di
durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «uno
dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis»;
b) all'articolo 760:
1) al comma 1, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere a) e b)»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il
personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1,
lettera b), puo' essere previsto, in alternativa al corso di cui al
comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore
a sei mesi.»;
3) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il
reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1,
lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente
articolo , al superamento degli esami e' nominato, sulla base della
stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679,
comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio
permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui
hanno avuto termine gli esami finali.»;
4) al comma 5, dopo le parole «lettera b),», sono inserite le
seguenti: «che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma
1-bis,»;
c) all'articolo 771, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi
alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata
di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al
termine del quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con
decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo
le modalita' previste dal regolamento.
3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento
non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo
dei pari grado avente la stessa anzianita', secondo l'ordine della
graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa.
I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo
per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale
ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita' relativa che a
essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.»;
d) all'articolo 1047, comma 3, lettera b), la parola «nove» e'
sostituita dalle seguenti: «in numero non superiore a tredici»;
e) all'articolo 1077:
1) al comma 1, dopo la parola «decesso», sono inserite le
seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al
transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1,
lettera m-bis)»;
2) al comma 2, dopo la parola «deceduto», sono inserite le
seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al
transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1,
lettera m-bis)»;
f) all'articolo 1275, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle
specialita' furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni
specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso
i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni
amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.»;
g) all'articolo 1280:
1) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio
sanitario: 3 anni;»;
2) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio
sanitario: 4 anni;»;
3) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: un anno;
b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;»;
h) all'articolo 1282, comma 3, dopo le parole «due volte», sono
inserite le seguenti: «, elevate a quattro esclusivamente per i
sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui
abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative
graduatorie di merito»;
i) all'articolo 1287:
1) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio
sanitario: 4 anni;»;
2) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio
sanitario: 5 anni;».
Art. 9
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica
militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2197:
1) al comma 1, alinea, le parole «fino al 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre
2012, n. 244»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b),
nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017,
in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al
fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei
marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con
decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:
a) limiti di eta' non superiori a 45 anni per la
partecipazione alle procedure concorsuali;
b) riserve di posti a favore di particolari categorie di
personale militare in servizio permanente, con selezione tramite
concorso per titoli ed esami;
c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un
massimo di 5 anni;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale
titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;
e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.
2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero
al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze
funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze
organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non
superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle
procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle
riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del
medesimo comma 1 nonche' delle risorse finanziarie disponibili,
previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa,
possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai
sergenti con i seguenti requisiti:
a) anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni;
b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui
viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
c) eta' non superiore a 48 anni.
2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al
presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori
requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina
delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle
capitanerie di porto.»;
3) al comma 3, le parole «sino al 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «durante il periodo transitorio di cui al comma 1»;
b) l'articolo 2198 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti). - 1.
Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in
deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei
sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e
successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della
durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio
permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di
provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in
misura non superiore a cinque anni.
2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in
presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al
fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in
aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato
maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per
titoli riservati ai volontari in servizio permanente.
3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente
articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori
requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina
delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle
capitanerie di porto.».
Art. 10
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in
ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 697, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente:
«b-bis) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento
nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio
permanente.»;
b) all'articolo 703, comma 1, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in
aggiunta ai restanti posti messi a concorso.»;
c) all'articolo 881:
1) al comma 1, le parole «della pratica medico-legale
riguardante il» sono sostituite dalle seguenti: «, con provvedimenti
definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneita'
al servizio sia del»;
2) al comma 2, il numero «2215» e' sostituito dal seguente:
«2207»;
d) all'articolo 954:
1) al comma 1, le parole «un successivo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «due successivi periodi di rafferma,
ciascuno della durata di un anno»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto
di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva
fino alla definizione della graduatoria di merito.»;
e) all'articolo 955:
1) al comma 1, dopo le parole «servizio militare
incondizionato», sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali tali
ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4ª alla 8ª
della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
volontari in ferma prefissata cui e' attribuita una inidoneita'
complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come
militari permanentemente non idonei in modo parziale.»;
f) l'articolo 1301 e' abrogato;
g) all'articolo 1308:
1) al comma 1, le parole «del Corpo o categoria o specialita'
di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in
reparti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «della categoria o
specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto
disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di
imbarco»;
2) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio
sanitario: 3 anni;»;
3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio
sanitario: 4 anni;»;
h) all'articolo 1309, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche
possono essere soddisfatte:
a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti
specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri,
IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei
subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo
richiesto;
b) per la specialita' furieri contabili, anche presso i servizi
amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del
Corpo;
c) per la specialita' operatori, anche presso i servizi operativi
del Corpo;
d) per la specialita' maestri di cucina e mensa, anche presso gli
uffici periferici del Corpo.»;
i) all'articolo 1791, comma 2, primo periodo, le parole «in ferma
prefissata di un anno e» e le parole «, con il grado di caporale,
comune di 1^ classe e aviere scelto,» sono soppresse;
l) all'articolo 2199:
1) al comma 1, le parole «dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre 2015»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in
congedo.»;
3) al comma 4:
3.1) alla lettera a), dopo la parola «misure», e' inserita la
seguente: «minime»;
3.2) alla lettera b), dopo la parola «misure», e' inserita la
seguente: «massime»;
4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti;
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018,
in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze
organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a
ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono
destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e,
per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota
riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso
pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per
la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione
diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero
in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i
posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale gia'
vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non
ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli
non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le
medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per
l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma
7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di
un anno.»;
m) all'articolo 2224, comma 1, lettera b), le parole
«dall'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo
798-bis».
Art. 11
Revisione delle misure di agevolazione per il inserimento nel mondo
del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le
assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei
volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1013:
1) al comma 1, le parole «Il Ministro della difesa stipula
convenzioni con associazioni di imprese private» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Ministero della difesa stipula convenzioni con
associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni,»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero della difesa puo' stipulare convezioni con le
aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla
legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, affinche'
tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente,
sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti
nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso
dei requisiti e delle qualificazioni richieste.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un
programma di iniziative in materia di formazione professionale e di
collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate
congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni
tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, che
possa:
a) garantire la tendenziale uniformita' del riconoscimento da
parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti
formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;
b) riconoscere l'eventuale equipollenza dei titoli conseguiti al
termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle
Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione
accreditati presso le Regioni;
c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure
specifiche per la formazione professionale e di una riserva a
vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati "a
catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione nella
misura stabilita dalla medesima intesa con la Conferenza unificata;
d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione
diversa da quella di precedente residenza, le misure piu' favorevoli
previste in materia alloggiativa.»;
4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a
partire dall'anno 2017, anche ricorrendo ai risparmi il Ministero
della difesa derivanti dalla revisione dello strumento militare,
accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera
d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Ministero della difesa
puo' ammettere i volontari in servizio e quelli congedati senza
demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso
propri enti, anche assumendo a proprio carico, nell'ambito delle
risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio
dei volontari congedati. Con decreto del Ministro della difesa, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i
criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari
congedati. L'attivita' di formazione di cui al presente comma puo'
essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e
disciplinato secondo le modalita' previste dal regolamento.
5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attivita' di
docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei
datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis.
5-quater. Il Ministero della difesa, a seguito di attivita'
formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in
attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n.
94, puo' rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di
servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai
requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del
personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del
medesimo articolo 3.»;
b) l'articolo 1014 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1014 (Riserve di posti nel pubblico impiego). - 1. A favore
dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma
nonche' dei volontari in servizio permanente, fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti
dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e
dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' riservato:
a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di
personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni nonche' nelle aziende speciali e
nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle
carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di
personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.
2. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le
assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui
al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa
copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che
prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio,
il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo
nel corso dell'anno precedente.
4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare
integralmente o parzialmente, perche' danno luogo a frazioni di
posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai
successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente
banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero
sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni
attingendo alla graduatoria degli idonei.».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al
presente articolo, non e' richiesta al titolare di patente militare
corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D,
DE, D1, D1E.».
3. All'articolo 138, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo,
l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale
volontario di truppa delle Forze armate.».
4. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: «Costituisce requisito per
l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'avere prestato servizio
per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle
Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' degli altri requisiti soggettivi previsti in
attuazione del presente comma.».
Art. 12
Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del
Ministero della difesa
1. Al libro nono, titolo II, capo II, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2259, e' inserita la seguente sezione:
«Sezione V-bis - Personale civile»;
b) all'articolo 2259-bis, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino
all'anno 2019.»;
c) dopo l'articolo 2259-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del
personale civile). - 1. Ai fini del graduale conseguimento della
dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero
della difesa fissata in 20.000 unita' al 1° gennaio 2025, ovvero al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in
aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e
organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza
triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica
complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale
della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione
alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione
organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle
strutture centrali e periferiche in cui si articola
l'amministrazione.
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come
ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato
maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della
difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva
competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unita' di
personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro
della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni
sindacali, individua:
a) le unita' di personale risultanti complessivamente in
eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo
professionale;
b) nell'ambito delle unita' risultanti in eccedenza, le unita'
riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri:
1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo
le vigenti disposizioni;
2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area
funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati
in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;
3) attuazione di procedure di mobilita' interna anche
attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del
personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli interessati,
nei limiti dei posti disponibili;
4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni,
anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri
stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in
misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facolta'
assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n.
165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le
organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal
personale civile sono devoluti a favore del personale militare
secondo le modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies. I
trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella
misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente, previa
verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali
richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti
posseduti dallo stesso personale da trasferire.
4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le
organizzazioni sindacali.
5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le
modalita' definiti dal piano e' collocato in disponibilita'. Il
periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a
sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilita'
maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il
trattamento pensionistico.
6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3,
con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione
annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.
7. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti
dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad alimentare i fondi per la
retribuzione delle produttivita' del personale civile del Ministero
della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore
al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalita'
previste dal citato articolo.»;
«Art. 2259-quater (Piani di miglioramento individuale della
professionalita' del personale civile). - 1. In aderenza al processo
di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero
della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego
delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione
delle relative professionalita', nonche' di agevolare l'adozione
delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale
eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino
all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei
funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70,
e' inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze
straordinarie e urgenti di formazione del personale civile
appartenente all'area terza connesse con:
a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti
di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e
lavori, in campo nazionale e internazionale;
b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego
nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento
presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le
amministrazioni di destinazione;
2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere
assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle
attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del
reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie
e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di
formazione della difesa.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Centro di
formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore
della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31
gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di
formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che
individua in particolare:
a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del
personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego
nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento
presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le
amministrazioni di destinazione;
b) moduli formativi di base e di specializzazione, per
ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali,
agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e
polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;
c) moduli formativi destinati al personale militare di grado
corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza,
al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione
triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-quater,
d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame
finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie
oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il
Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce
annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale
civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di
formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei
posti complessivamente disponibili.
6. Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa
e' annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla
riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni
sindacali.»;
«Art. 2259-quinquies (Accesso alla dirigenza). - 1. Fino al 31
dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei
concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda
fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facolta'
assunzionali, il 50 per cento dei posti e' riservato a favore del
personale civile appartenente all'area terza dello stesso Ministero
in possesso dei prescritti requisiti.»;
«Art. 2259-sexies (Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza
armata). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le
dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi
logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera
c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui
all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione
graduale del personale, nonche' con gli obiettivi di efficienza e di
gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un
processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente,
in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con
i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su
proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite
del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni
sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione
annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad
apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la
ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto
puo' essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a
ricoprire la carica di direttore dell'ente.
2. Allo scopo di razionalizzare l'attivita' produttiva degli enti
di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata,
annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori
esternalizzati, nonche' di analisi, individuazione e classificazione
di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla
definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con
risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.
3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di
servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati
secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle
attivita' produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma
1.».
Art. 13
Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di
servizio
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 198, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione
amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se
le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto
disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente
puo' delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale
superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai
servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti
o comandi superiori.»
b) all'articolo 1880, comma 1, dopo le parole «citate strutture»,
sono inserite le seguenti: «o in una struttura pubblica del Servizio
sanitario nazionale. Il citato giudizio puo' essere espresso anche
sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento
da un'autorita' sanitaria militare o da struttura pubblica del
Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato
inizialmente il ricovero. La medesima procedura e' applicabile alle
lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di
attivita' operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano
provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni
dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile».
Art. 14
Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi
d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e
sperimentazione di misure di flessibilita' gestionale della spesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 536, e' inserito il seguente:
«Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento e
rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo di stato maggiore
della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti
dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la
necessita' di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e
quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea
di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei
programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e
propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi
relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non piu'
adeguate, anche in ragione delle disponibilita' finanziarie
autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene
altresi' conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo
di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre
2012, n. 244.
2. Gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di
programmi sui quali e' stato espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera
b), sono sottoposti a tale parere.
3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di
indebitamento netto.
4. Le eventuali disponibilita' finanziarie emergenti a seguito
delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica
dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, alle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»;
b) all'articolo 549-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis Il Ministero della difesa e' autorizzato a garantire lo
svolgimento di attivita' concorsuali a favore delle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' di cui al comma 1 nei limiti
finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.»;
c) dopo l'articolo 2195-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2195-ter (Sperimentazione di misure di flessibilita'
gestionale della spesa). - 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del
completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2, lettera
p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, il Ministero della difesa puo' continuare a utilizzare le
correnti modalita' di gestione delle risorse necessarie per il
funzionamento delle strutture periferiche.
2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il
Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione
pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita
relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti
dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del
Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario.
3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla
realizzazione del piano di cui al comma 2 e' sottoposto alla verifica
del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire
l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono
destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche
mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno
del piano di attuazione.».
Art. 15
Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa
sopravvenuta
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 706, comma 2, le parole «armi o» sono soppresse;
b) all'articolo 796, comma 3, le parole «della Direzione generale
per il personale militare» sono sostituite dalle seguenti:
«dirigenziale»;
c) all'articolo 919, comma 3, lettera a), le parole «dal
servizio» sono soppresse;
d) all'articolo 1377, comma 5, le parole «dal servizio o
dall'impiego» sono soppresse;
e) all'articolo 1497, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni
di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 748, comma 2, del regolamento.»;
f) l'articolo 2222 e' abrogato.
Art. 16
Disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia
autonoma di Bolzano
1. Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto previsto dall'articolo
38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
2. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto
dagli articoli 8, 89, 99 e 100 dello Statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Mauro, Ministro della difesa
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
TABELLA 1: ESERCITO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2: MARINA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3: AERONAUTICA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA4 : ARMA DEI CARABINIERI
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