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domenica 10 agosto 2014

DECRETO 28 giugno 2011 Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale. (11A12873) (GU n. 233 del 6-10-2011 )



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


  DECRETO 28 giugno 2011 
 Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale. (11A12873) (GU n. 233 del 6-10-2011 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 13 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
concernente «Nuovo codice della Strada», e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211 recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993  n.
246,  concernente  «Regolamento   di   attuazione   della   direttiva
89/106/CEE  relativa  ai  prodotti  da  costruzione»   e   successive
modificazioni e, in particolare, l'art.  1  che  definisce  le  norme
armonizzate e le specificazioni tecniche in uso, nonche' gli articoli
6 e 7 che stabiliscono le tipologie dell'attestato di conformita'  in
relazione alle procedure e metodi di controllo della conformita'  del
prodotto;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992,
n.  223,  recante  'Istruzioni   tecniche   per   la   progettazione,
l'omologazione e l'impiego  delle  barriere  stradali  di  sicurezza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63;
  Visti il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  dicembre  1996,  n.  283,  il
decreto 3 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1998, n. 253 e il decreto 11 giugno 1999, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 1999, n. 184, con i quali sono state aggiornate  e
modificate   le   istruzioni   tecniche   per    la    progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali  di  sicurezza  di
cui al citato decreto ministeriale n. 223/1992;
  Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2001,
n. 301 e il decreto  23  dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2003, n. 69, con i quali  e'  stato  prorogato  il
periodo di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale  11  giugno
1999 per l'implementazione delle predette istruzioni tecniche;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n.
182, concernente «Aggiornamento  delle  istruzioni  tecniche  per  la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali  di
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle  barriere  di
sicurezza stradale» e, in particolare l'art. 1 che, nel sostituire le
istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e  l'impiego
delle barriere stradali di sicurezza, ha recepito  le  norme  UNI  EN
1317 parti  1,  2,  3  e  4  all'epoca  vigenti  che  individuano  la
classificazione  prestazionale  dei  dispositivi  di  ritenuta  nelle
costruzioni stradali, le modalita' di esecuzione delle  prove  d'urto
ed i relativi criteri di accettazione;
  Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento  CEE  n.
339/93, contenente altresi' all'art. 2 la definizione di  fabbricante
e mandatario;
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008, relativa ad  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L218  del  13
agosto  2008,  contenente  altresi'  all'allegato  I,  capo  R1,   la
definizione di fabbricante;
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni  armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti da costruzione;
  Viste  le  comunicazioni  della  commissione  dell'Unione   europea
nell'ambito  dell'applicazione   della   direttiva   89/106/CEE   del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni  legislative,
regolamentari e  amministrative  degli  stati  membri  concernenti  i
prodotti  da  costruzione,  e,  in   particolare   la   comunicazione
pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea  2010/C  167/01
del 25 giugno 2010,  contenente  i  riferimenti  alla  norma  europea
armonizzata EN 1317-5:2007+A1:2008 che ha indicato al 1° gennaio 2011
la data di scadenza del periodo  di  coesistenza  per  l'applicazione
della norma stessa, che coincide con la  data  di  abrogazione  delle
specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate;
  Vista la nota della direzione generale per la sicurezza stradale n.
44280 del 4 maggio 2009, con la quale e'  stato  costituito  apposito
gruppo di lavoro per la predisposizione delle  linee  guida  generali
per la corretta installazione in strada dei dispositivi  di  ritenuta
stradale, composto da  rappresentanti  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici,  della  direzione  generale  per  le  infrastrutture
stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti  locali,
dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti
di categoria e da esperti del mondo accademico;
  Considerato che il sopra citato gruppo di  lavoro  si  e'  espresso
favorevolmente sull'opportunita' di adeguare, ai  fini  della  tutela
della sicurezza della circolazione segale, le disposizioni in materia
di  dispositivi  di  ritenuta  stradale,  conformando  pienamente   i
requisiti richiesti a quelli prescritti dalle norme europee  di  piu'
recente emanazione;
  Visto il decreto 8  aprile  2010  del  direttore  generale  per  il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  normativa
tecnica del Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  20  aprile  2010,  n.   91,   recante   l'elenco
riepilogativo  di  norme  concernenti  l'attuazione  della  direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
  Vista la  norma  europea  armonizzata  UNI  EN  1317-5:2007+A1:2008
riguardante «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5:  requisiti  di
prodotto e valutazione di conformita' per  sistemi  di  trattenimento
veicoli» adottata dal Comitato  europeo  di  normazione,  su  mandato
della Commissione europea, conferito in  attuazione  della  direttiva
89/106/CEE;
  Considerato che, in forza della sopra citata direttiva 89/106/CEE e
del relativo decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1993,
n. 246, di recepimento della predetta  direttiva,  i  dispositivi  di
ritenuta  stradali  idonei  all'uso,  in  qualita'  di  prodotti   da
costruzione devono poter circolare ed essere  liberamente  utilizzati
conformemente alla loro destinazione in tutta la Unione europea;
  Ritenuto  necessario  prevedere,  allo  scadere  del   periodo   di
coesistenza, un adeguato arco temporale per l'impiego dei dispositivi
gia' immessi sul mercato entro il 31  dicembre  2010,  qualora  siano
verificate le  garanzie  di  conformita'  e  sicurezza  richieste  al
prodotto;
  Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso
con voto n. 191/10 nell'adunanza del 29 ottobre 2010;
  Espletata con notifica la  procedura  d'informazione  di  cui  alla
direttiva 98/34/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1


                Ambito di applicazione e definizioni

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto  riguardano  l'uso  e
l'installazione dei dispositivi di ritenuta  stradale  ricadenti  nel
campo  di  applicazione  della  norma  europea  armonizzata  UNI   EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente «Barriere
di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto  e  valutazione
di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli».
  2. Gli aggiornamenti della norma  europea  armonizzata  di  cui  al
comma 1, i cui riferimenti sono  pubblicati  nel  Giornale  Ufficiale
dell'Unione europea  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al  successivo
comma 3 in essa contenute.
  3. La versione delle norme di supporto, incluse le ulteriori  parti
della serie UNI EN 1317, e' riportata nella  vigente  edizione  della
medesima norma europea armonizzata.
  4. I dispositivi di ritenuta stradale  possono  essere  progettati,
fabbricati  o  fatti  fabbricare,  da   produttori,   gestori   delle
infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato  dei
dispositivi stessi.
  5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di  ritenuta
stradale si intende una persona fisica o giuridica  che  fabbrica  un
prodotto oppure lo fa progettare o  fabbricare  e  lo  commercializza
apponendovi il suo nome o marchio.
  6. Per mandatario si intende una  persona  fisica  o  giuridica  la
quale sia stabilita  nella  Unione  europea  ed  abbia  ricevuto  dal
fabbricante o produttore un mandato scritto, che l'autorizza ad agire
per suo conto in relazione a determinate attivita',  con  riferimento
agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della  pertinente
normativa comunitaria.

   Art. 2


           Requisiti dei dispositivi di ritenuta stradali

  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2011  i  dispositivi  di  ritenuta
stradale utilizzati ed installati sono  muniti  di  marcatura  CE  in
conformita' alla norma europea armonizzata di cui all'art.  1,  comma
1,  del  presente  decreto,  apposta  a  seguito  dell'emissione   di
certificato CE di conformita', rilasciato da un organismo notificato,
e di dichiarazione CE di conformita', rilasciata  dal  fabbricante  o
produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.
  2. Il fabbricante di dispositivi di ritenuta  stradale,  o  il  suo
mandatario stabilito nell'Unione europea, e' tenuto a  dichiarare  le
caratteristiche  tecniche  del  prodotto  elencate  al   punto   ZA.1
dell'allegato ZA alla citata norma europea armonizzata,  nelle  forme
previste al punto ZA.3 dell'allegato  ZA  stesso,  apponendole  nella
marcatura ed etichettatura.
  3. L'installazione, la manutenzione, i controlli e  le  riparazioni
dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle
prescrizioni,  alle  indicazioni  e  alle  informazioni  fornite  dal
fabbricante  o  produttore,  ovvero  dal  suo  mandatario   stabilito
nell'Unione europea,  e  descritte,  nel  rispetto  delle  pertinenti
istruzioni  tecniche  di  installazione  vigenti,  nel  manuale   per
l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi  sono  riportati
nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
  4. Le stazioni appaltanti, oltre  alla  documentazione  di  cui  al
comma 1, acquisiscono in originale o in  copia  conforme  i  rapporti
delle prove al vero,  effettuate  su  prototipi  rappresentativi  del
dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie  di
norme UNI EN 1317, e le modalita' di esecuzione delle  prove  stesse,
comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto  con
cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova ai  sensi  di
quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
  5. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente  decreto,
la direzione generale per la sicurezza stradale, sentito il Consiglio
superiore    dei    lavori    pubblici,    provvede    all'emanazione
dell'aggiornamento   delle   istruzioni   tecniche   per   l'uso    e
l'installazione dei dispositivi  di  ritenuta  stradale,  concernente
anche i controlli in fase di  accettazione  e  di  installazione  dei
dispositivi medesimi.
  6. Nelle more  dell'attuazione  di  quanto  disposto  al  comma  5,
restano in vigore le istruzioni  tecniche  di  installazione  di  cui
all'allegato al citato decreto ministeriale 21  giugno  2004  non  in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.

  Art. 3


                         Regime transitorio

  1. In via provvisoria e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, possono  essere  utilizzati  prodotti
sprovvisti di marcatura CE, purche' immessi sul mercato entro  il  31
dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel caso in  cui
il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante.
  2. I prodotti di cui al comma 1 sono costituiti da:
    a) dispositivi di ritenuta stradale omologati fino al 31 dicembre
2010, ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004;
    b) dispositivi di ritenuta stradale sottoposti con esito positivo
alle prove d'urto prescritte dalla norme UNI EN 1317, i cui  rapporti
di prova siano stati verificati, ai sensi del decreto ministeriale 21
giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, da parte della  stazione
appaltante.
  3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il direttore dei  lavori
accerta l'esito positivo dei rapporti di prova, effettuati  ai  sensi
del citato  decreto  ministeriale  21  giugno  2004  e  del  relativo
allegato  tecnico,  e  il  collaudatore  ne  da'  atto  in  sede   di
certificato di collaudo.
  4. Nei casi di cui al comma 1 il fabbricante o produttore  esibisce
alla  stazione  appaltante,  ovvero  su  richiesta  dell'  organo  di
controllo, apposita  documentazione  comprovante  che  i  dispositivi
oggetto della fornitura o dell'installazione sono stati  immessi  sul
mercato anteriormente al 31 dicembre 2010.
  5. I ripristini per danni localizzati derivanti da esercizio  della
strada non  costituiscono  adeguamento  di  tratti  significativi  di
tronchi stradali ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992,  e  possono
essere eseguiti  anche  con  tipologie  di  dispositivi  di  ritenuta
preesistenti, purche' omogenei a quelli gia' installati.
  6.  Per  tutti  gli  appalti  di  opere  stradali  comprendenti  la
fornitura o la fornitura e posa in opera di dispositivi  di  ritenuta
stradale per i quali, alla  data  del  31  dicembre  2010,  e'  stata
avviata la procedura di gara, possono essere utilizzati i dispositivi
di cui al comma 2, purche' immessi sul mercato entro la medesima data
del 31 dicembre 2010.


            Catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale

  1. Presso la  direzione  generale  per  la  sicurezza  stradale  e'
istituito il catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale.
  2. Al momento della  prima  immissione  sul  mercato  nazionale,  i
soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e  6  forniscono  alla  direzione
generale  per  la  sicurezza  stradale   le   seguenti   informazioni
concernenti il dispositivo di ritenuta stradale:
    a)  il  nome  e  l'indirizzo  dell'organismo  notificato  che  ha
rilasciato il certificato CE di conformita';
    b) il numero  del  certificato  CE  di  conformita'  relativo  al
dispositivo di ritenuta stradale;
    c) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;
    d) la dichiarazione CE di conformita';
    e) i principali disegni costruttivi del dispositivo  di  ritenuta
stradale;
    f) il manuale per l'utilizzo e l'installazione del dispositivo di
ritenuta stradale;
    g) i materiali costituenti il prodotto  con  cui  il  dispositivo
medesimo e' stato sottoposto a prova, comprensivi di quanto  previsto
all'art. 2, comma 4.
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono  raccolte  ed  utilizzate
per la  costituzione  del  catalogo  di  cui  al  presente  articolo,
consultabile  dai  gestori  e  produttori.  Tali  informazioni   sono
periodicamente aggiornate, riportando anche le quantita' di  barriere
installate nel periodo di riferimento.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 giugno 2011

                                                Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 13, foglio n. 222

CONTENUTI MINIMI DEL MANUALE PER  L'UTILIZZO  E  L'INSTALLAZIONE  DEI
                  DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE

    Il manuale per l'utilizzo e l'installazione  dei  dispositivi  di
ritenuta stradale descrive  compiutamente,  in  lingua  italiana,  il
dispositivo di ritenuta e le sue modalita' di installazione  al  fine
di consentire al progettista il  corretto  inserimento  nel  progetto
dell'impiego su strada dei dispositivi medesimi  ed  all'installatore
la corretta installazione del prodotto su strada. Il manuale fornisce
inoltre le indicazioni necessarie per l'esecuzione  degli  interventi
di manutenzione e ripristino a seguito di danneggiamenti.
    Il manuale contiene almeno i seguenti elementi:
      a) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;
      b)  il  nome  del  laboratorio  presso  il  quale  sono   state
effettuate le prove ai sensi delle norme della serie UNI EN  1317  ed
il codice dei rapporti di prova, compresi eventuali allegati;
      c) il nome  e  l'indirizzo  dell'organismo  notificato  che  ha
rilasciato il certificato CE di conformita';
      d) il numero del certificato  CE  di  conformita'  relativo  al
dispositivo;
      e) i disegni dettagliati  del  dispositivo  e  degli  eventuali
sistemi di ancoraggio, ove previsti in sede di esecuzione delle prove
al vero ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317, con indicazione
delle tolleranze geometriche di installazione;
      f)  i  disegni  dettagliati  dei  terminali   di   avvio,   con
indicazione delle tolleranze geometriche di installazione;
      g) i disegni illustranti  le  modalita'  di  installazione  del
dispositivo in curva (con esclusione degli attenuatori d'urto  e  dei
terminali speciali previsti nelle  prove)  ed  il  raggio  minimo  di
curvatura;
      h) l'illustrazione, anche  attraverso  appositi  schemi,  delle
fasi di installazione del dispositivo con indicazione delle  corrette
modalita' di installazione dei  componenti  non  simmetrici  e  degli
eventuali ancoraggi al supporto (ove presenti);
      i) l'indicazione delle coppie di serraggio (minime o  minime  e
massime) da applicare a  tutte  le  unioni  bullonate,  presenti  nel
dispositivo;
      j) le caratteristiche dei materiali componenti  il  dispositivo
di ritenuta, desumibili dalle prove effettuate  ai  sensi  del  punto
6.2.1.3  delle  norme  della  serie  UNI   EN   1317   e   successivi
aggiornamenti;
      k)  la  conformazione  e  le  caratteristiche  meccaniche   del
supporto utilizzato per l'esecuzione delle prove ai sensi delle norme
della serie UNI EN 1317 nonche' le  modalita'  di  installazione  del
dispositivo sul supporto, adottate in occasione delle medesime prove.
E' necessaria la misura della  distanza  del  dispositivo  dal  bordo
stradale e dall'eventuale margine esterno del  supporto,  nonche'  la
presenza di eventuali dislivelli altimetrici tra il piano stradale ed
il supporto stesso;
      l) la sintesi dei risultati delle prove in termini  almeno  di:
deformazioni  dinamiche  massime  registrate  nelle  diverse   prove,
posizione laterale massima dinamica del  dispositivo  e  del  veicolo
registrate nelle diverse prove, posizione  laterale  massima  statica
(ingombro statico) del dispositivo  registrata  nelle  diverse  prove
(ove disponibile);
      m) l'illustrazione, anche con appositi schemi,  delle  fasi  di
smontaggio e successivo  ripristino  del  dispositivo  danneggiato  a
seguito di urto e del relativo supporto.

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