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domenica 10 agosto 2014

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 11 maggio 2011 Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. (11A15229) (GU n. 280 del 1-12-2011 )



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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  DECRETO 11 maggio 2011 
 Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. (11A15229) (GU n. 280 del 1-12-2011 )
   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI


                           di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA  GIUSTIZIA,  IL  MINISTRO
  DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE  POLITICHE
  SOCIALI, IL MINISTRO DELLA  SALUTE,  IL  MINISTRO  DELL'ISTRUZIONE,
  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE
  REGIONI E PER LA  COESIONE  TERRITORIALE  ED  IL  MINISTRO  PER  IL
  TURISMO

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,   e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  31  agosto
1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico
suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a  norma  dell'art.
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  ed  in
particolare l'art. 5;
  Vista la legge 30 settembre  1993,  n.  388,  recante  ratifica  ed
esecuzione:
    a) del  protocollo  di  adesione  del  Governo  della  Repubblica
italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno  1985  tra  i  Governi
degli Stati  dell'Unione  economica  del  Benelux,  della  Repubblica
federale  di  Germania  e   della   Repubblica   francese,   relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle  frontiere  comuni,  con
due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;
    b)  dell'accordo  di  adesione  della  Repubblica  italiana  alla
convenzione del 19 giugno  1990  di  applicazione  del  summenzionato
Accordo  di  Schengen,   di   seguito   indicata:   «Convenzione   di
applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia
e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con
annessi all'atto finale,  il  processo  verbale  e  la  dichiarazione
comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in  occasione  della
firma della citata convenzione del 1990, e  la  dichiarazione  comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
    c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica  italiana  ed  il
Governo della Repubblica  francese  relativo  agli  articoli  2  e  3
dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27  novembre
1990;
  Vista la  legge  16  giugno  1998,  n.  209,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del  Trattato  di  Amsterdam  che  modifica  il  Trattato
sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee
ed  alcuni  atti  connessi,  con  allegato  e  protocolli,  fatto  ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997, e  del  Protocollo  allegato  denominato
«acquis» di Schengen;
  Vista  la  legge  8  agosto  2008,  n.  130,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Trattato di Lisbona;
  Vista la direttiva del Ministero dell'interno di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato  prevede  che
l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo,
si  applica  immediatamente  ai  Paesi  firmatari  degli  Accordi  di
Schengen;
  Considerato quanto previsto dal  Regolamento  CE  n.  810/2009  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che  istituisce
un codice comunitario dei visti (di  seguito  indicato  come  «Codice
Visti»);
  Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato  n.
II del Regolamento (CE) 539/2001  del  15  marzo  2001  e  successive
modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione
dall'obbligo del  visto  fino  a  novanta  giorni,  ad  eccezione  di
ingressi motivati da cure mediche o  dall'esercizio  di  un'attivita'
remunerata;
  Considerato  che,  in  base  all'art.  21  della   Convenzione   di
applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini  dei  Paesi  terzi
titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del
manuale istituito ai  sensi  del  codice  comune  delle  frontiere  e
dell'allegato 2 del manuale  per  il  trattamento  delle  domande  di
visto, istituito ai sensi del  Codice  Visti,  sono  autorizzati,  in
forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino  a  90
giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per  tutte  le  tipologie
d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;
  Considerato che:
    1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del  Codice
Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di seguito indicati:
«V.S.U.», e si dividono in:
      visti  di  «tipo  A»,   per   transito   aeroportuale,   validi
esclusivamente  per  il  transito  nelle  zone  internazionali  degli
aeroporti;
      visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di  viaggio,
con validita' massima di novanta giorni;
    2) i visti  suddetti  possono  essere  limitati  nella  validita'
territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice  Visti,  assumendo  la
denominazione  di  visti  a  «validita'  territoriale  limitata»,  di
seguito indicati: «V.T.L.»;
    3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione  di
applicazione, cosi' come modificata dal Regolamento n. 265/2010  sono
denominati «visti nazionali», di seguito indicati:
      «V.N.», e che tali visti di lunga durata, di  «tipo  D»,  hanno
validita' superiore a novanta giorni;
  Sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro per le pari opportunita', il Ministro per le riforme per  il
federalismo ed il Ministro della gioventu';
  Acquisito il parere del Dipartimento  per  il  Coordinamento  delle
Politiche Comunitarie;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1.  Le  tipologie  dei  visti  corrispondenti  ai  diversi   motivi
d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure  Mediche,  Diplomatico,  Gara
Sportiva, Invito,  Lavoro  Autonomo,  Lavoro  Subordinato,  Missione,
Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso,  Residenza  Elettiva,
Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo,
Vacanze-lavoro, Volontariato.

  Art. 2

  1. Fatti  salvi  i  controlli  di  sicurezza  richiesti  in  ambito
Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti
d'ingresso dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni,  i
requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia  di
visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.

            Art. 3

  1. L'ingresso  in  territorio  nazionale  di  minori  stranieri  in
possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto
e'  subordinato  all'acquisizione,  da  parte  della   rappresentanza
diplomatico-consolare,  anche  dell'atto  di   assenso   all'espatrio
sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale  che
non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal  tutore
legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti
nel paese di residenza del minore.
  2.  L'ingresso  di  minori  stranieri  nell'ambito   di   programmi
solidaristici di accoglienza temporanea e' subordinato  all'esplicita
autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri,
di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche
ed integrazioni.

  Art. 4

  1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce  un  codice
comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto  di  breve
durata e'  richiesto  alle  rappresentanze  diplomatico-consolari  di
prestare particolare attenzione alla valutazione  se  il  richiedente
presenti un  rischio  di  immigrazione  illegale  ed  offra  adeguate
garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla  scadenza
del visto richiesto.
  2. Ai fini di  tale  valutazione,  di  esclusiva  competenza  della
rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  puo'   essere   richiesta
l'esibizione di apposita documentazione, relativa  anche  allo  scopo
del viaggio  ed  alla  condizione  socio-economica  del  richiedente.
Fondamentale  rilevanza  riveste  altresi'  il   colloquio   con   il
richiedente il visto.
  L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per  i  visti  di
lunga durata, limitatamente allo studio.
  In    caso    di    negativo    riscontro    sull'autenticita'    e
sull'affidabilita' della  documentazione  presentata,  nonche'  sulla
veridicita'  e  sull'attendibilita'  delle  dichiarazioni  rese,   la
rappresentanza diplomatico-consolare si  asterra'  dal  rilascio  del
visto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 maggio 2011

                   Il Ministro degli affari esteri
                              Frattini

                      Il Ministro dell'interno
                               Maroni

                     Il Ministro della giustizia
                               Alfano

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Romani

                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Sacconi

                      Il Ministro della salute
                                Fazio

                    Il Ministro dell'istruzione,
                  dell'universita' e della ricerca
                               Gelmini

              Il Ministro per i rapporti con le regioni
                   e per la coesione territoriale
                                Fitto

                     Il Ministro per il turismo
                              Brambilla


Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n.  15,  foglio  n.
196

                                                           Allegato A

                       REQUISITI E CONDIZIONI

1. Visto per "adozione" (V.N.)
    Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai  fini  di
un soggiorno di lunga durata, a tempo  determinato  o  indeterminato,
presso  gli  adottanti  o  gli  affidatari,   al   minore   straniero
destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento  a  scopo
di  adozione,  emesso  dalla  competente   autorita'   straniera   in
conformita' alla legislazione locale.
    Il visto e' rilasciato in presenza  di  specifica  autorizzazione
nominativa all'ingresso ed al  soggiorno  permanente  in  Italia  del
minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata
dalla Commissione per  le  Adozioni  Internazionali,  secondo  quanto
stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera  h),  cosi'
come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28
marzo 2001, n. 149.
    Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza  di
adozione di un Tribunale straniero delibata in  Italia,  il  rilascio
del visto per adozione e' subordinato al rilascio  del  nullaosta  da
parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
2. Visto per "affari" (V.S.U.)
    Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di  un
soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda  viaggiare  per
finalita'  economico-commerciali,  per  contatti  o  trattative,  per
l'apprendimento o la verifica dell'uso e del  funzionamento  di  beni
strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali
e di cooperazione industriale.
    Per l'ottenimento del visto  d'ingresso  il  cittadino  straniero
deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
      a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;
      b) la finalita' del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
      c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in
ogni  caso  non  inferiori  all'importo   stabilito   dal   Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma  3  del  testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
      d) la disponibilita'  di  un  alloggio,  mediante  prenotazione
alberghiera o dichiarazione di  ospitalita',  prestata  da  cittadino
dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
      e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite  dalle
relative Linee Guida.
    Qualora il cittadino straniero  viaggi  per  affari  invitato  in
Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per  contatti,
trattative  economiche  o  commerciali,  per  l'apprendimento  o   la
verifica dell'uso e del  funzionamento  di  macchinari  acquistati  o
venduti  nell'ambito  di  contratti  commerciali  e  di  cooperazione
industriale con imprese italiane  o  per  il  relativo  aggiornamento
professionale, per la visita alle  strutture  dell'impresa  italiana,
ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore  in  Italia,
l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve  essere  accompagnata
da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa
impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del
soggiorno richiesto,  nonche'  l'attivita'  che  sara'  svolta  dallo
straniero invitato.
    Il visto per affari, in  presenza  di  analoghi  requisiti,  puo'
essere  rilasciato  anche  alle   persone   che   accompagnino,   per
documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per cure mediche consente  l'ingresso,  al  fine  di  un
soggiorno di breve o lunga durata, ma  sempre  a  tempo  determinato,
allo straniero che  abbia  necessita'  di  sottoporsi  a  trattamenti
medici presso istituzioni sanitarie  italiane,  pubbliche  o  private
accreditate.
    I requisiti e le condizioni  per  l'ottenimento  del  visto  sono
previsti dall'art.  36,  comma  1  del  testo  unico  n.  286/1998  e
successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.  44,  comma  1  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive
modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino  straniero  che
richieda il visto  per  cure  mediche  deve  essere  in  possesso  di
certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria  italiana
pubblica  o  privata  accreditata,  ovvero  da  struttura   sanitaria
straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare,
corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la  patologia
sofferta.
    Il visto per cure mediche viene altresi' rilasciato,  secondo  le
modalita' previste dall'art. 44, comma 2 del  d.P.R.  n.  394/1999  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  nell'ambito  dei  programmi
umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico n.  286/1998  e
successive modifiche ed integrazioni.
    Per le  cure  mediche  da  prestarsi  nell'ambito  dei  programmi
d'intervento umanitario  delle  Regioni  previsti  dall'articolo  32,
comma 15 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  il  visto  viene
rilasciato  in  presenza  di  specifica  e  nominativa   attestazione
rilasciata  dalla  competente  Autorita'  regionale,  che  certifichi
l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento  dei  fondi  per
programmi assistenziali,  che  indichino  la  copertura  del  singolo
intervento sanitario.
    Il  visto  per  cure  mediche  potra'  essere  rilasciato   anche
all'eventuale accompagnatore che assista  lo  straniero  infermo,  in
presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento  non  inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva  di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico  n.  286/1998  e  successive
modifiche ed integrazioni.
4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)
    Il visto  diplomatico  per  accreditamento  o  notifica  consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di
servizio, destinato a  prestare  servizio  presso  le  rappresentanze
diplomatico-consolari del suo Paese, in  Italia  o  presso  la  Santa
Sede.
    Il  visto  diplomatico  e'  rilasciato   anche   agli   stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
    Tutte le richieste di visto devono essere  avanzate  per  le  vie
diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e'  sempre
subordinata al  preventivo  nulla  osta  rilasciato  dal  Cerimoniale
Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo  stretto
nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta  di
permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle  Convenzioni
di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del  1961  e  sulle  Relazioni
Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).
    Potra' essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari,
anche  allo  straniero  titolare  di  passaporto  ordinario,   previa
specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.
5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)
    Il visto per gara sportiva consente l'ingresso,  ai  fini  di  un
soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli  allenatori,
ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che  intendano
partecipare   o   siano   invitati   a   partecipare,   a   carattere
professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o  ad  una
serie  di  manifestazioni  sportive  organizzate  dalle   Federazioni
sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute
dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.
    Per la partecipazione a  tali  gare,  di  carattere  ufficiale  o
amichevole, ma  esclusivamente  nell'ambito  di  discipline  sportive
organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o  dalle  Discipline
associate  riconosciute  dal  Comitato  Olimpico,  e'  necessaria  la
comunicazione  del  C.O.N.I.  che   attesti   la   notorieta'   della
competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al
gruppo  sportivo,  e  richieda  il  rilascio   del   relativo   visto
d'ingresso.
    Quanto  ai  singoli  componenti  la  squadra  o  il  gruppo,   la
rappresentanza diplomatico-consolare  fara'  riferimento  alle  liste
ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive  straniere
o da enti sportivi stranieri  riconosciuti,  che  dovranno  riportare
l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
    Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara  sportiva  e'  in
ogni caso richiesto  il  possesso  di  adeguati  mezzi  economici  di
sostentamento, non  inferiori  all'importo  stabilito  dal  Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma  3  del  testo
unico  n.  286/1998  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,   la
disponibilita'   di   un   alloggio   (prenotazione   alberghiera   o
dichiarazione di  ospitalita',  prestata  da  cittadino  dell'U.E.  o
straniero regolarmente  residente  in  Italia),  ed  il  possesso  di
un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del  Consiglio  del
22 dicembre 2003, nei termini  ed  alle  condizioni  stabilite  dalle
relative Linee Guida.
    Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama  quanto  previsto
in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
6. Visto per "invito" (V.S.U.)
    Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un  soggiorno
di breve  durata,  allo  straniero  invitato  da  enti,  istituzioni,
organizzazioni pubbliche  o  private  ma  notorie,  quale  ospite  di
particolari  eventi   e   manifestazioni   di   carattere   politico,
scientifico o culturale.
    Qualora le spese di  soggiorno  non  risultino  essere  a  carico
dell'ente invitante, lo straniero dovra' in ogni caso  dimostrare  il
possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non  inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva  di
cui all'art. 4, comma 3 del testo  unico  n.  286/1998  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  e  la  disponibilita'  di  un  alloggio
(prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da
cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).
    Il visto verra' parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa,  allo  straniero
destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata  dal
Questore competente.
7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso  in  Italia,  ai
fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo  determinato  o
indeterminato, allo straniero  che  intenda  esercitare  un'attivita'
professionale o lavorativa a carattere non subordinato.
    I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del  visto  sono
stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e  successive
modifiche ed integrazioni, e  dall'art.  39  e  40  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 394/1999  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
    In particolare:
      1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal
comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni,   la    dichiarazione    ivi    richiesta    e'    resa
dall'amministrazione  preposta  alla   concessione   delle   relative
abilitazioni,  licenze  e  autorizzazioni  o  alla  ricezione   della
denuncia  di  inizio  attivita',  ovvero  dagli  enti  preposti  alla
vigilanza degli ordini professionali.
    Per le attivita' iscrivibili nel registro  delle  imprese  tenuto
dalle  Camere  di  commercio,  l'attestazione  relativa  all'astratta
individuazione delle risorse necessarie di cui al comma  3  dell'art.
39  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999  e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivita' ancora
da intraprendere, e' resa dalle Camere di  commercio  competenti  per
territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in  tema
di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
    Per  le   attivita'   soggette   ad   iscrizione   negli   ordini
professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi
    La  dichiarazione  o  l'attestazione  dovra'   essere   d'importo
comunque superiore al triplo della somma pari alla  capitalizzazione,
su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.
      2.  Il  visto  d'ingresso  per  lavoro  autonomo  puo'   essere
richiesto, per lo  svolgimento  della  propria  attivita',  anche  da
cittadini stranieri che rivestano -  limitatamente  in  societa'  per
azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per azioni, gia'
in attivita' da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del
consiglio di amministrazione, amministratore delegato,  revisore  dei
conti. In tali casi, non e' richiesta  alcuna  attestazione  circa  i
parametri finanziari di riferimento di cui al comma  3  dell'art.  39
del d.P.R. n. 394/1999 e  successive  modifiche  ed  integrazioni. E'
pero' richiesto il possesso di:
        2.a) certificato di iscrizione della  societa'  nel  registro
delle imprese;
        2.b) copia di una formale dichiarazione  di  responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante  della
societa' alla competente Direzione provinciale del  lavoro,  Servizio
ispezione del lavoro, con la quale si indichi che  con  il  cittadino
straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
        2.c) dichiarazione del rappresentante legale  della  societa'
che assicuri, in favore  del  richiedente,  un  compenso  di  importo
superiore al livello minimo  previsto  dalla  legge  per  l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
    In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il  lavoratore
non appartenente all'Unione Europea  deve  dimostrare,  ai  sensi  di
quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico  286/1998  e
successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:
      a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di
acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una  dichiarazione
resa dallo straniero stesso  ai  sensi  dell'articolo  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
ovvero a mezzo di una dichiarazione  resa  ai  sensi  delle  medesime
norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente  soggiornante
in Italia, che attesti di aver messo a disposizione  del  richiedente
il visto un alloggio idoneo;
      b)  un  reddito,  proveniente  da  fonti  lecite,  di   importo
superiore al livello minimo  previsto  dalla  legge  per  l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito  reddituale
minimo e' soddisfatto in presenza di documentazione  che  attesti  il
conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito  analogo
per l'anno precedente a quello di  richiesta  del  visto,  ovvero  in
presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
      c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso,  rilasciato  -
conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39  del  d.P.R.
n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni -  dalla  Questura
territorialmente  competente,  alla   quale   dovra'   anche   essere
consegnata copia delle dichiarazioni e delle  attestazioni,  o  della
documentazione sostitutiva sopra indicate.
    Le dichiarazioni e le attestazioni  -  ovvero  la  documentazione
sostitutiva  -  sopra  indicate,  unitamente  al  nulla  osta   della
Questura, tutte di data non  anteriore  a  tre  mesi,  devono  essere
presentate, per la loro verifica e valutazione,  alla  Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente, che provvedera', ai  sensi
di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n.
286/1998 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  del  comma  6
dell'art. 39  del  d.P.R.  n.  394/1999  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, al rilascio del visto.
    II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi
di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del  testo  unico
n. 286/1998 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  visto  e'
rilasciato alle condizioni  stabilite  dall'art.  40,  comma  22  del
d.P.R.  394/1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  in
presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
    III. Per gli sportivi stranieri che -  in  osservanza  di  quanto
previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono chiamati a  svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico  o
dilettantistico,  e'  richiesta  l'esibizione   della   dichiarazione
nominativa  d'assenso  rilasciata  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla  Questura
territorialmente   competente,   dovra'   indicare   le   generalita'
dell'atleta, la disciplina sportiva  prescelta,  gli  estremi  ed  il
recapito  della  societa'  di  destinazione.   Tali   ingressi   sono
considerati  al  di  fuori  delle  quote  stabilite  dal  decreto  di
programmazione di  cui  all'articolo  3,  comma  4  del  testo  unico
286/1998  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,   ma   compresi
nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'articolo  27,  comma
5-bis  del  testo  unico   286/1998   e   successive   modifiche   ed
integrazioni.
    IV. Per quanto concerne il settore  dello  spettacolo,  il  visto
d'ingresso per lavoro autonomo  -  di  breve  o  lunga  durata  -  e'
concesso esclusivamente in favore  di  artisti  stranieri  di  chiara
fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di  artisti  o
complessi ingaggiati da noti enti teatrali,  dalla  R.A.I.,  da  note
emittenti televisive  private  o  da  enti  pubblici  di  particolare
rilevanza. I requisiti e le condizioni per  l'ottenimento  del  visto
sono:
      IV.a) copia dell'atto  contrattuale  di  lavoro  autonomo,  con
firma  autenticata  del  gestore,  del  titolare  della  licenza   di
esercizio,  dell'impresario  o  di  un  legale  rappresentante,   che
garantisca al lavoratore un compenso di importo  superiore  a  quello
previsto dai contratti  nazionali  per  le  categorie  di  lavoratori
subordinati con qualifiche simili;
      IV.b) copia di una formale  dichiarazione  di  responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale
rappresentante alla  competente  Direzione  provinciale  del  lavoro,
Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che  in  virtu'
del contratto stipulato  non  verra'  instaurato  alcun  rapporto  di
lavoro  subordinato;  per  i  lavoratori  occupati  presso  circhi  o
spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e'  rilasciata  al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -  Direzione  Generale
del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;
      IV.c) nulla osta provvisorio ai fini  dell'ingresso  rilasciato
dalla  Questura  territorialmente  competente,  da   richiedere,   in
analogia a quanto previsto in via generale per  il  lavoro  autonomo,
dal comma  5  dell'art.  39  del  d.P.R.  n.  394/1999  e  successive
modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;
      IV.d) disponibilita' di  un'idonea  sistemazione  alloggiativa,
documentabile   anche   mediante   l'esibizione    di    prenotazione
alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale  dichiarazione
resa ai sensi delle medesime norme  dalla  controparte  contrattuale,
che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto  un
alloggio idoneo.
    Per i visti d'ingresso per  lavoro  autonomo  nel  settore  dello
spettacolo relativi a soggiorni di breve  durata,  rilasciati  al  di
fuori delle quote stabilite dal  decreto  di  programmazione  di  cui
all'articolo 3,  comma  4  del  testo  unico  286/1998  e  successive
modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente  l'esibizione  di  copia
dell'atto contrattuale.
    In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il
rilascio del visto per lavoro autonomo deve  essere  segnalato  dalla
Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione  provinciale  del
lavoro, Servizio ispezioni del lavoro,  territorialmente  competente,
ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva  natura  giuridica
del rapporto di lavoro.
8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai  fini  di
un  soggiorno  di  breve  o  lunga  durata,  a  tempo  determinato  o
indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia  a  prestare
un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
    I requisiti e le condizioni  per  l'ottenimento  del  visto  sono
stabiliti dagli articoli 22, 24,  27  e  27bis  del  testo  unico  n.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29,
30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40  del
d.P.R. n. 394/1999 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  fermi
restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del  d.P.R.
stesso per l'esercizio di attivita' professionali.
    Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per
l'Immigrazione   provvedera'    a    comunicare    alla    competente
rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita'  telematiche,  il
proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel  settore  dello
spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l),  m),  n)  e  o)  del
testo unico n. 286/1998 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e
all'art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e  successive  modifiche
ed integrazioni, il nullaosta -  fino  all'attivazione  dei  previsti
collegamenti telematici - e' rilasciato dal Ministero  del  Lavoro  e
delle  Politiche  Sociali,  D.G.  Mercato  del  Lavoro  Div.   II   e
dall'Ufficio   di   Collocamento   dello   Spettacolo   di   Palermo,
esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all'art. 27
comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive  modifiche
ed integrazioni e all'art. 40, comma  16,  17  e  18  del  d.P.R.  n.
394/1999 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  nullaosta  -
denominato dichiarazione nominativa d'assenso - e'  rilasciato,  fino
all'attivazione  dei  previsti  collegamenti  telematici,  dal  CONI,
Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.
    Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo  Sportello
Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto  dagli  articoli
22  e  24  del  testo  unico  286/1998  e  successive  modifiche   ed
integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli  Uffici
Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del  rilascio  del  visto,
entro sei mesi dalla data di emissione.
    Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo
27 del testo unico 286/1998 e successive  modifiche  ed  integrazioni
deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro
mesi dalla data di emissione.
    Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia  di  lavoro  nel
campo delle  professioni  sanitarie  e'  subordinato,  oltre  che  al
possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al  preventivo
riconoscimento del titolo di studio  da  parte  del  Ministero  della
salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di  attivita'
di tipo sanitario, il responsabile legale della  struttura  sanitaria
ove  verra'  svolta  l'attivita'  lavorativa  dovra'  rilasciare  una
specifica dichiarazione in tal  senso  ad  uso  delle  Rappresentanze
diplomatico-consolari.
    Per i lavoratori marittimi stranieri destinati  ad  imbarcare  su
navi battenti bandiera  italiana,  fatte  salve  le  disposizioni  in
materia di visti di transito, di  cui  al  successivo  punto  17  del
presente allegato, e gli stranieri  dipendenti  da  societa'  estere,
destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento
di servizi complementari di cui all'art. 17 della  legge  5  dicembre
1986, n. 856, il visto e' rilasciato, ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 27,  comma  1  lettera  "h"  del  testo  unico  286/1998  e
successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40, comma 12 del dPR
394/1999 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dietro  formale
richiesta delle societa'  armatrice,  documentata  con  contratto  di
lavoro nominativo,  copia  del  contratto  d'appalto,  e  certificato
d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.
    I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per  lavoro
subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera  p)  del  testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.
40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e  successive  modifiche
ed  integrazioni,  debbono  intendersi  applicabili  agli   stranieri
destinati a svolgere attivita' sportiva, anche  presso  societa'  non
professionistiche, diverse da quelle previste dalla  legge  23  marzo
1981, n. 91. Ai fini del  rilascio  del  visto  d'ingresso,  il  CONI
provvede    a    trasmettere    alla    competente     rappresentanza
diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.
    In favore degli stranieri di cui all'art. 27,  comma  1,  lettera
r-bis)  del  testo  unico  286/1998   e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  e  all'art.  40,  comma  21  del  d.P.R.  394/1999   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  rilasciato   un   visto
d'ingresso per lavoro subordinato della durata  minima  prevista  per
l'ottenimento  di  un  permesso  di  soggiorno  che   -   a   seguito
dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale  del  rapporto
di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.
    Per i  lavoratori  occupati  alle  dipendenze  di  rappresentanze
diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale  aventi
sede in Italia,  ovvero  di  funzionari  diplomatici  -  o  impiegati
amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentane o  gli
Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del d.P.R.  394/1999  e
successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto  dovranno
essere avanzate con nota  verbale  per  le  vie  diplomatiche,  e  la
concessione del visto  e'  sempre  subordinata  all'acquisizione  del
preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri,  Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica.
    Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore  dei  docenti
di scuole e universita' straniere operanti in Italia e  di  cui  alla
legge 24.05.2002, n.  103,  lo  Sportello  unico  per  l'immigrazione
provvede a comunicare, con  modalita'  telematiche,  alla  competente
rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.
9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai  fini  di
un soggiorno di breve o  lunga  durata,  a  tempo  determinato,  allo
straniero  che  per  ragioni  legate  alla  sua  funzione   politica,
governativa o  di  pubblica  utilita'  debba  recarsi  in  territorio
italiano.
    Hanno accesso  a  tale  categoria  di  visto  gli  stranieri  che
rivestano  cariche  governative  o  siano  dipendenti   di   pubblica
amministrazione,   di   enti   pubblici,    o    di    Organizzazioni
internazionali,  inviati  in  Italia  nell'espletamento  delle   loro
funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della  loro
attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica
utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.
    Il visto per missione puo' essere rilasciato anche in  favore  di
giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal
caso, le richieste di visto  dovranno  essere  avanzate  per  le  vie
diplomatiche, e la concessione del visto e' in ogni caso  subordinata
all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, Servizio Stampa.
    Analogo visto per missione puo' essere rilasciato agli  stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche
quando quest'ultimo sia esente dal visto.
10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)
    Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto  dagli
articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive  modifiche  ed
integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un  soggiorno
di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti  del  quale  il
congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a
mantenere o a riacquistare l'unita' familiare.
    I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di
un  Paese  aderente  all'Accordo  sullo  Spazio   Economico   Europeo
residente in Italia, ovvero di un cittadino  italiano,  il  visto  in
favore del cittadino straniero e' rilasciato alle condizioni previste
dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.
    Il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza
di un provvedimento definitivo  adottato  dall'Autorita'  giudiziaria
italiana competente, nel caso di adozione -  da  parte  di  cittadini
italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;
    II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi  da  quelli
indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in  Italia,
titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno,  ovvero  di
visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno,  rilasciati  per
lavoro subordinato o autonomo, per  asilo,  per  studio,  per  motivi
religiosi o per motivi familiari  puo'  richiedere  il  rilascio  del
visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari  di
cui al comma 1,  2  e  6  dell'art.  29  del  testo  unico  286/98  e
successive modifiche e integrazioni.
    I requisiti e le condizioni  per  l'ottenimento  del  visto  sono
stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico
n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del
d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.
    Per l'ottenimento del visto  d'ingresso  il  cittadino  straniero
deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al seguito"  o
"ricongiungimento familiare", rilasciato dallo  Sportello  Unico  per
l'Immigrazione  presso  la  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del
Governo, e da questo trasmesso per via telematica  direttamente  agli
Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai  fini  del
rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di
emissione.
    Nel caso in cui il possesso  dei  requisiti  e  delle  condizioni
previste non  possano  essere  documentati  in  modo  certo  mediante
certificati  o  attestazioni  rilasciati  da   competenti   autorita'
straniere, in ragione della mancanza di un'autorita'  riconosciuta  o
comunque quando  sussistano  fondati  dubbi  sull'autenticita'  della
predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche  o  consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle
verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto
previsto  dall'articolo  2,  comma  2-bis  del  d.P.R.   394/1999   e
successive modifiche ed integrazioni.
    Resta onere del richiedente  il  visto  comprovare  l'assenza  di
altri figli nel Paese di origine o di provenienza per  i  genitori  a
carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di  un
soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi  ed  ai  ministri  di
culto stranieri appartenenti  ad  organizzazioni  confessionali,  che
intendono  partecipare  a  manifestazioni  di  culto   o   esercitare
attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono:
      a) l'effettiva condizione di  "religioso",  o  di  ministro  di
culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
      b) documentate garanzie  circa  il  carattere  religioso  della
manifestazione o delle attivita' addotte a motivo  del  soggiorno  in
Italia
      c) nei casi in cui le spese di soggiorno  dello  straniero  non
siano a carico di Enti  religiosi,  l'interessato  deve  disporre  di
mezzi  di  sussistenza  non  inferiori  all'importo   stabilito   dal
Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art.  4,  comma  3
del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
      d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite  dalle
relative Linee Guida.
    Nel caso di  invito  da  parte  di  una  associazione  di  culto,
operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che  hanno
stipulato  intese  con  lo  Stato  italiano  o  ad  enti   di   culto
riconosciuti giuridicamente, il visto verra' rilasciato  solo  previa
verifica da parte del Ministero dell'Interno della  natura  di  culto
dell'ente  e  della  conformita'  del   suo   statuto   ai   principi
dell'ordinamento italiano.
12. Visto di "reingresso" (V.N.)
    Il  visto  di  reingresso  consente  l'ingresso   in   territorio
nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata
a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta
o permesso di soggiorno la  cui  validita'  risulti  scaduta,  ovvero
titolari di permesso di soggiorno in corso di  validita'  ma  che  si
trovino incidentalmente sprovvisti di  tali  documenti  ed  intendano
rientrare nel territorio italiano.
    I requisiti e le condizioni  per  l'ottenimento  del  visto  sono
stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive  modifiche
ed integrazioni. In particolare:
    I. ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  3,  il  visto  di
reingresso e' concesso in  favore  dei  cittadini  stranieri  il  cui
documento di soggiorno risulti:
      a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi  fino  a  sei
mesi in caso di comprovati  gravi  motivi  di  salute  del  cittadino
straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge -  e  del  quale
sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In  tali  casi  non  e'
previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;
      b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo -  e  del
quale sia stato chiesto  il  rinnovo  nei  termini,  qualora  si  sia
allontanato dal  territorio  nazionale  per  adempiere  gli  obblighi
militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi,
il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla osta della questura.
    II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del  dPR  n.
394/1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  visto   di
reingresso e' concesso, previo nulla osta della  questura,  anche  in
favore dei cittadini  stranieri  privi  di  documento  di  soggiorno,
perche' smarrito o sottratto.
    III. Il visto di reingresso  e'  rilasciato  anche  al  cittadino
straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non  oltre  60
giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i  termini,
previo nulla osta della questura competente.
13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)
    Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai
fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel  nostro
Paese e sia in grado di mantenersi  autonomamente,  senza  esercitare
alcuna attivita' lavorativa.
    A tal fine, lo straniero dovra' fornire  adeguate  e  documentate
garanzie circa la  disponibilita'  di  un'abitazione  da  eleggere  a
residenza,  e  di  ampie  risorse  economiche  autonome,  stabili   e
regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel
futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al  triplo  dell'importo
annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva  del  Ministro
dell'interno del 1 marzo  2000,  recante  definizione  dei  mezzi  di
sussistenza per  l'ingresso  ed  il  soggiorno  degli  stranieri  nel
territorio dello  Stato,  dovranno  provenire  dalla  titolarita'  di
cospicue rendite (pensioni, vitalizi),  dal  possesso  di  proprieta'
immobiliari,    dalla    titolarita'     di     stabili     attivita'
economico-commerciali  o  da   altre   fonti   diverse   dal   lavoro
subordinato.
    Anche  al  coniuge  convivente,  ai  figli  minori  ed  ai  figli
maggiorenni conviventi ed a carico, potra' essere rilasciato  analogo
visto, a condizione  che  le  suddette  capacita'  finanziarie  siano
giudicate adeguate anche per quest'ultimi.
14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno
di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un  titolo
di studio superiore che nel Paese in  cui  e'  stato  conseguito  dia
accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per
lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di  un'universita'
o di un istituto di ricerca aventi  i  requisiti  previsti  dall'art.
27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche
ed integrazioni.
    L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero  puo'  essere
svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza  stipulata
con l'universita' o l'istituto di  ricerca,  nelle  forme  di  lavoro
subordinato,  lavoro  autonomo,  o  nell'ambito  di  una   borsa   di
addestramento alla ricerca.
    I requisiti e le condizioni  per  l'ottenimento  del  visto  sono
stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico  n.  286/98  e  successive
modifiche ed integrazioni.
    Ai fini del rilascio del visto d'ingresso  di  lunga  durata,  lo
Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare  per  via
telematica alla competente  rappresentanza  diplomatico-consolare  il
proprio nulla osta per  ricerca.  Il  relativo  visto  e'  rilasciato
prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.
    Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello  Unico  per
l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo  27-ter  del
testo  unico  286/1998  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e
trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve
essere utilizzato, ai fini del rilascio del  visto,  entro  sei  mesi
dalla data di emissione.
    Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di  un'attivita'
di ricerca nel campo  delle  professioni  sanitarie  e'  subordinato,
oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma  previsti,  anche
al preventivo riconoscimento  del  titolo  di  studio  da  parte  del
Ministero  della  salute.  Nei  casi  in  cui  non  sia  previsto  lo
svolgimento di attivita' di tipo sanitario,  il  responsabile  legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta  l'attivita'  di  ricerca
dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in  tal  senso  ad  uso
delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)
    I. Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini  di
un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato,  allo  straniero
che  -  nell'ambito  della  quota  stabilita  dal  decreto   di   cui
all'articolo 39, comma  4  del  testo  unico  286/1998  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  ed  alle   condizioni   stabilite   dal
provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R.  394/1999  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  -  intenda   seguire   corsi
universitari.
    Il visto per studio e' concesso anche, alle  medesime  condizioni
ed in presenza  di  analoghi  requisiti,  in  favore  degli  studenti
stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita'
vaticane, universita' straniere  presenti  in  territorio  nazionale,
ovvero universita' private comunque diverse da  quelle  indicate  dal
provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R.  394/1999  e
successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali  sia  stato
espresso esplicito nulla osta da parte  del  Ministero  degli  Affari
Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
    II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo  39-bis  del  testo
unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo
44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il
visto per studio, di breve o  lunga  durata,  e'  concesso  anche  in
favore di studenti stranieri:
      A) maggiori di eta', che intendano seguire corsi  superiori  di
studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e  F),
ma coerenti con la precedente  formazione  della  quale  si  dimostri
l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;
      B) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di  istruzione  e
formazione tecnica superiore;
      C)  minori  di  eta',  comunque  maggiori  di  anni   14,   che
partecipino a programmi di scambio  o  ad  iniziative  culturali  che
abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione  da  parte
del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per  Promozione
del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione,  dell'Universita'
e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo,  dal  Ministero  per  i
Beni  e  le  Attivita'  Culturali)  nonche'  nelle  ipotesi  ed  alle
condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) del  testo  unico
286/1998 e successive modifiche  ed  integrazioni  e  dall'  articolo
44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche
ed integrazioni;
      D) stranieri chiamati a partecipare ad attivita'  previste  nel
quadro  di  programmi  di  assistenza  e  cooperazione  del   Governo
italiano, nell'ambito di quanto previsto  dalle  leggi  nn.  49/1987,
180/1992, 212/1992 e 84/2001;
      E)  stranieri  che  intendano  fare  ingresso  in  Italia   per
attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non  ricompresi  tra
le categorie di cui  all'art.  27-ter  del  Tu  286/98  e  successive
modifiche ed integrazioni;
      F) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per
il rilascio del visto  per  studio,  intendano  frequentare  tirocini
formativi di cui all'articolo  39-bis  del  testo  unico  286/1998  e
successive modifiche ed integrazioni, ed  all'articolo  40,  comma  9
lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive  modifiche  ed
integrazioni,  nell'ambito  del  contingente  annuale  stabilito  dal
decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del  citato  decreto.  In
tali  casi,  per  il  rilascio  del  visto  per  studio,  le  Regioni
provvederanno a  rilasciare  al  cittadino  straniero  una  specifica
autorizzazione;
      G) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per
il rilascio del visto per  studio,  intendano  frequentare  corsi  di
formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del  testo  unico
286/1998  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  all'articolo
44-bis, comma  5  del  d.P.R.  394/1999  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nell'ambito del  contingente  annuale  stabilito  dallo
stesso articolo.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
      a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio,  il
corso di formazione professionale o il corso finanziato  dal  governo
italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere;
      b) adeguate garanzie circa i mezzi di  sostentamento,  comunque
non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico  n.  286/1998  e
successive  modifiche   ed   integrazioni,   ovvero   uno   specifico
provvedimento di assegnazione di borsa  di  studio,  di  entita'  non
inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore;
      c)  polizza  assicurativa   per   cure   mediche   e   ricoveri
ospedalieri, laddove lo straniero non  abbia  diritto  all'assistenza
sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore  con
il suo Paese;
      d) disponibilita' di un alloggio:  prenotazione  alberghiera  o
dichiarazione  di  ospitalita',  prestata  da  cittadino  italiano  o
straniero regolarmente residente in Italia.
    Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attivita' di  studio
ovvero a corsi di studio o di formazione professionale  di  argomento
medico-sanitario che comportino l'esercizio di  attivita'  sanitaria,
e' subordinato, oltre al possesso  di  tutti  i  requisiti  di  norma
previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio  da
parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo
svolgimento di attivita' di tipo sanitario,  il  responsabile  legale
della struttura sanitaria ove verra'  svolta  l'attivita'  di  studio
dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in  tal  senso  ad  uso
delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
    Il visto per  studio  e'  altresi'  rilasciato,  per  il  periodo
necessario, allo straniero che si  trovi  nelle  condizioni  previste
dall'art. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e  successive  modifiche
ed integrazioni.
16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)
    Il  visto  per  transito  aeroportuale  consente   al   cittadino
straniero specificatamente soggetto a tale obbligo  (allegato  4  del
Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un
aeroporto,  durante  scali  o  tratte  di   un   volo   o   di   voli
internazionali, senza entrare nel territorio della  Parte  contraente
che  ha  rilasciato  il  visto.  L'obbligo  del   visto   costituisce
un'eccezione al diritto generale di  libero  transito  attraverso  la
zona internazionale di transito degli aeroporti.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
      a)  valido  passaporto  od  equivalente  documento  di  viaggio
munito, ove richiesto, di  visto  di  ingresso  nel  Paese  terzo  di
destinazione finale;
      b) biglietto aereo o prenotazione.
17. Visto per "transito" (V.S.U.)
    Il visto per transito  consente  ad  un  cittadino  straniero  di
attraversare il territorio delle parti contraenti  nel  corso  di  un
viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo,  ed  e'  concesso  a
condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso  nello  Stato  di
destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente  portarlo
a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.
    La concessione del visto e' sempre subordinata  alla  sussistenza
dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il  rilascio  di  un
visto di breve  durata  per  "turismo".  Ulteriore  requisito  e'  il
possesso da parte dello  straniero,  ove  necessario,  del  visto  di
ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
    Il visto  per  transito  e'  altresi'  rilasciato  ai  lavoratori
marittimi stranieri che  intendano  imbarcare  o  sbarcare  da  navi,
battenti bandiera italiana o  straniera,  presso  porti  situati  nel
territorio nazionale o nello spazio Schengen, a  fronte  di  conferma
della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria  di
Porto italiana.
18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)
    Il visto  per  trasporto  consente  l'ingresso,  ai  fini  di  un
soggiorno di breve durata, allo  straniero  che  intenda  recarsi  in
Italia  per  brevi  periodi  per  lo  svolgimento   di   un'attivita'
professionale connessa con il trasporto di merci o  di  persone,  per
via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli
civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il  cui  status
e' regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).
    I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del  visto
sono  costituiti  dalla  documentazione  attestante   la   condizione
professionale del richiedente, e da quella  inerente  la  dettagliata
attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
    In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:
      a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in
ogni  caso  non  inferiori  all'importo   stabilito   dal   Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma  3  del  testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
      b) la disponibilita'  di  un  alloggio,  mediante  prenotazione
alberghiera o dichiarazione di  ospitalita',  prestata  da  cittadino
dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
      c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite  dalle
relative Linee Guida.
    Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del  visto  per
trasporto non e' autorizzato  a  condurre  veicoli  immatricolati  in
Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
19. Visto per "turismo" (V.S.U.)
    Il visto per turismo consente l'ingresso,  per  un  soggiorno  di
breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen,  al
cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
      a) adeguati mezzi finanziari di  sostentamento,  non  inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva  di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico  n.  286/1998  e  successive
modifiche ed integrazioni;
      b) il titolo di viaggio di andata e ritorno  (o  prenotazione),
ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
      c) la disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o
dichiarazione  di  ospitalita',  prestata  da  cittadino  italiano  o
straniero  regolarmente  residente  in  Italia.  Questa,  che  dovra'
riportare la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in
territorio  nazionale  al  richiedente  il  visto,   riveste   valore
esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
della disponibilita' di un alloggio;
      d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2003.
    In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano
o di un altro Paese  dell'Unione  Europea  residente  in  Italia,  in
favore di parenti entro  il  II  grado,  in  possesso  dei  requisiti
previsti, il visto  per  turismo  e'  rilasciato  prescindendo  dalla
valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.
    Il visto per  turismo  puo'  essere  concesso,  in  presenza  dei
requisiti sopra descritti e su esplicito invito di societa'  sportive
italiane, anche per brevi periodi di allenamento.
    Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a  manifestazioni
sportive diverse da quelle di cui al visto per  gara  sportiva,  puo'
essere concesso il visto per turismo  in  presenza  di  un  esplicito
invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo,  e  dei
requisiti sopra descritti.
    Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama  quanto  previsto
in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
    Per i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a
carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato  per  i  Minori
stranieri di cui all'articolo  33  del  testo  unico  n.  286/1998  e
successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:
      a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la  potesta'
genitoriale o da parte del tutore;
      b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)
    Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno
di lunga durata, ai  cittadini  dei  Paesi  con  cui  l'Italia  abbia
stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art.  27,
comma 1,  lettera  r)  del  testo  unico  n.  286/1998  e  successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma  20  del  d.P.R.  n.
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
    La durata massima del visto e' di  un  anno,  ferme  restando  le
limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20
del d.P.R. n. 394/1999, cosi' come modificato dal d.P.R.  18  ottobre
2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
    I requisiti e le condizioni  per  l'ottenimento  del  visto  sono
previsti dagli specifici accordi internazionali in  materia,  tenendo
conto  dei  parametri  stabiliti  dal  Ministero  dell'interno   agli
articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3  del  testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai  fini
di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque  per  un  periodo
non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra  i  20
ed  i  30  anni,  autorizzato  a  partecipare  ad  un  programma   di
volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo  unico  286/1998  e
successive modifiche ed integrazioni,  sulla  base  di  una  apposita
convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed  una  organizzazione
promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis , comma  2
lettera a) del predetto testo unico.
    Il visto e'  concesso  allo  straniero  titolare  di  nulla  osta
rilasciato e trasmesso  telematicamente  dallo  Sportello  unico  per
l'immigrazione che ne  ha  valutato  le  condizioni  e  i  requisiti,
secondo quanto previsto  dal  citato  art.  27-bis  del  testo  unico
286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto
annuale  emanato  dal  Ministero  del  lavoro,  di  concerto  con  il
Ministero dell'interno e degli affari esteri.
    Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello  Unico
per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  27-bis
del testo unico 286/1998 e successive  modifiche  ed  integrazioni  e
trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve
essere utilizzato, ai fini del rilascio del  visto,  entro  sei  mesi
dalla data di emissione.
    Il  visto  per  volontariato,  in  presenza  di   una   specifica
segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, e' concesso  anche
ai cittadini stranieri che debbano  prestare  la  loro  attivita'  in
Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.

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