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domenica 10 agosto 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2011 Proroga del termine che autorizza l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003. (11A14291) (GU n. 254 del 31-10-2011 )



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

14 ottobre 2011 
 Proroga del termine che autorizza l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003. (11A14291) (GU n. 254 del 31-10-2011 )
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'Amministrazione
digitale» e, in particolare,  il  comma  5  ai  sensi  del  quale  la
conformita'  dei  requisiti  di  sicurezza  dei  dispositivi  per  la
creazione di una  firma  qualificata,  prescritti  dall'allegato  III
della direttiva 1999/93/CE, e' accertata, in  Italia,  dall'Organismo
di certificazione della sicurezza informatica  (OCSI)  in  base  allo
Schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel
settore della tecnologia dell'informazione fissato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione  di  concerto  con  i
Ministri per lo sviluppo economico e dell'economia e finanze;
  Vista la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa ad un  quadro  comunitario  per  le
firme elettroniche e, in  particolare,  l'allegato  III,  cosi'  come
modificato  in  esito  alla  rettifica  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee serie L 13 del 19 gennaio 2000;
  Vista la decisione della Commissione  europea  2003/511/CE  del  14
luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di
norme  generalmente  riconosciute  relative  a  prodotti   di   firma
elettronica conformemente alla direttiva  1999/93/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004,
n. 98, recante approvazione dello Schema nazionale per la valutazione
e la certificazione della  sicurezza  nel  settore  delle  tecnologie
dell'informazione e, in particolare, l'articolo  13,  comma  4,  che,
riproducendo quanto gia' previsto dall'articolo 63  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8  febbraio  1999,  prevede  un
periodo transitorio di nove mesi durante il quale i certificatori  di
firma elettronica attestano la  rispondenza  dei  propri  prodotti  e
dispositivi di firma elettronica ai requisiti di  sicurezza  previsti
dalla vigente normativa mediante autodichiarazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  giugno  2009,  n.  129,
recante «regole tecniche in materia  di  generazione,  apposizione  e
verifica delle firme digitali e validazione temporale  dei  documenti
informatici»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
febbraio 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28  aprile
2010,  n.  98,  recante  «fissazione  del   termine   che   autorizza
l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi  automatici
di firma ai requisiti di sicurezza», ed in particolare l'articolo  1,
comma 1, che, da ultimo, ha prorogato al 1° novembre 2011, nelle more
della comprovabilita' dell'utilizzo  di  dispositivi  di  generazione
della firma con specifici criteri di sicurezza, ai sensi del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre  2003,  la  data
entro la quale effettuare l'attestazione, mediante autodichiarazione,
della rispondenza dei dispositivi ai requisiti di  sicurezza  imposti
dalle suddette disposizioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on.
Renato Brunetta,  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al
Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;
  Considerato che, allo stato attuale, non  sono  ancora  disponibili
nel   contesto   internazionale   norme   generalmente   riconosciute
utilizzabili per accertare la conformita' ai requisiti  di  sicurezza
prescritti  dall'allegato   III   della   direttiva   1999/93/CE   di
dispositivi sicuri per l'apposizione di firme  secondo  le  procedure
automatiche di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto  legislativo
n. 82 del 2005;
  Ritenuto opportuno comunque consentire  l'utilizzo  di  dispositivi
sicuri per l'apposizione di firme con procedure  automatiche,  per  i
quali sia in corso il  processo  di  certificazione  della  sicurezza
informatica, ai sensi  del  suindicato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 o, nell'ambito di  uno  schema
di certificazione estero  mutuamente  riconosciuto,  nel  periodo  di
tempo necessario per ottenere la suddetta certificazione;
  Considerata l'esigenza, anche in virtu'  dei  tempi  incomprimibili
dell'ultimazione  della  suindicata  procedura   di   valutazione   e
certificazione di sicurezza dei suddetti  dispositivi  di  firma,  di
differire ulteriormente, per  detti  dispositivi,  l'efficacia  delle
autodichiarazioni e autocertificazioni di cui al citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2010 effettuate dai
certificatori qualificati, fino al 1° novembre 2013 nel caso in  cui,
alla data del  1°  novembre  2011,  i  relativi  dispositivi  abbiano
ottenuto il pronunciamento positivo sull'adeguatezza del traguardo di
sicurezza da parte dell'Organismo di Certificazione  della  Sicurezza
Informatica (OCSI) e per essi, alla medesima data, sia  in  corso  un
processo   di   certificazione,   debitamente   comprovato,    presso
l'Organismo di Certificazione della Sicurezza  Informatica  (OCSI)  o
analogo  organismo  di  certificazione   che   aderisce   all'accordo
internazionale denominato  Common  Criteria  Recognition  Arrangement
(CCRA) con il ruolo di Certificate Authorizing Scheme;
  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Le autocertificazioni e le autodichiarazioni di cui  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10   febbraio   2010,
riguardante i dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche con
procedure automatiche,  continuano  a  spiegare  ininterrottamente  i
propri effetti fino al 1° novembre 2013 esclusivamente  nel  caso  in
cui, alla data del 1° novembre 2011, i relativi  dispositivi  abbiano
ottenuto il pronunciamento positivo sull'adeguatezza del traguardo di
sicurezza da parte dell'Organismo di Certificazione  della  Sicurezza
Informatica (OCSI) e per essi, alla medesima data, sia  in  corso  un
processo  di  certificazione,  debitamente  comprovato,   presso   il
medesimo Organismo  di  Certificazione  della  Sicurezza  Informatica
(OCSI) o analogo organismo di certificazione che aderisce all'accordo
internazionale denominato  Common  Criteria  Recognition  Arrangement
(CCRA) con il ruolo di Certificate Authorizing Scheme.
  2. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi  per  il  bilancio
dello Stato.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    Roma, 14 ottobre 2011

             p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
        Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione
                           e l'innovazione
                              Brunetta

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Romani

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

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