MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 11 maggio 2011
Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. (11A15229) (GU n. 280 del 1-12-2011 )
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE
REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MINISTRO PER IL
TURISMO
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico
suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art.
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in
particolare l'art. 5;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed
esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica
italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi
degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese, relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con
due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla
convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato
Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di
applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia
e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con
annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione
comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della
firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3
dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre
1990;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato
sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee
ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato
«acquis» di Schengen;
Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona;
Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che
l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo,
si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di
Schengen;
Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce
un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice
Visti»);
Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n.
II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive
modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione
dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di
ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attivita'
remunerata;
Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi
titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del
manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e
dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di
visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in
forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90
giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie
d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;
Considerato che:
1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice
Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di seguito indicati:
«V.S.U.», e si dividono in:
visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi
esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli
aeroporti;
visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio,
con validita' massima di novanta giorni;
2) i visti suddetti possono essere limitati nella validita'
territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti, assumendo la
denominazione di visti a «validita' territoriale limitata», di
seguito indicati: «V.T.L.»;
3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di
applicazione, cosi' come modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono
denominati «visti nazionali», di seguito indicati:
«V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno
validita' superiore a novanta giorni;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro per le pari opportunita', il Ministro per le riforme per il
federalismo ed il Ministro della gioventu';
Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle
Politiche Comunitarie;
Decreta:
Art. 1
1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi
d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara
Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione,
Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva,
Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo,
Vacanze-lavoro, Volontariato.
Art. 2
1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito
Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti
d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i
requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di
visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 3
1. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in
possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto
e' subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza
diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio
sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che
non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore
legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti
nel paese di residenza del minore.
2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea e' subordinato all'esplicita
autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri,
di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 4
1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice
comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve
durata e' richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di
prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente
presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate
garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza
del visto richiesto.
2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della
rappresentanza diplomatica o consolare, puo' essere richiesta
l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo
del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.
Fondamentale rilevanza riveste altresi' il colloquio con il
richiedente il visto.
L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di
lunga durata, limitatamente allo studio.
In caso di negativo riscontro sull'autenticita' e
sull'affidabilita' della documentazione presentata, nonche' sulla
veridicita' e sull'attendibilita' delle dichiarazioni rese, la
rappresentanza diplomatico-consolare si asterra' dal rilascio del
visto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2011
Il Ministro degli affari esteri
Frattini
Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro della giustizia
Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto
Il Ministro per il turismo
Brambilla
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 15, foglio n.
196
Allegato A
REQUISITI E CONDIZIONI
1. Visto per "adozione" (V.N.)
Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato,
presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero
destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo
di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in
conformita' alla legislazione locale.
Il visto e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione
nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del
minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto
stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), cosi'
come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28
marzo 2001, n. 149.
Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di
adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio
del visto per adozione e' subordinato al rilascio del nullaosta da
parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
2. Visto per "affari" (V.S.U.)
Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per
finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per
l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni
strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali
e di cooperazione industriale.
Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero
deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;
b) la finalita' del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in
ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione
alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino
dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida.
Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in
Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti,
trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la
verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o
venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione
industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento
professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana,
ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia,
l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata
da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa
impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del
soggiorno richiesto, nonche' l'attivita' che sara' svolta dallo
straniero invitato.
Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, puo'
essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per
documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un
soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato,
allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti
medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private
accreditate.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dall'art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 44, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive
modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che
richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di
certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana
pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria
straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare,
corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia
sofferta.
Il visto per cure mediche viene altresi' rilasciato, secondo le
modalita' previste dall'art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi
umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi
d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'articolo 32,
comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene
rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione
rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi
l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per
programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo
intervento sanitario.
Il visto per cure mediche potra' essere rilasciato anche
all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in
presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)
Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di
servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze
diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa
Sede.
Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie
diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre
subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale
Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto
nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di
permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni
di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni
Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).
Potra' essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari,
anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa
specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.
5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)
Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori,
ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano
partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere
professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una
serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni
sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute
dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.
Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o
amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di discipline sportive
organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline
associate riconosciute dal Comitato Olimpico, e' necessaria la
comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorieta' della
competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al
gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto
d'ingresso.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la
rappresentanza diplomatico-consolare fara' riferimento alle liste
ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere
o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare
l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara sportiva e' in
ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di
sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la
disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o
straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di
un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del
22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida.
Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto
in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
6. Visto per "invito" (V.S.U.)
Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno
di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni,
organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di
particolari eventi e manifestazioni di carattere politico,
scientifico o culturale.
Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico
dell'ente invitante, lo straniero dovra' in ogni caso dimostrare il
possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, e la disponibilita' di un alloggio
(prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da
cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).
Il visto verra' parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero
destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal
Questore competente.
7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai
fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita'
professionale o lavorativa a carattere non subordinato.
I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni.
In particolare:
1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal
comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta e' resa
dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative
abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della
denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla
vigilanza degli ordini professionali.
Per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto
dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta
individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivita' ancora
da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per
territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema
di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
Per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini
professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi
La dichiarazione o l'attestazione dovra' essere d'importo
comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione,
su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.
2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo puo' essere
richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche da
cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in societa' per
azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per azioni, gia'
in attivita' da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del
consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei
conti. In tali casi, non e' richiesta alcuna attestazione circa i
parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39
del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E'
pero' richiesto il possesso di:
2.a) certificato di iscrizione della societa' nel registro
delle imprese;
2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della
societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio
ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino
straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
2.c) dichiarazione del rappresentante legale della societa'
che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore
non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di
quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:
a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di
acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione
resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime
norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente
il visto un alloggio idoneo;
b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale
minimo e' soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il
conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo
per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in
presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato -
conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R.
n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura
territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere
consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della
documentazione sostitutiva sopra indicate.
Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione
sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla osta della
Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere
presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente, che provvedera', ai sensi
di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6
dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, al rilascio del visto.
II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi
di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico
n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto e'
rilasciato alle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 22 del
d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
III. Per gli sportivi stranieri che - in osservanza di quanto
previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono chiamati a svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione
nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura
territorialmente competente, dovra' indicare le generalita'
dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il
recapito della societa' di destinazione. Tali ingressi sono
considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di
programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi
nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'articolo 27, comma
5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto
d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga durata - e'
concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara
fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o
complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note
emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare
rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
sono:
IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con
firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di
esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che
garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello
previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori
subordinati con qualifiche simili;
IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale
rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,
Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu'
del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale
del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;
IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato
dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in
analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo,
dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive
modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;
IV.d) disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa,
documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione
alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione
resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale,
che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un
alloggio idoneo.
Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello
spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di
fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente l'esibizione di copia
dell'atto contrattuale.
In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il
rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla
Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del
lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente,
ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica
del rapporto di lavoro.
8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare
un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29,
30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del
d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi
restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R.
stesso per l'esercizio di attivita' professionali.
Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per
l'Immigrazione provvedera' a comunicare alla competente
rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il
proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello
spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del
testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
all'art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
ed integrazioni, il nullaosta - fino all'attivazione dei previsti
collegamenti telematici - e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e
dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo,
esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all'art. 27
comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche
ed integrazioni e all'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n.
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta -
denominato dichiarazione nominativa d'assenso - e' rilasciato, fino
all'attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI,
Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.
Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo Sportello
Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli
22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,
entro sei mesi dalla data di emissione.
Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo
27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro
mesi dalla data di emissione.
Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel
campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al
possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo
riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della
salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita'
di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria
ove verra' svolta l'attivita' lavorativa dovra' rilasciare una
specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
diplomatico-consolari.
Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su
navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in
materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del
presente allegato, e gli stranieri dipendenti da societa' estere,
destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento
di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre
1986, n. 856, il visto e' rilasciato, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 27, comma 1 lettera "h" del testo unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40, comma 12 del dPR
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale
richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di
lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato
d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.
I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro
subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p) del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.
40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri
destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non
professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo
1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI
provvede a trasmettere alla competente rappresentanza
diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.
In favore degli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera
r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, e all'art. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, e' rilasciato un visto
d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per
l'ottenimento di un permesso di soggiorno che - a seguito
dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto
di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.
Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze
diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi
sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici - o impiegati
amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentane o gli
Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno
essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la
concessione del visto e' sempre subordinata all'acquisizione del
preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica.
Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti
di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla
legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per l'immigrazione
provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente
rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.
9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo
straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica,
governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio
italiano.
Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che
rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica
amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni
internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro
funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro
attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica
utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.
Il visto per missione puo' essere rilasciato anche in favore di
giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal
caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie
diplomatiche, e la concessione del visto e' in ogni caso subordinata
all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, Servizio Stampa.
Analogo visto per missione puo' essere rilasciato agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche
quando quest'ultimo sia esente dal visto.
10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)
Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il
congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a
mantenere o a riacquistare l'unita' familiare.
I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di
un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in
favore del cittadino straniero e' rilasciato alle condizioni previste
dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.
Il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza
di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria
italiana competente, nel caso di adozione - da parte di cittadini
italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;
II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli
indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia,
titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di
visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per
lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi
religiosi o per motivi familiari puo' richiedere il rilascio del
visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di
cui al comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico 286/98 e
successive modifiche e integrazioni.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico
n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del
d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.
Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero
deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al seguito" o
"ricongiungimento familiare", rilasciato dallo Sportello Unico per
l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli
Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del
rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di
emissione.
Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni
previste non possano essere documentati in modo certo mediante
certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita'
straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della
predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle
verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni.
Resta onere del richiedente il visto comprovare l'assenza di
altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a
carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di
culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che
intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare
attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono:
a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di
culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
b) documentate garanzie circa il carattere religioso della
manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in
Italia
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non
siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di
mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal
Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3
del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida.
Nel caso di invito da parte di una associazione di culto,
operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno
stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto
riconosciuti giuridicamente, il visto verra' rilasciato solo previa
verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto
dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi
dell'ordinamento italiano.
12. Visto di "reingresso" (V.N.)
Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio
nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata
a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta
o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero
titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si
trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano
rientrare nel territorio italiano.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche
ed integrazioni. In particolare:
I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di
reingresso e' concesso in favore dei cittadini stranieri il cui
documento di soggiorno risulti:
a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei
mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino
straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale
sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non e'
previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;
b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del
quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia
allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi
militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi,
il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla osta della questura.
II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del dPR n.
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di
reingresso e' concesso, previo nulla osta della questura, anche in
favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno,
perche' smarrito o sottratto.
III. Il visto di reingresso e' rilasciato anche al cittadino
straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60
giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini,
previo nulla osta della questura competente.
13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)
Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai
fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro
Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare
alcuna attivita' lavorativa.
A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate e documentate
garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a
residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e
regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel
futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo
annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro
dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di
sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarita' di
cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta'
immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita'
economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro
subordinato.
Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli
maggiorenni conviventi ed a carico, potra' essere rilasciato analogo
visto, a condizione che le suddette capacita' finanziarie siano
giudicate adeguate anche per quest'ultimi.
14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno
di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo
di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia
accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per
lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita'
o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art.
27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche
ed integrazioni.
L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero puo' essere
svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata
con l'universita' o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di
addestramento alla ricerca.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo
Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare per via
telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il
proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto e' rilasciato
prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.
Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per
l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-ter del
testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve
essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi
dalla data di emissione.
Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attivita'
di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato,
oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche
al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del
Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo
svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca
dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso
delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)
I. Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero
che - nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui
all'articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal
provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni - intenda seguire corsi
universitari.
Il visto per studio e' concesso anche, alle medesime condizioni
ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti
stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita'
vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale,
ovvero universita' private comunque diverse da quelle indicate dal
provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato
espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari
Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-bis del testo
unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo
44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il
visto per studio, di breve o lunga durata, e' concesso anche in
favore di studenti stranieri:
A) maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di
studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e F),
ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri
l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;
B) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore;
C) minori di eta', comunque maggiori di anni 14, che
partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che
abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte
del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione
del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i
Beni e le Attivita' Culturali) nonche' nelle ipotesi ed alle
condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) del testo unico
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo
44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche
ed integrazioni;
D) stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel
quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo
italiano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987,
180/1992, 212/1992 e 84/2001;
E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per
attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra
le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98 e successive
modifiche ed integrazioni;
F) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per
il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini
formativi di cui all'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 40, comma 9
lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal
decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In
tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni
provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica
autorizzazione;
G) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per
il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di
formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del testo unico
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo
44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo
stesso articolo.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il
corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo
italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere;
b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque
non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico
provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non
inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore;
c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri
ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza
sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con
il suo Paese;
d) disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o
straniero regolarmente residente in Italia.
Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attivita' di studio
ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento
medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria,
e' subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma
previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da
parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo
svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio
dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso
delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo
necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
ed integrazioni.
16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)
Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino
straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del
Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un
aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli
internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente
che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce
un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la
zona internazionale di transito degli aeroporti.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio
munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di
destinazione finale;
b) biglietto aereo o prenotazione.
17. Visto per "transito" (V.S.U.)
Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di
attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un
viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a
condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di
destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo
a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.
La concessione del visto e' sempre subordinata alla sussistenza
dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un
visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisito e' il
possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di
ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
Il visto per transito e' altresi' rilasciato ai lavoratori
marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi,
battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel
territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma
della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di
Porto italiana.
18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)
Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in
Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita'
professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per
via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli
civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status
e' regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).
I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto
sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione
professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata
attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:
a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in
ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
b) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione
alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino
dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida.
Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per
trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in
Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
19. Visto per "turismo" (V.S.U.)
Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di
breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al
cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione),
ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o
straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovra'
riportare la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in
territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore
esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
della disponibilita' di un alloggio;
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2003.
In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano
o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in
favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti
previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla
valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.
Il visto per turismo puo' essere concesso, in presenza dei
requisiti sopra descritti e su esplicito invito di societa' sportive
italiane, anche per brevi periodi di allenamento.
Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni
sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, puo'
essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito
invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei
requisiti sopra descritti.
Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto
in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
Per i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a
carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori
stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:
a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta'
genitoriale o da parte del tutore;
b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)
Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno
di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia
stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27,
comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma 20 del d.P.R. n.
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La durata massima del visto e' di un anno, ferme restando le
limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20
del d.P.R. n. 394/1999, cosi' come modificato dal d.P.R. 18 ottobre
2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo
conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli
articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini
di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo
non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20
ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di
volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita
convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione
promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis , comma 2
lettera a) del predetto testo unico.
Il visto e' concesso allo straniero titolare di nulla osta
rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per
l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti,
secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico
286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto
annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il
Ministero dell'interno e degli affari esteri.
Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico
per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-bis
del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve
essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi
dalla data di emissione.
Il visto per volontariato, in presenza di una specifica
segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, e' concesso anche
ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in
Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.
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