MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 giugno 2011
Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale. (11A12873) (GU n. 233 del 6-10-2011 )
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
concernente «Nuovo codice della Strada», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211 recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n.
246, concernente «Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione» e successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 1 che definisce le norme
armonizzate e le specificazioni tecniche in uso, nonche' gli articoli
6 e 7 che stabiliscono le tipologie dell'attestato di conformita' in
relazione alle procedure e metodi di controllo della conformita' del
prodotto;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992,
n. 223, recante 'Istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63;
Visti il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1996, n. 283, il
decreto 3 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1998, n. 253 e il decreto 11 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 1999, n. 184, con i quali sono state aggiornate e
modificate le istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza di
cui al citato decreto ministeriale n. 223/1992;
Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001,
n. 301 e il decreto 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2003, n. 69, con i quali e' stato prorogato il
periodo di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 11 giugno
1999 per l'implementazione delle predette istruzioni tecniche;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n.
182, concernente «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale» e, in particolare l'art. 1 che, nel sostituire le
istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego
delle barriere stradali di sicurezza, ha recepito le norme UNI EN
1317 parti 1, 2, 3 e 4 all'epoca vigenti che individuano la
classificazione prestazionale dei dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali, le modalita' di esecuzione delle prove d'urto
ed i relativi criteri di accettazione;
Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n.
339/93, contenente altresi' all'art. 2 la definizione di fabbricante
e mandatario;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L218 del 13
agosto 2008, contenente altresi' all'allegato I, capo R1, la
definizione di fabbricante;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione;
Viste le comunicazioni della commissione dell'Unione europea
nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti i
prodotti da costruzione, e, in particolare la comunicazione
pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2010/C 167/01
del 25 giugno 2010, contenente i riferimenti alla norma europea
armonizzata EN 1317-5:2007+A1:2008 che ha indicato al 1° gennaio 2011
la data di scadenza del periodo di coesistenza per l'applicazione
della norma stessa, che coincide con la data di abrogazione delle
specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate;
Vista la nota della direzione generale per la sicurezza stradale n.
44280 del 4 maggio 2009, con la quale e' stato costituito apposito
gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida generali
per la corretta installazione in strada dei dispositivi di ritenuta
stradale, composto da rappresentanti del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, della direzione generale per le infrastrutture
stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti locali,
dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti
di categoria e da esperti del mondo accademico;
Considerato che il sopra citato gruppo di lavoro si e' espresso
favorevolmente sull'opportunita' di adeguare, ai fini della tutela
della sicurezza della circolazione segale, le disposizioni in materia
di dispositivi di ritenuta stradale, conformando pienamente i
requisiti richiesti a quelli prescritti dalle norme europee di piu'
recente emanazione;
Visto il decreto 8 aprile 2010 del direttore generale per il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2010, n. 91, recante l'elenco
riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008
riguardante «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: requisiti di
prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di trattenimento
veicoli» adottata dal Comitato europeo di normazione, su mandato
della Commissione europea, conferito in attuazione della direttiva
89/106/CEE;
Considerato che, in forza della sopra citata direttiva 89/106/CEE e
del relativo decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, di recepimento della predetta direttiva, i dispositivi di
ritenuta stradali idonei all'uso, in qualita' di prodotti da
costruzione devono poter circolare ed essere liberamente utilizzati
conformemente alla loro destinazione in tutta la Unione europea;
Ritenuto necessario prevedere, allo scadere del periodo di
coesistenza, un adeguato arco temporale per l'impiego dei dispositivi
gia' immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, qualora siano
verificate le garanzie di conformita' e sicurezza richieste al
prodotto;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso
con voto n. 191/10 nell'adunanza del 29 ottobre 2010;
Espletata con notifica la procedura d'informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano l'uso e
l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel
campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente «Barriere
di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione
di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli».
2. Gli aggiornamenti della norma europea armonizzata di cui al
comma 1, i cui riferimenti sono pubblicati nel Giornale Ufficiale
dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al successivo
comma 3 in essa contenute.
3. La versione delle norme di supporto, incluse le ulteriori parti
della serie UNI EN 1317, e' riportata nella vigente edizione della
medesima norma europea armonizzata.
4. I dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati,
fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle
infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei
dispositivi stessi.
5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta
stradale si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un
prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza
apponendovi il suo nome o marchio.
6. Per mandatario si intende una persona fisica o giuridica la
quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal
fabbricante o produttore un mandato scritto, che l'autorizza ad agire
per suo conto in relazione a determinate attivita', con riferimento
agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente
normativa comunitaria.
Art. 2
Requisiti dei dispositivi di ritenuta stradali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i dispositivi di ritenuta
stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE in
conformita' alla norma europea armonizzata di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto, apposta a seguito dell'emissione di
certificato CE di conformita', rilasciato da un organismo notificato,
e di dichiarazione CE di conformita', rilasciata dal fabbricante o
produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.
2. Il fabbricante di dispositivi di ritenuta stradale, o il suo
mandatario stabilito nell'Unione europea, e' tenuto a dichiarare le
caratteristiche tecniche del prodotto elencate al punto ZA.1
dell'allegato ZA alla citata norma europea armonizzata, nelle forme
previste al punto ZA.3 dell'allegato ZA stesso, apponendole nella
marcatura ed etichettatura.
3. L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni
dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle
prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal
fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito
nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti
istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per
l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati
nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
4. Le stazioni appaltanti, oltre alla documentazione di cui al
comma 1, acquisiscono in originale o in copia conforme i rapporti
delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del
dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di
norme UNI EN 1317, e le modalita' di esecuzione delle prove stesse,
comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con
cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova ai sensi di
quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
5. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
la direzione generale per la sicurezza stradale, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, provvede all'emanazione
dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e
l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente
anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei
dispositivi medesimi.
6. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto al comma 5,
restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui
all'allegato al citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 non in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.
Art. 3
Regime transitorio
1. In via provvisoria e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati prodotti
sprovvisti di marcatura CE, purche' immessi sul mercato entro il 31
dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel caso in cui
il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante.
2. I prodotti di cui al comma 1 sono costituiti da:
a) dispositivi di ritenuta stradale omologati fino al 31 dicembre
2010, ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004;
b) dispositivi di ritenuta stradale sottoposti con esito positivo
alle prove d'urto prescritte dalla norme UNI EN 1317, i cui rapporti
di prova siano stati verificati, ai sensi del decreto ministeriale 21
giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, da parte della stazione
appaltante.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il direttore dei lavori
accerta l'esito positivo dei rapporti di prova, effettuati ai sensi
del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo
allegato tecnico, e il collaudatore ne da' atto in sede di
certificato di collaudo.
4. Nei casi di cui al comma 1 il fabbricante o produttore esibisce
alla stazione appaltante, ovvero su richiesta dell' organo di
controllo, apposita documentazione comprovante che i dispositivi
oggetto della fornitura o dell'installazione sono stati immessi sul
mercato anteriormente al 31 dicembre 2010.
5. I ripristini per danni localizzati derivanti da esercizio della
strada non costituiscono adeguamento di tratti significativi di
tronchi stradali ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del
Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992, e possono
essere eseguiti anche con tipologie di dispositivi di ritenuta
preesistenti, purche' omogenei a quelli gia' installati.
6. Per tutti gli appalti di opere stradali comprendenti la
fornitura o la fornitura e posa in opera di dispositivi di ritenuta
stradale per i quali, alla data del 31 dicembre 2010, e' stata
avviata la procedura di gara, possono essere utilizzati i dispositivi
di cui al comma 2, purche' immessi sul mercato entro la medesima data
del 31 dicembre 2010.
Catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale
1. Presso la direzione generale per la sicurezza stradale e'
istituito il catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale.
2. Al momento della prima immissione sul mercato nazionale, i
soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6 forniscono alla direzione
generale per la sicurezza stradale le seguenti informazioni
concernenti il dispositivo di ritenuta stradale:
a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha
rilasciato il certificato CE di conformita';
b) il numero del certificato CE di conformita' relativo al
dispositivo di ritenuta stradale;
c) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;
d) la dichiarazione CE di conformita';
e) i principali disegni costruttivi del dispositivo di ritenuta
stradale;
f) il manuale per l'utilizzo e l'installazione del dispositivo di
ritenuta stradale;
g) i materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo
medesimo e' stato sottoposto a prova, comprensivi di quanto previsto
all'art. 2, comma 4.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte ed utilizzate
per la costituzione del catalogo di cui al presente articolo,
consultabile dai gestori e produttori. Tali informazioni sono
periodicamente aggiornate, riportando anche le quantita' di barriere
installate nel periodo di riferimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 13, foglio n. 222
CONTENUTI MINIMI DEL MANUALE PER L'UTILIZZO E L'INSTALLAZIONE DEI
DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE
Il manuale per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di
ritenuta stradale descrive compiutamente, in lingua italiana, il
dispositivo di ritenuta e le sue modalita' di installazione al fine
di consentire al progettista il corretto inserimento nel progetto
dell'impiego su strada dei dispositivi medesimi ed all'installatore
la corretta installazione del prodotto su strada. Il manuale fornisce
inoltre le indicazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi
di manutenzione e ripristino a seguito di danneggiamenti.
Il manuale contiene almeno i seguenti elementi:
a) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;
b) il nome del laboratorio presso il quale sono state
effettuate le prove ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317 ed
il codice dei rapporti di prova, compresi eventuali allegati;
c) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha
rilasciato il certificato CE di conformita';
d) il numero del certificato CE di conformita' relativo al
dispositivo;
e) i disegni dettagliati del dispositivo e degli eventuali
sistemi di ancoraggio, ove previsti in sede di esecuzione delle prove
al vero ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317, con indicazione
delle tolleranze geometriche di installazione;
f) i disegni dettagliati dei terminali di avvio, con
indicazione delle tolleranze geometriche di installazione;
g) i disegni illustranti le modalita' di installazione del
dispositivo in curva (con esclusione degli attenuatori d'urto e dei
terminali speciali previsti nelle prove) ed il raggio minimo di
curvatura;
h) l'illustrazione, anche attraverso appositi schemi, delle
fasi di installazione del dispositivo con indicazione delle corrette
modalita' di installazione dei componenti non simmetrici e degli
eventuali ancoraggi al supporto (ove presenti);
i) l'indicazione delle coppie di serraggio (minime o minime e
massime) da applicare a tutte le unioni bullonate, presenti nel
dispositivo;
j) le caratteristiche dei materiali componenti il dispositivo
di ritenuta, desumibili dalle prove effettuate ai sensi del punto
6.2.1.3 delle norme della serie UNI EN 1317 e successivi
aggiornamenti;
k) la conformazione e le caratteristiche meccaniche del
supporto utilizzato per l'esecuzione delle prove ai sensi delle norme
della serie UNI EN 1317 nonche' le modalita' di installazione del
dispositivo sul supporto, adottate in occasione delle medesime prove.
E' necessaria la misura della distanza del dispositivo dal bordo
stradale e dall'eventuale margine esterno del supporto, nonche' la
presenza di eventuali dislivelli altimetrici tra il piano stradale ed
il supporto stesso;
l) la sintesi dei risultati delle prove in termini almeno di:
deformazioni dinamiche massime registrate nelle diverse prove,
posizione laterale massima dinamica del dispositivo e del veicolo
registrate nelle diverse prove, posizione laterale massima statica
(ingombro statico) del dispositivo registrata nelle diverse prove
(ove disponibile);
m) l'illustrazione, anche con appositi schemi, delle fasi di
smontaggio e successivo ripristino del dispositivo danneggiato a
seguito di urto e del relativo supporto.
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